art. 1 note (parte 4)

           	
				
 
          Comma 175. 
              - Si riporta il testo degli articoli 10,  11,  12,  14,
          54, 63, 65, 68, 74 e dell'allegato A, lettera A, numero 15,
          nota (1) del decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42
          (Codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi
          dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.  137),  come
          modificati dalla presente legge: 
              "Art. 10. (Beni culturali). - 1. Sono beni culturali le
          cose  immobili  e  mobili  appartenenti  allo  Stato,  alle
          regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche'  ad
          ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche
          private  senza  fine  di  lucro,  ivi  compresi  gli   enti
          ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,   che   presentano
          interesse    artistico,     storico,     archeologico     o
          etnoantropologico. 
              2. Sono inoltre beni culturali: 
                a) le raccolte  di  musei,  pinacoteche,  gallerie  e
          altri luoghi espositivi dello Stato, delle  regioni,  degli
          altri enti pubblici territoriali,  nonche'  di  ogni  altro
          ente ed istituto pubblico; 
                b) gli archivi e i  singoli  documenti  dello  Stato,
          delle regioni,  degli  altri  enti  pubblici  territoriali,
          nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico; 
                c)  le  raccolte  librarie  delle  biblioteche  dello
          Stato,   delle   regioni,   degli   altri   enti   pubblici
          territoriali,  nonche'  di  ogni  altro  ente  e   istituto
          pubblico, ad eccezione delle raccolte  che  assolvono  alle
          funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47,  comma
          2, del decreto del Presidente della  Repubblica  24  luglio
          1977, n. 616. 
              3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
          la dichiarazione prevista dall'articolo 13: 
                a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
          artistico,  storico,   archeologico   o   etnoantropologico
          particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
          da quelli indicati al comma 1; 
                b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti  a
          privati, che rivestono  interesse  storico  particolarmente
          importante; 
                c) le raccolte librarie, appartenenti a  privati,  di
          eccezionale interesse culturale; 
                d)  le   cose   immobili   e   mobili,   a   chiunque
          appartenenti, che rivestono un  interesse,  particolarmente
          importante a causa  del  loro  riferimento  con  la  storia
          politica, militare,  della  letteratura,  dell'arte,  della
          scienza, della tecnica, dell'industria e della  cultura  in
          genere, ovvero quali testimonianze dell'identita'  e  della
          storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; 
              d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano
          un   interesse   artistico,   storico,    archeologico    o
          etnoantropologico  eccezionale  per   l'integrita'   e   la
          completezza del patrimonio culturale della Nazione; 
                e) le collezioni  o  serie  di  oggetti,  a  chiunque
          appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle  indicate
          al comma 2  e  che,  per  tradizione,  fama  e  particolari
          caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
          storica,  archeologica,  numismatica  o  etnoantropologica,
          rivestano come complesso un eccezionale interesse. 
              4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1  e  al
          comma 3, lettera a): 
                a) le  cose  che  interessano  la  paleontologia,  la
          preistoria e le primitive civilta'; 
                b) le cose di interesse numismatico che, in  rapporto
          all'epoca, alle tecniche  e  ai  materiali  di  produzione,
          nonche' al contesto di riferimento,  abbiano  carattere  di
          rarita' o di pregio; 
                c) i manoscritti,  gli  autografi,  i  carteggi,  gli
          incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni,  con
          relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio; 
                d) le  carte  geografiche  e  gli  spartiti  musicali
          aventi carattere di rarita' e di pregio; 
                e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le
          pellicole cinematografiche ed  i  supporti  audiovisivi  in
          genere, aventi carattere di rarita' e di pregio; 
                f) le ville,  i  parchi  e  i  giardini  che  abbiano
          interesse artistico o storico; 
                g) le pubbliche piazze, vie,  strade  e  altri  spazi
          aperti urbani di interesse artistico o storico; 
                h)  i  siti  minerari   di   interesse   storico   od
          etnoantropologico; 
                i)  le  navi  e  i  galleggianti   aventi   interesse
          artistico, storico od etnoantropologico; 
                l) le architetture rurali aventi interesse storico od
          etnoantropologico quali testimonianze dell'economia  rurale
          tradizionale. 
              5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e  178,  non
          sono soggette alla disciplina del presente titolo  le  cose
          indicate al comma 1 e al comma 3, lettere  a)  ed  e),  che
          siano opera di autore  vivente  o  la  cui  esecuzione  non
          risalga ad oltre settanta anni, nonche' le cose indicate al
          comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore  vivente
          o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni." 
              "Art.11. (Cose oggetto di  specifiche  disposizioni  di
          tutela).  -  1.   Sono   assoggettate   alle   disposizioni
          espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose: 
                a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le  lapidi,
          le iscrizioni, i tabernacoli ed altri  elementi  decorativi
          di edifici, esposti o  non  alla  pubblica  vista,  di  cui
          all'articolo 50, comma 1; 
                b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51; 
                c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52; 
                d) le opere di pittura, di  scultura,  di  grafica  e
          qualsiasi  oggetto  d'arte  di  autore  vivente  o  la  cui
          esecuzione non risalga ad oltre settanta  anni,  a  termini
          degliarticoli 64 e 65, comma 4; 
                e)  le  opere  dell'architettura   contemporanea   di
          particolare valore artistico, a termini dell'articolo 37; 
                f) le fotografie, con relativi  negativi  e  matrici,
          gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive  o  di
          sequenze di immagini in  movimento,  le  documentazioni  di
          manifestazioni, sonore o verbali, comunque  realizzate,  la
          cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini
          dell'articolo 65, comma 3, lettera c); 
                g) i mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque
          anni, a termini degliarticoli 65, comma 3, lettera c), e67,
          comma 2; 
                h) i beni e gli strumenti di interesse per la  storia
          della scienza e della  tecnica  aventi  piu'  di  cinquanta
          anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c); 
                i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in
          materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra
          mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2. 
              1-bis. Per le cose di  cui  al  comma  1,  resta  ferma
          l'applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli 12
          e 13, qualora sussistano  i  presupposti  e  le  condizioni
          stabiliti dall'articolo 10." 
              "Art. 12. (Verifica dell'interesse culturale). - 1.  Le
          cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera  di
          autore non piu' vivente e  la  cui  esecuzione  risalga  ad
          oltre settanta  anni,  sono  sottoposte  alle  disposizioni
          della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata
          la verifica di cui al comma 2. 
              2. I competenti organi del Ministero,  d'ufficio  o  su
          richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
          corredata dai  relativi  dati  conoscitivi,  verificano  la
          sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
          o etnoantropologico nelle cose di cui  al  comma  1,  sulla
          base di  indirizzi  di  carattere  generale  stabiliti  dal
          Ministero medesimo al fine  di  assicurare  uniformita'  di
          valutazione. 
              3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
          al comma 2  e'  corredata  da  elenchi  dei  beni  e  dalle
          relative   schede   descrittive.   I   criteri    per    la
          predisposizione degli elenchi, le  modalita'  di  redazione
          delle schede descrittive e di  trasmissione  di  elenchi  e
          schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
          concerto con l'Agenzia del demanio e, per i  beni  immobili
          in uso  all'amministrazione  della  difesa,  anche  con  il
          concerto della competente direzione generale dei  lavori  e
          del demanio. Il Ministero  fissa,  con  propri  decreti,  i
          criteri  e  le  modalita'  per  la  predisposizione  e   la
          presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
          documentazione conoscitiva, da parte degli  altri  soggetti
          di cui al comma 1. 
              4. Qualora nelle cose sottoposte  a  verifica  non  sia
          stato riscontrato l'interesse di cui al comma  2,  le  cose
          medesime sono escluse dall'applicazione delle  disposizioni
          del presente Titolo. 
              5. Nel caso di verifica  con  esito  negativo  su  cose
          appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e  degli
          altri enti pubblici territoriali, la  scheda  contenente  i
          relativi dati e' trasmessa ai competenti  uffici  affinche'
          ne dispongano la  sdemanializzazione  qualora,  secondo  le
          valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
          altre ragioni di pubblico interesse. 
              6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5
          per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione  sono
          liberamente alienabili, ai fini del presente codice. 
              7. L'accertamento  dell'interesse  artistico,  storico,
          archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
          agli indirizzi generali di  cui  al  comma  2,  costituisce
          dichiarazione ai sensi  dell'articolo  13  ed  il  relativo
          provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'articolo
          15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
          disposizioni del presente Titolo. 
              8. Le schede descrittive degli immobili  di  proprieta'
          dello  Stato  oggetto  di  verifica  con  esito   positivo,
          integrate  con  il  provvedimento  di  cui  al   comma   7,
          confluiscono in un archivio informatico, conservato  presso
          il Ministero e accessibile al Ministero e  all'Agenzia  del
          demanio,  per  finalita'  di  monitoraggio  del  patrimonio
          immobiliare  e  di  programmazione  degli   interventi   in
          funzione delle rispettive competenze istituzionali. 
              9. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          alle cose di cui al comma 1 anche qualora  i  soggetti  cui
          esse appartengono mutino in qualunque modo la  loro  natura
          giuridica. 
              10. Il  procedimento  di  verifica  si  conclude  entro
          centoventi giorni dal ricevimento della richiesta" 
              "Art. 14. (Procedimento  di  dichiarazione).  -  1.  Il
          soprintendente avvia il procedimento per  la  dichiarazione
          dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della
          regione e di  ogni  altro  ente  territoriale  interessato,
          dandone  comunicazione  al   proprietario,   possessore   o
          detentore a  qualsiasi  titolo  della  cosa  che  ne  forma
          oggetto. 
              2.  La   comunicazione   contiene   gli   elementi   di
          identificazione e  di  valutazione  della  cosa  risultanti
          dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti  previsti
          dal comma 4, nonche' l'indicazione  del  termine,  comunque
          non inferiore a trenta  giorni,  per  la  presentazione  di
          eventuali osservazioni. 
              3. Se il procedimento riguarda  complessi  immobiliari,
          la comunicazione e' inviata anche al comune e  alla  citta'
          metropolitana. 
              4. La comunicazione  comporta  l'applicazione,  in  via
          cautelare, delle disposizioni previste dal Capo  II,  dalla
          sezione I del Capo III e dalla sezione I del  Capo  IV  del
          presente Titolo. 
              5.  Gli  effetti  indicati  al  comma  4  cessano  alla
          scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che
          il Ministero stabilisce ai sensi delle vigenti disposizioni
          di legge in materia di procedimento amministrativo. 
              6.  La  dichiarazione   dell'interesse   culturale   e'
          adottata dal Ministero. Per le cose di cui all'articolo 10,
          comma 3, letterad-bis), la dichiarazione  e'  adottata  dal
          competente organo centrale del Ministero." 
              "Art. 54. (Beni inalienabili). - 1. Sono inalienabili i
          beni del demanio culturale di seguito indicati: 
                a) gli immobili e le aree di interesse archeologico; 
                b) gli  immobili  dichiarati  monumenti  nazionali  a
          termini della normativa all'epoca vigente; 
                c) le raccolte  di  musei,  pinacoteche,  gallerie  e
          biblioteche; 
                d) gli archivi; 
                d-bis)   gli   immobili   dichiarati   di   interesse
          particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma
          3, lettera d); 
                d-ter) le cose  mobili  che  siano  opera  di  autore
          vivente o la cui esecuzione non risalga ad  oltre  settanta
          anni, se incluse in raccolte appartenenti  ai  soggetti  di
          cui all'articolo 53. 
              2. Sono altresi' inalienabili: 
                a)  le  cose  appartenenti   ai   soggetti   indicati
          all'articolo 10, comma 1, che siano  opera  di  autore  non
          piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre  settanta
          anni, fino alla conclusione del  procedimento  di  verifica
          previsto dall'articolo 12. Se il procedimento  si  conclude
          con esito  negativo,  le  cose  medesime  sono  liberamente
          alienabili,  ai  fini  del  presente   codice,   ai   sensi
          dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6; 
                c) i singoli documenti appartenenti  ai  soggetti  di
          cui all'articolo  53,  nonche'  gli  archivi  e  i  singoli
          documenti di enti ed istituti pubblici  diversi  da  quelli
          indicati al medesimo articolo 53; 
              3. I beni e le cose di cui  ai  commi  1  e  2  possono
          essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni  e
          gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti  di
          beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento
          e' data preventiva comunicazione al Ministero medesimo  per
          le finalita' di cui agli articoli 18 e 19. 
              4. I beni e le cose indicati ai commi  1  e  2  possono
          essere utilizzati esclusivamente secondo le modalita' e per
          i fini previsti dal Titolo II della presente Parte." 
              "Art.   63.   (Obbligo   di   denuncia   dell'attivita'
          commerciale e di tenuta del registro. Obbligo  di  denuncia
          della  vendita  o  dell'acquisto  di   documenti).   -   1.
          L'autorita' locale di  pubblica  sicurezza,  abilitata,  ai
          sensi  della  normativa   in   materia,   a   ricevere   la
          dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose
          antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione
          copia  della  dichiarazione  medesima,  presentata  da  chi
          esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di
          cui alla lettera A dell'Allegato  A  del  presente  decreto
          legislativo, di seguito indicato come "Allegato A". 
              2.  Coloro  che  esercitano  il  commercio  delle  cose
          indicate al comma 1  annotano  giornalmente  le  operazioni
          eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia
          di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle
          cose medesime. Il registro e' tenuto in formato elettronico
          con  caratteristiche  tecniche  tali   da   consentire   la
          consultazione in tempo reale al soprintendente ed e' diviso
          in due elenchi: un primo elenco relativo alle cose  per  le
          quali occorre la presentazione all'ufficio di esportazione;
          un  secondo  elenco  relativo  alle  cose  per   le   quali
          l'attestato e' rilasciato in  modalita'  informatica  senza
          necessita'  di  presentazione  della  cosa  all'ufficio  di
          esportazione,  salva  la  facolta'  del  soprintendente  di
          richiedere in ogni momento che taluna delle  cose  indicate
          nel secondo elenco gli sia presentata per un esame diretto.
          Con decreto  adottato  dal  Ministro  di  concerto  con  il
          Ministro dell'interno sono definiti i limiti di  valore  al
          di  sopra  dei  quali  e'  obbligatoria   una   dettagliata
          descrizione   delle   cose   oggetto    delle    operazioni
          commerciali. 
              3.    Il    soprintendente    verifica    l'adempimento
          dell'obbligo di cui al secondo  periodo  del  comma  2  con
          ispezioni  periodiche,  effettuate  anche   a   mezzo   dei
          carabinieri preposti alla tutela del patrimonio  culturale,
          da lui delegati. La verifica e' svolta da funzionari  della
          regione  nei  casi  di  esercizio  della  tutela  ai  sensi
          dell'articolo 5, commi 3 e 4. Il verbale dell'ispezione  e'
          notificato all'interessato  ed  alla  locale  autorita'  di
          pubblica sicurezza. 
              4. Coloro che esercitano il commercio di  documenti,  i
          titolari  delle  case  di  vendita,  nonche'   i   pubblici
          ufficiali preposti alle vendite mobiliari  hanno  l'obbligo
          di comunicare al soprintendente l'elenco dei  documenti  di
          interesse storico posti in  vendita.  Allo  stesso  obbligo
          sono soggetti i privati proprietari, possessori o detentori
          a qualsiasi titolo di archivi  che  acquisiscano  documenti
          aventi  il  medesimo  interesse,   entro   novanta   giorni
          dall'acquisizione. Entro novanta giorni dalle comunicazioni
          di cui al presente comma il soprintendente puo' avviare  il
          procedimento di cui all'articolo 13. 
              5. Il soprintendente puo' comunque accertare  d'ufficio
          l'esistenza di archivi o di  singoli  documenti  dei  quali
          siano proprietari,  possessori  o  detentori,  a  qualsiasi
          titolo, i privati e  di  cui  sia  presumibile  l'interesse
          storico particolarmente importante". 
              "Art. 65. (Uscita definitiva). - 1. E' vietata l'uscita
          definitiva  dal  territorio  della  Repubblica   dei   beni
          culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3. 
              2. E' vietata altresi' l'uscita: 
                a)  delle  cose  mobili  appartenenti   ai   soggetti
          indicati all'articolo 10,  comma  1,  che  siano  opera  di
          autore non piu' vivente e  la  cui  esecuzione  risalga  ad
          oltre settanta anni, fino a quando non sia stata effettuata
          la verifica prevista dall'articolo 12; 
                b) dei beni, a chiunque appartenenti,  che  rientrino
          nelle categorie indicate all'articolo 10, comma 3, e che il
          Ministero, sentito il competente organo  consultivo,  abbia
          preventivamente  individuato  e,  per   periodi   temporali
          definiti, abbia escluso dall'uscita, perche' dannosa per il
          patrimonio  culturale  in  relazione  alle  caratteristiche
          oggettive, alla provenienza  o  all'appartenenza  dei  beni
          medesimi. 
              3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, e' soggetta
          ad autorizzazione, secondo  le  modalita'  stabilite  nella
          presente  sezione  e  nella  sezione  II  di  questo  Capo,
          l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica: 
                a)  delle  cose,   a   chiunque   appartenenti,   che
          presentino interesse culturale, siano opera di  autore  non
          piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre  settanta
          anni, il cui valore, fatta eccezione per  le  cose  di  cui
          all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad  euro
          13.500; 
                b)   degli   archivi   e   dei   singoli   documenti,
          appartenenti a privati, che presentino interesse culturale; 
                c) delle  cose  rientranti  nelle  categorie  di  cui
          all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a  chiunque
          appartengano. 
              4. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita: 
              a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1,  lettera
          d); 
              b) delle cose che presentino interesse culturale, siano
          opera di autore  non  piu'  vivente  e  la  cui  esecuzione
          risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore
          ad  euro  13.500,  fatta  eccezione  per  le  cose  di  cui
          all'allegato A, lettera B, numero 1. 
              4-bis. Nei casi di cui al  comma  4,  l'interessato  ha
          l'onere   di   comprovare   al   competente   ufficio    di
          esportazione, mediante dichiarazione  ai  sensi  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all'estero
          rientrino nelle  ipotesi  per  le  quali  non  e'  prevista
          l'autorizzazione, secondo le procedure e con  le  modalita'
          stabilite con decreto ministeriale. Il  competente  ufficio
          di  esportazione,  qualora  reputi  che  le  cose   possano
          rientrare tra quelle  di  cui  all'articolo  10,  comma  3,
          lettera d-bis), avvia il procedimento di  cui  all'articolo
          14, che si conclude entro sessanta  giorni  dalla  data  di
          presentazione della dichiarazione." 
              "Art. 68.(Attestato di libera circolazione). -  1.  Chi
          intende far uscire in via definitiva dal  territorio  della
          Repubblica le cose indicate nell'articolo 65, comma 3, deve
          farne denuncia  e  presentarle  al  competente  ufficio  di
          esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna  di
          essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato  di
          libera circolazione. 
              2.  L'ufficio  di  esportazione,   entro   tre   giorni
          dall'avvenuta presentazione della cosa, ne da'  notizia  ai
          competenti uffici del Ministero,  che  segnalano  ad  esso,
          entro i successivi dieci giorni, ogni elemento  conoscitivo
          utile  in  ordine  agli  oggetti  presentati  per  l'uscita
          definitiva. 
              3. L'ufficio di esportazione, accertata  la  congruita'
          del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio,
          anche sulla base delle segnalazioni  ricevute,  l'attestato
          di    libera    circolazione,     dandone     comunicazione
          all'interessato entro quaranta giorni  dalla  presentazione
          della cosa. 
              4. Nella valutazione circa il  rilascio  o  il  rifiuto
          dell'attestato  di  libera  circolazione  gli   uffici   di
          esportazione accertano se le cose presentate, in  relazione
          alla loro natura o al  contesto  storico-culturale  di  cui
          fanno  parte,  presentano  interesse  artistico,   storico,
          archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale
          o archivistico, a termini dell'articolo  10.  Nel  compiere
          tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono  a
          indirizzi di carattere generale stabiliti con  decreto  del
          Ministro, sentito il competente organo consultivo. 
              5. L'attestato  di  libera  circolazione  ha  validita'
          quinquennale ed e' redatto in tre originali, uno dei  quali
          e' depositato agli atti d'ufficio; un secondo e' consegnato
          all'interessato  e  deve   accompagnare   la   circolazione
          dell'oggetto; un terzo e' trasmesso  al  Ministero  per  la
          formazione del registro ufficiale degli attestati. 
              6. Il diniego  comporta  l'avvio  del  procedimento  di
          dichiarazione, ai  sensi  dell'articolo  14.  A  tal  fine,
          contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato
          gli elementi di cui all'articolo 14, comma  2,  e  le  cose
          sono sottoposte alla disposizione di cui  al  comma  4  del
          medesimo articolo. 
              7. Per le cose di proprieta' di  enti  sottoposti  alla
          vigilanza regionale, l'ufficio di  esportazione  acquisisce
          il parere della regione, che e' reso nel termine perentorio
          di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e,
          se negativo, e' vincolante." 
              "Art.  74.  (Esportazione   di   beni   culturali   dal
          territorio dell'Unione europea). - 1. L'esportazione al  di
          fuori del  territorio  dell'Unione  europea  degli  oggetti
          indicati nell'allegato A e' disciplinata dal regolamento CE
          e dal presente articolo. 
              2. Ai fini di cui all'articolo 3  del  regolamento  CE,
          gli uffici di esportazione  del  Ministero  sono  autorita'
          competenti per il rilascio delle licenze  di  esportazione.
          Il Ministero redige l'elenco di detti uffici e lo  comunica
          alla Commissione europea; segnala, altresi', ogni eventuale
          modifica  dello  stesso  entro  due  mesi  dalla   relativa
          effettuazione. 
              3. La licenza di esportazione prevista dall'articolo  2
          del  regolamento   CE   e'   rilasciata   dall'ufficio   di
          esportazione  contestualmente   all'attestato   di   libera
          circolazione, ed e' valida per un anno.  La  detta  licenza
          puo' essere rilasciata, dallo stesso ufficio che ha  emesso
          l'attestato,  anche   non   contestualmente   all'attestato
          medesimo, ma non oltre quarantotto  mesi  dal  rilascio  di
          quest'ultimo. 
              4. Per gli oggetti indicati nell'allegato A,  l'ufficio
          di esportazione puo' rilasciare, a richiesta, anche licenza
          di esportazione temporanea, alle condizioni  e  secondo  le
          modalita' stabilite dagliarticoli 66, 67 e 71. 
              5. Le disposizioni della  sezione  1-bis  del  presente
          capo non si applicano agli oggetti entrati  nel  territorio
          dello Stato con licenza di esportazione rilasciata da altro
          Stato membro dell'Unione europea a  norma  dell'articolo  2
          del regolamento  CE,  per  la  durata  di  validita'  della
          licenza medesima". 
              "Allegato A (Integrativo della disciplina di  cui  agli
          artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3). 
              A. Categorie di beni: 
                1. Reperti archeologici aventi  piu'  di  cento  anni
          provenienti da: 
                  a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine; 
                  b) siti archeologici; 
                  c) collezioni archeologiche. 
                2.  Elementi,   costituenti   parte   integrante   di
          monumenti artistici,  storici  o  religiosi  e  provenienti
          dallo smembramento dei monumenti  stessi,  aventi  piu'  di
          cento anni. 
                3. Quadri e pitture diversi  da  quelli  appartenenti
          alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su  qualsiasi
          supporto e con qualsiasi materiale (1) 
                4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente
          a mano su qualsiasi supporto. 
                5. Mosaici diversi da quelli delle categorie  1  e  2
          realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (1) e
          disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto. 
                6.  Incisioni,  stampe,   serigrafie   e   litografie
          originali e relative matrici, nonche'  manifesti  originali
          (1). 
                7. Opere originali dell'arte  statuaria  o  dell'arte
          scultorea e copie ottenute  con  il  medesimo  procedimento
          dell'originale (1), diverse da quelle della categoria 1. 
                8. Fotografie, film e relativi negativi (1). 
                9.  Incunaboli  e  manoscritti,  compresi  le   carte
          geografiche  e  gli  spartiti  musicali,   isolati   o   in
          collezione (1). 
                10. Libri aventi piu' di cento  anni,  isolati  o  in
          collezione. 
                11.  Carte  geografiche  stampate  aventi   piu'   di
          duecento anni. 
                12. Archivi  e  supporti,  comprendenti  elementi  di
          qualsiasi natura aventi piu' di cinquanta anni. 
                13.  a)  Collezioni  ed  esemplari   provenienti   da
          collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia. b)
          Collezioni  aventi   interesse   storico,   paleontologico,
          etnografico o numismatico. 
                14. Mezzi di trasporto aventi piu' di  settantacinque
          anni. 
                15. Altri oggetti  di  antiquariato  non  contemplati
          dalle categorie da 1 a 14, aventi piu' di settanta anni. 
              (1) Aventi piu' di settanta  anni  e  non  appartenenti
          all'autore. 
          Comma 176. 
              - Il testo dell'articolo 68 del decreto legislativo  22
          gennaio 2014, n.  42  (Codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge  6  luglio
          2002, n. 137), come modificato  dalla  presente  legge,  e'
          riportato in nota al comma 175. 
              - Si riporta il comma 4 dell'articolo  72  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2014,  n.  42  (Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della
          legge 6 luglio 2002, n. 137): 
              "Art. 72.(Ingresso nel territorio nazionale). 
              (Omissis). 
              4. Con decreto ministeriale  possono  essere  stabilite
          condizioni, modalita' e procedure  per  il  rilascio  e  la
          proroga   dei   certificati,   con   particolare   riguardo
          all'accertamento della provenienza della cosa  o  del  bene
          spediti o importati.". 
              Comma 177. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16 della  legge  10
          ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza
          e del mercato), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 16. (Comunicazione delle concentrazioni). - 1. Le
          operazioni di concentrazione di cui all'articolo  5  devono
          essere preventivamente comunicate all'Autorita' qualora  il
          fatturato   totale   realizzato   a    livello    nazionale
          dall'insieme delle  imprese  interessate  sia  superiore  a
          quattrocentonovantadue  milioni  di  euro  e   qualora   il
          fatturato  totale  realizzato  individualmente  a   livello
          nazionale da  almeno  due  delle  imprese  interessate  sia
          superiore a  trenta  milioni  di  euro.  Tali  valori  sono
          incrementati  ogni  anno  di   un   ammontare   equivalente
          all'aumento  dell'indice  del  deflatore  dei  prezzi   del
          prodotto interno lordo. 
              2. Per gli istituti bancari e finanziari  il  fatturato
          e' considerato pari al  valore  di  un  decimo  del  totale
          dell'attivo  dello  stato  patrimoniale,  esclusi  i  conti
          d'ordine, e per  le  compagnie  di  assicurazione  pari  al
          valore dei premi incassati. 
              3. Entro  cinque  giorni  dalla  comunicazione  di  una
          operazione di concentrazione l'Autorita' ne da' notizia  al
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ed  al  Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
              4.  Se  l'Autorita'  ritiene   che   un'operazione   di
          concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai  sensi
          dell'art. 6, avvia  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento
          della notifica, o dal momento  in  cui  ne  abbia  comunque
          avuto  conoscenza,  l'istruttoria  attenendosi  alle  norme
          dell'art. 14. L'Autorita', a  fronte  di  un'operazione  di
          concentrazione ritualmente comunicata, qualora non  ritenga
          necessario avviare l'istruttoria  deve  dare  comunicazione
          alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni  nel
          merito, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica. 
              5. L'offerta pubblica di acquisto che possa  dar  luogo
          ad operazione di concentrazione soggetta alla comunicazione
          di cui al comma  1  deve  essere  comunicata  all'Autorita'
          contestualmente alla  sua  comunicazione  alla  Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa. 
              6. Nel caso di offerta pubblica di acquisto  comunicata
          all'Autorita'  ai  sensi  del  comma  5,  l'Autorita'  deve
          notificare l'avvio dell'istruttoria entro  quindici  giorni
          dal ricevimento della comunicazione e contestualmente darne
          comunicazione alla Commissione nazionale per le societa'  e
          la borsa. 
              7.  L'Autorita'  puo'  avviare  l'istruttoria  dopo  la
          scadenza dei termini di cui al presente articolo, nel  caso
          in  cui  le  informazioni  fornite  dalle  imprese  con  la
          comunicazione risultino gravemente inesatte,  incomplete  o
          non veritiere. 
              8.  L'Autorita',  entro  il   termine   perentorio   di
          quarantacinque giorni dall'inizio dell'istruttoria  di  cui
          al presente articolo, deve dare comunicazione alle  imprese
          interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio  e
          dell'artigianato, delle  proprie  conclusioni  nel  merito.
          Tale   termine   puo'   essere    prorogato    nel    corso
          dell'istruttoria per un  periodo  non  superiore  a  trenta
          giorni, qualora le imprese non  forniscano  informazioni  e
          dati   a   loro   richiesti   che    siano    nella    loro
          disponibilita'.". 
          Comma 178. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  29  del  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504  (Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte   sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 29. (Deposito di prodotti  alcolici  assoggettati
          ad accisa). - 1. Gli esercenti impianti di  trasformazione,
          di condizionamento e di deposito di  alcole  e  di  bevande
          alcoliche  assoggettati  ad   accisa   devono   denunciarne
          l'esercizio   all'Ufficio   dell'Agenzia   delle    dogane,
          competente per territorio. 
              2. Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1  anche
          gli esercizi  di  vendita,  ad  esclusione  degli  esercizi
          pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli
          esercizi ricettivi e dei rifugi alpini, ed  i  depositi  di
          alcole denaturato con  denaturante  generale  in  quantita'
          superiore a 300 litri. 
              3.  Sono  esclusi  dall'obbligo  della   denuncia   gli
          esercenti il deposito di: 
                a) alcole, frutta allo spirito e  bevande  alcoliche,
          confezionati in recipienti di capacita' non superiore  a  5
          litri ed aromi alcolici per liquori o per  vermouth  e  per
          altri vini aromatizzati confezionati in dosi per  preparare
          non piu' di un litro di prodotto,  muniti  di  contrassegno
          fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 2; 
                b) alcole non denaturato, aromi alcolici per  bevande
          diverse  dai  liquori,  bevande  alcoliche,  frutta   sotto
          spirito e profumerie  alcoliche  prodotte  con  alcole  non
          denaturato, in quantita' non superiore a 20 litri; 
                c)  aromi  alcolici  per  liquori  in  quantita'  non
          superiore a 0,5 litri o a 0,5  chilogrammi,  non  destinati
          alla vendita; 
                d)  profumerie  alcoliche  prodotte  con  alcole  non
          denaturato, condizionate  secondo  le  modalita'  stabilite
          dall'amministrazione finanziaria in quantita' non superiore
          a 5000 litri; 
                e) birra, vino e bevande fermentate diverse dal  vino
          e  dalla  birra  se  non  destinate,   queste   ultime,   a
          distillerie; 
                f)   vini   aromatizzati,   liquori   e    acquaviti,
          addizionati con acqua  gassata,  semplice  o  di  soda,  in
          recipienti  contenenti  quantita'  non   superiore   a   10
          centilitri ed aventi  titolo  alcolometrico  non  superiore
          all'11 per cento in volume. 
              4. Gli esercenti  impianti,  depositi  ed  esercizi  di
          vendita obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2  sono
          muniti di licenza fiscale, valida fino a  revoca,  soggetta
          al pagamento di un  diritto  annuale  e  sono  obbligati  a
          contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico  e
          scarico.  Sono  esclusi  dall'obbligo  della   tenuta   del
          predetto  registro  gli  esercenti  la  minuta  vendita  di
          prodotti alcolici e gli esercenti  depositi  di  profumerie
          alcoliche condizionate  fino  a  litri  8.000  anidri.  Con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
          emanare ai sensi dell'art. 17,  comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, possono essere modificati  i  casi  di
          esclusione di cui al comma 3  e  possono  essere  stabilite
          eccezioni all'obbligo della tenuta del  predetto  registro.
          La licenza e'  revocata  o  negata  a  chiunque  sia  stato
          condannato per fabbricazione  clandestina  o  per  evasione
          dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.". 
          Comma 182. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica): 
              "Art. 17. (Copertura finanziaria delle leggi). 
              (Omissis). 
              2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i  mezzi
          di copertura necessari per l'adozione dei relativi  decreti
          legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
          per  la  complessita'  della  materia  trattata,  non   sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura. 
              (Omissis).". 
          Comma 183. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  articolo  84  del
          codice della strada,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
          aprile 1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 84.  (Locazione  senza  conducente).  -  1.  Agli
          effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito
          a locazione senza conducente  quando  il  locatore,  dietro
          corrispettivo, si obbliga  a  mettere  a  disposizione  del
          locatario, per le  esigenze  di  quest'ultimo,  il  veicolo
          stesso. 
              2.  Possono  essere   destinati   a   locazione   senza
          conducente tutti i veicoli a  motore  e  i  loro  rimorchi,
          esclusi i veicoli destinati al trasporto di merci di  massa
          complessiva a pieno carico superiore a  6  t  e  i  veicoli
          destinati   al   trasporto   di   persone   diversi   dalle
          autovetture. 
              3.  La  carta  di  circolazione  di  tali  veicoli   e'
          rilasciata sulla base della prescritta licenza. 
              3-bis. L'impresa esercente attivita'  di  trasporto  di
          viaggiatori effettuato mediante  noleggio  di  autobus  con
          conducente  sopra  i  9   posti,   iscritta   al   Registro
          elettronico nazionale e titolare  di  autorizzazione,  puo'
          utilizzare  i  veicoli  in  proprieta'  di  altra   impresa
          esercente la medesima attivita'  ed  iscritta  al  Registro
          elettronico  nazionale,  acquisendone   la   disponibilita'
          mediante contratto di locazione. 
              4. Il  Ministro  dei  trasporti  con  proprio  decreto,
          d'intesa con il Ministro  dell'interno,  e'  autorizzato  a
          stabilire eventuali criteri limitativi e le  modalita'  per
          il rilascio della carta di circolazione. 
              5. Chiunque adibisce a locazione  senza  conducente  un
          veicolo non destinato a tale uso e' soggetto alla  sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
          cinquecentomila  a  lire  due  milioni   se   trattasi   di
          autoveicoli o rimorchi ovvero da lire cinquantamila a  lire
          duecentomila se trattasi di altri veicoli. 
              6.  Alla  suddetta  violazione  consegue  la   sanzione
          amministrativa accessoria della sospensione della carta  di
          circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo  le
          norme del capo I, sezione II, del titolo VI.". 
          Comma 185. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
              "Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM . 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.". 
          Comma 187. 
              - Il testo dell'articolo 17, comma 2,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196 e' riportato in nota al comma 182. 
          Comma 188. 
              - Il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112  del  16  maggio
          2005, S.O. n. 93. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   61-bis   del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   24   marzo   2012,   n.   27
          (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
          infrastrutture e la competitivita'): 
              "Art. 61-bis. (Piattaforma per la gestione  della  rete
          logistica nazionale). - 1. Sono ripristinati i fondi di cui
          all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244, nella misura di 1 milione di euro per  ciascuno  degli
          anni del triennio 2012/2014, con specifica destinazione  al
          miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto
          e all'inserimento dei  porti  nella  sperimentazione  della
          piattaforma per la gestione della rete logistica  nazionale
          nell'ambito  del  progetto  UIRNet  del   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2012-2014, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2012,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali. 
              3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              4. La societa' UIRNet SpA e' soggetto  attuatore  unico
          per la realizzazione e gestione della  piattaforma  per  la
          gestione della rete logistica nazionale, come definita  nel
          decreto ministeriale 20 giugno 2005, n. 18T, che e' estesa,
          oltre che agli interporti, anche ai centri merci, ai  porti
          ed alle piastre logistiche. 
              5. Il Ministro  delle  infrastrutture  e  trasporti  e'
          autorizzato  a  firmare  apposito  atto  convenzionale  con
          UIRNet SpA. per disciplinare l'utilizzo dei fondi di cui al
          comma 1 del presente articolo.". 
              - La citata legge 24 marzo 2012, n.  27  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2012, n. 71, S.O.