art. 1 (commi 501-600)
  501. Ai fine di realizzare le condizioni previste dall'articolo  7,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e  di  ottenere  i
conseguenti risparmi di  spesa,  all'articolo  5,  comma  1,  secondo
periodo, della legge 2 luglio 2004, n. 165, sono aggiunte,  in  fine,
le seguenti parole: «e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non
oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio». 
  502. E' disposta l'esclusione dal patto di stabilita' interno,  per
l'anno 2015, delle spese sostenute dai comuni  individuati  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,  e
dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con
risorse proprie provenienti da erogazioni  liberali  e  donazioni  da
parte di cittadini privati ed imprese e  puntualmente  finalizzate  a
fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la  ricostruzione,  per
un importo massimo complessivo di  5  milioni  di  euro.  L'ammontare
delle spese da escludere dal patto di stabilita' interno ai sensi del
periodo precedente e' determinato dalla  regione  Emilia-Romagna  nei
limiti di 4 milioni di euro e dalle regioni Lombardia  e  Veneto  nei
limiti di 0,5 milioni  di  euro  per  ciascuna  regione.  Le  regioni
comunicano al Ministero dell'economia e delle  finanze  e  ai  comuni
interessati, entro il 30 giugno 2015, gli importi di cui  al  periodo
precedente. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento  netto  derivanti  dall'attuazione  del
presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede
mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a  legislazione  vigente  conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive
modificazioni. 
  503. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2015 dei mutui
concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di  cui  al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  1°  giugno  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  130  del  6  giugno  2012,  e
successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto  2012,  n.  134,  e  successive  modificazioni,  nonche'  alle
province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e
delle finanze in  attuazione  dell'articolo  5,  commi  1  e  3,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,  e'  differito,
senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  al   secondo   anno
immediatamente successivo  alla  data  di  scadenza  del  periodo  di
ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.  Il  presente
comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,5  milioni  di
euro per l'anno 2015, a 6 milioni di euro  per  l'anno  2016  e  a  6
milioni di euro per l'anno 2017, si provvede con le  risorse  di  cui
alle contabilita' speciali  di  cui  all'articolo  2,  comma  6,  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74,  convertito,  con  modificazioni
dalla legge 1° agosto 2012,  n.  122,  che  sono  corrispondentemente
versate all'entrata del bilancio dello Stato nei predetti anni. 
  504. All'articolo 1, comma 356, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, le parole: «all'anno immediatamente successivo», sono sostituite
dalle seguenti: «al secondo  anno  immediatamente  successivo»  e  le
parole: «5,3 milioni di euro per l'anno  2015,  si  provvede  con  le
risorse di cui alle contabilita'  speciali  di  cui  all'articolo  2,
comma 6, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti:
«12,1 milioni di euro per l'anno 2015 e 6 milioni di euro per  l'anno
2016, si provvede con le risorse di cui alle contabilita' speciali di
cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,  n.  122,
che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato». 
  505. All'articolo 3, comma 7, lettera a), del  decreto  legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive  modificazioni,  le  parole:  «,
quelli relativi alla politica  regionale  unitaria  ---  cooperazione
territoriale,» sono soppresse. 
  506. Dopo il comma 4 dell'articolo 3  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118,  e  successive  modificazioni,  e'  inserito  il
seguente: 
  «4-bis. Le  regioni  che  hanno  partecipato  alla  sperimentazione
nell'anno 2014, nell'ambito del riaccertamento  ordinario  effettuato
nel 2015 ai fini del rendiconto 2014,  provvedono  al  riaccertamento
dei  residui  attivi  e  passivi  relativi  alla  politica  regionale
unitaria --- cooperazione territoriale non  effettuato  in  occasione
del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'articolo 14
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  28  dicembre
2011, pubblicato nel  supplemento  ordinario  n.  285  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011». 
  507. All'articolo 3, comma 17, del decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) alle parole: «La copertura» sono premesse le seguenti:  «Nelle
more dell'adozione del decreto di cui al comma 15,»; 
    b) la parola: «2017» e' sostituita dalle seguenti: «2042 da parte
degli enti coinvolti nella sperimentazione che  hanno  effettuato  il
riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043  da
parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato
il riaccertamento straordinario dei residui al 1º gennaio 2014». 
  508. All'articolo 14, comma 1, del  decreto  legislativo  14  marzo
2011, n.  23,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche  all'imposta
municipale immobiliare (IMI) della  provincia  autonoma  di  Bolzano,
istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3». 
  509.  Al  paragrafo  3.3  dell'allegato  4/2,  recante   «Principio
contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria», annesso
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole: «e dal
terzo esercizio l'accantonamento al fondo e' effettuato per  l'intero
importo.» sono aggiunte  le  seguenti:  «Con  riferimento  agli  enti
locali, nel 2015 e' stanziata  in  bilancio  una  quota  dell'importo
dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante  il  fondo
crediti di dubbia esigibilita' allegato  al  bilancio  di  previsione
pari  almeno  al  36  per  cento,  se  l'ente  non  ha  aderito  alla
sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se  l'ente
ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti
locali lo stanziamento di bilancio riguardante il  fondo  crediti  di
dubbia esigibilita' e' pari almeno al 55 per cento, nel 2017 e'  pari
almeno al 70 per cento, nel 2018 e' pari almeno all'85  per  cento  e
dal  2019  l'accantonamento  al  fondo  e'  effettuato  per  l'intero
importo». 
  510. All'articolo 151 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: « entro il 31 luglio di ogni  anno
e» e' inserita la seguente: «deliberano»; 
    b) al comma 8, le  parole:  «31  luglio»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 settembre». 
  511. A decorrere dall'anno 2015, le riserve di cui all'articolo  1,
comma 508, della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  afferenti  al
territorio della regione Sardegna, sono finalizzate nella  misura  di
50 milioni di euro alle spese in conto capitale della regione  e  per
il restante importo alla riduzione del debito regionale e degli  enti
locali ricadenti nel territorio della medesima regione. 
  512. Le disposizioni recate dai commi da 513 a 523,  di  attuazione
dell'Accordo sottoscritto il 23 ottobre 2014 tra  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle  finanze  e
il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, entrano in  vigore
dal giorno della pubblicazione della presente  legge  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
  513. Il contributo, in termini di saldo netto da finanziare  dovuto
dalla regione Friuli Venezia Giulia in relazione  all'attuazione  del
federalismo fiscale, previsto all'articolo 1, comma 152, della  legge
13 dicembre 2010, n. 220, quantificato in 370 milioni di  euro  annui
dal 2011 al 2017, e' sostituito da  un  contributo  finalizzato  alla
sostenibilita' del debito pubblico pari a 370 milioni  di  euro,  per
ciascuno degli anni dal 2011 al 2014, a  260  milioni  di  euro,  per
l'anno 2015, e a 250 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2016  e
2017. 
  514.  Il  pagamento  di  cui  alla  lettera  a)   del   comma   152
dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220,  al  netto  del
credito vantato dalla regione Friuli  Venezia  Giulia  nei  confronti
dello Stato in base al comma 151, lettera a), del  medesimo  articolo
1, e' rideterminato per gli anni dal 2011 al 2017 in 550  milioni  di
euro nel 2014, 350 milioni di euro nel 2015, 340 milioni di euro  nel
2016 e 350 milioni di  euro  nel  2017.  I  predetti  pagamenti  sono
effettuati mediante versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato
entro la data prevista dall'Accordo di cui al comma 512. 
  515. Il  contributo  in  termini  di  indebitamento  netto  di  cui
all'articolo 1, comma 156, della legge 13 dicembre 2010, n.  220,  e'
pari a 220 milioni di euro nell'esercizio 2014, 270 milioni  di  euro
nell'esercizio 2015, 260 milioni di euro nell'esercizio  2016  e  270
milioni di  euro  nell'esercizio  2017.  Il  predetto  contributo  e'
finalizzato alla sostenibilita' del debito pubblico. 
  516. In caso di mancato versamento all'entrata del  bilancio  dello
Stato  entro  i  termini  indicati  al  comma   514,   il   Ministero
dell'economia e delle finanze trattiene gli importi corrispondenti  a
valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla  regione  Friuli
Venezia Giulia, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate  per  le
somme introitate dalla regione per  il  tramite  della  Struttura  di
gestione dell'Agenzia delle entrate. 
  517. Al fine di assicurare il concorso agli  obiettivi  di  finanza
pubblica, in applicazione  della  normativa  vigente  e  dell'Accordo
sottoscritto il 23 ottobre 2014 di cui al comma 512, l'obiettivo  del
patto di stabilita' interno della regione Friuli  Venezia  Giulia  di
cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, e al comma 155 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010,  n.
220, e' determinato in 4.980,07 milioni di euro per l'anno  2014,  in
4.797,61 milioni di euro per l'anno 2015, in 4.807,61 milioni di euro
per l'anno 2016 e in 4.797,61 milioni di euro per  l'anno  2017.  Gli
obiettivi di cui al precedente periodo sono rideterminati  a  seguito
dell'aggiornamento  della  previsione  della  spesa   sanitaria,   in
conformita' ai parametri tendenziali previsti nell'ambito  del  Patto
della  salute.  Dagli  stessi  sono   escluse   le   spese   previste
dall'Accordo di cui al comma 512. I predetti obiettivi per  gli  anni
dal 2015 al 2017 possono essere rideterminati in conseguenza di nuovi
contributi alla finanza  pubblica  posti  a  carico  delle  autonomie
speciali con legge statale. A tal fine il Ministero  dell'economia  e
delle finanze,  laddove  necessario,  comunica  alla  regione  Friuli
Venezia Giulia  entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno  l'obiettivo
rideterminato. 
  518. Negli anni dal 2014 al 2017 non si applica alla regione Friuli
Venezia Giulia quanto disposto dagli ultimi due periodi del comma 454
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  519. Gli obiettivi degli enti locali della regione  Friuli  Venezia
Giulia per il periodo 2014-2017 sono complessivamente determinati  in
base  alla  normativa  nazionale  secondo  le   modalita'   stabilite
nell'Accordo di cui al comma 512. A tal fine, per ciascuno degli anni
dal 2015 al 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze comunica
alla regione Friuli Venezia Giulia entro il 28 febbraio di ogni  anno
l'importo  dell'obiettivo  determinato.  Tale  importo  puo'   essere
aggiornato in relazione  ad  eventuali  modifiche  normative  statali
sopravvenute che  comportino  una  rideterminazione  degli  obiettivi
fissati per gli enti locali del territorio nazionale. A tal  fine  il
Ministero dell'economia e delle finanze, laddove necessario, comunica
alla   regione   Friuli   Venezia   Giulia   entro   trenta    giorni
dall'approvazione della normativa statale che  prevede  le  modifiche
alla  normativa  sul  patto  di   stabilita'   interno,   l'obiettivo
rideterminato. 
  520. Gli obiettivi  di  cui  al  comma  517  sono  comprensivi  del
contributo alla finanza pubblica previsto ai commi 400 e 401. 
  521. Agli enti  locali  della  regione  Friuli  Venezia  Giulia  si
applicano le esclusioni dal saldo finanziario rilevante ai fini della
verifica del rispetto del patto di stabilita' interno previste  dalle
disposizioni statali vigenti per  i  rimanenti  enti  del  territorio
nazionale. Sino a quando gli obiettivi della regione sono espressi in
termini di tetto di spesa,  sono,  altresi',  escluse  dal  patto  di
stabilita'  interno  le  somme  restituite  dagli  enti  locali  alla
regione. 
  522. E' fatta salva la facolta' da parte dello Stato di  modificare
i predetti contributi in termini di saldo netto da  finanziare  e  di
indebitamento netto posti  a  carico  della  regione  Friuli  Venezia
Giulia e dei relativi enti locali per far  fronte  alle  esigenze  di
finanza pubblica. 
  523. Gli oneri in termini di indebitamento netto  e  di  fabbisogno
derivanti dall'applicazione del comma 515, pari a 80 milioni di  euro
per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, trovano  compensazione  per
pari importo a valere sul «Fondo Rapporti finanziari con le autonomie
speciali» di cui all'articolo  42,  comma  8,  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  524. La regione Friuli Venezia Giulia e' autorizzata  a  rimodulare
gli interventi e le iniziative di cui agli articoli 8, 16 e 21  della
legge 23 febbraio 2001, n. 38, ferma restando la finalizzazione degli
interventi  e  delle  iniziative  stesse  a  favore  della  minoranza
linguistica slovena.  Le  risorse  di  cui  al  presente  comma  sono
determinate  annualmente  dalla  legge   di   stabilita'   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre  2009,
n. 196. 
  525. A decorrere dall'anno 2015, a compensazione della  perdita  di
gettito subita  dalla  regione  Valle  d'Aosta  nella  determinazione
dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a)  e  b),  della
legge 26 novembre 1981, n. 690, e' corrisposto alla stessa regione un
trasferimento di importo pari a 70 milioni di euro annui. 
  526. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) il secondo comma dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
    «A decorrere dal 1º settembre 2015 le spese obbligatorie  di  cui
al  primo  comma  sono  trasferite  dai  comuni  al  Ministero  della
giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di  locazione  o
comunque utilizzo di immobili di  proprieta'  comunale,  destinati  a
sedi di uffici giudiziari. Il trasferimento delle spese  obbligatorie
non scioglie i rapporti in corso e di cui e' parte il comune  per  le
spese obbligatorie di cui al primo comma, ne' modifica la titolarita'
delle posizioni di debito e di credito  sussistenti  al  momento  del
trasferimento stesso.  Il  Ministero  della  giustizia  subentra  nei
rapporti di cui al periodo precedente, fatta  salva  la  facolta'  di
recesso.  Anche  successivamente  al  1º  settembre  2015  i   locali
demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano a conservare
tale destinazione»; 
    b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati con decorrenza  dal  1º
settembre 2015. 
  527. Per l'anno 2015 la dotazione del capitolo 1551 dello stato  di
previsione della spesa del Ministero della giustizia  e'  finalizzata
all'erogazione del contributo ai comuni interessati  dalle  spese  di
cui  all'articolo  1  della  legge  24  aprile  1941,  n.  392,  come
modificato dal comma 526 del  presente  articolo,  sostenute  sino  a
tutto il 31 agosto 2015. A partire dal 1º settembre 2015  la  residua
dotazione  di  bilancio,  in  termini  di  competenza  e  di   cassa,
confluisce in un apposito capitolo da istituire per le  finalita'  di
cui al secondo comma del citato articolo 1 della  legge  n.  392  del
1941, come  sostituito  dal  comma  526,  lettera  a),  del  presente
articolo. A decorrere dall'anno 2016 tale dotazione  e'  incrementata
di 200 milioni di euro annui. I rimborsi ai comuni  per  l'anno  2015
sono determinati ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 4  maggio  1998,  n.  187,  e
successive modificazioni, in relazione alle spese di  cui  al  citato
articolo 1 della legge n. 392 del 1941, come  modificato  dal  citato
comma 526 del presente articolo. 
  528. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato,  per  ciascun
ufficio  giudiziario,  l'importo  complessivo  delle  spese  di   cui
all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n.  392,  come  modificato
dal comma 526 del presente articolo. 
  529. L'importo di cui al comma 528 e' determinato  sulla  base  dei
costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in  rapporto
al bacino di utenza e  all'indice  delle  sopravvenienze  di  ciascun
ufficio giudiziario. La  metodologia  di  quantificazione  dei  costi
standard e' definita con  decreto  avente  natura  non  regolamentare
adottato dal Ministro della giustizia, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  530. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  sono  individuate,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e  ferme  restando  le
dotazioni organiche del  Ministero  della  giustizia,  le  necessarie
misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione
delle disposizioni di  cui  ai  commi  da  527  a  529  del  presente
articolo. Il personale delle  province  eventualmente  in  esubero  a
seguito dei provvedimenti di attuazione della legge 7 aprile 2014, n.
56, e' prioritariamente assegnato al Ministero della giustizia per lo
svolgimento dei compiti correlati. Il Ministro dell'economia e  delle
finanze e' autorizzato  ad  apportare  le  necessarie  variazioni  di
bilancio per l'attuazione dei commi da 527 al presente comma. 
  531.  A  decorrere  dall'anno  2015,  in  attuazione  del  comma  2
dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2012,  n.  61,  e'
attribuito al comune di Roma un contributo di  110  milioni  di  euro
annui quale concorso dello Stato agli  oneri  che  lo  stesso  comune
sostiene in qualita' di capitale della Repubblica. 
  532. Considerati gli eventi internazionali connessi al semestre  di
Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea,  nonche'  alla
realizzazione e allo svolgimento dell'Expo 2015,  nei  confronti  del
comune di Milano, per  l'anno  2015,  nell'ambito  delle  risorse  di
bilancio del comune e senza maggiori oneri per la  finanza  pubblica,
non si applicano per le sole spese di personale assunto con forme  di
contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie  alla
realizzazione  dell'Esposizione   universale,   i   limiti   di   cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive modificazioni. Al personale non dirigenziale,  compresi  i
titolari di posizione  organizzativa,  direttamente  impiegato  nelle
attivita' di cui al periodo precedente, fino  al  31  dicembre  2015,
puo' essere autorizzata dal comune di Milano la  corresponsione,  nel
limite massimo complessivo di 45 ore pro capite mensili, di  compensi
per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre  i
limiti previsti dall'articolo 14 del contratto  collettivo  nazionale
di lavoro del comparto regioni e autonomie locali del 1º aprile 1999.
Le spese di cui al presente comma  non  concorrono  alla  definizione
dell'ammontare,  rispettivamente,  della  riduzione  della  spesa  di
personale ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  557,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,  e  delle  risorse
destinate al trattamento accessorio ai sensi dell'articolo  9,  comma
2-bis, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive
modificazioni. 
  533. Al comma 2 dell'articolo 46-ter del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole: «le societa' in house degli enti  locali  soci
di Expo 2015 s.p.a.» sono inserite le seguenti: «e gli enti locali  e
regionali per le attivita' strettamente funzionali alla realizzazione
dell'Esposizione universale»; 
    b) le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle  seguenti:
«31 dicembre 2016». 
  534. Al fine di garantire la realizzazione del Grande  Evento  Expo
Milano 2015, per l'anno 2015 e' autorizzata la spesa di 60 milioni di
euro come contributo dello Stato ai maggiori oneri che deve sostenere
il comune di Milano per il potenziamento dei servizi  ricettivi,  del
trasporto pubblico locale, della sicurezza  e  di  ogni  altro  onere
connesso al Grande Evento Expo Milano 2015. 
  535. Per le finalita' di  cui  all'articolo  8,  comma  1-bis,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' autorizzata  la  spesa  di  7,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. 
  536. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e successive modificazioni, le parole: «Per  gli  anni  dal  2008  al
2014» sono sostituite dalle seguenti:  «Per  gli  anni  dal  2008  al
2015». 
  537. In relazione a quanto disposto dal secondo periodo del comma 2
dell'articolo  62  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni,  limitatamente  agli  enti  locali  di  cui
all'articolo 2 del testo unico  di  cui  al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, la durata delle  operazioni  di  rinegoziazione,
relative a passivita' esistenti gia' oggetto di  rinegoziazione,  non
puo'  essere  superiore  a  trenta   anni   dalla   data   del   loro
perfezionamento. 
  538. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
come da ultimo modificato dai commi  505,  506  e  507  del  presente
articolo, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 15: 
    1) al primo periodo, le parole: «del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta» sono soppresse; 
    2) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «Sulla  base  dei
rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali  relativi
all'anno 2014 e delle delibere di  riaccertamento  straordinario  dei
residui  sono  acquisite  le  informazioni  riguardanti  il  maggiore
disavanzo al 1º gennaio 2015 e quelle relative agli  enti  che  hanno
partecipato     alla     sperimentazione,      incluso      l'importo
dell'accantonamento al fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita',  con
tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997,  n.  281,  e  successive  modificazioni.  In  base  alle
predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore
disavanzo,  secondo   modalita'   differenziate   in   considerazione
dell'entita'  del  fenomeno  e  della  dimensione  demografica  e  di
bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono  le  predette
informazioni secondo le modalita' e i tempi previsti dal  decreto  di
cui al terzo periodo ripianano  i  disavanzi  nei  tempi  piu'  brevi
previsti dal decreto di cui al primo periodo»; 
    b) al comma 16, alinea: 
    1) al primo periodo, le parole: «per una quota pari almeno al  10
per cento l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «in non piu' di  30
esercizi a quote costanti»; 
    2) al secondo periodo, le parole: «del Presidente  del  Consiglio
dei ministri» sono soppresse. 
  539. All'articolo 204, comma 1, primo periodo, del testo  unico  di
cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  e  successive
modificazioni, le parole: «e l'8 per  cento,  a  decorrere  dall'anno
2012,» sono sostituite dalle seguenti: «l'8 per cento, per  gli  anni
dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015,». 
  540. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e'
istituito un fondo, con una dotazione di  125  milioni  di  euro  per
l'anno 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017
al 2020, finalizzato alla  concessione  di  un  contributo  in  conto
interessi ai comuni, alle province e  alle  citta'  metropolitane  su
operazioni  di  indebitamento  attivate  nell'anno   2015,   il   cui
ammortamento decorre dal 1º gennaio 2016. Con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  da
adottare entro il  28  febbraio  2015,  sono  stabiliti  modalita'  e
criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi di cui  al
primo periodo. 
  541. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito un fondo, con una dotazione di  100  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 finalizzato alla concessione
di un contributo in conto interessi alle regioni a statuto  ordinario
su operazioni  di  indebitamento  attivate  nell'anno  2015,  il  cui
ammortamento decorre dal 1º gennaio 2016. Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2015,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti
modalita'  e  criteri  per  l'erogazione  del  contributo  in   conto
interessi di cui al primo periodo.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di
previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del  decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89. 
  542. All'articolo 2, comma  3-bis,  del  decreto-legge  28  gennaio
2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014,
n. 50, le  parole:  «sino  alla  data  del  31  dicembre  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2015». 
  543. Gli enti locali che sperimentano  l'applicazione  della  nuova
contabilita' di cui al decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,
possono sottoporre  al  rispettivo  organo  deliberante  le  proposte
concernenti il bilancio di previsione 2015 e i connessi documenti  di
programmazione, anche  pluriennali,  entro  i  termini  di  cui  alla
normativa ordinaria sull'ordinamento finanziario degli enti locali. 
  544. Il termine di  cui  al  comma  3  dell'articolo  6-sexies  del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' prorogato al 31 dicembre  2015.
Al relativo onere si provvede nel limite  delle  risorse  disponibili
allo scopo finalizzate  sulle  contabilita'  dei  Commissari  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122. 
  545. All'articolo 261 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. In caso  di  inizio  del  mandato,  l'ipotesi  di  bilancio
stabilmente riequilibrato gia' trasmessa  al  Ministero  dell'interno
dalla precedente amministrazione,  ordinaria  o  commissariale,  puo'
essere sostituita dalla nuova amministrazione con una  nuova  ipotesi
di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente». 
  546. All'articolo 1, comma 573-bis, della legge 27  dicembre  2013,
n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Le  disposizioni
del presente  comma  si  applicano  anche  per  l'esercizio  2015  in
relazione  agli  enti  locali  che  abbiano  presentato  i  piani  di
riequilibrio finanziario previsti  dall'articolo  243-bis  del  testo
unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
successive modificazioni, nell'anno 2014». 
  547. Le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni  e
servizi nonche' quelle  limitative  delle  assunzioni  di  personale,
anche con forme contrattuali flessibili, previste dalla  legislazione
vigente a  carico  dei  soggetti  inclusi  nell'elenco  dell'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) delle  amministrazioni  pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  e
successive modificazioni, non si applicano, fino al 31 dicembre 2015,
alla societa' Expo 2015 Spa, in considerazione del suo scopo sociale.
Restano fermi il limite di spesa delle risorse disponibili previste a
legislazione vigente per la  realizzazione  del  Grande  Evento  Expo
Milano 2015 e l'applicazione delle disposizioni  sui  limiti  massimi
retributivi delle societa' pubbliche. 
  548. All'articolo 46-ter, comma  1,  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La societa'
Expo 2015 s.p.a. puo' altresi' richiedere a Consip  Spa,  nell'ambito
del Programma per la razionalizzazione degli acquisti della  pubblica
amministrazione,   di    essere    supportata    nella    valutazione
tecnico-economica delle prestazioni di servizi comunque acquisiti  ai
sensi dell'articolo 5  del  decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n.  71,  e
del comma 9 dell'articolo 5 del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 6 maggio 2013, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
123 del 28 maggio 2013. A tal fine Consip spa si puo' anche  avvalere
dell'elenco dei prezzi pubblicati dal Ministero dell'economia e delle
finanze  a  seguito  dell'emanazione   del   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze 15  settembre  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre  2014,  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 10 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89». 
  549. Dopo il comma 12-ter  dell'articolo  3  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, e' aggiunto il seguente: 
  «12-quater. Ai sensi dell'articolo 1, comma  209,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma 41,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, il parere di  congruita'  economica,  relativo
agli atti di affidamento in attuazione del protocollo d'intesa del 24
febbraio  2003  per  la  prosecuzione   degli   interventi   per   il
completamento e la  prestazione  del  servizio  di  telecomunicazioni
relativo alla rete nazionale  standard  Te.T.Ra.,  e'  rilasciato  da
CONSIP SpA, che si pronuncia non oltre  quarantacinque  giorni  dalla
richiesta. Il termine e' sospeso in caso  di  richiesta  motivata  di
chiarimenti o documenti e riprende a decorrere dal  giorno  del  loro
arrivo  a  CONSIP  SpA.  L'affidatario  adotta  ogni  utile  variante
migliorativa  richiesta   dall'Amministrazione   in   ragione   della
evoluzione tecnologica, nell'ambito  delle  autorizzazioni  di  spesa
gia' disposte». 
  550. A decorrere dal 12 novembre 2014, all'articolo  23-ter,  comma
2,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  114,  le  parole:
«dell'Abruzzo» e le parole: «dell'Emilia-Romagna» sono soppresse.  Il
decreto-legge 11 novembre 2014, n. 165, e' abrogato. 
  551.  A  decorrere  dal  12  novembre  2014,  al  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4,  comma  8-quater,  le  parole:  «dal  presente
articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 8-ter»; 
    b) all'articolo 34, il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
    «7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora
avviate attivita' di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere
realizzati  interventi  e  opere  richiesti  dalla  normativa   sulla
sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,  di  manutenzione   ordinaria   e
straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle
prescrizioni autorizzative,  nonche'  opere  lineari  necessarie  per
l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, piu'  in  generale,
altre opere lineari di pubblico  interesse  a  condizione  che  detti
interventi e opere siano realizzati secondo modalita' e tecniche  che
non  pregiudicano  ne'  interferiscono   con   il   completamento   e
l'esecuzione della bonifica, ne' determinano rischi per la salute dei
lavoratori e degli altri fruitori dell'area». 
  552. Al fine di semplificare la realizzazione di opere  strumentali
alle  infrastrutture  energetiche  strategiche  e  di  promuovere   i
relativi  investimenti  e  le  connesse  ricadute  anche  in  termini
occupazionali, all'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  2,  dopo  le  parole:  «per  le  infrastrutture  e
insediamenti strategici di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti:
«nonche' per le opere necessarie al trasporto,  allo  stoccaggio,  al
trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie,
ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo
sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate al  di
fuori del perimetro delle concessioni  di  coltivazione»  e  dopo  la
parola:  «autorizzazioni»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  incluse
quelle»; 
    b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
    «3-bis.  In  caso  di  mancato  raggiungimento  delle  intese  si
provvede con le modalita' di cui all'articolo 1, comma  8-bis,  della
legge 23 agosto 2004,  n.  239,  nonche'  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
    3-ter. L'autorizzazione di cui al comma  2  produce  gli  effetti
previsti dall'articolo 52-quinquies, comma 2, del testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,  n.  327,
nonche' quelli di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164». 
  553. Le disposizioni di cui all'articolo  57  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 33, come modificate dal comma 552  si  applicano,  su
istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso relativi  alla
autorizzazione di opere rispetto alle quali  sia  stato  adottato  un
decreto di compatibilita' ambientale alla data di entrata  in  vigore
della presente legge. 
  554. All'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio  decreto,
sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, predispone un piano  delle  aree  in  cui  sono  consentite  le
attivita' di cui al  comma  1.  Il  piano,  per  le  attivita'  sulla
terraferma, e' adottato previa intesa con la Conferenza unificata. In
caso di  mancato  raggiungimento  dell'intesa,  si  provvede  con  le
modalita' di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge  23  agosto
2004, n. 239. Nelle more dell'adozione del piano i titoli abilitativi
di cui al comma 1 sono rilasciati  sulla  base  delle  norme  vigenti
prima della data di entrata in vigore della presente disposizione». 
  555.  Per  garantire   il   rispetto   degli   obblighi   derivanti
dall'ordinamento  dell'Unione  europea  e  la   realizzazione   degli
obiettivi  di  finanza  pubblica  per  il  triennio  2014-2016  e  in
attuazione del Patto per la salute per gli  anni  2014-2016,  di  cui
all'intesa 10 luglio 2014, sancita dalla Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, di seguito denominato «Patto per la salute», si applicano
le disposizioni di cui ai commi da 556 a 588 del presente articolo. 
  556. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario  nazionale
a cui concorre lo Stato e'  stabilito  in  112.062.000.000  euro  per
l'anno  2015  e  in  115.444.000.000  euro  per  l'anno  2016,  salve
eventuali rideterminazioni in attuazione dell'articolo 46,  comma  6,
del  decreto-legge  24  aprile   2014,   n.   66,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal
comma 398 del presente articolo  in  attuazione  di  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 1, del Patto per la salute. 
  557. Il terzo periodo del comma  1  dell'articolo  30  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,  e'  sostituito  dal  seguente:
«Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  2,  comma  80,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, eventuali risparmi nella gestione del
Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella
disponibilita' delle regioni stesse per finalita' sanitarie». 
  558. All'articolo 1, comma 34, della legge  23  dicembre  1996,  n.
662, dopo le parole: «alla  prevenzione  delle  malattie  ereditarie»
sono inserite  le  seguenti:  «,  nonche'  alla  realizzazione  degli
obiettivi definiti dal  Patto  per  la  salute  purche'  relativi  al
miglioramento dell'erogazione dei LEA». 
  559. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n.
662: 
    a) nel primo periodo, le parole: «Piano sanitario nazionale» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 34»; 
    b) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:  «Le  regioni
impegnate nei Piani di rientro individuano i progetti  da  realizzare
in coerenza con gli obiettivi dei Programmi operativi»; 
    c) al quarto periodo, le parole: «medesime quote vincolate»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «quote  vincolate  del  Fondo  sanitario
nazionale ai sensi del comma 34»; 
    d) all'ultimo periodo, le  parole:  «Piano  sanitario  nazionale»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 34». 
  560. A decorrere dall'anno  2015,  fermo  restando  il  livello  di
finanziamento  del  Servizio   sanitario   nazionale   cui   concorre
ordinariamente lo Stato, gli importi  previsti:  a)  dalla  legge  31
marzo 1980, n. 126, in materia di «Indirizzo alle regioni in  materia
di provvidenza in favore degli hanseniani e loro familiari»; b) dalla
legge 27 ottobre 1993, n.  433,  in  materia  di  «Rivalutazione  del
sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari»; c) dalla  legge
5 giugno 1990, n. 135, in materia di «Programma di interventi urgenti
per la prevenzione e la lotta  contro  l'AIDS»;  d)  dall'articolo  3
della legge 14 ottobre 1999, n. 362, recante:  «Disposizioni  urgenti
in materia sanitaria»; e) dall'articolo  5,  comma  16,  del  decreto
legislativo 16 luglio 2012, n. 109, in materia di  «Attuazione  della
direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e
a provvedimenti nei confronti  di  datori  di  lavoro  che  impiegano
cittadini  di  Paesi  terzi  il   cui   soggiorno   e'   irregolare»,
confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard
nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto  legislativo  6  maggio
2011, n. 68, e sono ripartiti tra le regioni e le  province  autonome
di Trento e di Bolzano secondo i  criteri  e  le  modalita'  previsti
dalla legislazione  vigente  in  materia  di  costi  standard,  fermo
restando per gli interventi  di  prevenzione  e  cura  dalla  fibrosi
cistica il criterio gia' adottato di riparto in base alla consistenza
numerica  dei  pazienti  assistiti  nelle   singole   regioni,   alla
popolazione residente, nonche' alle documentate funzioni  dei  centri
ivi  istituiti,  tenuto   conto   delle   attivita'   specifiche   di
prevenzione,  cura  e,  dove  attuata  e   attuabile,   di   ricerca.
Conseguentemente, l'articolo 10, comma 4,  della  legge  23  dicembre
1993, n. 548, e' abrogato e  non  si  applicano  i  criteri  indicati
all'articolo 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012,  n.
109. 
  561. A decorrere dall'anno  2015,  fermo  restando  il  livello  di
finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale cui concorre
ordinariamente lo Stato, i seguenti  importi:  a)  importo  destinato
all'assegnazione delle borse di studio ai medici di medicina generale
che partecipano ai corsi di formazione specifica, di cui all'articolo
3  del  decreto-legge  30  maggio  1994,  n.  325,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,  n.  467,  pari  a  38,735
milioni di euro; b) importo destinato  all'assistenza  sanitaria  per
gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario  nazionale,  di  cui
all'articolo  35,  comma  6,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pari a 30,990 milioni di euro; c)
importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza  sanitaria  e
dell'attivita' libero-professionale, di cui all'articolo 28, comma 8,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per un valore massimo di 41,317
milioni  di  euro,  sono   ripartiti   annualmente   all'atto   della
ripartizione delle somme  spettanti  alle  regioni  e  alle  province
autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota
indistinta del fabbisogno sanitario  standard  regionale,  secondo  i
criteri definiti nell'ultima proposta di riparto sulla quale e' stata
sancita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
operando, laddove disponibili, gli aggiornamenti  dei  dati  presi  a
riferimento. 
  562. A decorrere dall'anno 2015, i  riparti  dei  seguenti  importi
devono tenere conto di  eventuali  modifiche  dei  relativi  criteri,
condivisi nell'ambito del Tavolo di  consultazione  permanente  sulla
sanita' penitenziaria di cui all'allegato A al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 1º aprile 2008, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 126 del  30  maggio  2008,  approvati  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano: 
    a)  importo  destinato  al  finanziamento  del  trasferimento  al
Servizio  sanitario  nazionale  della   sanita'   penitenziaria,   in
applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno  1999,
n. 230, come rideterminato dall'articolo 1, comma 513, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, pari a 6,680 milioni di euro; 
    b) importo destinato al finanziamento delle  funzioni  trasferite
al Servizio sanitario nazionale in applicazione  del  riordino  della
medicina penitenziaria, di cui all'articolo 2, comma 283, lettera c),
della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
    c) importo destinato al finanziamento degli oneri previsti per il
definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui
all'articolo 3-ter  del  decreto-legge  22  dicembre  2011,  n.  211,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9. 
  563. Le disposizioni di cui ai commi 560, 561 e  562  si  applicano
anche ai riparti per l'anno 2014, qualora non perfezionati alla  data
di entrata in vigore della presente legge. 
  564. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
devono  garantire  una   programmabilita'   degli   investimenti   da
effettuare   nel   proprio   ambito   territoriale,   attraverso   la
predisposizione di piani  annuali  di  investimento  accompagnati  da
un'adeguata analisi dei fabbisogni e  della  relativa  sostenibilita'
economico-finanziaria  complessiva,  da  attuare  anche  in  sede  di
predisposizione del previsto piano dei flussi di cassa prospettici di
cui al comma 2». 
  565. Per l'avvio della realizzazione dei flussi informativi per  il
monitoraggio delle prestazioni  erogate  nell'ambito  dell'assistenza
primaria di cui all'articolo 5, commi 11, 18 e 22, del Patto  per  la
salute, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2015,
nello stato di previsione del Ministero della salute. 
  566. Ferme restando  le  competenze  dei  laureati  in  medicina  e
chirurgia  in  materia  di  atti   complessi   e   specialistici   di
prevenzione, diagnosi, cura e terapia,  con  accordo  tra  Governo  e
regioni, previa concertazione  con  le  rappresentanze  scientifiche,
professionali e sindacali  dei  profili  sanitari  interessati,  sono
definiti i ruoli, le competenze,  le  relazioni  professionali  e  le
responsabilita' individuali  e  di  equipe  su  compiti,  funzioni  e
obiettivi delle professioni  sanitarie  infermieristiche,  ostetrica,
tecniche della riabilitazione e della prevenzione,  anche  attraverso
percorsi formativi complementari. Dall'attuazione del presente  comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  567. Dopo il comma 7 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e' inserito il seguente: 
  «7-bis.  L'accertamento  da  parte  della   regione   del   mancato
conseguimento degli obiettivi di salute e  assistenziali  costituisce
per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta
la decadenza automatica dello stesso». 
  568.  La  verifica  del  conseguimento,  da  parte  dei   direttori
generali,  degli  obiettivi  di  salute  e   assistenziali   di   cui
all'articolo 3-bis, comma 7-bis, del decreto legislativo 30  dicembre
1992, n.  502,  introdotto  dal  comma  567  del  presente  articolo,
costituisce  adempimento  ai  fini  dell'accesso   al   finanziamento
integrativo del Servizio  sanitario  nazionale  ai  fini  e  per  gli
effetti dell'articolo  2,  comma  68,  lettera  c),  della  legge  23
dicembre  2009,  n.  191,  e  dell'articolo   15,   comma   24,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed e' effettuata  nell'ambito  del
Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei  LEA  di  cui
all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005,  sancita  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario
n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. 
  569. La nomina  a  commissario  ad  acta  per  la  predisposizione,
l'adozione o l'attuazione del piano  di  rientro  dal  disavanzo  del
settore sanitario, effettuata ai sensi dell'articolo 2, commi 79,  83
e  84,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.   191,   e   successive
modificazioni, e' incompatibile con l'affidamento o  la  prosecuzione
di qualsiasi incarico istituzionale  presso  la  regione  soggetta  a
commissariamento. Il commissario deve  possedere  un  curriculum  che
evidenzi qualificate e comprovate professionalita' ed  esperienza  di
gestione  sanitaria  anche  in  base  ai  risultati   in   precedenza
conseguiti. La disciplina di cui al presente comma  si  applica  alle
nomine effettuate, a qualunque titolo, successivamente alla  data  di
entrata   in   vigore   della   presente   legge.   Conseguentemente,
all'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 79, alinea: 
    1) al terzo periodo, le parole:  «il  presidente  della  regione»
sono sostituite dalla seguente: «un»; 
    2)  al  quarto  periodo,  le  parole:  «presidente  quale»   sono
soppresse; 
    b) al secondo periodo dell'alinea del comma 83,  le  parole:  «il
presidente della regione o un altro soggetto» sono  sostituite  dalla
seguente: «un»; 
    c) al comma 84, le parole: «presidente della  regione,  nominato»
sono soppresse e le parole: «ai  sensi  dei  commi  79  o  83,»  sono
sostituite dalle seguenti: «, a qualunque titolo nominato,»; 
    d) il comma 84-bis e' sostituito dal seguente: 
    «84-bis. In caso di  impedimento  del  presidente  della  regione
nominato commissario ad acta, il Consiglio  dei  ministri  nomina  un
commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo  e
nel quarto periodo del comma 83, fino alla cessazione della causa  di
impedimento». 
  570. Le disposizioni di cui al comma 569 del presente  articolo  si
applicano anche ai commissariamenti disposti ai  sensi  dell'articolo
4, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007,  n.  159,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive
modificazioni. 
  571. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n.
222,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a)  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il   seguente:   «I
subcommissari  svolgono  attivita'   a   supporto   dell'azione   del
commissario, essendo il loro mandato vincolato alla realizzazione  di
alcuni o di tutti  gli  obiettivi  affidati  al  commissario  con  il
mandato commissariale»; 
    b) al quarto periodo, dopo la parola: «commissario» sono inserite
le seguenti: «e dei subcommissari». 
  572. Dopo il comma 81 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, sono inseriti i seguenti: 
  «81-bis. Il commissario  ad  acta,  a  qualsiasi  titolo  nominato,
qualora, in sede di verifica annuale ai sensi del comma 81, riscontri
il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro,  come
specificati nei singoli contratti dei  direttori  generali,  propone,
con provvedimento motivato, la decadenza degli stessi e dei direttori
amministrativi  e  sanitari  degli  enti   del   servizio   sanitario
regionale, in applicazione dell'articolo 3-bis, comma 7, del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
  81-ter. Le disposizioni del comma  81-bis  si  applicano  anche  ai
commissariamenti disposti ai sensi  dell'articolo  4,  comma  2,  del
decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni». 
  573. All'articolo 1, comma 796, lettera b), ultimo  periodo,  della
legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  le  parole:  «Il  Ministero  della
salute, di concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze»
sono sostituite dalle seguenti: «Il  Ministero  della  salute,  anche
avvalendosi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per
i  servizi  sanitari  regionali,  di  concerto   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze». 
  574. All'articolo  3-ter,  comma  3,  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed e' composto da  tre
membri, di cui uno designato dal presidente della  giunta  regionale,
uno dal Ministro dell'economia e delle finanze  e  uno  dal  Ministro
della salute.». 
  575.  I  requisiti  per  la  nomina  dei  componenti  dei   collegi
sindacali, di cui al comma 574, che devono garantire elevati standard
di qualificazione professionale, sono definiti, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano,  fermo  restando,  relativamente  al  componente
designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, quanto previsto
dall'articolo 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111.
Fino all'adozione del predetto  decreto,  si  applicano  i  requisiti
previsti dalla normativa vigente. 
  576. Le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
provvedono ad adottare le disposizioni applicative della normativa di
riordino  degli  Istituti   zooprofilattici   sperimentali   di   cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012,  n.
106, entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge. 
  577. In caso di mancato rispetto del termine di cui al  comma  576,
il  Ministro  della  salute  provvede  alla  nomina  del  commissario
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale. 
  578. Il commissario, nominato ai sensi del comma 577  del  presente
articolo, svolge le funzioni previste dall'articolo 11, commi 2 e  5,
del  decreto  legislativo  28  giugno  2012,  n.  106,   nelle   more
dell'emanazione dei provvedimenti regionali di cui al comma  576  del
presente articolo. 
  579. Le regioni e le province autonome provvedono alla costituzione
dei nuovi organi degli Istituti  zooprofilattici  sperimentali  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012,  n.
106. 
  580. In sede di prima applicazione delle leggi regionali,  in  caso
di mancato rispetto del termine di cui al comma 579, si applicano  le
disposizioni dei commi 577 e 578. 
  581. Al commissario, nominato ai sensi del comma 577  del  presente
articolo,  si  applica  lo  stesso  trattamento   giuridico-economico
spettante al direttore generale, ai sensi dell'articolo 11, comma  9,
del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106. 
  582. Dopo il comma 4 dell'articolo 7-quater del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono inseriti i
seguenti: 
  «4-bis. L'articolazione delle aree dipartimentali  nelle  strutture
organizzative  di  cui  al  comma  2  rappresenta   il   livello   di
organizzazione che le regioni assicurano  per  garantire  l'esercizio
delle funzioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, nonche'
l'osservanza degli  obblighi  previsti  dall'ordinamento  dell'Unione
europea. 
  4-ter. Le regioni assicurano che le strutture organizzative di  cui
alle lettere b), d), e) e f) del comma 2 siano  dotate  di  personale
adeguato, per numero e qualifica, a garantire le finalita' di cui  al
comma  4-bis,  nonche'   l'adempimento   degli   obblighi   derivanti
dall'ordinamento  dell'Unione  europea  in   materia   di   controlli
ufficiali, previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. 
  4-quater. Le  strutture  organizzative  di  cui  al  comma  2  sono
possibilmente individuate quali strutture complesse». 
  All'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  presente  comma  in
materia di personale si provvede nel rispetto dei  vincoli  di  spesa
previsti dalla legislazione vigente e, per le regioni  sottoposte  ai
piani di rientro, anche nel rispetto di quelli fissati in materia  da
tali piani nonche' dei vigenti parametri standard per la  definizione
delle strutture complesse e semplici. 
  583. Al quinto periodo del comma 174 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,  le  parole:  «del
secondo anno successivo a quello in  corso,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'anno successivo a quello di verifica,». 
  584. All'articolo 17  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole: «degli anni 2013,  2014  e  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2013 al 2020»; 
    b) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: 
    «3-bis.  Alla   verifica   dell'effettivo   conseguimento   degli
obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con  le
modalita' previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre
2009, n. 191. La regione e' giudicata adempiente  ove  sia  accertato
l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso  contrario,  per
gli anni dal 2013 al 2019, la regione e' considerata  adempiente  ove
abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia  attuato,  negli  anni
dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione  della  spesa  di
personale fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi
previsti all'articolo 2, commi 71 e 72, della citata legge n. 191 del
2009». 
  585. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, le parole da: «Entro il 30 giugno  2013»  fino
a:  «Prontuario  farmaceutico  nazionale»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «Entro  il  31  dicembre  2015  l'AIFA,  sulla  base  delle
valutazioni della Commissione consultiva  tecnico-scientifica  e  del
Comitato prezzi e rimborso, provvede a  una  revisione  straordinaria
del  Prontuario  farmaceutico  nazionale  sulla  base  del   criterio
costo-beneficio ed efficacia terapeutica, prevedendo anche dei prezzi
di riferimento per categorie terapeutiche omogenee». 
  586. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa  in  sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le  modalita'
per l'attivazione, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica,   di   una   rete   di    comunicazione    dedicata    alla
dispositivo-vigilanza che consenta lo scambio tempestivo e  capillare
delle informazioni riguardanti incidenti che coinvolgono  dispositivi
medici. Con il medesimo decreto  sono  determinati,  nell'ambito  del
Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) i contenuti informativi  e
le modalita' di interscambio  dei  dati  del  sistema  informativo  a
supporto della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza. 
  587. In attuazione delle  disposizioni  contenute  nella  direttiva
2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo  2011,
e per promuovere il razionale uso dei dispositivi medici  sulla  base
del principio costo-efficacia, il Ministero della salute, avvalendosi
dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari  regionali  (AGENAS)  e
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), per gli aspetti di relativa
competenza, al fine di  garantire  l'azione  coordinata  dei  livelli
nazionale,  regionali  e  delle  aziende  accreditate  del   Servizio
sanitario nazionale  per  il  governo  dei  consumi  dei  dispositivi
medici,  a  tutela  dell'unitarieta'  del  sistema,  della  sicurezza
nell'uso della tecnologia e della salute dei cittadini,  con  proprio
decreto, provvede, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, a: 
    a) definire, attraverso l'istituzione di una Cabina di regia, con
il coinvolgimento delle regioni, dell'AGENAS e dell'AIFA,  sentiti  i
rappresentanti dei pazienti, dei cittadini e dell'industria, anche in
conformita'  alle  indicazioni  del  Piano  sanitario  nazionale,  le
priorita' ai fini assistenziali; 
    b) individuare, per la predisposizione dei capitolati di gara,  i
requisiti indispensabili per l'acquisizione dei dispositivi medici  a
livello nazionale, regionale, intra-regionale o aziendale, e indicare
gli  elementi  per  la  classificazione  dei  dispositivi  medici  in
categorie omogenee, garantendo, al fine delle esigenze  terapeutiche,
piu' tipologie per i presidi utilizzati per  la  terapia  domiciliare
delle patologie croniche adattabili  ai  diversi  tipi  di  pazienti,
fatto salvo il principio della  valutazione  costo-efficacia,  e  per
l'individuazione dei prezzi di riferimento; 
    c) istituire  una  rete  nazionale,  coordinata  dall'AGENAS,  di
collaborazione tra le regioni per la definizione e per l'utilizzo  di
strumenti  per  il  governo  dei  dispositivi  medici  e  per  Health
Technology Assessment (HTA), denominato «Programma nazionale  di  HTA
dei dispositivi medici». 
  588. Per garantire un equo e omogeneo accesso dei pazienti a  tutti
i medicinali, con particolare riguardo ai medicinali innovativi o  di
eccezionale rilevanza terapeutica, l'AIFA predispone, a supporto  del
Ministero della salute e delle regioni, valutazioni di  HTA  volte  a
caratterizzare e individuare i percorsi farmaco-terapeutici in  grado
di garantire l'impiego  efficiente  e  costo-efficace  delle  risorse
disponibili. La  funzione  di  cui  al  primo  periodo  si  inserisce
nell'ambito delle attivita' previste ai  fini  dell'attuazione  della
direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  9
marzo 2011, attraverso il Network permanente per l'Health  Technology
Assessment (HTA Network), anche, per quanto  concerne  i  medicinali,
nel perseguimento degli obiettivi previsti dalla medesima  direttiva,
a supporto della Cabina di regia istituita presso il Ministero  della
salute  e  delle  indicazioni  del  Piano  sanitario  nazionale.   Le
valutazioni nazionali di HTA sui medicinali  forniscono  informazioni
trasparenti e trasferibili  ai  contesti  assistenziali  regionali  e
locali sull'efficacia comparativa dei medicinali e  sulle  successive
ricadute in termini di costo-efficacia nella pratica  clinica,  prima
dell'immissione  in  commercio,  durante  la  commercializzazione   e
l'intero ciclo di vita del medicinale. Agli esiti di quanto  previsto
dal  presente  comma,  l'AIFA,  in  collaborazione  con  le  regioni,
coordina le valutazioni dei diversi percorsi  diagnostico-terapeutici
localmente  sviluppati,  al  fine  di  garantire  l'accesso  e  l'uso
appropriato dei medicinali. Tali valutazioni, anche integrate  con  i
dati di utilizzo e di spesa dell'Osservatorio nazionale  sull'impiego
dei medicinali, nonche' di quelli raccolti attraverso i  registri  di
monitoraggio dell'AIFA, sono utilizzate nell'iter  istruttorio  delle
procedure  di  rivalutazione  di  prezzo  o  di  rimborsabilita'  dei
medicinali. L'AIFA provvede agli adempimenti di cui al presente comma
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente.  Le  regioni,  senza  nuovi  o
maggiori oneri, si dotano, compatibilmente e nei limiti delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,
di un presidio di HTA a supporto della valutazione di HTA. 
  589. L'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
successive modificazioni, e' abrogato. 
  590. Al fine di assicurare maggiori entrate, le  tariffe  a  carico
delle aziende titolari per il rilascio dei provvedimenti  di  rinnovo
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio   dei   medicinali
omeopatici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo  24  aprile
2006, n. 219, e successive modificazioni, comprese quelle relative ai
procedimenti di rinnovo non ancora conclusi alla data di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  sono  fissate  in  800  euro  per  i
medicinali unitari, indipendentemente dalle diluizioni e dalla  forma
farmaceutica,  e  in  1.200  euro   per   i   medicinali   complessi,
indipendentemente  dal  numero   dei   componenti   e   dalla   forma
farmaceutica. Entro il 31 marzo 2015, l'AIFA  individua  con  proprio
provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la documentazione
necessaria  per  il  rinnovo  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio dei medicinali di cui al primo  periodo  secondo  modalita'
semplificate, tenuto conto che la documentazione di cui al  modulo  4
della parte  III  dell'allegato  I,  con  riferimento  ai  medicinali
omeopatici, e all'articolo 17, comma 2, lettera c),  con  riferimento
alla dimostrazione dell'uso omeopatico del ceppo, del citato  decreto
legislativo  n.  219  del  2006,  e  successive   modificazioni,   e'
presentata  mediante  autocertificazioni.  Dalla  pubblicazione   del
provvedimento dell'AIFA di cui  al  secondo  periodo  nella  Gazzetta
Ufficiale, le aziende titolari provvedono  alla  presentazione  delle
domande di rinnovo entro e non oltre il 30 giugno 2017. Il termine di
cui all'articolo 6, comma 8-undecies, del decreto-legge  28  dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2007, n. 17, e' prorogato al 31 dicembre 2018. 
  591. Al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa
farmaceutica, con decreto del Ministro della salute, di concerto  con
il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  il  Consiglio
superiore di sanita',  previo  parere  delle  competenti  Commissioni
parlamentari, sulla base  di  una  proposta  elaborata  d'intesa  con
l'AIFA  e   con   la   Federazione   nazionale   degli   ordini   dei
medici-chirughi e degli odontoiatri,  nel  rispetto  dei  principi  e
delle  disposizioni  europei  e  compatibilmente  con   le   esigenze
terapeutiche, sono individuate le modalita' per la  produzione  e  la
distribuzione in ambito  ospedaliero,  in  via  sperimentale  per  un
biennio, di medicinali in forma monodose. Con il medesimo decreto  e'
fissato il periodo in cui e' comunque ammessa la  prosecuzione  della
produzione e della commercializzazione delle confezioni  pluridose  e
sono stabilite le  modalita'  per  il  monitoraggio  degli  obiettivi
finanziari raggiunti. 
  592. Dall'attuazione del comma 591  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  593. Per gli anni  2015  e  2016  nello  stato  di  previsione  del
Ministero della salute e' istituito  un  fondo  per  il  concorso  al
rimborso alle regioni per l'acquisto dei  medicinali  innovativi.  Il
fondo finalizzato al predetto rimborso e' alimentato da: 
    a) un contributo statale alla diffusione dei predetti  medicinali
innovativi per 100 milioni di euro per l'anno 2015; 
    b) una  quota  delle  risorse  destinate  alla  realizzazione  di
specifici  obiettivi  del  Piano  sanitario   nazionale,   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pari
a 400 milioni di euro per l'anno 2015  e  500  milioni  di  euro  per
l'anno 2016. 
  594. Le somme del fondo di cui al comma 593 sono versate in  favore
delle regioni in  proporzione  alla  spesa  sostenuta  dalle  regioni
medesime per l'acquisto dei medicinali innovativi  di  cui  al  comma
593, secondo  le  modalita'  individuate  con  apposito  decreto  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. 
  595. All'articolo 5, comma 3,  lettera  a),  del  decreto-legge  1º
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
novembre 2007, n. 222, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «.
Se il fatturato derivante dalla  commercializzazione  di  un  farmaco
innovativo e'  superiore  a  300.000.000  di  euro,  la  quota  dello
sforamento imputabile al superamento del fondo aggiuntivo di  cui  al
comma 2, lettera a), resta, in misura pari al 20 per cento, a  carico
dell'azienda titolare di AIC  relativa  al  medesimo  farmaco,  e  il
restante 80 per cento e' ripartito, ai fini  del  ripiano,  al  lordo
IVA, tra  tutte  le  aziende  titolari  di  AIC  in  proporzione  dei
rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da
brevetto». 
  596.  Il   Comitato   paritetico   permanente   per   la   verifica
dell'erogazione  dei  livelli  essenziali  di   assistenza   di   cui
all'articolo  9  dell'intesa  del  23  marzo  2005,   sancita   dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel  supplemento
ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105  del  7  maggio  2005,
monitora, a decorrere dal 2015, gli  effetti  di  contenimento  della
spesa sanitaria territoriale ed ospedaliera  dovuti  alla  diffusione
dei medicinali di cui al comma 593 e al conseguente minore ricorso da
parte degli assistiti ai protocolli terapeutici e alle  cure  erogate
prima della predetta diffusione dei medicinali innovativi. 
  597. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad
effettuare le necessarie variazioni di bilancio con riferimento  alle
risorse di cui al comma 593, lettera b). 
  598. Agli oneri derivanti dal comma 593, lettera  a),  pari  a  100
milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. 
  599. Al fine di potenziare le misure di sorveglianza e di contrasto
delle malattie infettive e diffusive nel territorio  nazionale  e  di
rafforzare i livelli di controllo di  profilassi  internazionale  per
salvaguardare la collettivita' da rischi per la salute, il  Ministero
della salute e' autorizzato a dotarsi degli strumenti e delle risorse
sanitarie necessari a potenziare le attivita'  di  prevenzione  e  di
contrasto  delle  malattie  infettive  e  diffusive  nel   territorio
nazionale, anche mediante l'acquisto di idonei dispositivi  medici  e
presidi medico-chirurgici e la predisposizione di spazi adeguatamente
allestiti   per   fronteggiare   le   emergenze   sanitarie   nonche'
l'adeguamento delle conoscenze e la formazione del personale medico e
paramedico destinato a fronteggiare la terapia e  la  diagnosi  delle
malattie  infettive  e  diffusive  di  cui  alle  attuali   emergenze
sanitarie, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.  A
tale fine e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2015  e
di 1,5 milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016.  Sono
autorizzate, anche in deroga alle  norme  vigenti,  le  richieste  di
aspettativa, nel limite di sei mesi, da parte di personale  medico  o
paramedico che intenda  prestare  la  propria  opera  nei  Paesi  del
continente africano attualmente interessati dal  fenomeno  del  virus
Ebola. 
  600. Al fine di garantire l'avvio delle attivita'  nell'unita'  per
alto isolamento dell'Istituto nazionale  per  le  malattie  infettive
«Lazzaro  Spallanzani»  di  Roma,  costituita  per  fare   fronte   a
situazioni   di   emergenza   biologica   a   livello   nazionale   e
internazionale,  e'  autorizzato  l'incremento  del  fondo   di   cui
all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
n.  502,  e  successive   modificazioni,   mediante   un   contributo
straordinario in conto capitale di 2 milioni di euro per l'anno  2015
e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Ai  fini
della concessione del predetto contributo, l'Istituto  nazionale  per
le malattie infettive  «Lazzaro  Spallanzani»,  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  presenta  al
Ministero della salute il  piano  di  sviluppo  dell'unita'  di  alto
isolamento. Il contributo e' erogato previa approvazione del predetto
piano da parte della sezione ricerca del  Comitato  tecnico-sanitario
del Ministero della salute.