(parte 7)

           	
				
 
                c)  che  hanno  gia'  fruito  di  altre   misure   di
          sospensione   purche'   tali   misure    non    determinino
          complessivamente    una    sospensione    dell'ammortamento
          superiore a diciotto mesi»; 
                d) il comma 477e' sostituito dal seguente: 
              «477. La sospensione prevista dal comma  476  non  puo'
          essere richiesta per i mutui che abbiano almeno  una  delle
          seguenti caratteristiche: 
                a) ritardo nei pagamenti superiore a  novanta  giorni
          consecutivi al momento della presentazione della domanda da
          parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la
          decadenza dal beneficio del termine o  la  risoluzione  del
          contratto  stesso,  anche  tramite  notifica  dell'atto  di
          precetto, o  sia  stata  avviata  da  terzi  una  procedura
          esecutiva sull'immobile ipotecato; 
                b) fruizione di agevolazioni pubbliche; 
                c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a
          copertura del rischio che si verifichino gli eventi di  cui
          al comma 479,  purche'  tale  assicurazione  garantisca  il
          rimborso almeno degli  importi  delle  rate  oggetto  della
          sospensione e  sia  efficace  nel  periodo  di  sospensione
          stesso»; 
                e)  al  comma  478,  le  parole:  «dei  costi   delle
          procedure bancarie e degli onorari notarili  necessari  per
          la sospensione del pagamento delle  rate  del  mutuo»  sono
          sostituite dalle seguenti:  «degli  oneri  finanziari  pari
          agli interessi  maturati  sul  debito  residuo  durante  il
          periodo di sospensione,  corrispondente  esclusivamente  al
          parametro di riferimento del tasso di  interesse  applicato
          ai  mutui  e,  pertanto,  al  netto  della  componente   di
          maggiorazione sommata a tale parametro»; 
                f) il comma 479 e' sostituito dal seguente: 
              «479. L'ammissione al beneficio di cui al comma 476  e'
          subordinata esclusivamente all'accadimento  di  almeno  uno
          dei  seguenti  eventi,  intervenuti  successivamente   alla
          stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre  anni
          antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio: 
                a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato,  ad
          eccezione delle  ipotesi  di  risoluzione  consensuale,  di
          risoluzione per limiti di eta' con diritto  a  pensione  di
          vecchiaia o di  anzianita',  di  licenziamento  per  giusta
          causa o giustificato motivo soggettivo, di  dimissioni  del
          lavoratore non per giusta causa; 
                b)  cessazione  dei  rapporti  di   lavoro   di   cui
          all'articolo  409,  numero  3),  del  codice  di  procedura
          civile,  ad  eccezione   delle   ipotesi   di   risoluzione
          consensuale, di recesso  datoriale  per  giusta  causa,  di
          recesso del lavoratore non per giusta causa; 
                c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi
          dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, ovvero di invalidita' civile non inferiore all'80  per
          cento». 
              49. Le disposizioni di  cui  ai  commi  da  475  a  479
          dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  come
          modificati dal comma 48 del presente articolo, si applicano
          esclusivamente  alle  domande  di  accesso  al   Fondo   di
          solidarieta' presentate dopo la data di entrata  in  vigore
          della presente legge.".  
              Comma 186 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  1  del
          decreto-legge 30 ottobre 1984, n.  726  (Misure  urgenti  a
          sostegno  e  ad  incremento  dei  livelli   occupazionali),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre
          1984, n. 863 e successive modificazioni: 
              "Art. 1. 1. Il Ministro del lavoro e  della  previdenza
          sociale, acquisito il parere di cui al successivo comma 3 e
          comunque  scaduto  il  termine  ivi  previsto,  concede  il
          trattamento di integrazione salariale, di cui al successivo
          comma 2,  agli  operai  ed  agli  impiegati  delle  imprese
          industriali e di quelle di cui all'articolo 23 della  legge
          23 aprile 1981, n. 155 , e all'articolo 35  della  legge  5
          agosto 1981, n. 416 , le quali abbiano stipulato  contratti
          collettivi  aziendali,  con  i  sindacati   aderenti   alle
          confederazioni  maggiormente  rappresentative   sul   piano
          nazionale, che stabiliscano una  riduzione  dell'orario  di
          lavoro al  fine  di  evitare,  in  tutto  o  in  parte,  la
          riduzione o la dichiarazione di  esuberanza  del  personale
          anche attraverso un suo piu' razionale impiego. 
              2.  L'ammontare   del   trattamento   di   integrazione
          salariale di cui al comma 1 e' determinato nella misura del
          cinquanta per cento del  trattamento  retributivo  perso  a
          seguito  della  riduzione   di   orario.   Il   trattamento
          retributivo perso va determinato inizialmente  non  tenendo
          conto  degli  aumenti  retributivi  previsti  da  contratti
          collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la
          stipula  del  contratto  di   solidarieta'.   Il   predetto
          trattamento di  integrazione  salariale,  che  grava  sulla
          contabilita' separata dei  trattamenti  straordinari  della
          Cassa  integrazione  guadagni,  viene  corrisposto  per  un
          periodo  non  superiore  a  ventiquattro  mesi  ed  il  suo
          ammontare  e'  ridotto  in  corrispondenza   di   eventuali
          successivi  aumenti  retributivi  intervenuti  in  sede  di
          contrattazione aziendale. 
              3. 
              4.  Il  periodo  per  il  quale  viene  corrisposto  il
          trattamento di integrazione salariale, di cui al precedente
          comma 2, e' riconosciuto utile di  ufficio  ai  fini  della
          acquisizione del diritto, della determinazione della misura
          della  pensione  e  del  conseguimento  di  supplemento  di
          pensione   da   liquidarsi   a   carico   della    gestione
          pensionistica cui sono iscritti i  lavoratori  interessati.
          Il contributo figurativo e'  a  carico  della  contabilita'
          separata dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni  ed
          e' commisurato al trattamento retributivo perso  a  seguito
          della riduzione di orario. 
              5.  Ai  fini  della  determinazione  delle   quote   di
          accantonamento relative al  trattamento  di  fine  rapporto
          trovano applicazione le disposizioni di cui al comma  terzo
          dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1982,  n.  297  .  Le
          quote di accantonamento relative alla retribuzione persa  a
          seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico
          della cassa integrazione guadagni. 
              6. Per quanto non previsto dal  presente  articolo,  al
          trattamento di  integrazione  salariale  di  cui  ai  commi
          precedenti  si  applicano,  in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni della  legge  5  novembre  1968,  n.  1115,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.". 
              Per il riferimento al testo del comma  1  dell'articolo
          18 del decreto-legge n. 185 del  2008  vedasi  in  Note  al
          comma 183.  
              Comma 187 
              - Si riporta il testo del comma 3-ter  dell'articolo  9
          del citato decreto-legge n. 148 del 1993,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "3-ter. Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali puo' prevedere misure di sostegno  al  reddito  per
          lavoratori  disoccupati  o  a  rischio  di  esclusione  dal
          mercato  del  lavoro,  nonche'   incentivi   per   favorire
          l'occupazione dei medesimi lavoratori,  definiti  ai  sensi
          del decreto del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali n. 264 del 19 aprile 2013.". 
              Comma 188 
                
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   255
          dell'articolo 1  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005): 
              "255. Agli enti non commerciali di cui all'articolo 41,
          comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
          modificazioni, che abbiano almeno una  sede  operativa  nei
          territori di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n.  245,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2002, n. 286, si applica la sospensione dei termini di  cui
          all'articolo 4 del citato decreto-legge  n.  245  del  2002
          fino al 31 dicembre 2005  nonche',  per  i  versamenti  non
          eseguiti a questa ultima  data,  compresi  i  sostituti  di
          imposta, l'articolo 3, comma 2, e l'articolo  4,  comma  3,
          dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  7
          maggio 2004, n. 3354, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 112 del 14 maggio 2004."  
              - Si riporta il testo  vigente  del  comma  8-quinquies
          dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n . 300
          (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative  e
          disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 2007, n. 17: 
              "8-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e
          delle finanze, per gli enti non  commerciali  di  cui  all'
          articolo 1, comma 255, della legge  30  dicembre  2004,  n.
          311, puo' essere prevista l'applicazione dell'articolo  11,
          comma  3,  del  decreto-legge  14  marzo   2005,   n.   35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio  2005,
          n. 80, e dell'  articolo  1,  comma  853,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, nonche' la proroga  al  31  dicembre
          2008, per i medesimi enti, della sospensione dei termini di
          pagamento  di  contributi,  tributi  e  imposte,  anche  in
          qualita' di sostituto di imposta, prevista dal citato comma
          255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, nel limite
          di spesa di 500.000 euro per ciascuno  degli  anni  2007  e
          2008. Al relativo  onere,  valutato  in  500.000  euro  per
          ciascuno degli anni  2007  e  2008,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini  del   bilancio   triennale   2007-2009,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  «Fondo
          speciale»  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2007,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          medesimo Ministero."  
              -  Si  riporta   il   testo   del   comma   12-undecies
          dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 225  del  2010,
          come modificato dalla presente legge: 
              "12-undecies. Al comma 7 dell' articolo 41 della  legge
          27 dicembre 2002, n. 289, e  successive  modificazioni,  le
          parole: «Per gli  anni  2004-2010»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «Per gli anni  2004-2011»  e  le  parole:  «2.000
          unita'» sono sostituite dalle seguenti: «1.800 unita'».  E'
          ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011 il  termine  di
          cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell' articolo 6
          del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da
          ultimo prorogato al 31 ottobre 2010 dall' articolo 1, comma
          5-ter,  del  decreto-legge  30  dicembre  2009,   n.   194,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2010, n. 25. Gli enti non commerciali di cui all'  articolo
          1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  hanno
          comunque diritto al beneficio della sospensione fino al  31
          dicembre 2016  dei  termini  di  pagamento  di  contributi,
          tributi e imposte, a qualunque titolo ancora dovuti,  anche
          in qualita' di sostituti d'imposta, relativi agli anni  dal
          2008 al 2016, senza necessita' di  ulteriori  provvedimenti
          attuativi. Per l'attuazione delle disposizioni  di  cui  al
          presente comma, e' autorizzata la spesa di  15  milioni  di
          euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede, quanto
          a 2,5 milioni di euro,  mediante  corrispondente  riduzione
          delle risorse dello  stanziamento  del  Fondo  sociale  per
          occupazione e formazione di cui all' articolo 1,  comma  7,
          del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  19  luglio  1993,  n.  236,  e,
          quanto  a  12,5   milioni   di   euro,   a   valere   sulle
          disponibilita' di cui all' articolo  1,  comma  40,  quarto
          periodo,  della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  come
          incrementate  ai  sensi  del  presente  provvedimento.   Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio."  
              Comma 189 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'articolo  56
          della citata legge n. 88 del 1989,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "2. La Commissione vigila: 
                a) sull'efficienza del  servizio  in  relazione  alle
          esigenze degli utenti,  sull'equilibrio  delle  gestioni  e
          sull'utilizzo dei fondi disponibili anche con finalita'  di
          finanziamento  e  sostegno  del  settore  pubblico  e   con
          riferimento    all'intero    settore    previdenziale    ed
          assistenziale; 
                b) sulla programmazione dell'attivita' degli  enti  e
          sui  risultati  di  gestione  in  relazione  alle  esigenze
          dell'utenza; 
                c)   sull'operativita'   delle   leggi   in   materia
          previdenziale e sulla coerenza  del  sistema  previdenziale
          allargato  con   le   linee   di   sviluppo   dell'economia
          nazionale.".  
              Comma 190 
              - Si riporta il testo  del  comma  7  dell'articolo  41
          della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2003),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "7. Per gli anni dal 2004 al 2017  le  disposizioni  di
          cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 8,  del  decreto-legge  11
          giugno 2002, n. 108, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 31  luglio  2002,  n.  172,  si  applicano  anche  ai
          lavoratori licenziati  da  enti  non  commerciali  operanti
          nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e  2  del
          regolamento (CE) n. 1260/ 1999 del Consiglio, del 21 giugno
          1999,  con  un  organico  superiore   alle   1.800   unita'
          lavorative,  nel  settore  della  sanita'  privata  ed   in
          situazione di crisi aziendale  in  seguito  a  processi  di
          riconversione e ristrutturazione aziendale. Il  trattamento
          economico, comprensivo della  contribuzione  figurativa  e,
          ove spettanti, degli assegni per il  nucleo  familiare,  e'
          corrisposto in misura pari al  massimo  dell'indennita'  di
          mobilita' prevista dalle leggi vigenti, per la durata di 66
          mesi dalla data  di  decorrenza  del  licenziamento  e  nel
          limite di 400 unita', calcolato come media del periodo.  Ai
          lavoratori di cui al presente comma si applicano,  ai  fini
          del  trattamento  pensionistico,  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 11 della legge 23 dicembre  1994,  n.  724,  e
          relativa  tabella  A,  nonche'  le  disposizioni   di   cui
          all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e  b),  e  8  della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449.". 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo  1  del
          decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108 (Disposizioni  urgenti
          in materia di occupazione e  previdenza),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio  2002,  n.  172,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "5. Ai lavoratori licenziati da  aziende  operanti  nel
          settore della sanita' privata, con  un  organico  superiore
          alle milletrecento  unita'  lavorative,  assoggettate  alla
          procedura di amministrazione straordinaria  con  cessazione
          dell'esercizio  di   impresa   ed   operanti   nelle   aree
          individuate  ai  sensi  degli  Obiettivi  1  e  2  del  del
          regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21  giugno
          1999, per i quali sia scaduto, entro il 14 maggio 2002,  il
          trattamento straordinario d'integrazione salariale disposto
          con  decreto  legislativo  8  luglio  1999,  n.   270,   e'
          corrisposto, per la  durata  di  ventiquattro  mesi  e  nel
          limite massimo di  milleottocento  unita',  un  trattamento
          pari   all'ottanta   per   cento    dell'importo    massimo
          dell'indennita' di mobilita',  cosi'  come  previsto  dalle
          vigenti  disposizioni,  comprensivo   della   contribuzione
          figurativa e degli assegni per  il  nucleo  familiare,  ove
          spettanti.".  
              Per il riferimento al testo del comma  1  dell'articolo
          18 del decreto-legge n. 185 del  2008  vedasi  in  Note  al
          comma 183.  
              Comma 191 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  9  del
          decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali
          22 aprile 2013 (Modalita' di attuazione delle  disposizioni
          di cui all'articolo 1, commi 231  e  233,  della  legge  24
          dicembre 2012, n.  228.  Estensione  platea  salvaguardati.
          Terzo contingente): 
              "Art. 9. 
              1. In conformita' agli articoli  1  e  2  del  presente
          decreto,   il   numero   dei   lavoratori   aventi   titolo
          all'ottenimento del beneficio di cui all'articolo 1,  comma
          231, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  e  successive
          modificazioni, e' determinato in 10.130  unita',  ripartite
          come segue: 
 
    


              Tipologia di soggetti                    Contingente
                                                         Numerico
               
Mobilita' ordinaria od in deroga, lettera a) del
comma 231:
lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il
30 settembre 2012 e collocati in mobilita' ordinaria
o in deroga a seguito di accordi governativi o non
governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e
che abbiano perfezionato i requisiti utili al              2.560
trattamento pensionistico entro il periodo di
fruizione dell?indennita' di mobilita' di cui
all?articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento
dell?indennita' di mobilita' in deroga e in ogni caso
entro il 31 dicembre 2014.

Prosecutori volontari, lettera b) del comma 231:
lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria
della contribuzione entro il 4 dicembre 2011,
con almeno un contributo volontario accreditato
o accreditabile alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, ancorche' abbiano svolto, successivamente
alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi
attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato dopo l?autorizzazione
alla prosecuzione volontaria, a condizione                    1.590
che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del
4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo
riferito a tali attivita' non superiore a euro
7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la
decorrenza del trattamento pensionistico entro il
trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata
in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.

Lavoratori cessati, lettera c) del comma 231:
lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro
entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi
individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli
410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero
in applicazione di accordi collettivi di incentivo
all?esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale entro
il 31 dicembre 2011, ancorche' abbiano svolto, dopo
la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a
rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato,          5.130
a condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del
30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo
riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la
decorrenza del trattamento pensionistico entro il
trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata
in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

Prosecutori volontari in attesa di concludere la
mobilita', lettera d) del comma 231: lavoratori
autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati
in mobilita' ordinaria alla predetta data, i quali, in
quanto fruitori della relativa indennita', devono                850
attendere il termine della fruizione della stessa per
poter effettuare il versamento volontario, a condizione
che perfezionino i requisiti utili a comportare
la decorrenza del trattamento pensionistico entro il
trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata
in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
                                                      TOTALE 10.130".    
    

    
 
              - Si riporta il testo  vigente  dei  commi  231  e  233
          dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012: 
              "231.  Le  disposizioni  in  materia  di  requisiti  di
          accesso e di regime delle decorrenze  vigenti  prima  della
          data  di   entrata   in   vigore   dell'articolo   24   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  ferme
          restando le salvaguardie di cui ai decreti del Ministro del
          lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24  luglio  2012,  e  5
          ottobre 2012, si applicano, ai sensi dei commi da 232 a 234
          del presente articolo, anche  ai  seguenti  lavoratori  che
          maturano i requisiti per il  pensionamento  successivamente
          al 31 dicembre 2011: 
                a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro
          il 30 settembre 2012 e collocati in mobilita'  ordinaria  o
          in  deroga  a  seguito  di  accordi   governativi   o   non
          governativi, stipulati entro il 31  dicembre  2011,  e  che
          abbiano  perfezionato  i  requisiti  utili  al  trattamento
          pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennita'
          di mobilita' di cui all'articolo 7,  commi  1  e  2,  della
          legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo  di
          godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in  ogni
          caso entro il 31 dicembre 2014; 
                b)  ai  lavoratori  autorizzati   alla   prosecuzione
          volontaria della contribuzione entro il  4  dicembre  2011,
          con  almeno  un   contributo   volontario   accreditato   o
          accreditabile  alla  data  di   entrata   in   vigore   del
          decreto-legge   n.   201   del   2011,   convertito,    con
          modificazioni, dalla  legge  n.  214  del  2011,  ancorche'
          abbiano svolto, successivamente alla medesima  data  del  4
          dicembre 2011, qualsiasi  attivita',  non  riconducibile  a
          rapporto di lavoro dipendente a  tempo  indeterminato  dopo
          l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione
          che: 
                  1) abbiano conseguito successivamente alla data del
          4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito
          a tali attivita' non superiore a euro 7.500; 
                  2) perfezionino i requisiti utili a  comportare  la
          decorrenza   del   trattamento   pensionistico   entro   il
          trentaseiesimo mese successivo  alla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto-legge n. 201 del 2011,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; 
                c) ai lavoratori che hanno  risolto  il  rapporto  di
          lavoro entro il 30  giugno  2012,  in  ragione  di  accordi
          individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410,
          411  e  412  del  codice  di  procedura  civile  ovvero  in
          applicazione di accordi collettivi di  incentivo  all'esodo
          stipulati  dalle   organizzazioni   comparativamente   piu'
          rappresentative a livello nazionale entro  il  31  dicembre
          2011,  ancorche'  abbiano  svolto,  dopo   la   cessazione,
          qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di  lavoro
          dipendente a tempo indeterminato, a condizione che: 
                  1) abbiano conseguito successivamente alla data del
          30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo  riferito
          a tali attivita' non superiore a euro 7.500; 
                  2) perfezionino i requisiti utili a  comportare  la
          decorrenza   del   trattamento   pensionistico   entro   il
          trentaseiesimo mese successivo  alla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto-legge n. 201 del 2011,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; 
                d)  ai  lavoratori  autorizzati   alla   prosecuzione
          volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre  2011  e
          collocati in mobilita'  ordinaria  alla  predetta  data,  i
          quali, in quanto fruitori della relativa indennita', devono
          attendere il termine della fruizione della stessa per poter
          effettuare  il  versamento  volontario,  a  condizione  che
          perfezionino i requisiti utili a comportare  la  decorrenza
          del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo  mese
          successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
          n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge
          n. 214 del 2011." 
              "233. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande  di
          pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma  231
          che intendono avvalersi dei  requisiti  di  accesso  e  del
          regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata
          in vigore  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, sulla base: 
                a) per i lavoratori collocati in mobilita'  ordinaria
          o in deroga, della  data  di  cessazione  del  rapporto  di
          lavoro; 
                b) della data di cessazione del  rapporto  di  lavoro
          precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari; 
                c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in
          ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 231.". 
              - Si riporta il testo del comma 234 della citata  legge
          n. 228 del 2012, come modificato dalla presente legge: 
              "234. Il beneficio di cui al comma 231 e'  riconosciuto
          nel limite massimo di 64 milioni di euro per  l'anno  2013,
          di 183 milioni di euro per l'anno 2014, di 197  milioni  di
          euro per l'anno 2015, di 158 milioni  di  euro  per  l'anno
          2016, di 77 milioni di euro per l'anno 2017, di 53  milioni
          di euro per l'anno 2018, di 51 milioni di euro  per  l'anno
          2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020." 
              - Si riporta il testo del comma 235 della citata  legge
          n. 228 del 2012, come modificato dalla presente legge: 
              "235. Al fine di finanziare interventi in favore  delle
          categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e
          15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  e
          successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge
          29 dicembre 2011, n. 216,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto  2012,  n.  135,  e'  istituito,  presso  il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito
          fondo con una dotazione di 36 milioni di  euro  per  l'anno
          2013. Le modalita' di utilizzo del fondo sono stabilite con
          decreto di natura  non  regolamentare  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il  Ministro  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  con  il   Ministro
          dell'economia  e  delle   finanze.   Nel   predetto   fondo
          confluiscono anche le eventuali risorse individuate con  la
          procedura di cui al presente  comma.  Qualora  in  sede  di
          monitoraggio dell'attuazione dei decreti del  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24  luglio  2012,  e  5
          ottobre 2012, attuativi  delle  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 24, commi 14 e 15, del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma
          2-ter,  del  decreto-legge  29  dicembre  2011,   n.   216,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio
          2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, del decreto ministeriale di cui al  comma  232  del
          presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate  al
          comma 14 dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, e  successive  modificazioni,  e  al
          comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge  29  dicembre
          2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          febbraio  2012,  n.  14,  vengano  accertate  a  consuntivo
          eventuali economie aventi  carattere  pluriennale  rispetto
          agli  oneri  programmati   a   legislazione   vigente   per
          l'attuazione dei predetti decreti del Ministro del lavoro e
          delle politiche sociali e  pari,  ai  sensi  del  comma  15
          dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del  2011,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,
          dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95  del  2012,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,
          e del comma 234 del presente  articolo  complessivamente  a
          309 milioni di euro per l'anno 2013,  a  1.385  milioni  di
          euro per l'anno 2014, a 2.258 milioni di  euro  per  l'anno
          2015, a 2.758 milioni di euro  per  l'anno  2016,  a  2.488
          milioni di euro per l'anno 2017, a 1.635  milioni  di  euro
          per l'anno 2018, a 699 milioni di euro per l'anno 2019 e  a
          79 milioni di euro per  l'anno  2020,  tali  economie  sono
          destinate ad alimentare il fondo di cui  al  primo  periodo
          del presente comma. L'accertamento delle eventuali economie
          e'  effettuato  annualmente  con  il  procedimento  di  cui
          all'articolo 14 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive  modificazioni.   Con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze e'  disposta  la  conseguente
          integrazione del fondo di cui al primo periodo operando  le
          occorrenti variazioni di bilancio.".  
              Comma 192 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   35
          dell'articolo 33 della  legge  12  novembre  2011,  n.  183
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato-Legge di stabilita' 2012): 
              "35. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993,
          n. 379, e' fissato in 2,5 milioni di euro per l'anno 2011 e
          3,6 milioni di euro per l'anno 2012 ed e' attribuito per il
          35 per cento all'istituto per la ricerca, la  formazione  e
          la riabilitazione - I.RI.FO.R. Onlus, per il 50  per  cento
          all'I.R.F.A.  -  Istituto  per  la  riabilitazione   e   la
          formazione ANMIL onlus e  per  il  restante  15  per  cento
          all'Istituto  europeo  per  la  ricerca,  la  formazione  e
          l'orientamento  professionale  -  I.E.R.F.O.P.  onlus,  con
          l'obbligo   per   i   medesimi   degli    adempimenti    di
          rendicontazione  come  previsti   dall'articolo   2   della
          medesima legge. Il presente comma entra in vigore alla data
          di  pubblicazione  della  presente  legge  nella   Gazzetta
          Ufficiale. Ai maggiori oneri di cui al  presente  comma  si
          provvede a valere  sulle  risorse  del  fondo  sociale  per
          occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2.".  
              Comma 193 
              Per il riferimento al testo del comma 235 dell'articolo
          1 della legge n. 228 del 2012 vedasi in Note al comma 191.  
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  14  della
          legge 7 agosto 1990,  n.  241  e  successive  modificazioni
          (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
          diritto di accesso ai documenti amministrativi): 
              "Art. 14. Conferenza di servizi. 
              1.  Qualora   sia   opportuno   effettuare   un   esame
          contestuale di vari  interessi  pubblici  coinvolti  in  un
          procedimento amministrativo,  l'amministrazione  procedente
          puo' indire una conferenza di servizi. 
              2. La conferenza di servizi e'  sempre  indetta  quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni pubbliche e non li  ottenga,  entro  trenta
          giorni  dalla  ricezione,  da  parte   dell'amministrazione
          competente, della relativa richiesta.  La  conferenza  puo'
          essere altresi' indetta  quando  nello  stesso  termine  e'
          intervenuto il  dissenso  di  una  o  piu'  amministrazioni
          interpellate  ovvero  nei  casi  in   cui   e'   consentito
          all'amministrazione procedente di  provvedere  direttamente
          in  assenza  delle  determinazioni  delle   amministrazioni
          competenti. 
              3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
          per l'esame contestuale  di  interessi  coinvolti  in  piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesimi
          attivita' o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza  e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una delle amministrazioni che curano  l'interesse  pubblico
          prevalente.  L'indizione  della  conferenza   puo'   essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 
              4. Quando l'attivita' del privato  sia  subordinata  ad
          atti di consenso, comunque  denominati,  di  competenza  di
          piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione   competente   per   l'adozione    del
          provvedimento finale. 
              5. In caso di  affidamento  di  concessione  di  lavori
          pubblici  la  conferenza  di  servizi  e'   convocata   dal
          concedente ovvero, con il  consenso  di  quest'ultimo,  dal
          concessionario entro quindici  giorni  fatto  salvo  quanto
          previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
          impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
          ad istanza  del  concessionario  spetta  in  ogni  caso  al
          concedente il diritto di voto. 
              5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
          la conferenza di servizi e' convocata e svolta  avvalendosi
          degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi  e
          le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.".  
              Comma 194 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  24  del
          decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
          per la crescita, l'equita' e il  consolidamento  dei  conti
          pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214: 
              "Art.  24.  Disposizioni  in  materia  di   trattamenti
          pensionistici 
              1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a
          garantire il rispetto, degli impegni internazionali  e  con
          l'Unione europea, dei vincoli di  bilancio,  la  stabilita'
          economico-finanziaria e a rafforzare la  sostenibilita'  di
          lungo periodo  del  sistema  pensionistico  in  termini  di
          incidenza della spesa previdenziale  sul  prodotto  interno
          lordo, in conformita' dei seguenti principi e criteri: 
                a)  equita'  e   convergenza   intragenerazionale   e
          intergenerazionale,  con  abbattimento  dei   privilegi   e
          clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli; 
                b)   flessibilita'   nell'accesso   ai    trattamenti
          pensionistici anche attraverso incentivi alla  prosecuzione
          della vita lavorativa; 
                c)  adeguamento  dei  requisiti   di   accesso   alle
          variazioni  della  speranza   di   vita;   semplificazione,
          armonizzazione ed economicita' dei profili di funzionamento
          delle diverse gestioni previdenziali. 
              2. A decorrere dal 1°  gennaio  2012,  con  riferimento
          alle anzianita' contributive maturate a decorrere  da  tale
          data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita'
          e' calcolata secondo il sistema contributivo. 
              3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i
          requisiti di eta' e di  anzianita'  contributiva,  previsti
          dalla normativa vigente, prima della  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,   ai   fini   del   diritto
          all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico
          di vecchiaia o di  anzianita',  consegue  il  diritto  alla
          prestazione pensionistica secondo  tale  normativa  e  puo'
          chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale
          diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con  riferimento
          ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo,  maturano
          i requisiti a partire dalla medesima data, le  pensioni  di
          vecchiaia, di vecchiaia anticipata  e  di  anzianita'  sono
          sostituite, dalle seguenti prestazioni: 
                a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente
          sulla base dei requisiti di cui  ai  commi  6  e  7,  salvo
          quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18; 
                b) «pensione anticipata»,  conseguita  esclusivamente
          sulla base dei requisiti di cui ai commi  10  e  11,  salvo
          quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18. 
              4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
          liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria
          (di seguito AGO) e  delle  forme  esclusive  e  sostitutive
          della medesima, nonche'  della  gestione  separata  di  cui
          all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335, la pensione di vecchiaia si puo'  conseguire  all'eta'
          in cui operano i requisiti minimi previsti  dai  successivi
          commi.  Il  proseguimento  dell'attivita'   lavorativa   e'
          incentivato, fermi  restando  i  limiti  ordinamentali  dei
          rispettivi  settori  di  appartenenza,   dall'operare   dei
          coefficienti di trasformazione calcolati fino  all'eta'  di
          settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza  di
          vita, come previsti dall'articolo 12 del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive  modificazioni  e
          integrazioni.  Nei  confronti  dei  lavoratori  dipendenti,
          l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della
          legge 20 maggio 1970, n.  300  e  successive  modificazioni
          opera fino al conseguimento del predetto limite massimo  di
          flessibilita'. 
              5. Con riferimento esclusivamente  ai  soggetti  che  a
          decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti  per  il
          pensionamento indicati ai commi da  6  a  11  del  presente
          articolo non trovano applicazione le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 12, commi 1 e 2 del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio  2010,  n.  122   e   successive   modificazioni   e
          integrazioni, e le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
          comma 21, primo periodo del decreto-legge 13  agosto  2011,
          n. 138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
          settembre 2011, n. 148. 
              6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine
          di conseguire una convergenza verso un  requisito  uniforme
          per   il   conseguimento   del   diritto   al   trattamento
          pensionistico  di  vecchiaia  tra  uomini  e  donne  e  tra
          lavoratori dipendenti e lavoratori  autonomi,  a  decorrere
          dal 1° gennaio 2012 i requisiti  anagrafici  per  l'accesso
          alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei  termini  di
          seguito indicati: 
                a) 62 anni  per  le  lavoratrici  dipendenti  la  cui
          pensione e' liquidata  a  carico  dell'AGO  e  delle  forme
          sostitutive della medesima. Tale  requisito  anagrafico  e'
          fissato a 63 anni e sei mesi a  decorrere  dal  1°  gennaio
          2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a
          decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma  la
          disciplina di  adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al
          sistema pensionistico agli  incrementi  della  speranza  di
          vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122; 
                b) 63 anni e 6 mesi per le  lavoratrici  autonome  la
          cui  pensione  e'  liquidata  a  carico  dell'assicurazione
          generale obbligatoria, nonche' della gestione  separata  di
          cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
          335. Tale requisito anagrafico e' fissato a  64  anni  e  6
          mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi  a
          decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a  decorrere  dal
          1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina  di
          adeguamento   dei   requisiti   di   accesso   al   sistema
          pensionistico agli incrementi della  speranza  di  vita  ai
          sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122; 
                c) per i lavoratori dipendenti e per  le  lavoratrici
          dipendenti  di  cui  all'articolo  22-ter,  comma  1,   del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito   con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e
          successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
          liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
          e delle forme sostitutive ed esclusive  della  medesima  il
          requisito anagrafico di sessantacinque anni  per  l'accesso
          alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
          anagrafico di sessantacinque anni di  cui  all'articolo  1,
          comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243,  e
          successive modificazioni, e' determinato in 66 anni; 
                d) per i  lavoratori  autonomi  la  cui  pensione  e'
          liquidata    a    carico    dell'assicurazione     generale
          obbligatoria,  nonche'  della  gestione  separata  di   cui
          all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335, il requisito anagrafico  di  sessantacinque  anni  per
          l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il
          requisito  anagrafico  di  sessantacinque   anni   di   cui
          all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23  agosto
          2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in
          66 anni. 
              7. Il diritto alla pensione  di  vecchiaia  di  cui  al
          comma  6  e'  conseguito  in  presenza   di   un'anzianita'
          contributiva minima  pari  a  20  anni,  a  condizione  che
          l'importo della pensione risulti essere non inferiore,  per
          i lavoratori con riferimento ai quali  il  primo  accredito
          contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996,  a
          1,5   volte   l'importo   dell'assegno   sociale   di   cui
          all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
          Il predetto importo soglia pari, per  l'anno  2012,  a  1,5
          volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3,
          comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'  annualmente
          rivalutato sulla base della variazione  media  quinquennale
          del prodotto interno lordo  (PIL)  nominale,  appositamente
          calcolata dall'Istituto nazionale  di  statistica  (ISTAT),
          con  riferimento  al  quinquennio  precedente   l'anno   da
          rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie
          storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi  di  variazione
          da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente
          anche per l'anno in cui si verifica la revisione  e  quelli
          relativi alla nuova  serie  per  gli  anni  successivi.  Il
          predetto importo  soglia  non  puo'  in  ogni  caso  essere
          inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo  mensile
          dell'assegno sociale stabilito per  il  medesimo  anno.  Si
          prescinde dal predetto requisito di importo  minimo  se  in
          possesso di un'eta' anagrafica pari a  settant'anni,  ferma
          restando un'anzianita'  contributiva  minima  effettiva  di
          cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2
          del decreto-legge 28 settembre 2001,  n.  355,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27 novembre  2001,  n.  417,
          all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
          le parole «, ivi comprese quelle relative ai  requisiti  di
          accesso  alla  prestazione  di  cui  al  comma  19,»   sono
          soppresse. 
              8.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2018  il  requisito
          anagrafico  per  il  conseguimento  dell'assegno   di   cui
          all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.  335
          e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della  legge  26
          maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo
          1971, n. 118, e' incrementato di un anno. 
              9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
          liquidata a carico  dell'AGO  e  delle  forme  esclusive  e
          sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
          di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
          n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla  pensione
          di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono
          essere tali da  garantire  un'eta'  minima  di  accesso  al
          trattamento pensionistico non inferiore a  67  anni  per  i
          soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che  maturano
          il diritto alla prima decorrenza  utile  del  pensionamento
          dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti  dei
          predetti requisiti agli incrementi della speranza  di  vita
          ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta  eta'
          minima di accesso non fosse assicurata, sono  ulteriormente
          incrementati gli stessi requisiti, con  lo  stesso  decreto
          direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da
          emanare entro il 31 dicembre 2019, al  fine  di  garantire,
          per i soggetti, in possesso  dei  predetti  requisiti,  che
          maturano  il  diritto  alla  prima  decorrenza  utile   del
          pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso  al
          trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
          Resta ferma la disciplina di adeguamento dei  requisiti  di
          accesso al  sistema  pensionistico  agli  incrementi  della
          speranza  di   vita   ai   sensi   dell'articolo   12   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per  gli
          adeguamenti  successivi  a  quanto  previsto  dal   secondo
          periodo del presente comma. L'articolo  5  della  legge  12
          novembre 2011, n. 183 e' abrogato. 
              10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e  con  riferimento
          ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico  dell'AGO
          e delle forme  sostitutive  ed  esclusive  della  medesima,
          nonche' della gestione  separata  di  cui  all'articolo  2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i
          requisiti a partire  dalla  medesima  data  l'accesso  alla
          pensione  anticipata  ad  eta'   inferiori   ai   requisiti
          anagrafici di cui al comma 6 e'  consentito  esclusivamente
          se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e
          1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne,  con
          riferimento ai soggetti che maturano i requisiti  nell'anno
          2012. Tali requisiti  contributivi  sono  aumentati  di  un
          ulteriore mese per l'anno 2013 e di  un  ulteriore  mese  a
          decorrere  dall'anno  2014.  Sulla  quota  di   trattamento
          relativa    alle    anzianita'    contributive     maturate
          antecedentemente il  1°  gennaio  2012,  e'  applicata  una
          riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per  ogni
          anno di anticipo  nell'accesso  al  pensionamento  rispetto
          all'eta' di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a  2
          punti percentuali  per  ogni  anno  ulteriore  di  anticipo
          rispetto  a  due  anni.  Nel  caso   in   cui   l'eta'   al
          pensionamento non sia intera la  riduzione  percentuale  e'
          proporzionale al numero di mesi. 
              11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per  i
          lavoratori con riferimento  ai  quali  il  primo  accredito
          contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996  il
          diritto alla pensione anticipata,  previa  risoluzione  del
          rapporto di lavoro, puo' essere  conseguito,  altresi',  al
          compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni,  a
          condizione che risultino versati e  accreditati  in  favore
          dell'assicurato  almeno   venti   anni   di   contribuzione
          effettiva e che l'ammontare mensile  della  prima  rata  di
          pensione risulti essere non inferiore ad un importo  soglia
          mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione
          media  quinquennale  del  prodotto  interno   lordo   (PIL)
          nominale, appositamente calcolata  dall'Istituto  nazionale
          di  statistica  (ISTAT),  con  riferimento  al  quinquennio
          precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8
          volte  l'importo  mensile  dell'assegno  sociale   di   cui
          all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto  1995,  n.
          335,  e  successive  modificazioni   e   integrazioni.   In
          occasione di eventuali revisioni della  serie  storica  del
          PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare
          sono quelli relativi  alla  serie  preesistente  anche  per
          l'anno in cui si verifica la revisione  e  quelli  relativi
          alla nuova serie  per  gli  anni  successivi.  Il  predetto
          importo  soglia  mensile  non  puo'  in  ogni  caso  essere
          inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo  mensile
          dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. 
              12.  A  tutti  i  requisiti  anagrafici  previsti   dal
          presente  decreto  per  l'accesso  attraverso  le   diverse
          modalita'  ivi  stabilite  al  pensionamento,  nonche'   al
          requisito  contributivo  di  cui  al  comma   10,   trovano
          applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita  di  cui
          all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni;  al
          citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti
          modifiche: 
                a) al comma 12-bis dopo le parole "e all'articolo  3,
          comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  e  successive
          modificazioni," aggiungere le  seguenti:  "e  il  requisito
          contributivo  ai  fini  del   conseguimento   del   diritto
          all'accesso al  pensionamento  indipendentemente  dall'eta'
          anagrafica"; 
                b) al comma 12-ter  alla  lettera  a)  le  parole  "i
          requisiti di  eta'"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "i
          requisiti di eta' e di anzianita' contributiva"; 
                c)  al  comma  12-quater,  al   primo   periodo,   e'
          soppressa, alla fine, la parola "anagrafici". 
              13. Gli adeguamenti agli incrementi della  speranza  di
          vita successivi  a  quello  effettuato  con  decorrenza  1°
          gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza  biennale  secondo
          le modalita' previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive  modificazioni  e
          integrazioni. A partire dalla medesima data  i  riferimenti
          al triennio, di cui al comma 12-ter  dell'articolo  12  del
          citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122  e
          successive modificazioni e integrazioni,  devono  riferirsi
          al biennio. 
              14. Le disposizioni in materia di requisiti di  accesso
          e di regime delle decorrenze vigenti prima  della  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
          applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31
          dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1,  comma  9
          della  legge  23  agosto  2004,  n.   243,   e   successive
          modificazioni e  integrazioni,  nonche'  nei  limiti  delle
          risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base  della
          procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i  requisiti
          per  l'accesso  al  pensionamento  successivamente  al   31
          dicembre 2011: 
                a) ai lavoratori  collocati  in  mobilita'  ai  sensi
          degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
          successive modificazioni, sulla base di  accordi  sindacali
          stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i
          requisiti  per  il  pensionamento  entro  il   periodo   di
          fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui  all'articolo
          7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
                b) ai lavoratori  collocati  in  mobilita'  lunga  ai
          sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge  23  luglio
          1991, n. 223, e successive  modificazioni  e  integrazioni,
          per effetto di accordi  collettivi  stipulati  entro  il  4
          dicembre 2011; 
                c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre  2011,
          sono titolari di prestazione  straordinaria  a  carico  dei
          fondi di solidarieta' di settore  di  cui  all'articolo  2,
          comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche'  ai
          lavoratori per  i  quali  sia  stato  previsto  da  accordi
          collettivi stipulati entro la medesima data il  diritto  di
          accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale  secondo
          caso gli interessati restano tuttavia a  carico  dei  fondi
          medesimi fino al compimento di  almeno  60  anni  di  eta',
          ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta'
          i requisiti per l'accesso al pensionamento  previsti  prima
          della data di entrata in vigore del presente decreto; 
                d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data  del
          4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla  prosecuzione
          volontaria della contribuzione; 
                e) ai lavoratori che alla data del  4  dicembre  2011
          hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di  cui
          all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito con modificazioni  con  legge  6  agosto
          2008, n. 133; ai fini della  presente  lettera,  l'istituto
          dell'esonero si considera  comunque  in  corso  qualora  il
          provvedimento di concessione sia stato emanato prima del  4
          dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto sono abrogati i commi da 1 a 6  dell'  articolo  72
          del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano  a
          trovare applicazione per i lavoratori di cui alla  presente
          lettera.  Sono  altresi'   disapplicate   le   disposizioni
          contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe  a
          quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio; (200) (220) 
                e-bis) ai lavoratori che alla  data  del  31  ottobre
          2011 risultano essere in congedo per  assistere  figli  con
          disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma  5,  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
          151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi  dalla  data
          di inizio del predetto congedo, il  requisito  contributivo
          per l'accesso al pensionamento indipendentemente  dall'eta'
          anagrafica di cui all'articolo  1,  comma  6,  lettera  a),
          della  legge  23  agosto  2004,  n.   243,   e   successive
          modificazioni; 
                e-ter) ai lavoratori che, nel corso  dell'anno  2011,
          risultano essere in  congedo  ai  sensi  dell'articolo  42,
          comma 5, del testo unico di cui al decreto  legislativo  26
          marzo 2001, n. 151,  e  successive  modificazioni,  o  aver
          fruito di permessi ai  sensi  dell'articolo  33,  comma  3,
          della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,   e   successive
          modificazioni, i quali perfezionino i requisiti  anagrafici
          e  contributivi  utili  a  comportare  la  decorrenza   del
          trattamento pensionistico, secondo  la  disciplina  vigente
          alla data di entrata in vigore del presente decreto,  entro
          il trentaseiesimo mese successivo alla data di  entrata  in
          vigore del medesimo decreto. Il  trattamento  pensionistico
          non puo' avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014. 
              15.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare entro  tre  mesi
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto  sono  definite  le   modalita'   di
          attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del
          limite massimo numerico dei soggetti  interessati  ai  fini
          della concessione del beneficio di  cui  al  comma  14  nel
          limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di  euro
          per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040
          milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro  per
          l'anno 2016, 1.030 milioni di euro  per  l'anno  2017,  610
          milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di  euro  per
          l'anno 2019.  Gli  enti  gestori  di  forme  di  previdenza
          obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla  base  della
          data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del
          periodo di esonero di cui alla lettera  e)  del  comma  14,
          delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
          cui al comma 14 che intendono avvalersi  dei  requisiti  di
          accesso e del regime delle decorrenze vigenti  prima  della
          data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal
          predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del  limite
          numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
          primo periodo del  presente  comma,  i  predetti  enti  non
          prenderanno in esame  ulteriori  domande  di  pensionamento
          finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici  previsti   dalla
          disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito  del  predetto
          limite numerico  sono  computati  anche  i  lavoratori  che
          intendono  avvalersi,  qualora  ne  ricorrano  i  necessari
          presupposti e requisiti, congiuntamente  del  beneficio  di
          cui al comma 14 del presente articolo e di quello  relativo
          al regime delle decorrenze disciplinato dall' articolo  12,
          comma  5,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e successive modificazioni, per il quale  risultano
          comunque computati nel relativo limite numerico di  cui  al
          predetto articolo  12,  comma  5,  afferente  al  beneficio
          concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in
          ogni caso,  ai  soggetti  di  cui  al  presente  comma  che
          maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012  trovano  comunque
          applicazione  le  disposizioni  di  cui  al  comma  12  del
          presente articolo. 
              15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti
          del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria  e  delle  forme
          sostitutive della medesima: 
                a) i lavoratori che  abbiano  maturato  un'anzianita'
          contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012  i
          quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore  del
          presente  decreto,   i   requisiti   per   il   trattamento
          pensionistico entro il 31  dicembre  2012  ai  sensi  della
          tabella B allegata alla legge 23 agosto  2004,  n.  243,  e
          successive modificazioni, possono conseguire il trattamento
          della  pensione  anticipata  al   compimento   di   un'eta'
          anagrafica non inferiore a 64 anni; 
                b) le lavoratrici possono conseguire  il  trattamento
          di vecchiaia oltre che, se piu' favorevole,  ai  sensi  del
          comma 6, lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a
          64  anni  qualora  maturino  entro  il  31  dicembre   2012
          un'anzianita'  contributiva  di  almeno  20  anni  e   alla
          medesima data conseguano un'eta' anagrafica  di  almeno  60
          anni. 
              16. Con il  decreto  direttoriale  previsto,  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 11 della legge  8  agosto  1995,  n.
          335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge
          24  dicembre  2007,  n.  247,  ai  fini  dell'aggiornamento
          triennale  del  coefficiente  di  trasformazione   di   cui
          all'articolo 1, comma 6, della predetta legge  n.  335  del
          1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12,
          comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
          convertito con modificazioni con legge 30 luglio  2010,  n.
          122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto
          dal   1°   gennaio   2013   lo   stesso   coefficiente   di
          trasformazione e' esteso anche per le eta' corrispondenti a
          valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato
          agli incrementi della  speranza  di  vita  nell'ambito  del
          procedimento gia' previsto  per  i  requisiti  del  sistema
          pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio  2010,  n.  122,  e   successive   modificazioni   e
          integrazioni,   e,   conseguentemente,   ogniqualvolta   il
          predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al
          valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012,
          l'incremento dello stesso tale da superare di  una  o  piu'
          unita'  il  predetto  valore  di  70,  il  coefficiente  di
          trasformazione di cui al  comma  6  dell'articolo  1  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con  effetto  dalla
          decorrenza  di  tale  determinazione,  anche  per  le  eta'
          corrispondenti a tali valori  superiori  a  70  nell'ambito
          della medesima procedura di cui all'articolo 1,  comma  11,
          della citata legge n. 335 del  1995.  Resta  fermo  che  la
          rideterminazione    aggiornata    del    coefficiente    di
          trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per
          eta'  corrispondenti  a  valori  superiori  a  70  anni  e'
          effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1,
          comma 11, della citata legge n. 335 del 1995.  Al  fine  di
          uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui
          all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto  1995,
          n.  335  e   successive   modificazioni   e   integrazioni,
          all'adeguamento  dei  requisiti  di  cui  al  comma  12-ter
          dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  gli
          aggiornamenti  dei  coefficienti   di   trasformazione   in
          rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019
          sono effettuati con periodicita' biennale. 
              17.  Ai  fini   del   riconoscimento   della   pensione
          anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire la
          stessa ai sensi dei commi 10 e 11  del  presente  articolo,
          per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
          pesanti, a norma dell' articolo 1 della  legge  4  novembre
          2010, n. 183, all' articolo 1 del  decreto  legislativo  21
          aprile  2011,   n.   67,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                - al comma 5, le parole "2008-2012"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del  medesimo
          comma  5  le  parole  "per  gli  anni  2011  e  2012"  sono
          sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011"; 
                - al comma 4, la parola "2013"  e'  sostituita  dalla
          seguente: "2012"  e  le  parole:  "con  un'eta'  anagrafica
          ridotta di tre anni ed  una  somma  di  eta'  anagrafica  e
          anzianita' contributiva ridotta di tre unita'  rispetto  ai
          requisiti previsti dalla Tabella B" sono  sostituite  dalle
          seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B"; 
                - al comma 6 le parole "dal 1°  luglio  2009"  e  "ai
          commi  4  e  5"  sono  sostituite   rispettivamente   dalle
          seguenti: "dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre  2011"  e  "al
          comma 5"; 
                - dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma: 
                "6-bis. Per i lavoratori che prestano le attivita' di
          cui al comma 1, lettera b), numero 1),  per  un  numero  di
          giorni lavorativi annui inferiori a 78  e  che  maturano  i
          requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012,  il
          requisito anagrafico e il valore somma di cui alla  Tabella
          B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007: 
                a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di
          due unita' per coloro che svolgono  le  predette  attivita'
          per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71; 
                b) sono incrementati rispettivamente di un anno e  di
          una unita' per coloro che svolgono  le  predette  attivita'
          lavorative per un numero di giorni lavorativi  all'anno  da
          72 a 77."; 
                - al comma 7 le  parole  "comma  6"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "commi 6 e 6-bis". 
              17-bis. Per i lavoratori di cui  al  comma  17  non  si
          applicano le disposizioni di cui al comma  5  del  presente
          articolo  e  continuano  a  trovare  applicazione,  per   i
          soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento  dal
          1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo  n.
          67 del 2011, come modificato  dal  comma  17  del  presente
          articolo, le disposizioni di cui all'articolo 12,  comma  2
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122  e
          successive modificazioni e integrazioni. 
              18. Allo scopo di assicurare un processo di  incremento
          dei requisiti minimi di accesso al pensionamento  anche  ai
          regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui
          siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente
          decreto,    requisiti    diversi    da    quelli    vigenti
          nell'assicurazione  generale  obbligatoria,  ivi   compresi
          quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo 78, comma
          23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di
          cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,  di  cui
          alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' ai rispettivi
          dirigenti, con regolamento da emanare entro il  31  ottobre
          2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni,   su
          proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono adottate le  relative  misure  di  armonizzazione  dei
          requisiti di  accesso  al  sistema  pensionistico,  tenendo
          conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei  settori
          di attivita'  nonche'  dei  rispettivi  ordinamenti.  Fermo
          restando quanto indicato al  comma  3,  primo  periodo,  le
          disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
          ai lavoratori iscritti al Fondo speciale  istituito  presso
          l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della  legge  23  dicembre
          1999, n. 488. 
              19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo  2
          febbraio  2006,  n.  42,  e  successive   modificazioni   e
          integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole  ",
          di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse. 
              20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni  di
          cui all'articolo 72 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
          112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto  2008,
          n. 133, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  con
          riferimento ai soggetti che maturano  i  requisiti  per  il
          pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene  conto
          della  rideterminazione  dei  requisiti   di   accesso   al
          pensionamento come disciplinata dal presente  articolo.  Al
          fine di agevolare il processo di  riduzione  degli  assetti
          organizzativi  delle  pubbliche  amministrazioni,  restano,
          inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per
          raggiungimento del limite  di  eta'  gia'  adottati,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  nei
          confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo  2001,  n.  165  (198),  anche  se   aventi   effetto
          successivamente al 1° gennaio 2012. 
              21. A decorrere dal  1°  gennaio  2012  e  fino  al  31
          dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarieta'  a
          carico degli  iscritti  e  dei  pensionati  delle  gestioni
          previdenziali  confluite  nel  Fondo  pensioni   lavoratori
          dipendenti e del Fondo di previdenza per  il  personale  di
          volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo
          di determinare in modo equo il  concorso  dei  medesimi  al
          riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare  della  misura
          del  contributo  e'  definita  dalla  Tabella  A   di   cui
          all'Allegato  n.  1  del  presente  decreto-legge   ed   e'
          determinata  in   rapporto   al   periodo   di   iscrizione
          antecedente  l'armonizzazione  conseguente  alla  legge   8
          agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata  in
          base  ai  parametri  piu'  favorevoli  rispetto  al  regime
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria.  Sono   escluse
          dall'assoggettamento al contributo le pensioni  di  importo
          pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo  INPS,  le
          pensioni e gli assegni di  invalidita'  e  le  pensioni  di
          inabilita'.  Per  le  pensioni  a  carico  del   Fondo   di
          previdenza per il personale di volo dipendente  da  aziende
          di navigazione aerea  l'imponibile  di  riferimento  e'  al
          lordo della quota di pensione capitalizzata al momento  del
          pensionamento. A  seguito  dell'applicazione  del  predetto
          contributo sui trattamenti  pensionistici,  il  trattamento
          pensionistico  medesimo,  al  netto   del   contributo   di
          solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore
          a 5 volte il trattamento minimo. 
              22.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2012  le  aliquote
          contributive pensionistiche di finanziamento e  di  computo
          delle gestioni pensionistiche dei  lavoratori  artigiani  e
          commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono
          incrementate di 1,3  punti  percentuali  dall'anno  2012  e
          successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino  a
          raggiungere il livello del 24 per cento. 
              23.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2012  le  aliquote
          contributive pensionistiche di finanziamento e  di  computo
          dei  lavoratori  coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni
          iscritti alla relativa  gestione  autonoma  dell'INPS  sono
          rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui  all'Allegato
          n. 1 del presente decreto. 
              24.  In  considerazione  dell'esigenza  di   assicurare
          l'equilibrio  finanziario  delle  rispettive  gestioni   in
          conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo
          30 giugno  1994,  n.  509,  e  al  decreto  legislativo  10
          febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di  cui
          ai predetti decreti  adottano,  nell'esercizio  della  loro
          autonomia gestionale, entro e non  oltre  il  30  settembre
          2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio  tra  entrate
          contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo
          bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di  cinquanta
          anni.   Le   delibere   in    materia    sono    sottoposte
          all'approvazione  dei  Ministeri   vigilanti   secondo   le
          disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si  esprimono
          in modo definitivo entro trenta giorni dalla  ricezione  di
          tali delibere. Decorso il termine  del  30  settembre  2012
          senza l'adozione dei  previsti  provvedimenti,  ovvero  nel
          caso  di  parere  negativo  dei  Ministeri  vigilanti,   si
          applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: 
                a) le disposizioni di cui al  comma  2  del  presente
          articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti  alle
          relative gestioni; 
                b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e
          2013, a carico  dei  pensionati  nella  misura  dell'1  per
          cento. 
              25.  In  considerazione  della  contingente  situazione
          finanziaria, la rivalutazione  automatica  dei  trattamenti
          pensionistici,  secondo  il  meccanismo   stabilito   dall'
          articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
          e' riconosciuta, per gli anni 2012 e  2013,  esclusivamente
          ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino  a
          tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del  100
          per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte
          il trattamento  minimo  INPS  e  inferiore  a  tale  limite
          incrementato  della  quota  di   rivalutazione   automatica
          spettante  ai  sensi  del  presente  comma,  l'aumento   di
          rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del
          predetto limite maggiorato. Il comma 3  dell'  articolo  18
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e'
          abrogato. 
              26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai  professionisti
          iscritti alla gestione  separata  di  cui  all'articolo  2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  non  titolari
          di pensione e non iscritti  ad  altre  forme  previdenziali
          obbligatorie sono estese le tutele di cui  all'articolo  1,
          comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              27. Presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e' istituito  un  Fondo  per  il  finanziamento  di
          interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi
          e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne.  Il
          Fondo e' finanziato per l'anno  2012  con  200  milioni  di
          euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
          2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015.  Con
          decreti del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono definiti i  criteri  e  le  modalita'  istitutive  del
          predetto Fondo. 
              27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'  articolo
          10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013. 
              28. Il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          costituisce,  senza  oneri  aggiuntivi   per   la   finanza
          pubblica,  una  Commissione  composta  da  esperti   e   da
          rappresentanti di enti gestori di  previdenza  obbligatoria
          nonche' di Autorita'  di  vigilanza  operanti  nel  settore
          previdenziale, al fine di valutare, entro  il  31  dicembre
          2012, nel rispetto degli equilibri programmati  di  finanza
          pubblica e delle  compatibilita'  finanziarie  del  sistema
          pensionistico  nel  medio/lungo   periodo,   possibili   ed
          ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al  trattamento
          pensionistico determinato secondo  il  metodo  contributivo
          rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme
          devono essere funzionali  a  scelte  di  vita  individuali,
          anche correlate alle  dinamiche  del  mercato  del  lavoro,
          fermo restando il rispetto del  principio  dell'adeguatezza
          della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel
          rispetto  degli  equilibri  e   compatibilita'   succitati,
          saranno analizzate, entro il 31  dicembre  2012,  eventuali
          forme    di    decontribuzione    parziale    dell'aliquota
          contributiva  obbligatoria   verso   schemi   previdenziali
          integrativi  in  particolare   a   favore   delle   giovani
          generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza
          obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza  operanti  nel
          settore della previdenza. 
              29. Il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali
          elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di  forme
          di previdenza  obbligatoria,  un  programma  coordinato  di
          iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A
          cio'  concorrono  la  comunicazione  da  parte  degli  enti
          gestori  di  previdenza  obbligatoria  circa  la  posizione
          previdenziale  di  ciascun  iscritto  e  le  attivita'   di
          comunicazione e  promozione  istruite  da  altre  Autorita'
          operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno
          essere tesi a diffondere la consapevolezza, in  particolare
          tra    le    giovani    generazioni,    della    necessita'
          dell'accantonamento di risorse  a  fini  previdenziali,  in
          funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38  della
          Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso  le
          risorse  umane  e  strumentali  previste   a   legislazione
          vigente. 
              30. Il Governo promuove, entro  il  31  dicembre  2011,
          l'istituzione di  un  tavolo  di  confronto  con  le  parti
          sociali  al   fine   di   riordinare   il   sistema   degli
          ammortizzatori sociali e  degli  istituti  di  sostegno  al
          reddito e della formazione continua. 
              31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui
          all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo  unico
          delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          erogate in denaro e in natura, di importo  complessivamente
          eccedente euro  1.000.000  non  si  applica  il  regime  di
          tassazione separata di cui  all'articolo  19  del  medesimo
          TUIR. Tale importo concorre  alla  formazione  del  reddito
          complessivo.  Le  disposizioni  del   presente   comma   si
          applicano in ogni caso a tutti i compensi  e  indennita'  a
          qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa'
          di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio
          2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente  comma  si
          applicano con riferimento alle indennita' ed ai compensi il
          cui diritto alla percezione e' sorto  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2011. 
              31-bis.  Al  primo  periodo  del  comma  22-bis   dell'
          articolo  18  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111, dopo  le  parole:  «eccedente  150.000  euro»  sono
          inserite le seguenti: «e al  15  per  cento  per  la  parte
          eccedente 200.000 euro». 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  22  del
          citato decreto-legge n. 95 del 2012: 
              "Art. 22. Salvaguardia dei  lavoratori  dall'incremento
          dei requisiti di accesso al sistema pensionistico 
              1.  Ferme  restando  le  disposizioni  di  salvaguardia
          stabilite  dai  commi  14  e  15   dell'articolo   24   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214  e  dai
          commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29
          dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonche' le  disposizioni,  i
          presupposti e le condizioni di cui al decreto del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno  2012,
          che ha determinato  in  sessantacinquemila  il  numero  dei
          soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui
          alle predette disposizioni, le disposizioni in  materia  di
          requisiti di accesso e di regime delle  decorrenze  vigenti
          prima  della  data  di  entrata  in   vigore   del   citato
          decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel
          limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorche'  maturino  i
          requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al
          31 dicembre 2011: 
                a) ai lavoratori  per  i  quali  le  imprese  abbiano
          stipulato in sede governativa entro  il  31  dicembre  2011
          accordi   finalizzati   alla   gestione   delle   eccedenze
          occupazionali  con  utilizzo  di   ammortizzatori   sociali
          ancorche'  alla  data  del  4  dicembre  2011  gli   stessi
          lavoratori  ancora  non  risultino  cessati  dall'attivita'
          lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli
          4 e 24 della legge 23 luglio 1991,  n.  223,  e  successive
          modificazioni, i quali in ogni caso  maturino  i  requisiti
          per  il  pensionamento  entro  il  periodo   di   fruizione
          dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1
          e 2, della  legge  23  luglio  1991,  n.  223  ovvero,  ove
          prevista, della mobilita' lunga ai sensi  dell'articolo  7,
          commi 6 e 7, della predetta  legge  n.  223  del  1991.  Ai
          lavoratori  di  cui  alla  presente  lettera  continua   ad
          applicarsi  la  disciplina  in  materia  di  indennita'  di
          mobilita' in vigore alla data del  31  dicembre  2011,  con
          particolare riguardo al regime della durata; 
                b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto  a
          quanto  indicato  dall'articolo  6   del   citato   decreto
          ministeriale del 1° giugno 2012  ai  lavoratori  che,  alla
          data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione
          straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore
          di cui all'articolo 2, comma 28, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, ma per i  quali  il  diritto  all'accesso  ai
          predetti fondi  era  previsto  da  accordi  stipulati  alla
          suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino
          al sessantaduesimo anno di eta'; 
                c) ai lavoratori di cui all'articolo  24,  comma  14,
          lettera d) del decreto-legge n. 201 del  2011,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonche'  di
          cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del citato  decreto
          ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente  alla
          data del 4 dicembre  2011,  siano  stati  autorizzati  alla
          prosecuzione   volontaria    della    contribuzione,    che
          perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili  a
          comportare la  decorrenza  del  trattamento  pensionistico,
          secondo la disciplina  vigente  alla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  nel
          periodo   compreso   fra   il   ventiquattresimo    e    il
          trentaseiesimo mese successivo  alla  data  di  entrata  in
          vigore del medesimo decreto-legge; 
                d) ai lavoratori di cui all'articolo 6, comma  2-ter,
          del  decreto-legge  n.  216  del  2011,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, che risultino in
          possesso dei requisiti anagrafici e  contributivi  che,  in
          base alla disciplina pensionistica vigente prima della data
          di entrata in vigore del citato decreto-legge  n.  201  del
          2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del
          2011, avrebbero comportato la  decorrenza  del  trattamento
          medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e  il
          trentaseiesimo mese successivo  alla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto-legge n. 201 del 2011,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. 
              2.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto sono definite le modalita'
          di attuazione del comma 1. L'INPS provvede al monitoraggio,
          sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro,
          delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
          cui al comma 1 che intendono  avvalersi  dei  requisiti  di
          accesso e del regime delle decorrenze vigenti  prima  della
          data di entrata in vigore del citato decreto-legge  n.  201
          del 2011. Qualora  dal  predetto  monitoraggio  risulti  il
          raggiungimento  del  limite  numerico  delle   domande   di
          pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente
          non prendera' in esame ulteriori domande  di  pensionamento
          finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici  previsti   dalla
          disposizione di cui al comma 1.".  
              Per il riferimento al testo dei  commi  da  231  a  233
          dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del  2012  vedasi
          in Note al comma 191. 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   234
          dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012: 
              "234. Il beneficio di cui al comma 231 e'  riconosciuto
          nel limite massimo di 64 milioni di euro per  l'anno  2013,
          di 134 milioni di euro per l'anno 2014, di 135  milioni  di
          euro per l'anno 2015, di 107 milioni  di  euro  per  l'anno
          2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30  milioni
          di euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro  per  l'anno
          2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.". 
              - Si riporta il  testo  vigente  degli  articoli  11  e
          11-bis del citato decreto-legge n. 102 del 2013: 
              "Art. 11. Modifica all'articolo 6 del decreto-legge  29
          dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni,  dalla
          legge 24 febbraio 2012, n. 14, e relative norme attuative 
              1. Al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge  29
          dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: «31 dicembre
          2011,»  sono  inserite  le  seguenti:  «in  ragione   della
          risoluzione unilaterale del  rapporto  di  lavoro  medesimo
          ovvero». Restano in ogni caso ferme le seguenti  condizioni
          per l'accesso al beneficio dell'anticipo del  pensionamento
          da parte dei soggetti interessati che: 
                a) abbiano conseguito successivamente  alla  data  di
          cessazione, la quale comunque non puo' essere anteriore  al
          1° gennaio 2009  e  successiva  al  31  dicembre  2011,  un
          reddito  annuo  lordo  complessivo  riferito  a   qualsiasi
          attivita',  non  riconducibile   a   rapporto   di   lavoro
          dipendente a tempo  indeterminato,  non  superiore  a  euro
          7.500; 
                b) risultino in possesso dei requisiti  anagrafici  e
          contributivi che, in  base  alla  disciplina  pensionistica
          vigente  prima  della  data  di  entrata  in   vigore   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214
          avrebbero  comportato   la   decorrenza   del   trattamento
          pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo  alla
          data di entrata in vigore del citato decreto-legge  n.  201
          del 2011. 
              2. Il beneficio di cui al comma 1 e'  riconosciuto  nel
          limite di 6.500  soggetti  e  nel  limite  massimo  di  151
          milioni di euro per l'anno 2014, di 164 milioni di euro per
          l'anno 2015, di 124 milioni di euro per l'anno 2016, di  85
          milioni di euro per l'anno 2017, di 47 milioni di euro  per
          l'anno 2018 e di 12 milioni di euro  per  l'anno  2019.  Ai
          fini  della  presentazione  delle  istanze  da  parte   dei
          lavoratori,  si  applicano  le  procedure   relative   alla
          tipologia  dei   lavoratori   di   cui   al   comma   2-ter
          dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio
          2012, n. 14, come definite nel  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n.  171  del  24  luglio  2012,  e
          successivamente integrate  dal  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del  28  maggio  2013,  con
          particolare  riguardo  alla  circostanza  che  la  data  di
          cessazione debba risultare da elementi certi  e  oggettivi,
          quali  le   comunicazioni   obbligatorie   alle   Direzioni
          Territoriali  del  lavoro,  ovvero  agli   altri   soggetti
          equipollenti  individuati  sulla   base   di   disposizioni
          normative   o   regolamentari,   e   alle   procedure    di
          presentazione  delle  istanze  alle  competenti   Direzioni
          Territoriali del lavoro,  di  esame  delle  medesime  e  di
          trasmissione delle  stesse  all'INPS.  L'INPS  provvede  al
          monitoraggio delle domande di pensionamento  inoltrate  dai
          lavoratori di cui al comma 1 che  intendono  avvalersi  dei
          requisiti di accesso e del regime delle decorrenze  vigenti
          prima della data di entrata in vigore del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base  della  data  di
          cessazione del rapporto di lavoro, e  altresi'  provvede  a
          pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al
          fine di rispettare le vigenti disposizioni  in  materia  di
          tutela dei  dati  personali,  i  dati  raccolti  a  seguito
          dell'attivita' di monitoraggio, avendo cura di  evidenziare
          le  domande  accolte,  quelle  respinte   e   le   relative
          motivazioni.   Qualora   dal   monitoraggio   risulti    il
          raggiungimento  del  limite  numerico  delle   domande   di
          pensione  determinato  ai  sensi  del  primo  periodo   del
          presente  comma,  l'INPS  non  prende  in  esame  ulteriori
          domande  di  pensionamento  finalizzate  ad  usufruire  dei
          benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1. 
              3. I risparmi di spesa  complessivamente  conseguiti  a
          seguito dell'adozione delle misure  di  armonizzazione  dei
          requisiti di accesso al sistema  pensionistico  di  cui  al
          comma 18 dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214  confluiscono  al  Fondo  di   cui
          all'articolo 1, comma 235, primo periodo,  della  legge  24
          dicembre  2012,   n.   228,   per   essere   destinati   al
          finanziamento di misure di salvaguardia  per  i  lavoratori
          finalizzate all'applicazione delle disposizioni in  materia
          di requisiti  di  accesso  e  di  regime  delle  decorrenze
          vigenti prima della data di entrata in  vigore  del  citato
          decreto-legge n. 201 del 2011, ancorche' gli stessi abbiano
          maturato  i  requisiti  per  l'accesso   al   pensionamento
          successivamente al 31 dicembre 2011. All'articolo 1,  comma
          235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le
          seguenti modifiche: 
                a) le parole "e del decreto ministeriale  di  cui  al
          comma 232 del  presente  articolo"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "del decreto ministeriale di cui al comma 232 del
          presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate  al
          comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge  29  dicembre
          2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          febbraio 2012, n. 14"; 
                b) le parole: "959 milioni di euro per l'anno 2014, a
          1.765 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.377  milioni  di
          euro per l'anno 2016, a 2.256 milioni di  euro  per  l'anno
          2017, a 1.480 milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  a  583
          milioni di euro per  l'anno  2019"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "1.110 milioni di euro per l'anno 2014,  a  1.929
          milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501  milioni  di  euro
          per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a
          1.527 milioni di euro per l'anno 2018,  a  595  milioni  di
          euro per l'anno 2019" 
              "Art.   11-bis.   Modifica    all'articolo    24    del
          decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,  in  materia  di
          trattamenti pensionistici 
              1. All'articolo  24,  comma  14,  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
          dopo la lettera e-bis) e' aggiunta la seguente: 
              "e-ter) ai lavoratori che, nel  corso  dell'anno  2011,
          risultano essere in  congedo  ai  sensi  dell'articolo  42,
          comma 5, del testo unico di cui al decreto  legislativo  26
          marzo 2001, n. 151,  e  successive  modificazioni,  o  aver
          fruito di permessi ai  sensi  dell'articolo  33,  comma  3,
          della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,   e   successive
          modificazioni, i quali perfezionino i requisiti  anagrafici
          e  contributivi  utili  a  comportare  la  decorrenza   del
          trattamento pensionistico, secondo  la  disciplina  vigente
          alla data di entrata in vigore del presente decreto,  entro
          il trentaseiesimo mese successivo alla data di  entrata  in
          vigore del medesimo decreto. Il  trattamento  pensionistico
          non puo' avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014". 
              2. Il beneficio di cui al comma 1 e'  riconosciuto  nel
          limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di  spesa  di
          23 milioni di euro per l'anno 2014, di 17 milioni  di  euro
          per l'anno 2015, di 9 milioni di euro per l'anno 2016, di 6
          milioni di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro  per
          l'anno 2018. L'Istituto nazionale della previdenza  sociale
          (INPS)  provvede   al   monitoraggio   delle   domande   di
          pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al  comma  1,
          che intendono avvalersi dei  requisiti  di  accesso  e  del
          regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata
          in vigore  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011,   n.   214,   sulla   base   della   prossimita'   al
          raggiungimento dei requisiti  per  il  perfezionamento  del
          diritto al primo trattamento pensionistico  utile.  Qualora
          dal  monitoraggio  risulti  il  raggiungimento  del  limite
          numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
          primo periodo del presente  comma,  l'INPS  non  prende  in
          esame ulteriori domande  di  pensionamento  finalizzate  ad
          usufruire dei benefici previsti dalla disposizione  di  cui
          al comma 1. 
              3. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
          23 milioni di euro per l'anno 2014, a 17  milioni  di  euro
          per l'anno 2015, a 9 milioni di euro per l'anno 2016,  a  6
          milioni di euro per l'anno 2017 e a 2 milioni di  euro  per
          l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente  riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          7, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  19  luglio  1993,  n.  236,
          confluita nel Fondo sociale per occupazione  e  formazione,
          ai  sensi  dell'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              4. All'articolo 1, comma  235,  quarto  periodo,  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) le parole: "delle ulteriori modifiche apportate al
          comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge  29  dicembre
          2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          febbraio 2012,  n.  14"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "delle  ulteriori   modifiche   apportate   al   comma   14
          dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, e successive modificazioni, e al comma  2-ter
          dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio
          2012, n. 14"; 
                b) le parole: "1.110 milioni di euro per l'anno 2014,
          a 1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di
          euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di  euro  per  l'anno
          2017, a  1.527  milioni  di  euro  per  l'anno  2018"  sono
          sostituite dalle  seguenti:  "1.133  milioni  di  euro  per
          l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro  per  l'anno  2015,  a
          2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347  milioni  di
          euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di  euro  per  l'anno
          2018". 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 5-bis  e  5-ter
          dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 101 del 2013: 
              "5-bis.  L'articolo  24,  comma  14,  lettera  e),  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  si
          interpreta nel senso che tra i lavoratori  ivi  individuati
          sono da intendersi inclusi anche i lavoratori,  compresi  i
          dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali  e
          degli enti strumentali, che alla data del 4  dicembre  2011
          hanno in corso  l'istituto  dell'esonero  dal  servizio  ai
          sensi  di  leggi  regionali  di  recepimento,   diretto   o
          indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio  di  cui
          all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133. 
              5-ter.  L'articolo  24,  comma  14,  lettera  e),   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  si
          interpreta  nel  senso  che  l'istituto   dell'esonero   si
          considera comunque in corso  qualora  il  provvedimento  di
          concessione  sia  stato  emanato  a  seguito   di   domande
          presentate prima del 4 dicembre 2011.". 
              Il decreto del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali del 1° giugno 2012 recante "Modalita' di attuazione
          del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214 e determinazione del  limite  massimo
          numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione
          dei benefici pensionistici di cui al comma 14 del  medesimo
          articolo" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 24 luglio 2012, n.
          171. 
              Il decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
          sociali   dell'8   ottobre   2012    recante    "Attuazione
          dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012,
          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 135, relativo  alla  salvaguardia  dei  lavoratori
          dall'incremento  dei  requisiti  di  accesso   al   sistema
          pensionistico" e' pubblicato nella Gazz.  Uff.  21  gennaio
          2013, n. 17.   
              Il decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
          sociali 22 aprile 2013  recante  "Modalita'  di  attuazione
          delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e  233,
          della legge 24 dicembre 2012,  n.  228.  Estensione  platea
          salvaguardati. Terzo contingente" e' pubblicato nella Gazz.
          Uff. 28 maggio 2013, n. 123.   
              Il citato decreto-legge n. 201 del 2011  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.  
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 410, 411 e
          412-ter del codice di procedura civile: 
              "Art. 410. Tentativo di conciliazione 
              Chi intende proporre in giudizio una  domanda  relativa
          ai rapporti previsti  dall'articolo  409  puo'  promuovere,
          anche tramite l'associazione sindacale alla quale  aderisce
          o conferisce mandato, un previo tentativo di  conciliazione
          presso la commissione di conciliazione individuata  secondo
          i criteri di cui all'articolo 413. 
              La comunicazione della richiesta  di  espletamento  del
          tentativo di conciliazione  interrompe  la  prescrizione  e
          sospende, per la durata del tentativo  di  conciliazione  e
          per i venti giorni  successivi  alla  sua  conclusione,  il
          decorso di ogni termine di decadenza. 
              Le commissioni di conciliazione sono  istituite  presso
          la Direzione provinciale  del  lavoro.  La  commissione  e'
          composta dal direttore dell'ufficio  stesso  o  da  un  suo
          delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualita'
          di presidente, da quattro  rappresentanti  effettivi  e  da
          quattro  supplenti  dei  datori  di  lavoro  e  da  quattro
          rappresentanti  effettivi  e  da  quattro   supplenti   dei
          lavoratori,  designati  dalle   rispettive   organizzazioni
          sindacali   maggiormente    rappresentative    a    livello
          territoriale. 
              Le commissioni, quando se  ne  ravvisi  la  necessita',
          affidano  il   tentativo   di   conciliazione   a   proprie
          sottocommissioni, presiedute dal direttore della  Direzione
          provinciale  del  lavoro  o  da  un   suo   delegato,   che
          rispecchino la composizione prevista dal  terzo  comma.  In
          ogni caso per la validita' della riunione e' necessaria  la
          presenza del Presidente e di almeno un  rappresentante  dei
          datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori. 
              La   richiesta   del   tentativo   di    conciliazione,
          sottoscritta dall'istante, e' consegnata o spedita mediante
          raccomandata  con  avviso  di  ricevimento.   Copia   della
          richiesta  del  tentativo  di  conciliazione  deve   essere
          consegnata o  spedita  con  raccomandata  con  ricevuta  di
          ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte. 
              La richiesta deve precisare: 
                1) nome,  cognome  e  residenza  dell'istante  e  del
          convenuto; se l'istante o il  convenuto  sono  una  persona
          giuridica, un'associazione non riconosciuta o un  comitato,
          l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonche'
          la sede; 
                2) il luogo dove e' sorto il rapporto ovvero dove  si
          trova l'azienda o sua dipendenza alla quale e'  addetto  il
          lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera  al
          momento della fine del rapporto; 
                3) il luogo  dove  devono  essere  fatte  alla  parte
          istante le comunicazioni inerenti alla procedura; 
                4) l'esposizione dei fatti e delle  ragioni  posti  a
          fondamento della pretesa. 
              Se la controparte intende  accettare  la  procedura  di
          conciliazione,   deposita   presso   la   commissione    di
          conciliazione, entro venti  giorni  dal  ricevimento  della
          copia della richiesta, una memoria contenente le  difese  e
          le eccezioni in fatto e in diritto,  nonche'  le  eventuali
          domande in  via  riconvenzionale.  Ove  cio'  non  avvenga,
          ciascuna  delle  parti  e'  libera  di  adire   l'autorita'
          giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi  al  deposito,
          la commissione fissa la comparizione  delle  parti  per  il
          tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro  i
          successivi  trenta  giorni.  Dinanzi  alla  commissione  il
          lavoratore puo' farsi assistere anche da  un'organizzazione
          cui aderisce o conferisce mandato. 
              La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta
          la pubblica amministrazione, anche in  sede  giudiziale  ai
          sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo,  non
          puo' dar luogo a responsabilita', salvi i casi  di  dolo  e
          colpa grave." 
              "Art. 411. Processo verbale di conciliazione. 
              Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410
          riesce, anche limitatamente ad  una  parte  della  domanda,
          viene redatto separato processo verbale sottoscritto  dalle
          parti e dai componenti della commissione di  conciliazione.
          Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara
          esecutivo con decreto. 
              Se  non  si  raggiunge  l'accordo  tra  le  parti,   la
          commissione di conciliazione deve  formulare  una  proposta
          per  la  bonaria  definizione  della  controversia.  Se  la
          proposta non e' accettata, i termini di essa sono riassunti
          nel verbale  con  indicazione  delle  valutazioni  espresse
          dalle parti.  Delle  risultanze  della  proposta  formulata
          dalla  commissione   e   non   accettata   senza   adeguata
          motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio. 
              Ove il tentativo di conciliazione sia  stato  richiesto
          dalle parti, al ricorso depositato ai  sensi  dell'articolo
          415  devono  essere  allegati  i  verbali  e   le   memorie
          concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito.  Se
          il  tentativo  di  conciliazione  si  e'  svolto  in   sede
          sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di  cui
          all'articolo  410.  Il   processo   verbale   di   avvenuta
          conciliazione e' depositato presso la Direzione provinciale
          del lavoro a cura di una delle parti o per  il  tramite  di
          un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato,
          accertatane l'autenticita', provvede  a  depositarlo  nella
          cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione e' stato
          redatto. Il giudice, su istanza  della  parte  interessata,
          accertata   la   regolarita'   formale   del   verbale   di
          conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto." 
              "Art.  412-ter.  Altre  modalita'  di  conciliazione  e
          arbitrato previste dalla contrattazione collettiva. 
              La conciliazione e l'arbitrato, nelle  materie  di  cui
          all'articolo 409, possono essere svolti altresi' presso  le
          sedi e con le modalita' previste dai  contratti  collettivi
          sottoscritti  dalle  associazioni  sindacali   maggiormente
          rappresentative.". 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  1  e  2
          dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n.  223  (Norme
          in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
          disoccupazione, attuazione  di  direttive  della  Comunita'
          europea, avviamento al  lavoro  ed  altre  disposizioni  in
          materia di mercato del lavoro): 
              "Art. 7. Indennita' di mobilita' 
              1.  I  lavoratori  collocati  in  mobilita'  ai   sensi
          dell'articolo 4, che siano in possesso dei requisiti di cui
          all'articolo 16, comma 1, hanno diritto ad  una  indennita'
          per  un  periodo  massimo  di  dodici   mesi,   elevato   a
          ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta
          anni e a trentasei per i lavoratori che  hanno  compiuto  i
          cinquanta   anni.   L'indennita'   spetta   nella    misura
          percentuale,   di   seguito   indicata,   del   trattamento
          straordinario di integrazione salariale che hanno percepito
          ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente
          precedente la risoluzione del rapporto di lavoro: 
                a) per i primi dodici mesi: cento per cento; 
                b) dal tredicesimo al  trentaseiesimo  mese:  ottanta
          per cento. 
              2. Nelle aree di  cui  al  testo  unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,  n.
          218, la indennita'  di  mobilita'  e'  corrisposta  per  un
          periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato  a  trentasei
          per i lavoratori che hanno compiuto i  quaranta  anni  e  a
          quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
          anni. Essa spetta nella seguente misura: 
                a) per i primi dodici mesi: cento per cento; 
                b) dal tredicesimo al quarantottesimo  mese:  ottanta
          per cento.". 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          6  del  decreto  legislativo  30  aprile   1997,   n.   184
          (Attuazione della delega conferita dall'articolo  1,  comma
          39,  della  L.  8  agosto  1995,  n.  335,  in  materia  di
          ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai
          fini pensionistici): 
              "Art. 6. Presupposti di ammissione. 
              1. La  contribuzione  volontaria  puo'  essere  versata
          anche per i sei mesi precedenti la  data  di  presentazione
          della domanda.".  
              Comma 196 
              Per il riferimento al decreto-legge  n.  201  del  2011
          vedasi in Note al comma 194.  
              Comma 198 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
          11 del citato decreto-legge n. 102 del 2013: 
              "3. I risparmi di spesa complessivamente  conseguiti  a
          seguito dell'adozione delle misure  di  armonizzazione  dei
          requisiti di accesso al sistema  pensionistico  di  cui  al
          comma 18 dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214  confluiscono  al  Fondo  di   cui
          all'articolo 1, comma 235, primo periodo,  della  legge  24
          dicembre  2012,   n.   228,   per   essere   destinati   al
          finanziamento di misure di salvaguardia  per  i  lavoratori
          finalizzate all'applicazione delle disposizioni in  materia
          di requisiti  di  accesso  e  di  regime  delle  decorrenze
          vigenti prima della data di entrata in  vigore  del  citato
          decreto-legge n. 201 del 2011, ancorche' gli stessi abbiano
          maturato  i  requisiti  per  l'accesso   al   pensionamento
          successivamente al 31 dicembre 2011. All'articolo 1,  comma
          235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le
          seguenti modifiche: 
                a) le parole "e del decreto ministeriale  di  cui  al
          comma 232 del  presente  articolo"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "del decreto ministeriale di cui al comma 232 del
          presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate  al
          comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge  29  dicembre
          2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          febbraio 2012, n. 14"; 
                b) le parole: "959 milioni di euro per l'anno 2014, a
          1.765 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.377  milioni  di
          euro per l'anno 2016, a 2.256 milioni di  euro  per  l'anno
          2017, a 1.480 milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  a  583
          milioni di euro per  l'anno  2019"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "1.110 milioni di euro per l'anno 2014,  a  1.929
          milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501  milioni  di  euro
          per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a
          1.527 milioni di euro per l'anno 2018,  a  595  milioni  di
          euro per l'anno 2019". 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   235
          dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012: 
              "235. Al fine di finanziare interventi in favore  delle
          categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e
          15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  e
          successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge
          29 dicembre 2011, n. 216,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto  2012,  n.  135,  e'  istituito,  presso  il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito
          fondo con una dotazione di 36 milioni di  euro  per  l'anno
          2013. Le modalita' di utilizzo del fondo sono stabilite con
          decreto di natura  non  regolamentare  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il  Ministro  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  con  il   Ministro
          dell'economia  e  delle   finanze.   Nel   predetto   fondo
          confluiscono anche le eventuali risorse individuate con  la
          procedura di cui al presente  comma.  Qualora  in  sede  di
          monitoraggio dell'attuazione dei decreti del  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24  luglio  2012,  e  5
          ottobre 2012, attuativi  delle  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 24, commi 14 e 15, del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma
          2-ter,  del  decreto-legge  29  dicembre  2011,   n.   216,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio
          2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, del decreto ministeriale di cui al  comma  232  del
          presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate  al
          comma 14 dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, e  successive  modificazioni,  e  al
          comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge  29  dicembre
          2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          febbraio  2012,  n.  14,  vengano  accertate  a  consuntivo
          eventuali economie aventi  carattere  pluriennale  rispetto
          agli  oneri  programmati   a   legislazione   vigente   per
          l'attuazione dei predetti decreti del Ministro del lavoro e
          delle politiche sociali e  pari,  ai  sensi  del  comma  15
          dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del  2011,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,
          dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95  del  2012,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,
          e del comma 234 del presente  articolo  complessivamente  a
          309 milioni di euro per l'anno 2013,  a  1.133  milioni  di
          euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di  euro  per  l'anno
          2015, a 2.510 milioni di euro  per  l'anno  2016,  a  2.347
          milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529  milioni  di  euro
          per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e  a
          45 milioni di euro per  l'anno  2020,  tali  economie  sono
          destinate ad alimentare il fondo di cui  al  primo  periodo
          del presente comma. L'accertamento delle eventuali economie
          e'  effettuato  annualmente  con  il  procedimento  di  cui
          all'articolo 14 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive  modificazioni.   Con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze e'  disposta  la  conseguente
          integrazione del fondo di cui al primo periodo operando  le
          occorrenti variazioni di bilancio.".  
              Comma 199 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente   del   comma   1264
          dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006: 
              "1264. Al fine di garantire  l'attuazione  dei  livelli
          essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire  su
          tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non
          autosufficienti, e' istituito  presso  il  Ministero  della
          solidarieta' sociale un fondo denominato «Fondo per le  non
          autosufficienze», al quale e' assegnata  la  somma  di  100
          milioni di euro per l'anno 2007 e di 200  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2008 e 2009.".  
              Comma 201 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  4  del
          citato decreto-legge n. 185 del 2008: 
              "Art. 4. Fondo per  il  credito  per  i  nuovi  nati  e
          disposizione per i volontari del servizio civile nazionale 
              1. Per  la  realizzazione  di  iniziative  a  carattere
          nazionale volte  a  favorire  l'accesso  al  credito  delle
          famiglie  con  un  figlio  nato  o  adottato  nell'anno  di
          riferimento e' istituito presso la Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri  un  apposito  fondo  rotativo,   dotato   di
          personalita' giuridica, denominato: «Fondo di credito per i
          nuovi nati», con una dotazione di 25 milioni  di  euro  per
          ciascuno  degli  anni  2009,  2010,  2011,  finalizzato  al
          rilascio di  garanzie  dirette,  anche  fidejussorie,  alle
          banche e agli intermediari finanziari. Al relativo onere si
          provvede a valere sulle risorse del Fondo per le  politiche
          della  famiglia  di  cui  all'articolo  19,  comma  1,  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito   con
          modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,  come
          integrato dall'articolo  1,  comma  1250,  della  legge  27
          dicembre  2006,  n.  296.  Con  decreto   di   natura   non
          regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono stabiliti i criteri e le modalita' di organizzazione e
          di funzionamento del Fondo, di rilascio e  di  operativita'
          delle garanzie. 
              1-bis. Il Fondo di credito per i nuovi nati di  cui  al
          comma 1 e' altresi' integrato di ulteriori  10  milioni  di
          euro per l'anno 2009 per la corresponsione di contributi in
          conto interessi in favore delle famiglie di  nuovi  nati  o
          bambini adottati nel medesimo anno che siano  portatori  di
          malattie rare, appositamente individuate dall'elenco di cui
          all'articolo  5,  comma  1,   lettera   b),   del   decreto
          legislativo  29  aprile  1998,  n.  124.  In   ogni   caso,
          l'ammontare complessivo dei contributi non puo' eccedere il
          predetto limite di 10 milioni di euro per l'anno 2009. 
              2. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 5
          aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni e' sostituito
          dai seguenti: 
              «4.  Per  i  soggetti  iscritti   al   Fondo   pensioni
          lavoratori  dipendenti  e  alle   gestioni   speciali   dei
          lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi  ed
          esclusivi  dell'assicurazione  generale  obbligatoria   per
          l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti  ed   alla
          gestione di cui all'articolo 2, comma  26,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, i periodi corrispondenti  al  servizio
          civile su base volontaria successivi  al  1°  gennaio  2009
          sono  riscattabili,  in  tutto  o  in  parte,   a   domanda
          dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo Nazionale
          del Servizio civile, con le modalita' di  cui  all'articolo
          13 della  legge  12  agosto  1962,  n.  1338  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, e sempreche' gli stessi  non
          siano gia' coperti da contribuzione in  alcuno  dei  regimi
          stessi. 
              4-bis. Gli oneri da riscatto possono essere versati  ai
          regimi previdenziali di  appartenenza  in  unica  soluzione
          ovvero in centoventi rate mensili senza  l'applicazione  di
          interessi per la rateizzazione. 
              4-ter. Dal 1° gennaio 2009, cessa a  carico  del  Fondo
          Nazionale   del   Servizio   Civile    qualsiasi    obbligo
          contributivo ai fini di cui al comma 4 per  il  periodo  di
          servizio civile  prestato  dai  volontari  avviati  dal  1°
          gennaio 2009.». 
              3. Negli anni 2009,  2010,  2011  e  2012,  nel  limite
          complessivo di spesa  di  60  milioni  di  euro  annui,  al
          personale  del  comparto  sicurezza,  difesa   e   soccorso
          pubblico, in ragione della specificita' dei compiti e delle
          condizioni di stato e di impiego del comparto, titolare  di
          reddito complessivo di  lavoro  dipendente  non  superiore,
          nell'anno 2008, a 35.000  euro,  e'  riconosciuta,  in  via
          sperimentale, sul  trattamento  economico  accessorio,  una
          riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  e
          delle addizionali regionali e  comunali.  La  misura  della
          riduzione e le modalita' applicative della  stessa  saranno
          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto
          con  il  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
          l'innovazione e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. 
              3-bis. Le risorse del fondo istituito dall'articolo  1,
          comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre  2006,
          n.  296,  alimentato   dalle   societa'   aeroportuali   in
          proporzione al traffico generato, destinate al Dipartimento
          dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della  difesa
          civile  del  Ministero  dell'interno,  sono  utilizzate,  a
          decorrere dal 1° gennaio 2009, per il 40 per cento al  fine
          dell'attuazione  di  patti  per  il  soccorso  pubblico  da
          stipulare,  di  anno  in  anno,  tra  il   Governo   e   le
          organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco per assicurare il miglioramento  della  qualita'  del
          servizio di soccorso prestato dal  personale  del  medesimo
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per il 60 per cento
          al  fine  di  assicurare  la  valorizzazione  di  una  piu'
          efficace attivita' di soccorso pubblico del Corpo nazionale
          dei vigili del fuoco, prevedendo particolari emolumenti  da
          destinare  all'istituzione  di  una   speciale   indennita'
          operativa per  il  servizio  di  soccorso  tecnico  urgente
          espletato all'esterno. 
              3-ter. Le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al
          comma 3-bis sono  stabilite  nell'ambito  dei  procedimenti
          negoziali  di  cui  agli  articoli  37  e  83  del  decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
              3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              4. All'articolo 7, comma 3, della legge 8  marzo  2000,
          n. 53, la parola «definite» e' sostituita  dalle  seguenti:
          «definiti i requisiti, i criteri e». 
              5. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma
          3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e' emanato entro trenta
          giorni    dall'entrata    in    vigore     del     presente
          decreto-legge.".  
              Comma 202 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   11
          dell'articolo 23 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135: 
              "11.  Al  fine  di  assicurare  la  prosecuzione  degli
          interventi   connessi   al    superamento    dell'emergenza
          umanitaria  nel  territorio  nazionale,  ivi  comprese   le
          operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare, in
          relazione    all'eccezionale    afflusso    di    cittadini
          appartenenti ai  paesi  del  Nord  Africa,  dichiarata  con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  12
          febbraio  2011  e  successivamente  prorogata  fino  al  31
          dicembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri 6 ottobre 2011, pubblicati  rispettivamente  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21  febbraio  2011  e  n.  235
          dell'8 ottobre 2011 e' autorizzata la spesa massima di  495
          milioni di euro, per l'anno 2012, da iscrivere su  apposito
          fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia
          e delle finanze, anche al fine di far fronte alle attivita'
          solutorie di interventi urgenti gia' posti in  essere.  Con
          ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della   protezione
          civile,   adottate,   di   concerto   con   il    Ministero
          dell'economia e delle finanze, ai  sensi  dell'articolo  5,
          comma  2,  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,   e'
          individuato l'ammontare di risorse  da  assegnare  per  gli
          interventi di rispettiva competenza alla Protezione  civile
          ovvero direttamente al Ministero dell'interno e alle  altre
          Amministrazioni  interessate.  Le  somme   non   utilizzate
          nell'esercizio possono esserlo  in  quello  successivo.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio. Al  fine  di  assicurare  la  prosecuzione  degli
          interventi a favore dei minori stranieri  non  accompagnati
          connessi  al  superamento   dell'emergenza   umanitaria   e
          consentire    nel    2012    una     gestione     ordinaria
          dell'accoglienza, e'  istituito  presso  il  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali  il  Fondo  nazionale  per
          l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui
          dotazione e' costituita da 5 milioni  di  euro  per  l'anno
          2012. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
          proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui  al
          decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  provvede
          annualmente e nei limiti delle risorse  di  cui  al  citato
          Fondo alla copertura dei costi sostenuti dagli enti  locali
          per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.".  
              Comma 203 
              Per il riferimento al testo del comma 11  dell'articolo
          23 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, vedasi in  Note
          al comma 202. 
              Per  il  riferimento  al  testo  dell'articolo  4   del
          decreto-legge n. 185 del 2008 vedasi in Note al comma 201.  
              Comma 204 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  1-septies
          del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  (Norme  urgenti
          in materia di asilo politico, di ingresso e  soggiorno  dei
          cittadini  extracomunitari  e   di   regolarizzazione   dei
          cittadini extracomunitari  ed  apolidi  gia'  presenti  nel
          territorio dello  Stato),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39: 
              "1-septies.  Fondo  nazionale  per  le  politiche  e  i
          servizi dell'asilo. 
              1. Ai fini del finanziamento delle  attivita'  e  degli
          interventi  di  cui  all'articolo   1-sexies,   presso   il
          Ministero dell'interno, e' istituito il Fondo nazionale per
          le politiche e i servizi dell'asilo, la  cui  dotazione  e'
          costituita da: 
                a) le risorse iscritte  nell'unita'  previsionale  di
          base 4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati»  -  capitolo
          2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno
          per l'anno 2002, gia'  destinate  agli  interventi  di  cui
          all'articolo 1-sexies e corrispondenti a  5,16  milioni  di
          euro; 
                b) le assegnazioni annuali del Fondo  europeo  per  i
          rifugiati, ivi comprese quelle gia'  attribuite  all'Italia
          per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di  accreditamento
          al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia  e  delle
          finanze; 
                c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti
          da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali,  e
          da altri organismi dell'Unione europea. 
              2. Le somme di cui al comma 1, lettere b)  e  c),  sono
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1. 
              3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.".  
              Comma 205 
              - Si riporta il testo vigente dei commi da  4-novies  a
          4-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010,
          n. 40 (Disposizioni urgenti  tributarie  e  finanziarie  in
          materia di contrasto alle frodi  fiscali  internazionali  e
          nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei  cosiddetti
          «caroselli»    e    «cartiere»,    di    potenziamento    e
          razionalizzazione della  riscossione  tributaria  anche  in
          adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei
          gettiti  recuperati  al  finanziamento  di  un  Fondo   per
          incentivi e sostegno della domanda in particolari settori),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2010,
          n. 73: 
              "4-novies. Per l'anno finanziario 2010, con riferimento
          alle  dichiarazioni  dei  redditi   relative   al   periodo
          d'imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalita' di
          cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20
          gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del
          27 gennaio 2006, fermo quanto gia' dovuto dai  contribuenti
          a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche,  una
          quota pari al  cinque  per  mille  dell'imposta  stessa  e'
          destinata  in  base  alla  scelta  del  contribuente   alle
          seguenti finalita': 
                a)  sostegno   del   volontariato   e   delle   altre
          organizzazioni non lucrative di  utilita'  sociale  di  cui
          all' articolo 10 del decreto legislativo 4  dicembre  1997,
          n.  460,  e   successive   modificazioni,   nonche'   delle
          associazioni di promozione sociale  iscritte  nei  registri
          nazionale, regionali e provinciali previsti dall'  articolo
          7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni
          e fondazioni riconosciute che operano nei  settori  di  cui
          all' articolo 10, comma 1, lettera a), del  citato  decreto
          legislativo n. 460 del 1997; 
                b)  finanziamento   della   ricerca   scientifica   e
          dell'universita'; 
                c) finanziamento della ricerca sanitaria; 
                d) sostegno delle attivita' sociali svolte dal comune
          di residenza del contribuente; 
                e)    sostegno    delle     associazioni     sportive
          dilettantistiche,  riconosciute  ai   fini   sportivi   dal
          Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge,  che
          svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale. 
              4-decies. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille
          di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222. 
              4-undecies. I soggetti di cui al comma 4-novies ammessi
          al riparto redigono, entro un anno  dalla  ricezione  delle
          somme ad essi destinate, un apposito e separato  rendiconto
          dal  quale  risulti,  anche  a  mezzo  di   una   relazione
          illustrativa, in modo chiaro e trasparente la  destinazione
          delle somme ad essi attribuite.".  
              Comma 206 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  48  della
          legge 20 maggio 1985, n. 222  (Disposizioni  sugli  enti  e
          beni ecclesiastici in Italia e  per  il  sostentamento  del
          clero cattolico in servizio nelle diocesi), come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 48. Le quote  di  cui  all'articolo  47,  secondo
          comma,  sono  utilizzate:  dallo   Stato   per   interventi
          straordinari  per  fame  nel  mondo,  calamita'   naturali,
          assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali, e
          ristrutturazione,  miglioramento,   messa   in   sicurezza,
          adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli
          immobili  di  proprieta'  pubblica  adibiti  all'istruzione
          scolastica; dalla Chiesa cattolica per  esigenze  di  culto
          della  popolazione,  sostentamento  del  clero,  interventi
          caritativi a favore  della  collettivita'  nazionale  o  di
          paesi del terzo mondo.".  
              Comma 207 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          3 del decreto-legge 25  marzo  1997,  n.  67  (Disposizioni
          urgenti  per  favorire  l'occupazione),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 : 
              "Art. 3. Disposizioni in materia di lavori  socialmente
          utili, integrazione salariale e formazione professionale. 
              1. Per la prosecuzione nell'anno 1997 degli  interventi
          statali di cui all'articolo 4, comma 8,  del  decreto-legge
          20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236,  e'   autorizzata
          l'ulteriore spesa di lire 135 miliardi a favore del  comune
          e della provincia di Napoli e di lire 55 miliardi a  favore
          del  comune  di  Palermo.  All'erogazione  del   contributo
          provvede il Ministro dell'interno con  proprio  decreto  da
          emanare entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          previa approvazione di una relazione  presentata  da  parte
          degli enti locali al  Ministero  dell'interno  recante  gli
          specifici programmi di lavoro  e  le  opere  pubbliche  che
          saranno  intrapresi   per   l'anno   1997;   il   Ministero
          dell'interno  trasmette  copia  di  dette  relazioni   alle
          commissioni parlamentari competenti.". 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   552
          dell'articolo 2 della citata legge n. 244 del 2007: 
              "552.  Il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, previa intesa con la Conferenza permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, e' autorizzato, nel limite di spesa di
          1 milione di euro per ciascuno  degli  anni  2008,  2009  e
          2010, a concedere un  contributo  ai  comuni  con  meno  di
          50.000  abitanti  per  la  stabilizzazione  dei  lavoratori
          socialmente utili con oneri a carico del bilancio  comunale
          da almeno otto anni, utilizzando quota parte delle  risorse
          trasferite alle regioni in attuazione della legge 17 maggio
          1999, n. 144.". 
              La legge regionale della  regione  Calabria  13  giugno
          2008, n. 15 (Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e
          finanziario, collegato alla manovra  di  finanza  regionale
          per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della  legge
          regionale 4 febbraio 2002, n. 8) e' pubblicato nella BUR n.
          12 del 16 giugno 2008, supplemento straordinario n.  1  del
          21 giugno 2008. 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente   del   comma   1156
          dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006: 
              "1156. A carico del  Fondo  per  l'occupazione  di  cui
          all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,
          n. 148,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          luglio 1993, n. 236, si provvede  ai  seguenti  interventi,
          nei  limiti  degli  importi  rispettivamente  indicati,  da
          stabilire in via definitiva con il decreto di cui al  comma
          1159 del presente articolo: 
                a) entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente  legge,  il  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  con  proprio  decreto,   sentite   la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  le  organizzazioni
          nazionali   comparativamente   piu'   rappresentative   dei
          lavoratori e dei datori  di  lavoro,  adotta  un  programma
          speciale di interventi e costituisce una  cabina  di  regia
          nazionale di coordinamento che concorre allo  sviluppo  dei
          piani  territoriali  di  emersione  e  di   promozione   di
          occupazione  regolare  nonche'  alla   valorizzazione   dei
          comitati per il lavoro e l'emersione del  sommerso  (CLES).
          Entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, e' istituito, con decreto del Ministro  del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, un  apposito  Fondo
          per l'emersione del lavoro irregolare (FELI), destinato  al
          finanziamento, d'intesa con le regioni e  gli  enti  locali
          interessati, di servizi di  supporto  allo  sviluppo  delle
          imprese che attivino i processi  di  emersione  di  cui  ai
          commi da 1192 a 1201. Ai fini  della  presente  lettera  si
          provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008,  nei  limiti
          di 10 milioni di euro annui; 
                b) sono destinati 25 milioni di euro per l'anno  2007
          alla  finalita'  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,   del
          decreto-legge 5  ottobre  2004,  n.  249,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  3  dicembre  2004,  n.  291,  e
          successive modificazioni; 
                c)  in  attesa  della  riforma  degli  ammortizzatori
          sociali e comunque non oltre il 31 dicembre  2007,  possono
          essere concessi trattamenti di cassa integrazione  guadagni
          straordinaria e di mobilita' ai  dipendenti  delle  imprese
          esercenti  attivita'  commerciali  con  piu'  di  cinquanta
          dipendenti, delle agenzie di viaggio  e  turismo,  compresi
          gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti e
          delle imprese di vigilanza con piu' di quindici  dipendenti
          nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro; 
                d)  in  attesa  della  riforma  degli  ammortizzatori
          sociali,  al   fine   di   sostenere   programmi   per   la
          riqualificazione   professionale   ed   il    reinserimento
          occupazionale  di  collaboratori  a  progetto,  che   hanno
          prestato la propria opera  presso  aziende  interessate  da
          situazioni di crisi, con decreto del Ministro del lavoro  e
          della previdenza sociale, da emanare entro due  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, sentita  la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e
          modalita' inerenti alle disposizioni di cui  alla  presente
          lettera.  Agli  oneri  di  cui  alla  presente  lettera  si
          provvede nel limite di 15  milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2007 e 2008; 
                e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
          e' autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite massimo
          complessivo di 1 milione di euro per  l'anno  2007,  previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di  attivita'
          socialmente utili e per l'attuazione di misure di  politica
          attiva  del  lavoro  riferite  a  lavoratori  impegnati  in
          attivita' socialmente utili, nella disponibilita' da almeno
          sette anni di comuni con  popolazione  inferiore  a  50.000
          abitanti; 
                f) in deroga  a  quanto  disposto  dall'articolo  12,
          comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.  468,
          e limitatamente all'anno 2007, i comuni con meno  di  5.000
          abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente
          alle qualifiche di  cui  all'articolo  16  della  legge  28
          febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, procedere
          ad  assunzioni   di   soggetti   collocati   in   attivita'
          socialmente utili nel limite massimo complessivo  di  2.450
          unita'. Alle misure di cui alla presente lettera e'  esteso
          l'incentivo di cui all'articolo 7,  comma  6,  del  decreto
          legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli  oneri  relativi,
          nel  limite  di  23  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno  2007,  si  provvede  a  valere  sul  Fondo   per
          l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,   comma   7,   del
          decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236,  che  a
          tal fine e' integrato del predetto importo; 
                f-bis) al fine di  favorire  la  stabilizzazione  dei
          lavoratori di cui all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui  all'articolo
          3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.  280,
          in favore della regione Calabria e della  regione  Campania
          e' concesso un contributo per l'anno  2007  rispettivamente
          di 60 e 10 milioni di euro da  ripartire  con  decreto  del
          Ministero dell'economia e delle finanze previa  stipula  di
          apposita convenzione con il Ministero del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di
          cui all'articolo 1, comma 7, del  decreto-legge  20  maggio
          1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          luglio 1993, n. 236, che  a  tale  fine  e'  integrato  del
          predetto importo  per  l'anno  2007.  Ai  soli  fini  della
          presente lettera e della lettera f), i lavoratori impegnati
          nelle attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto
          legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nella  regione  Calabria
          sono equiparati ai lavoratori di cui all'articolo 2,  comma
          1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. 
                g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          con proprio decreto, dispone annualmente di una  quota  del
          Fondo  per  l'occupazione,   nei   limiti   delle   risorse
          disponibili del Fondo medesimo, per interventi  strutturali
          ed  innovativi  volti  a  migliorare  e  riqualificare   la
          capacita' di  azione  istituzionale  e  l'informazione  dei
          lavoratori e delle  lavoratrici  in  materia  di  lotta  al
          lavoro  sommerso  ed  irregolare,   promozione   di   nuova
          occupazione, tutela della  salute  e  della  sicurezza  dei
          lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale  ed
          in ogni altro  settore  di  competenza  del  Ministero  del
          lavoro e della previdenza sociale; 
                g-bis) a decorrere dall'esercizio  finanziario  2008,
          e' disposto lo stanziamento di un ulteriore  contributo  di
          50  milioni  di  euro  annui  per  la  stabilizzazione  dei
          lavoratori socialmente utili e per le  iniziative  connesse
          alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni
          che rientrano negli  obiettivi  di  convergenza  dei  fondi
          strutturali dell'Unione europea attraverso  la  stipula  di
          un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della
          previdenza sociale a valere sul Fondo di  cui  al  presente
          comma.". 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  7  del
          decreto legislativo 1° dicembre  1997,  n.  468  (Revisione
          della disciplina sui  lavori  socialmente  utili,  a  norma
          dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196): 
              "Art. 7. Utilizzo diretto dei lavoratori  titolari  del
          trattamento straordinario di  integrazione  salariale,  del
          trattamento  di  indennita'  di  mobilita'   e   di   altro
          trattamento speciale di disoccupazione. 
              1. Le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29  ,  possono
          svolgere le attivita'  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
          lettera d), mediante l'utilizzo dei  lavoratori  percettori
          di trattamento previdenziale, di cui all'articolo 4,  comma
          1, lettere c) e d), residenti nel comune o nell'area  della
          sezione   circoscrizionale   per   l'impiego   e   per   il
          collocamento in agricoltura, ove si svolge la prestazione. 
              2. A tal fine le amministrazioni  di  cui  al  comma  1
          devono solo inoltrare una richiesta alle competenti sezioni
          circoscrizionali per l'impiego e  per  il  collocamento  in
          agricoltura, specificando la durata  delle  prestazioni  di
          attivita' di lavori socialmente utili. 
              3.  Le  assegnazioni  sono  effettuate  dalle   sezioni
          circoscrizionali per l'impiego e  per  il  collocamento  in
          agricoltura, nell'ambito  dei  lavoratori  in  possesso  di
          qualifiche compatibili con le prestazioni da svolgere,  con
          priorita' per i residenti nei comuni  ove  si  svolgono  le
          prestazioni  secondo  il   maggior   periodo   residuo   di
          trattamento previdenziale, limitatamente alle richieste  di
          prestazioni  di  durata  inferiore  al   predetto   periodo
          residuo. 
              4. Ai fini dell'assegnazione, i  centri  per  l'impiego
          ricevono dalle sedi INPS territorialmente  competenti,  gli
          elenchi relativi ai percettori dell'indennita' di mobilita'
          e di altro  trattamento  speciale  di  disoccupazione,  con
          l'indicazione della qualifica professionale  posseduta,  la
          durata del  trattamento  e  la  data  di  cessazione  dello
          stesso. 
              Analoghe comunicazioni sono  effettuate  dalle  aziende
          interessate con riguardo ai lavoratori sospesi a zero  ore,
          per  i  quali  sia  stato  emanato  il   provvedimento   di
          concessione del trattamento straordinario  di  integrazione
          salariale. 
              5. Le regioni e le commissioni regionali per  l'impiego
          semestralmente effettuano un monitoraggio  delle  attivita'
          di cui al presente articolo ed eventualmente  provvedono  a
          promuovere  le  opportune  iniziative  per  l'utilizzo  dei
          lavoratori.".  
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  citato
          decreto-legge  n.  101  del  2013,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 4. Disposizioni urgenti in tema di immissione  in
          servizio di idonei e  vincitori  di  concorsi,  nonche'  di
          limitazioni a proroghe di contratti e  all'uso  del  lavoro
          flessibile nel pubblico impiego 
              1. All'articolo 36 del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modifiche: 
                a) al comma 2, le parole: "Per rispondere ad esigenze
          temporanee ed eccezionali" sono sostituite dalle  seguenti:
          "Per rispondere ad  esigenze  di  carattere  esclusivamente
          temporaneo o eccezionale" e le parole "di cui alla  lettera
          d), del  comma  1,  dell'articolo"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "di cui all'articolo"; 
                a-bis) al medesimo comma 2 sono aggiunti, in fine,  i
          seguenti periodi: "Per prevenire fenomeni di precariato, le
          amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle  disposizioni
          del presente  articolo,  sottoscrivono  contratti  a  tempo
          determinato con i vincitori  e  gli  idonei  delle  proprie
          graduatorie  vigenti  per   concorsi   pubblici   a   tempo
          indeterminato. E' consentita  l'applicazione  dell'articolo
          3, comma 61, terzo periodo, della legge 24  dicembre  2003,
          n. 350, ferma  restando  la  salvaguardia  della  posizione
          occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per
          le assunzioni a tempo indeterminato."; 
                b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti: 
              "5-ter.   Le   disposizioni   previste   dal    decreto
          legislativo 6 settembre 2001,  n.  368  si  applicano  alle
          pubbliche  amministrazioni,  fermi  restando  per  tutti  i
          settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facolta'  di
          ricorrere  ai  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato
          esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma
          2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da
          tempo determinato a tempo indeterminato. 
              5-quater. I contratti di  lavoro  a  tempo  determinato
          posti in essere in violazione del  presente  articolo  sono
          nulli e determinano responsabilita' erariale.  I  dirigenti
          che operano in violazione delle disposizioni  del  presente
          articolo   sono,   altresi',    responsabili    ai    sensi
          dell'articolo   21.   Al    dirigente    responsabile    di
          irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile non  puo'
          essere erogata la retribuzione di risultato."; 
                c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo. 
              2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le  parole:
          "Si applicano le disposizioni  previste  dall'articolo  36,
          comma 3,  del  presente  decreto."  sono  sostituite  dalle
          seguenti:   "Si   applicano   le   disposizioni    previste
          dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in  caso
          di violazione delle disposizioni di cui al presente  comma,
          fermo restando il divieto di costituzione  di  rapporti  di
          lavoro a tempo indeterminato, si  applica  quanto  previsto
          dal citato articolo 36, comma 5-quater.". 
              3.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento autonomo, le agenzie,  gli  enti  pubblici  non
          economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio
          di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo  35,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni, e' subordinata alla verifica: 
                a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa
          amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati  nelle
          proprie  graduatorie  vigenti  di  concorsi  pubblici   per
          assunzioni a tempo indeterminato per  qualsiasi  qualifica,
          salve comprovate non  temporanee  necessita'  organizzative
          adeguatamente motivate; 
                b) dell'assenza,  nella  stessa  amministrazione,  di
          idonei  collocati  nelle  proprie  graduatorie  vigenti   e
          approvate a partire dal  1°  gennaio  2007,  relative  alle
          professionalita' necessarie anche secondo  un  criterio  di
          equivalenza. 
              3-bis. Per la  copertura  dei  posti  in  organico,  e'
          comunque necessaria la previa attivazione  della  procedura
          prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, e successive  modificazioni,  in  materia  di
          trasferimento unilaterale del personale eccedentario. 
              3-ter. Resta ferma per i vincitori e gli  idonei  delle
          graduatorie  di  cui  al  comma  3  del  presente  articolo
          l'applicabilita' dell'articolo 3, comma 61, terzo  periodo,
          della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
              3-quater. L'assunzione dei vincitori  e  degli  idonei,
          nelle procedure concorsuali gia' avviate  dai  soggetti  di
          cui al comma 3 e non ancora concluse alla data  di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          e' subordinata alla verifica del rispetto della  condizione
          di cui alla lettera a) del medesimo comma. 
              3-quinquies.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  il
          reclutamento dei dirigenti  e  delle  figure  professionali
          comuni  a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche   di   cui
          all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
          2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  si   svolge
          mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi
          di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I  concorsi
          unici sono  organizzati  dal  Dipartimento  della  funzione
          pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza
          nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  anche
          avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto
          di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui
          al  decreto  interministeriale  25  luglio   1994,   previa
          ricognizione  del  fabbisogno  presso  le   amministrazioni
          interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
          di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento  della
          funzione  pubblica,  nella  ricognizione  del   fabbisogno,
          verifica   le   vacanze   riguardanti   le    sedi    delle
          amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove  tali
          vacanze risultino  riferite  ad  una  singola  regione,  il
          concorso  unico  si  svolge  in  ambito  regionale,   ferme
          restando le norme generali di  partecipazione  ai  concorsi
          pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo
          35, comma 4, del citato  decreto  legislativo  n.  165  del
          2001, e successive modificazioni, nel rispetto  del  regime
          delle  assunzioni  a  tempo  indeterminato  previsto  dalla
          normativa  vigente,   possono   assumere   personale   solo
          attingendo alle nuove graduatorie di  concorso  predisposte
          presso il Dipartimento della  funzione  pubblica,  fino  al
          loro  esaurimento,  provvedendo  a  programmare  le   quote
          annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui
          ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di
          corso-concorso    bandito    dalla     Scuola     nazionale
          dell'amministrazione ai sensi del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,  n.
          70. 
              3-sexies. Con le  modalita'  di  cui  all'articolo  35,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive  modificazioni,  o  previste   dalla   normativa
          vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono
          essere  autorizzati  a  svolgere  direttamente  i  concorsi
          pubblici per specifiche professionalita'. Le regioni e  gli
          enti locali possono aderire alla  ricognizione  di  cui  al
          comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si  obbligano  ad
          attingere alle relative graduatorie in caso di  fabbisogno,
          nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari   in   materia   di
          assunzioni. Al fine di assicurare  la  massima  trasparenza
          delle procedure, il Dipartimento  della  funzione  pubblica
          della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  garantisce,
          mediante   pubblicazione   nel   proprio   sito    internet
          istituzionale, la diffusione  di  ogni  informazione  utile
          sullo stato della procedura di reclutamento e selezione. 
              3-septies. Per lo svolgimento delle procedure di cui al
          comma 3-quinquies, il bando di  concorso  puo'  fissare  un
          contributo di ammissione ai concorsi per ciascun  candidato
          in misura non superiore a 10 euro. 
              4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi  pubblici
          per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto,  relative  alle
          amministrazioni  pubbliche  soggette  a  limitazioni  delle
          assunzioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2016. 
              5.  La  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri   -
          Dipartimento  della   funzione   pubblica,   al   fine   di
          individuare  quantitativamente,  tenuto  anche  conto   dei
          profili professionali di riferimento,  i  vincitori  e  gli
          idonei collocati in  graduatorie  concorsuali  vigenti  per
          assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtu'  di
          contratti di lavoro a tempo determinato, hanno  maturato  i
          requisiti di anzianita' previsti dal  comma  6,  nonche'  i
          lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30  settembre
          2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per  le
          pubbliche amministrazioni  che  intendono  avvalersi  delle
          procedure previste dai citati commi 6 e 8,  di  fornire  le
          informazioni richieste.  I  dati  ottenuti  a  seguito  del
          monitoraggio telematico di cui al primo periodo  sono  resi
          accessibili in un'apposita sezione del  sito  internet  del
          Dipartimento della funzione pubblica. Al  fine  di  ridurre
          presso le medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei
          contratti di lavoro a tempo determinato,  favorire  l'avvio
          di nuove procedure concorsuali e l'assunzione di coloro che
          sono collocati in posizione utile  in  graduatorie  vigenti
          per concorsi a tempo  indeterminato,  in  coerenza  con  il
          fabbisogno di personale delle pubbliche  amministrazioni  e
          dei   principi   costituzionali    sull'adeguato    accesso
          dall'esterno, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, da adottare entro il 30  marzo  2014,  nel
          rispetto della disciplina prevista dal  presente  articolo,
          sono  definiti,  per  il   perseguimento   delle   predette
          finalita', criteri di razionale distribuzione delle risorse
          finanziarie connesse con  le  facolta'  assunzionali  delle
          pubbliche amministrazioni. 
              6. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e fino al 31 dicembre  2016,  al  fine  di
          favorire una maggiore e  piu'  ampia  valorizzazione  della
          professionalita' acquisita dal personale con  contratto  di
          lavoro a tempo  determinato  e,  al  contempo,  ridurre  il
          numero  dei  contratti  a   termine,   le   amministrazioni
          pubbliche  possono  bandire,  nel   rispetto   del   limite
          finanziario fissato  dall'articolo  35,  comma  3-bis,  del
          decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  a  garanzia
          dell'adeguato accesso  dall'esterno,  nonche'  dei  vincoli
          assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per  le
          amministrazioni  interessate,  previo  espletamento   della
          procedura di cui all'articolo  35,  comma  4,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed  esami,
          per assunzioni  a  tempo  indeterminato  di  personale  non
          dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono  in
          possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi  519  e
          558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e  all'articolo
          3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  nonche'
          a favore di coloro che alla  data  di  pubblicazione  della
          legge di conversione del presente decreto  hanno  maturato,
          negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di  servizio  con
          contratto di lavoro subordinato a  tempo  determinato  alle
          dipendenze dell'amministrazione che  emana  il  bando,  con
          esclusione, in  ogni  caso,  dei  servizi  prestati  presso
          uffici di diretta collaborazione degli organi politici.  Il
          personale non dirigenziale delle province, in possesso  dei
          requisiti di cui al primo periodo, puo' partecipare ad  una
          procedura selettiva di cui al  presente  comma  indetta  da
          un'amministrazione avente sede nel territorio  provinciale,
          anche se non dipendente dall'amministrazione che  emana  il
          bando. Le procedure selettive  di  cui  al  presente  comma
          possono  essere  avviate  solo  a  valere   sulle   risorse
          assunzionali relative agli anni 2013, 2014,  2015  e  2016,
          anche complessivamente considerate, in misura non superiore
          al  50  per  cento,  in  alternativa  a   quelle   di   cui
          all'articolo 35, comma 3-bis, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in  esito  alle
          medesime procedure sono  utilizzabili  per  assunzioni  nel
          quadriennio 2013-2016  a  valere  sulle  predette  risorse.
          Resta ferma per il comparto scuola la disciplina  specifica
          di settore. 
              6-bis.  All'articolo  1,  comma  166,  della  legge  24
          dicembre 2012,  n.  228,  le  parole:  "entro  dodici  mesi
          dall'entrata in vigore della presente legge" e  le  parole:
          "con riferimento alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge" sono sostituite  dalle  seguenti:  "per  il
          personale in effettivo servizio alla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  entro  i  termini  di  cui
          all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto  2013,
          n. 101,". 
              6-ter.   All'articolo   2,   comma   4-duodecies,   del
          decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  14  maggio  2005,  n.  80,  le
          parole: "siano in servizio" sono sostituite dalle seguenti:
          "siano in effettivo servizio". 
              6-quater. Per gli anni 2013,  2014,  2015  e  2016,  le
          regioni  e  i  comuni  che  hanno   proceduto,   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 560, della legge 27  dicembre  2006,
          n. 296, a indire procedure selettive pubbliche  per  titoli
          ed  esami  possono,  in   via   prioritaria   rispetto   al
          reclutamento speciale  di  cui  al  comma  6  del  presente
          articolo e in relazione al proprio effettivo  fabbisogno  e
          alle risorse finanziarie  disponibili,  fermo  restando  il
          rispetto delle regole del patto di stabilita' interno e nel
          rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di
          contenimento  della   spesa   complessiva   di   personale,
          procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a  domanda,
          del personale non dirigenziale  assunto  con  contratto  di
          lavoro a  tempo  determinato,  sottoscritto  a  conclusione
          delle procedure  selettive  precedentemente  indicate,  che
          abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente
          decreto, almeno tre anni di servizio alle  loro  dipendenze
          negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di cui
          al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare,
          nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta
          per le stesse finalita', previsti  dall'articolo  9,  comma
          28, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  e
          successive modificazioni, i contratti  di  lavoro  a  tempo
          determinato  di  cui  al  periodo  precedente   fino   alla
          conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre  il
          31 dicembre 2016. 
              7. Per meglio realizzare le finalita' del comma 6  sono
          di  norma   adottati   bandi   per   assunzioni   a   tempo
          indeterminato con contratti di  lavoro  a  tempo  parziale,
          salvo  diversa  motivazione  tenuto  conto   dell'effettivo
          fabbisogno  di  personale  e  delle   risorse   finanziarie
          dedicate. 
              8.  Al  fine   di   favorire   l'assunzione   a   tempo
          indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo  2,  comma
          1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.  81,  e  di
          cui all'articolo 3, comma  1,  del  decreto  legislativo  7
          agosto 1997, n. 280, le  regioni  predispongono  un  elenco
          regionale  dei  suddetti  lavoratori  secondo  criteri  che
          contemperano  l'anzianita'  anagrafica,   l'anzianita'   di
          servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla  data  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  fino  al  31
          dicembre 2016, gli enti territoriali  che  hanno  vuoti  in
          organico relativamente alle qualifiche di cui  all'articolo
          16 della legge  28  febbraio  1987,  n.  56,  e  successive
          modificazioni,  nel  rispetto   del   loro   fabbisogno   e
          nell'ambito dei vincoli  finanziari  di  cui  al  comma  6,
          procedono, in deroga a quanto  disposto  dall'articolo  12,
          comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.  468,
          all'assunzione a tempo indeterminato, anche  con  contratti
          di  lavoro  a  tempo  parziale,  dei   soggetti   collocati
          nell'elenco regionale indirizzando una specifica  richiesta
          alla Regione competente. 
              9.   Le    amministrazioni    pubbliche    che    nella
          programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui
          all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997,  n.
          449, riferita agli anni dal  2013  al  2016,  prevedono  di
          effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35,
          comma 3-bis, lettera a) del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo,
          possono prorogare,  nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari
          previsti  dalla  normativa  vigente  in   materia   e,   in
          particolare, dei limiti massimi della spesa  annua  per  la
          stipula  dei  contratti  a   tempo   determinato   previsti
          dall'articolo 9, comma  28,  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio  2010,  n.  122,  i  contratti  di  lavoro  a  tempo
          determinato dei soggetti che hanno maturato, alla  data  di
          pubblicazione  della  legge  di  conversione  del  presente
          decreto,  almeno  tre  anni  di   servizio   alle   proprie
          dipendenze. La proroga puo' essere disposta,  in  relazione
          al proprio effettivo fabbisogno, alle  risorse  finanziarie
          disponibili e  ai  posti  in  dotazione  organica  vacanti,
          indicati  nella  programmazione   triennale   di   cui   al
          precedente periodo, fino al completamento  delle  procedure
          concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Fermo
          restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  le
          province possono prorogare  fino  al  31  dicembre  2014  i
          contratti di lavoro a  tempo  determinato  per  le  strette
          necessita'  connesse  alle  esigenze  di  continuita'   dei
          servizi e nel rispetto dei vincoli  finanziari  di  cui  al
          presente comma, del patto di  stabilita'  interno  e  della
          vigente normativa di contenimento della  spesa  complessiva
          di personale. Per le proroghe dei  contratti  di  lavoro  a
          tempo determinato  del  personale  degli  enti  di  ricerca
          possono essere, altresi', utilizzate, in deroga al presente
          comma, le risorse di cui all'articolo 1, comma  188,  della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni,
          esclusivamente per il personale direttamente  impiegato  in
          specifici progetti di ricerca finanziati  con  le  predette
          risorse e limitatamente alla durata dei progetti medesimi. 
              9-bis. Esclusivamente per le finalita' e  nel  rispetto
          dei vincoli e dei termini di cui al comma  9  del  presente
          articolo, i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive   modificazioni,   possono    essere    derogati
          limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro  a  tempo
          determinato stipulati dalle  regioni  a  statuto  speciale,
          nonche' dagli enti  territoriali  compresi  nel  territorio
          delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive
          appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso
          misure  di  revisione  e  razionalizzazione   della   spesa
          certificate dagli organi di controllo interno.  Sono  fatte
          salve le  disposizioni  previste  dall'articolo  14,  comma
          24-ter,  del  decreto-legge  31   maggio   2010,   n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n.  122,  per  consentire  l'attuazione  dei  processi   di
          stabilizzazione di cui al presente articolo, in  ogni  caso
          nel rispetto del patto di stabilita' interno.  A  tal  fine
          gli enti territoriali  delle  regioni  a  statuto  speciale
          calcolano il complesso delle  spese  per  il  personale  al
          netto  dell'eventuale  contributo  erogato  dalle  regioni,
          attribuite nei limiti dei risparmi di  spesa  realizzati  a
          seguito dell'adozione delle misure di  razionalizzazione  e
          revisione della spesa di cui al primo periodo; la  verifica
          del rispetto delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
          commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e
          dell'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto  2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,   e'
          ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato
          rispetto del  patto  di  stabilita'  interno  e  successive
          modificazioni per l'anno 2013, al solo fine  di  consentire
          la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato  fino
          al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui alla
          lettera d) del comma 26 dell'articolo  31  della  legge  12
          novembre 2011, n.  183,  e  successive  modificazioni.  Per
          l'anno 2014, permanendo il fabbisogno  organizzativo  e  le
          comprovate esigenze istituzionali  volte  ad  assicurare  i
          servizi gia' erogati, la proroga dei rapporti di  lavoro  a
          tempo  determinato,  fermo  quanto  previsto  nei   periodi
          precedenti, puo' essere disposta in  deroga  ai  termini  e
          vincoli di cui al comma 9 del presente articolo. 
              9-ter. Per assicurare  il  mantenimento  dei  necessari
          standard     di     funzionalita'      dell'Amministrazione
          dell'interno, anche in relazione ai  peculiari  compiti  in
          materia  di  immigrazione,  il  Ministero  dell'interno  e'
          autorizzato a bandire procedure  concorsuali  riservate  al
          personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi  4
          e 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 21  maggio  2013,  n.
          54, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18  luglio
          2013, n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi  di  cui
          al comma 6 del presente  articolo.  Fino  al  completamento
          della procedura assunzionale,  alla  quale  si  applica  il
          limite  del  50  per  cento   delle   risorse   finanziarie
          disponibili,  sulla  base   delle   facolta'   assunzionali
          previste dalla  legislazione  vigente,  e'  autorizzata  la
          proroga dei contratti a  tempo  determinato  relativi  allo
          stesso  personale  nei   limiti   numerici   e   finanziari
          individuati  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          entro il 30 novembre di ciascun  anno.  All'onere  relativo
          alle predette proroghe, nel limite massimo di 20 milioni di
          euro annui, si provvede mediante utilizzo  di  quota  parte
          delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera  a),
          della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che  sono  annualmente
          riassegnate  ai  pertinenti   capitoli   dello   stato   di
          previsione del Ministero dell'interno. 
              10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali,
          tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e
          9 nel rispetto dei principi e dei vincoli  ivi  previsti  e
          tenuto conto  dei  criteri  definiti  con  il  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di cui  al  comma  5.
          Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto
          dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa  vigente,
          si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche  con
          riferimento alle professionalita'  del  Servizio  sanitario
          nazionale, con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di  entrata
          in vigore  del  presente  decreto-legge,  su  proposta  del
          Ministro  della  salute,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          pubblica  amministrazione,  di  intesa  con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. Nel  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al  precedente
          periodo saranno previste  specifiche  disposizioni  per  il
          personale dedicato alla  ricerca  in  sanita',  finalizzate
          anche all'individuazione, quali requisiti per l'accesso  ai
          concorsi, dei titoli di studio di laurea e post  laurea  in
          possesso del personale precario nonche'  per  il  personale
          medico in servizio presso il pronto soccorso delle  aziende
          sanitarie locali, con almeno  cinque  anni  di  prestazione
          continuativa,   ancorche'    non    in    possesso    della
          specializzazione in medicina e chirurgia  d'accettazione  e
          d'urgenza.   Resta   comunque   salvo    quanto    previsto
          dall'articolo 10, comma 4-ter, del  decreto  legislativo  6
          settembre 2001, n. 368. 
              10-bis. In considerazione dei  vincoli  di  bilancio  e
          assunzionali,    nonche'    dell'autonomia    organizzativa
          dell'INPS, le liste  speciali,  gia'  costituite  ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge  12  settembre
          1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
          novembre 1983, n. 638, sono trasformate in  liste  speciali
          ad esaurimento, nelle quali  vengono  confermati  i  medici
          inseriti nelle suddette  liste  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e
          che risultavano gia' iscritti nelle liste alla data del  31
          dicembre 2007. 
              10-ter. Al decreto legislativo 28  settembre  2012,  n.
          178, dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
              "Art.  1-bis  (Trasformazione  dei  comitati  locali  e
          provinciali).  -  1.  I  comitati  locali   e   provinciali
          esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione  dei
          comitati delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
          assumono, alla data del 1° gennaio  2014,  la  personalita'
          giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme
          del titolo II del libro primo  del  codice  civile  e  sono
          iscritti  di  diritto  nei   registri   provinciali   delle
          associazioni di promozione sociale, applicandosi  ad  essi,
          per quanto non diversamente disposto dal presente  decreto,
          la legge 7 dicembre 2000, n. 383. Entro venti giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente articolo, i predetti
          comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni di
          carattere organizzativo,  possono  chiedere  al  Presidente
          nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre  il
          30  giugno  2014,   del   termine   di   assunzione   della
          personalita' giuridica di diritto privato. Sulla base delle
          istanze pervenute,  il  Presidente,  nei  successivi  dieci
          giorni, trasmette, ai fini della successiva autorizzazione,
          al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione da
          cui risulti l'assenza di  oneri  per  la  finanza  pubblica
          derivanti  dal  predetto  differimento.  Le   istanze   non
          autorizzate  entro  il  20  dicembre  2013   si   intendono
          respinte. 
              2. I  comitati  locali  e  provinciali,  costituiti  in
          associazioni di diritto  privato,  subentrano  in  tutti  i
          rapporti attivi e passivi ai comitati locali e  provinciali
          esistenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni
          stipulate dalla CRI con  enti  territoriali  e  organi  del
          Servizio sanitario nazionale. 
              3.  Il  personale  con  rapporto  di  lavoro  a   tempo
          indeterminato  in  servizio  presso  i  comitati  locali  e
          provinciali  esistenti  alla  data  del  31  dicembre  2013
          esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato
          centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei
          comitati locali  e  provinciali,  ovvero  il  passaggio  in
          mobilita' presso altre amministrazioni pubbliche. Resta  in
          ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 6,  commi  2,
          3, 4, 5, 6, 7 e 8. I restanti rapporti proseguono fino alla
          naturale scadenza. Con decreto di natura non  regolamentare
          del Ministro della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'economia  e  delle   finanze   e   per   la   pubblica
          amministrazione e la semplificazione nonche', per quanto di
          competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate
          le modalita' organizzative e  funzionali  dell'Associazione
          anche   con   riferimento   alla   sua   base   associativa
          privatizzata. 
              4. I comitati locali e provinciali  si  avvalgono,  con
          oneri a loro totale carico, del personale con  rapporto  di
          lavoro  a  tempo  determinato  gia'  operante   nell'ambito
          dell'espletamento  di  attivita'  in  regime  convenzionale
          ovvero  nell'ambito  di  attivita'  finanziate  con   fondi
          privati, ai sensi dell'articolo 6, comma 9.". 
              10-quater. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n.
          178, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) le parole: "1° gennaio 2014",  ovunque  ricorrono,
          sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015"; 
                b) le parole: "31 dicembre 2015", ovunque  ricorrono,
          sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"; 
                c) le parole: "31 dicembre 2013", ovunque  ricorrono,
          sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014"; 
                d) le parole: "1° gennaio 2016",  ovunque  ricorrono,
          sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017". 
              10-quinquies. All'articolo  3,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: "e  2012"
          sono sostituite dalle seguenti: ", 2012, 2013 e 2014"; dopo
          le  parole:  "dell'avanzo  accertato  dell'amministrazione"
          sono inserite le seguenti: "sia del comitato  centrale  che
          del consolidato"; dopo le parole: "sara' approvato  per  il
          2012" sono inserite le seguenti: ", il  2013  e  il  2014";
          dopo le parole: "per le esigenze del bilancio di previsione
          2013" sono inserite le seguenti: "e 2014". 
              10-sexies.  All'articolo  8,  comma  1,   del   decreto
          legislativo 28 settembre 2012, n. 178, al terzo periodo, le
          parole: "per gli anni 2012 e 2013"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e  2014"  e,  al  quarto
          periodo, le  parole:  "per  gli  anni  2012  e  2013"  sono
          sostituite dalle seguenti:  "per  gli  anni  2012,  2013  e
          2014". 
              10-septies. All'articolo 42-bis  del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 2  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              "2.  I  certificati  per   l'attivita'   sportiva   non
          agonistica, di cui all'articolo 3 del  citato  decreto  del
          Ministro della salute 24 aprile 2013, sono  rilasciati  dai
          medici di  medicina  generale  e  dai  pediatri  di  libera
          scelta, relativamente ai propri  assistiti,  o  dal  medico
          specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della
          Federazione medico-sportiva italiana del Comitato  olimpico
          nazionale  italiano.  Ai  fini   del   rilascio   di   tali
          certificati, i  predetti  medici  si  avvalgono  dell'esame
          clinico      e      degli       accertamenti,       incluso
          l'elettrocardiogramma, secondo linee  guida  approvate  con
          decreto  del  Ministro  della  salute,  su  proposta  della
          Federazione nazionale degli ordini dei  medici-chirurghi  e
          degli  odontoiatri,  sentito  il  Consiglio  superiore   di
          sanita'. Dall'attuazione  del  presente  comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.". 
              11.  All'articolo  10,   comma   4-bis,   del   decreto
          legislativo 6  settembre  2001,  n.  368,  e'  aggiunto  il
          seguente periodo: 
              "Per assicurare il diritto all'educazione, negli  asili
          nidi e nelle scuole dell'infanzia  degli  enti  locali,  le
          deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto
          del patto  di  stabilita'  e  dei  vincoli  finanziari  che
          limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il
          regime  delle  assunzioni,  anche  al  relativo   personale
          educativo e scolastico.". 
              12.  All'articolo  114,  comma   5-bis,   del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le
          parole "ed educativi," sono aggiunte le seguenti:  "servizi
          scolastici e per l'infanzia,". 
              13.  Al  fine  di  assicurare  la   continuita'   delle
          attivita' di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano
          e  sociale  della  citta'  dell'Aquila  e  dei  comuni  del
          cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro  a
          tempo determinato di cui all'articolo 7, comma  6-ter,  del
          decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  giugno  2013,  n.  71,  e'
          consentita anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalita'
          e  avvalendosi  del  sistema   derogatorio   ivi   previsti
          compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili  nei
          rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del patto di
          stabilita' interno e della vigente normativa in materia  di
          contenimento della spesa complessiva di personale.