401. A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come integrato dalla presente legge, nell'anno 2019 sono autorizzate, in deroga alle vigenti facolta' assunzionali: a) assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le universita'; b) progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le universita'. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le universita' statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato: 1) per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per non piu' del 50 per cento dei posti, ed entro il 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 402. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il comma 3 e' sostituito dal seguente: « 3. La valutazione del merito eccezionale per la chiamata diretta e' effettuata da apposite commissioni nominate con decreto del Ministro vigilante, composte da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque esperti del settore di afferenza degli Enti che propongono l'assunzione per chiamata diretta. La durata delle commissioni non puo' essere superiore ad un anno dalla data di nomina. L'incarico di componente delle commissioni e' consentito solo per due mandati consecutivi. La partecipazione alle commissioni non da' diritto a compensi o gettoni di presenza. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e' proporzionalmente a carico dei bilanci degli Enti che propongono le assunzioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ». 403. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: « ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni » sono inserite le seguenti: « nonche' ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle universita' private, incluse le filiazioni di universita' straniere, istituti pubblici di ricerca, societa' pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attivita' di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ». 404. Al Consiglio nazionale delle ricerche e' concesso un contributo straordinario di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2028. 405. L'Accademia nazionale dei Lincei, per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza volte a garantire la continuita' e lo sviluppo delle attivita' istituzionali in relazione agli effettivi fabbisogni, e' autorizzata, in via straordinaria nel triennio 2019-2021, in deroga all'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ad effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato da inquadrare nella qualifica B1 e nella qualifica C1, fino a copertura dei posti disponibili nell'attuale pianta organica. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 203.855 per il 2019, euro 340.598 per il 2020 ed euro 426.377 a decorrere dal 2021. 406. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della Fondazione « I Lincei per la scuola » presso l'Accademia nazionale dei Lincei e' prorogato per l'anno 2019. 407. Alla Fondazione EBRI (European Brain Research Institute) e' concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. 408. Il fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' ridotto di 771.854 euro per l'anno 2019 e di 186.552 euro per l'anno 2020. 409. Al fine di rafforzare la partecipazione dell'Italia al progresso delle conoscenze e alla formazione post-laurea, anche mediante l'adesione alle migliori prassi internazionali, e per assicurare una piu' equa distribuzione delle scuole superiori nel territorio nazionale, l'Universita' degli studi di Napoli Federico II istituisce, in via sperimentale, nei propri locali, per il triennio costituito dagli anni accademici dal 2019/2020 al 2021/2022, la Scuola superiore meridionale. 410. La Scuola superiore meridionale organizza corsi: a) di formazione pre-dottorale e di ricerca e formazione post-dottorato, rivolti a studiosi, ricercatori, professionisti e dirigenti altamente qualificati; b) di dottorato di ricerca di alto profilo internazionale, che uniscano ricerca pura e ricerca applicata in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre universita'; c) ordinari e di master; d) di laurea magistrale in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre universita'. 411. L'offerta formativa di cui al comma 410 e' attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un apposito comitato ordinatore, composto da due membri designati rispettivamente dall'Universita' degli studi di Napoli Federico II e dalle scuole universitarie federate, nonche' da tre esperti di elevata professionalita' scelti dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Ai componenti del comitato non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, ne' rimborsi delle spese. 412. Per le attivita' della Scuola superiore meridionale e' autorizzata la spesa di 8,209 milioni di euro per l'anno 2019, di 21,21 milioni di euro per l'anno 2020, di 18,944 milioni di euro per l'anno 2021, di 17,825 milioni di euro per l'anno 2022, di 14,631 milioni di euro per l'anno 2023, di 9,386 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3,501 milioni di euro per l'anno 2025. 413. Allo scadere del triennio di operativita', previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, e previa valutazione positiva dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la Scuola superiore meridionale assume carattere di stabilita' e autonomia di bilancio, statutaria e regolamentare. Previo parere favorevole del consiglio di amministrazione federato, la Scuola superiore meridionale potra' entrare a far parte delle scuole universitarie federate. In caso di mancato reperimento delle risorse necessarie o di valutazione non positiva dei risultati del primo triennio, le attivita' didattiche e di ricerca della Scuola sono portate a termine dall'Universita' degli studi di Napoli Federico II, nell'ambito delle risorse di cui al comma 412. 414. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: « e' incrementato di 4,5 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2019 al 2027 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « e' incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2019 ». 415. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, le facolta' assunzionali del personale educatore delle istituzioni educative statali sono incrementate sino a 290 posti, nell'ambito dei posti vacanti e disponibili. 416. In occasione del quarantesimo anno dalla scomparsa di Ugo Spirito e del novantesimo anno dalla nascita di Renzo De Felice, e' autorizzata la spesa di euro 60.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a favore della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice ai fini del programma straordinario di inventariazione, digitalizzazione e diffusione dei fondi librari e archivistici posseduti dalla Fondazione, nonche' della promozione di ricerche e convegni per ricordare il pensiero del filosofo e l'opera dello storico. 417. In coerenza con il modello assicurativo di finanziamento adottato, allo scopo di ampliare ulteriormente le aree di intervento e di consentire l'assunzione tempestiva ed efficace di iniziative di investimento, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia sanitaria, scolastica e di elevata utilita' sociale e per la realizzazione di edifici da destinare a poli amministrativi (federal building), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL): a) e' autorizzato, a decorrere dall'anno 2019, ad incrementare la propria dotazione organica di 60 unita', da coprire tramite: 1) l'avvio di procedure concorsuali pubbliche e relative assunzioni, in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni e ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, per un contingente di complessive 30 unita' di personale con contratto a tempo indeterminato appartenenti all'area C, livello economico C1, in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalita' in materia di investimenti mobiliari e immobiliari; 2) un apposito bando di mobilita', a valere sulle facolta' assunzionali dell'Istituto medesimo previste dalla legislazione vigente qualora il personale provenga da amministrazioni non sottoposte a disciplina limitativa delle assunzioni, per il reclutamento di 30 unita' di personale delle amministrazioni pubbliche di qualifica non dirigenziale in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalita' in materia di investimenti mobiliari e immobiliari; b) istituisce un proprio nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari, con la funzione di assicurare il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione, all'attuazione e al monitoraggio degli investimenti. Con apposito regolamento disciplina il funzionamento del nucleo secondo criteri volti a valorizzare la peculiarita' delle diverse tipologie di investimento. Il nucleo e' composto da 10 unita' selezionate, tramite un'apposita procedura di valutazione comparativa, tra soggetti in possesso di specifica professionalita', scelti tra i dipendenti dell'Istituto, tra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando e, nel numero massimo di 5 unita', tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione. Il trattamento da corrispondere ai componenti del nucleo, comprensivo dei rimborsi delle spese, e' fissato con determinazione del presidente dell'Istituto, per i componenti con qualifica non dirigenziale dipendenti dell'Istituto medesimo o di altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando in misura non superiore al 30 per cento del trattamento di cui all'articolo 3, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, n. 262, e per i componenti esterni alla pubblica amministrazione in misura non superiore al 50 per cento del trattamento di cui al medesimo articolo 3, comma 5. Il trattamento indennitario da riconoscere al personale con qualifica non dirigenziale e' sostitutivo degli altri trattamenti accessori spettanti in via ordinaria al medesimo personale. L'Istituto assicura il funzionamento del nucleo avvalendosi delle risorse finanziarie, umane, strumentali e tecnologiche disponibili a legislazione vigente. 418. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 417, in quanto relative all'efficace svolgimento di attivita' connesse e strumentali alla realizzazione degli investimenti e alla relativa valorizzazione, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, commi 488 e 491, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevedendo l'istituzione di un apposito fondo di parte corrente nell'ambito del bilancio dell'INAIL, con una dotazione non superiore, per l'anno 2019, a 600.000 euro e, a decorrere dall'anno 2020, a 2 milioni di euro. 419. In relazione alle esigenze riabilitative dei propri assicurati e anche al fine di consentire, ricorrendone le condizioni, la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza che realizzino effettive finalita' di contenimento della spesa sanitaria, attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere, come previsto dalla lettera c-bis) del comma 13 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'INAIL e' autorizzato a valutare, in via eccezionale, nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2019-2021, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la realizzazione di investimenti immobiliari nel settore termale e alberghiero-termale, con esclusivo riferimento alle aree che presentano significative condizioni di crisi economico-industriale. I territori termali nei quali possono essere effettuati i citati interventi sono individuati nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323. 420. Per il perseguimento delle proprie finalita', l'INAIL puo' sottoscrivere quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k-ter), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con particolare riferimento agli organismi gestiti da societa' di gestione del risparmio partecipate da societa' quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ovvero partecipati dalle medesime societa' quotate, la cui politica di investimento sia prevalentemente rivolta, anche in via alternativa: a) ad imprese con significativo potenziale di crescita nel proprio settore di attivita' e impegnate nel rafforzamento della presenza sul mercato della relativa filiera produttiva; b) ad imprese attive nella ricerca, nell'innovazione e nello sviluppo tecnologico applicato ai settori industriali; c) alla crescita dimensionale delle imprese anche mediante il sostegno ai processi di internazionalizzazione, aggregazione e innovazione. 421. All'attuazione del comma 420 si provvede a valere sulle disponibilita' che l'INAIL puo' detenere presso le aziende di credito e la societa' Poste italiane Spa ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2015, emanato ai sensi dell'articolo 40, ottavo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119. 422. Nel periodo 2019-2021 il Governo si impegna ad attuare, con la cooperazione dei soggetti istituzionali competenti e utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla normativa di settore, un programma di dismissioni immobiliari volto a conseguire introiti per un importo non inferiore a 950 milioni di euro per l'anno 2019 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al netto delle quote non destinate al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato o alla riduzione del debito degli enti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 aprile 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' approvato un piano di cessione di immobili pubblici e sono disciplinati i criteri e le modalita' di dismissione degli immobili da attuare negli anni 2019, 2020 e 2021. Con la medesima procedura si provvede almeno annualmente all'aggiornamento del piano, nell'arco del triennio. 423. Il piano di cui al comma 422 ricomprende: a) immobili di proprieta' dello Stato, non utilizzati per finalita' istituzionali, individuati con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia del demanio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; b) immobili di proprieta' dello Stato in uso al Ministero della difesa, diverso dall'abitativo, non piu' necessari alle proprie finalita' istituzionali e suscettibili di valorizzazione, individuati con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; c) immobili di proprieta' dello Stato per i quali sia stata presentata richiesta di attribuzione ai sensi dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, accolta dall'Agenzia del demanio e per i quali l'ente non abbia adottato la prescritta delibera, salvo che non vi provveda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; d) immobili ad uso diverso da quello abitativo di proprieta' di altre pubbliche amministrazioni, diverse dagli enti territoriali, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che i suddetti enti possono proporre ai fini dell'inserimento nel piano di cessione. 424. Le cessioni sono disciplinate dalla normativa vigente e nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 425. Con riferimento al piano di cui al comma 422, le risorse rivenienti dalla cessione degli immobili statali sono destinate al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato; quelle rivenienti dalla cessione degli immobili degli altri enti sono destinate alla riduzione del debito degli stessi e, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato. 426. Al fine di incentivare la realizzazione del piano di cui al comma 422, nonche' l'attivazione di nuovi investimenti in armonia con il tessuto sociale di riferimento, per i beni di cui al comma 423, lettere a), b) e c), il piano puo' individuare modalita' per la valorizzazione dei beni medesimi, ivi compreso l'adeguamento della loro destinazione, nonche' per l'attribuzione agli enti territoriali di una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento del ricavato della vendita degli immobili alla cui valorizzazione i predetti enti abbiano contribuito. La predetta quota e' definita secondo i criteri previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, del 7 agosto 2015, recante determinazione delle modalita' di attribuzione agli enti territoriali di una quota parte dei proventi della valorizzazione o alienazione degli immobili pubblici la cui destinazione d'uso sia stata modificata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 novembre 2015. Gli enti territoriali destinano le somme ricevute alla riduzione del debito degli stessi e, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. 427. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono riconosciuti all'Agenzia del demanio i maggiori costi sostenuti per le attivita' connesse all'attuazione dei commi da 422 a 433 a valere sulle conseguenti maggiori entrate, secondo le modalita' previste dall'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 428. All'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, dopo la parola: « 2017 » sono inserite le seguenti: « nonche' per gli anni 2019, 2020 e 2021 ». 429. Al fine di uniformare le quote dei proventi derivanti dalle vendite degli immobili militari da riconoscere al Ministero della difesa: a) al comma 8-quater dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al quinto periodo, le parole: « direttamente in quote del costituendo fondo il 30 » sono sostituite dalle seguenti: « un ammontare pari al 10 » e il sesto periodo e' sostituito dal seguente: « Il predetto ammontare e' corrisposto a valere sulle risorse monetarie eventualmente pagate, al momento del conferimento, dalla societa' di gestione del risparmio di cui al comma 1, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, nei limiti dell'importo da riconoscere a tale Dicastero, in aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel medesimo stato di previsione »; b) all'articolo 307, comma 10, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al primo periodo, le parole: « 55 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 80 per cento » e le parole: « 35 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento »; c) all'articolo 307, comma 11-bis, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: « d-bis) articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. In tal caso una quota pari al 10 per cento dei proventi derivanti dalla vendita dei beni militari e' assegnata al Ministero della difesa per essere destinata a spese d'investimento ». 430. Per la realizzazione del piano di cui al comma 422, l'Agenzia del demanio, a valere sugli stanziamenti ad essa assegnati e da assegnare per la realizzazione degli investimenti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, puo' riconoscere in via di anticipazione al Ministero della difesa un contributo pari al 5 per cento del valore degli immobili che il medesimo Ministero rende disponibili, e comunque nel limite complessivo annuo di 5 milioni di euro nell'anno 2019 e di 10 milioni di euro nell'anno 2020, da destinare ad interventi di manutenzione e adeguamento degli immobili in uso o da utilizzare da parte del predetto Ministero. 431. Al fine di favorire la valorizzazione degli immobili pubblici, nonche' il rilancio degli investimenti nel settore, l'articolo 3, comma 15, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si interpreta nel senso che, oltre a quanto consentito dai provvedimenti adottati all'esito delle conferenze di servizi e dagli accordi di programma di cui al predetto comma 15, per gli immobili oggetto di tali provvedimenti sono ammissibili anche le destinazioni d'uso e gli interventi edilizi consentiti, per le zone territoriali omogenee all'interno delle quali ricadono tali immobili, dagli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti. Gli interventi edilizi di cui al predetto articolo 3 sono assentibili in via diretta. Sono fatte comunque salve le intese nel frattempo intervenute tra l'Amministrazione finanziaria e gli enti territoriali in ordine al riconoscimento, a fronte della valorizzazione conseguente al cambio di destinazione d'uso, di quote del ricavato attribuito alla rivendita degli immobili stessi, ai sensi dell'articolo 3, comma 15, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 432. All'articolo 2, comma 222-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A tal fine, nell'ambito della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' istituito un tavolo tecnico permanente con il compito di supportare l'adeguamento degli enti locali ai citati principi e monitorarne lo stato di attuazione ». 433. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 422, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a conferire incarichi di consulenza a societa' di provata esperienza e capacita' operativa, nazionali od estere, nonche' a singoli professionisti. Per tali finalita', e' autorizzata la spesa di 150.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. 434. All'articolo 6, comma 6, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero per l'aumento della quota di partecipazione al capitale delle predette societa' ». 435. La dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019. 436. Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.425 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.775 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. 437. Gli importi di cui al comma 436, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 438. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonche' quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di emanazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 436. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente. 439. Le disposizioni del comma 438 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 440. Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438, si da' luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione: a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019; b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalita' e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019/2021, che ne disciplinano il riassorbimento. 441. Fermo restando quanto previsto dal comma 440, lettera a), in relazione alla specificita' della funzione e del ruolo del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a valere sulle risorse di cui al comma 436, l'importo di 210 milioni di euro puo' essere destinato, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, alla disciplina degli istituti normativi nonche' ai trattamenti economici accessori, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. Previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione, in caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, l'importo annuale di cui al primo periodo e' destinato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con successivo riassorbimento nell'ambito dei benefici economici relativi al triennio 2019-2021. 442. In relazione alla specificita' delle funzioni e delle responsabilita' dirigenziali connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale e di soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' autorizzata la spesa di 19.066.908 euro da destinare all'incremento di: a) 9.422.378 euro delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinate all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate, di un importo corrispondente a quello gia' previsto, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018; b) 7.500.000 euro del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95; c) 300.000 euro dei fondi per la retribuzione di rischio e posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42; d) 1.844.530 euro del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66. 443. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini dell'incremento del trattamento economico accessorio di cui al periodo precedente, e' autorizzata la spesa di euro 770.000 per l'anno 2019, di euro 1.680.000 per l'anno 2020 e di euro 2.590.000 a decorrere dall'anno 2021 ». 444. Nell'anno 2019 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario 140 milioni di euro iscritti sul conto dei residui ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 445. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fermo quanto previsto dai commi 300 e 344 del presente articolo: a) l'Ispettorato nazionale del lavoro e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con un incremento della dotazione organica, un contingente di personale prevalentemente ispettivo pari a 300 unita' per l'anno 2019, a 300 unita' per l'anno 2020 e a 330 unita' per l'anno 2021. Conseguentemente, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali relativo al triennio 2016-2018 e' integrato di euro 750.000 per l'anno 2019, di euro 1.500.000 per l'anno 2020 e di euro 2.325.000 annui a decorrere dall'anno 2021. All'articolo 14, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: « nel limite massimo di 10 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo di 13 milioni di euro annui ». L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unita' da assumere e la relativa spesa. Ai relativi oneri, pari a euro 6.000.000 per l'anno 2019, a euro 24.000.000 per l'anno 2020 e a euro 37.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo; b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, le parole: « due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e 88 posizioni dirigenziali di livello non generale » sono sostituite dalle seguenti: « quattro posizioni di livello dirigenziale generale e 94 posizioni di livello non generale ». In attuazione di quanto previsto dalla presente lettera, il direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, con proprio decreto, provvede a modificare le disposizioni degli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 6 luglio 2016; c) l'Ispettorato nazionale del lavoro e' autorizzato all'assunzione delle unita' dirigenziali non generali derivanti dalla modifica della dotazione organica prevista dalle disposizioni di cui alla lettera b), nonche', al fine di garantire una presenza continuativa dei responsabili di ciascuna struttura territoriale, di ulteriori 12 unita' dirigenziali di livello non generale, anche mediante le procedure di cui all'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Ai relativi oneri, pari a euro 2.783.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo; d) gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata: 1) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; 2) del 10 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale; 3) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; e) le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Le maggiorazioni di cui alla presente lettera, nonche' alla lettera d), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono destinate all'incremento del Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; f) le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, sono destinate, entro il limite annuo di euro 800.000, a incrementare il Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro e a incentivare l'attivita' di rappresentanza in giudizio dello stesso Ispettorato; g) le risorse che affluiscono al Fondo risorse decentrate ai sensi delle lettere d) ed e) non possono superare il limite di euro 15 milioni annui; h) al fine di consentire una piena operativita' dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applica al personale dell'Ispettorato, sino al 31 dicembre 2020, limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 446. Nel triennio 2019-2021, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonche' dei lavoratori gia' rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita', anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonche' mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianita' come previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, o svolgimento delle attivita' socialmente utili o di pubblica utilita' per il medesimo periodo di tempo; b) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneita', dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non e' richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalita' richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui alla presente lettera sono considerate, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella quota di accesso dall'esterno; c) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali e' richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalita' richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego; d) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul regime ordinario delle assunzioni, nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno; e) per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017, al netto dell'utilizzo dello stesso in applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale, previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28; f) pieno utilizzo delle risorse permanenti appositamente stanziate da leggi regionali e dell'eventuale contributo statale concesso permanentemente, nonche' di quelle calcolate in deroga alla vigente normativa in materia di facolta' assunzionali, in ogni caso nel rispetto del principio del saldo positivo di bilancio e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; g) calcolo della spesa di personale da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni; h) proroga da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati delle convenzioni e degli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 ottobre 2019, nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 447. Le procedure di cui alle lettere b) e c) del comma 446 sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell'Associazione Formez PA. Ai fini della predisposizione dei bandi relativi alle procedure di cui al precedente periodo, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante il portale « mobilita.gov.it » di cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015, procede alla ricognizione dei posti che le pubbliche amministrazioni di cui al comma 446 rendono disponibili, nel triennio 2019-2021, per le assunzioni a tempo indeterminato. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2019. 448. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui alle lettere b) e c) del comma 446 sono impiegate, secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche che gia' utilizzavano i lavoratori inseriti nelle graduatorie medesime e, in subordine, nei limiti delle proprie facolta' assunzionali, da parte di altre pubbliche amministrazioni, ubicate nella medesima provincia o in una provincia limitrofa ed utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonche' dei lavoratori gia' rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita'. 449. E' fatto obbligo agli enti utilizzatori di registrare le fuoriuscite dal bacino dei lavoratori socialmente utili nell'apposito sistema di monitoraggio gestito dall'ANPAL Servizi Spa. In tal caso, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 446 provvedono a comunicare all'ente utilizzatore l'avvenuta assunzione del lavoratore e la relativa decorrenza. 450. Dopo il comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, e' inserito il seguente: « 9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al completamento delle procedure di mobilita' di cui al presente articolo, le camere di commercio non oggetto di accorpamento, ovvero che abbiano concluso il processo di accorpamento, possono procedere all'assunzione di nuovo personale, nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente al fine di assicurare l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica ». 451. Per le finalita' di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il fondo ivi previsto e' incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. 452. Il contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, e' incrementato dell'importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. All'articolo 1, comma 421, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2018, 2019, 2020 e 2021 ». 453. In considerazione dell'accresciuta aspettativa di vita della popolazione e delle conseguenti ed ingravescenti patologie della retina, al fine di ridurre significativamente i tempi delle diagnosi e i danni visivi e sociali ed il gravame assistenziale, il Ministero della salute affida alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecita' (IAPB) la gestione di un progetto di screening straordinario mobile che solleciti l'attenzione alle problematiche delle minorazioni visive, con particolare riferimento alle patologie retiniche. 454. Per le finalita' di cui al comma 453 e' attribuito un contributo straordinario alla sezione italiana dell'IAPB pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. 455. Per l'anno 2019, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, e' determinata in 56,1 milioni di euro. 456. In attuazione della risoluzione del Parlamento europeo n. 2952 del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti, al fine di promuovere la piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza nonche' per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia il cui stanziamento e' trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. 457. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 456 e' pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, 1 milione di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021. 458. Con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilita', di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 456. 459. Il Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. 460. Al fine di supportare l'attivita' di promozione, indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione della diffusione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcoldipendenze correlate, in particolare tra gli adolescenti, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti, il cui stanziamento e' trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. 461. Il Fondo di cui al comma 460 e' destinato a finanziare la realizzazione di progetti sperimentali in ambito nazionale in materia di prevenzione delle tossicodipendenze finalizzati: a) all'attivazione di specifici interventi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado; b) all'identificazione precoce delle condizioni di vulnerabilita' e dell'uso occasionale con la finalita' di ridurre i tempi di accesso alle cure; c) al supporto educativo e formativo in favore delle famiglie e del personale scolastico. 462. All'attuazione dei progetti di cui al comma 461 possono concorrere anche i servizi pubblici per le dipendenze e gli enti del privato sociale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 463. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 460 e' pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, 1 milione di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021. 464. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilita', di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'utilizzazione delle risorse del Fondo. 465. Per rispondere con continuita' alla richiesta di giovani con un'alta specializzazione tecnica e tecnologica necessaria allo sviluppo economico e alla competitivita' del sistema produttivo italiano, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite tra le regioni e assegnate in modo da rendere stabile e tempestiva, a partire dall'anno formativo 2019/2020, la realizzazione dei percorsi degli istituti tecnici superiori coerenti con i processi di innovazione tecnologica in atto e inclusi nei piani territoriali regionali di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008. 466. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca assegna le risorse di cui al comma 465, entro il 30 settembre di ciascun anno, direttamente alle regioni, che le riversano agli istituti tecnici superiori che nell'annualita' formativa precedente hanno riportato una valutazione realizzata secondo i criteri e le modalita' di applicazione degli indicatori di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 5 agosto 2014, come modificato dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre 2015. 467. Resta fermo l'obbligo di cofinanziamento delle regioni ai piani triennali di attivita' degli istituti tecnici superiori per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziate. Gli istituti tecnici superiori possono comprendere, nei suddetti piani, anche ulteriori percorsi e attivita', coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, finanziati da soggetti pubblici e privati per potenziare la propria offerta formativa, previa comunicazione al competente assessorato della regione e all'ufficio scolastico. 468. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono attualizzati, anche ai fini dell'istituzione di nuovi istituti tecnici superiori o dell'eventuale accorpamento di quelli gia' istituiti, gli standard organizzativi delle strutture e dei percorsi degli istituti tecnici superiori, nonche' i criteri di valutazione dei piani di attivita' realizzati, con particolare riferimento agli esiti occupazionali dei giovani specializzati e alla rispondenza alle esigenze di innovazione tecnologica e organizzativa delle filiere produttive a vari livelli territoriali. 469. Dall'attuazione dei commi da 465 a 468 non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 470. E' istituito il Consiglio nazionale dei giovani, quale organo consultivo e di rappresentanza dei giovani. Il Consiglio svolge i compiti e le funzioni indicati ai commi 473, 474 e 475. 471. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata possono essere attribuiti al Consiglio nazionale dei giovani ulteriori compiti e funzioni. 472. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma « Incentivazione e sostegno alla gioventu' » della missione « Giovani e sport », e' istituito un fondo con una dotazione di euro 200.000 per l'anno 2019, per il finanziamento delle attivita' di cui ai commi da 470 a 477. Le risorse sono successivamente trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. 473. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, il Consiglio nazionale dei giovani: a) promuove il dialogo tra le istituzioni, le organizzazioni giovanili e i giovani; b) promuove il superamento degli ostacoli alla partecipazione dei giovani ai meccanismi della democrazia rappresentativa e diretta; c) promuove la cittadinanza attiva dei giovani e, a tal fine, sostiene l'attivita' delle associazioni giovanili, favorendo lo scambio di buone pratiche e incrementando le reti tra le stesse; d) agevola la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello locale; e) collabora con le amministrazioni pubbliche elaborando studi e predisponendo rapporti sulla condizione giovanile utili a definire le politiche per i giovani; f) esprime pareri e formula proposte sugli atti normativi di iniziativa del Governo che interessano i giovani; g) partecipa ai forum associativi europei e internazionali, incoraggiando la comunicazione, le relazioni e gli scambi tra le organizzazioni giovanili dei diversi Paesi. 474. Il Consiglio nazionale dei giovani e' inoltre sentito sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata ritengano opportuno sottoporre al suo esame; il Consiglio puo' anche essere sentito, su richiesta dei Ministri competenti e d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o con l'Autorita' politica delegata, su materie e politiche che abbiano impatto sulle giovani generazioni. 475. Il Consiglio nazionale dei giovani, a decorrere dalla data di adozione dello statuto di cui al comma 477, subentra al Forum nazionale dei giovani nella rappresentanza presso il Forum europeo della gioventu'. 476. Il Consiglio nazionale dei giovani e' composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel suo statuto. 477. Alla prima assemblea generale del Consiglio nazionale dei giovani partecipano le associazioni aderenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, al Forum nazionale dei giovani costituito con atto del 29 febbraio 2004. La prima assemblea generale, da tenersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalita' di funzionamento del Consiglio nazionale dei giovani e ne approva lo statuto e i regolamenti. In ogni caso, tali modalita' di funzionamento garantiscono l'effettiva rappresentanza dei giovani e il rispetto del principio di democraticita' e si conformano alle disposizioni di cui al paragrafo 3.1.1 dello Statuto del Forum europeo della gioventu', approvato dall'assemblea generale del 26 aprile 2014, e all'articolo 28 dello Statuto del Forum nazionale dei giovani adottato con delibera dell'assemblea del 29 novembre 2008. 478. Il Fondo per il contrasto della poverta' educativa minorile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' prorogato per gli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotto di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020; conseguentemente all'articolo 1, comma 202, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « pari a 100 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 60 milioni di euro ». 479. All'articolo 1, comma 394, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo la parola: « 2018 » sono aggiunte le seguenti: « e pari al 65 per cento negli anni 2019, 2020 e 2021 ». 480. All'articolo 1, comma 394, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « pari ad euro 100 milioni per ciascun anno » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e a 55 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 ». 481. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile, al Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono assegnati euro 50.000.000 per l'anno 2019. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 434, dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativa al Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, e' ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2019. 482. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 1250, 1251 e 1252 sono sostituiti dai seguenti: « 1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' destinato a finanziare interventi in materia di politiche per la famiglia e misure di sostegno alla famiglia, alla natalita', alla maternita' e alla paternita', al fine prioritario del contrasto della crisi demografica, nonche' misure di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari. In particolare, il Fondo e' utilizzato per finanziare: a) l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonche' la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore; b) l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269; c) l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103; d) l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un Piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonche' per acquisire proposte e indicazioni utili per il medesimo Piano e per verificarne successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia; e) interventi volti a valorizzare il ruolo dei consultori familiari e dei centri per la famiglia; a tal fine il Ministro per la famiglia e le disabilita', unitamente al Ministro della salute, realizza un'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto i criteri e le modalita' per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie; f) interventi volti alla prevenzione di ogni abuso sessuale nei confronti dei minori e al contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, nonche' progetti volti ad assicurare adeguati percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani per crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive; g) progetti finalizzati alla protezione e alla presa in carico dei minori vittime di violenza assistita, nonche' interventi a favore delle famiglie in cui sono presenti minori vittime di violenza assistita; h) interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilita' socioeconomica e al disagio minorile, anche con riferimento al contrasto del fenomeno del cyberbullismo; i) interventi per il sostegno dei genitori separati e divorziati, anche attraverso lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla loro presa in carico; l) interventi per la diffusione della figura professionale dell'assistente familiare; m) iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con almeno tre figli minori, compresa la carta della famiglia di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; n) iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, nonche' di promozione del welfare familiare aziendale, comprese le azioni di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; o) interventi volti a favorire i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di crescere e di essere educato nell'ambito della propria famiglia. A tale fine il Ministro per la famiglia e le disabilita', di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalita' sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono e attuano un programma sperimentale di azioni al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona; p) attivita' di informazione e di comunicazione in materia di politiche per la famiglia; q) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni, al fine di agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno di esperienze virtuose e di buone pratiche; r) interventi in materia di adozione e di affidamento, volti a tutelare il superiore interesse del minore e a sostenere le famiglie adottive o affidatarie, anche al fine di sostenere il percorso successivo all'adozione. 1251. Il Ministro per la famiglia e le disabilita' si avvale, altresi', del Fondo per le politiche della famiglia per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della famiglia. 1251-bis. Il Ministro per la famiglia e le disabilita', entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede alla razionalizzazione degli Osservatori di cui al comma 1250, lettere a), b) e c), anche mediante il riordino dell'organizzazione e del funzionamento degli stessi. 1252. Gli stanziamenti del Fondo per le politiche della famiglia sono ripartiti dal Ministro per la famiglia e le disabilita', con proprio decreto, ai fini del finanziamento del funzionamento degli Osservatori di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1250 e dell'attuazione delle misure di competenza statale definite nell'ambito dei correlati Piani nazionali, nonche' del finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della famiglia; per le restanti finalita' di cui ai commi 1250 e 1251, il Fondo e' ripartito dal Ministro per la famiglia e le disabilita', con proprio decreto da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ». 483. Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. 484. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 483 e non impiegate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 485. All'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: « 1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, e' riconosciuta alle lavoratrici la facolta' di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro ». 486. All'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: « 3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalita' agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorita' alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalita' agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternita' previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ». 487. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 391 e' sostituito dal seguente: « 391. A decorrere dall'anno 2016 e' istituita la carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli conviventi di eta' non superiore a 26 anni. La carta e' rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta secondo i criteri e le modalita' stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro per la famiglia e le disabilita', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati aderenti all'iniziativa. I soggetti che partecipano all'iniziativa, i quali concedono sconti o riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul mercato, possono valorizzare la loro partecipazione all'iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 a valere sulla dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ». 488. All'articolo 1, comma 355, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « a partire dall'anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilita' » sono sostituite dalle seguenti: « un buono di importo pari a 1.000 euro su base annua, parametrato a undici mensilita', per gli anni 2017 e 2018, elevato a 1.500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 e' determinato, nel rispetto del limite di spesa programmato e in misura comunque non inferiore a 1.000 euro su base annua, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al quinto periodo del presente comma ». L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2020. 489. Al fine di garantire l'attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), sull'accessibilita' ai trasporti, e dell'articolo 20, sulla mobilita' personale, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata ai sensi della citata legge n. 18 del 2009, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per l'accessibilita' e la mobilita' delle persone con disabilita'. Il Fondo e' destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati all'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilita' delle persone con disabilita' di cui all'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 490. La dotazione del Fondo di cui al comma 489 e' di 5 milioni di euro per l'anno 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 491. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilita', il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentiti l'Automobile Club d'Italia - ACI e le associazioni delle persone con disabilita' comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, sono definiti annualmente gli interventi finalizzati alla prevenzione dell'uso indebito dell'autorizzazione di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonche' per l'innovazione tecnologica delle strutture, del contrassegno e della segnaletica per la mobilita' delle persone con disabilita' di cui al comma 489, secondo periodo. 492. Il fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, e' incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Tale incremento e' destinato alle seguenti finalita': a) una quota pari a 2 milioni di euro annui e' destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attivita' lavorativa secondo le disposizioni della presente legge. Almeno il 70 per cento di tale somma e' destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti; b) una quota pari a 3 milioni di euro annui e' destinata, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie. 493. Per la tutela del risparmio e per il rispetto del dovere di disciplinare, coordinare e controllare l'esercizio del credito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il FIR eroga indennizzi a favore dei risparmiatori come definiti al comma 494 che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 494. Hanno accesso alle prestazioni del FIR i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui, rispettivamente, agli articoli 32 e 35 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonche' le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori e aventi causa. 495. Sono in ogni caso esclusi dall'accesso alle prestazioni del FIR le controparti qualificate di cui all'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e i clienti professionali, di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies del medesimo articolo 6. 496. La misura dell'indennizzo per gli azionisti di cui al comma 494 e' commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 30 per cento, entro tale limite, puo' essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 499. 497. La misura dell'indennizzo per gli obbligazionisti subordinati di cui al comma 494 e' commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 95 per cento, entro tale limite, puo' essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 499. 498. Le somme erogate a norma dell'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, sono assegnate a titolo di indennizzo ai sensi del secondo periodo del comma 493. Conseguentemente, il FIR e' surrogato nei diritti del risparmiatore per l'importo corrisposto. 499. L'indennizzo di cui al comma 496 e' corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche di cui al comma 493 nonche' di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento. A tal fine, il Fondo interbancario di tutela del deposito (FITD), attraverso la collaborazione del sistema bancario e delle banche in liquidazione, documenta il costo di acquisto e l'incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento. 500. L'indennizzo di cui al comma 497 e' corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche di cui al comma 493 nonche' di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento, nonche' del differenziale cedole percepite rispetto a titoli di Stato di durata equivalente. A tal fine, il Fondo interbancario di tutela del deposito (FITD), attraverso la collaborazione del sistema bancario e delle banche in liquidazione, documenta il costo di acquisto e l'incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, nonche' del differenziale tasso di rendimento delle cedole percepite rispetto a titoli di Stato con scadenza equivalente.