art. 1 (commi 601-638)
  601. La dotazione finanziaria del Fondo per l'attuazione del  piano
nazionale per le  citta',  di  cui  all'articolo  12,  comma  5,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementata per l'anno 2017 di
euro 7 milioni. 
  602. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro il 30 giugno 2017,  su  proposta  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, sono individuate le iniziative urgenti di  elevata  utilita'
sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, anche con riferimento alle
sinergie tra i servizi sanitari regionali e  l'INAIL,  valutabili  da
quest'ultimo  ente  nell'ambito  dei  propri   piani   triennali   di
investimento immobiliare. 
  603. Per le finalita' di cui al comma 602, l'INAIL, allo  scopo  di
definire le risorse finanziarie necessarie, tiene anche  conto  dello
stato di attuazione  degli  investimenti  attivati  per  effetto  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23  dicembre  2015,
adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre
2014, n. 190. 
  604. Ai fini delle necessita'  di  adeguamento  della  rete  viaria
interessata dai progetti sportivi delle finali di coppa del mondo  di
sci del marzo 2020 e  dei  campionati  mondiali  di  sci  alpino  del
febbraio 2021, e' autorizzata la spesa di  20  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. 
  605. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 43,  della  legge
27 dicembre 2013, n. 147, disposti per il  triennio  2014-2016  dalla
delibera del CIPE 1º agosto  2014,  n.  34,  sono  prorogati  per  il
quadriennio 2017-2020. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse  del
Fondo per lo sviluppo e la coesione  a  valere  sulle  disponibilita'
relative al periodo di programmazione 2014-2020, provvede con propria
delibera all'assegnazione delle  risorse  nel  limite  massimo  di  2
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020. 
  606. Per la partecipazione  italiana  ai  programmi  di  ricerca  e
sviluppo dell'Unione europea e per il rafforzamento della ricerca nel
campo  della  meteorologia  e  della  climatologia,  nonche'  per  la
realizzazione  delle  infrastrutture  necessarie  a   sostenerne   il
relativo progetto di localizzazione, e' autorizzata una spesa pari  a
15 milioni di euro per l'anno 2017, a 20 milioni di euro  per  l'anno
2018, a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e  a  2  milioni  di  euro
annui  a  decorrere  dall'anno  2020.  Con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono attribuite  le
risorse necessarie per la realizzazione delle infrastrutture  di  cui
al periodo  precedente  e  sono  definiti  gli  ulteriori  interventi
previsti dal medesimo periodo. 
  607. Le somme delle quali sia eventualmente disposta la confisca ai
sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
nell'ambito di procedimenti penali per reati  ambientali  o  connessi
all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale nei confronti
delle societa' del Gruppo ILVA e delle persone giuridiche che,  prima
del commissariamento di cui al decreto-legge 4 giugno  2013,  n.  61,
convertito, con modificazioni, dalla legge  3  agosto  2013,  n.  89,
abbiano esercitato attivita' di gestione, amministrazione o direzione
e coordinamento di tali societa', sono destinate al finanziamento  di
interventi  di  decontaminazione  e  di  bonifica  ambientale   degli
stabilimenti  di  interesse  strategico  nazionale   delle   medesime
societa'. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  608. Ai fini dell'attuazione  della  direttiva  (UE)  2016/681  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso  dei
dati  del  codice  di  prenotazione  (PNR)  a  fini  di  prevenzione,
accertamento, indagine e azione penale nei  confronti  dei  reati  di
terrorismo e dei reati gravi, e nelle more del  suo  recepimento,  e'
autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2017 e  di  16
milioni  di  euro  per  l'anno  2018  per  la   realizzazione   della
piattaforma informatica  necessaria  e  di  4,5  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2019 per la  gestione  e  la  manutenzione  della
stessa. Le risorse di cui al periodo  precedente  sono  assegnate  al
Ministero dell'interno -  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  e
iscritte nello stato  di  previsione  del  medesimo  Ministero  nella
missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma  «Pianificazione  e
coordinamento Forze di polizia». 
  609. All'articolo 1, comma  6-bis,  del  decreto-legge  4  dicembre
2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º  febbraio
2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «maggiorato di uno spread pari al 3 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «maggiorato di uno spread pari al 4,1  per
cento»; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «I  finanziamenti
statali concessi ai sensi del presente comma e non erogati cessano di
avere efficacia  a  decorrere  dalla  data  di  sottoscrizione  delle
obbligazioni  emesse  ai  sensi  dell'articolo  3,   comma   1,   del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 marzo 2015, n. 20». 
  610. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015,  n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo  2015,  n.  20,
dopo le parole: «alla realizzazione del piano delle  misure  e  delle
attivita'  di  tutela  ambientale   e   sanitaria   dell'impresa   in
amministrazione straordinaria» sono inserite le seguenti:  «,  previa
restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo  1,  comma
6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015,  n.  191,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016,  n.  13,  per  la  parte
eventualmente erogata,». 
  611. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente  legge,  l'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione  e  la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata provvede alla predisposizione della  strategia  nazionale
per la valorizzazione  dei  beni  e  delle  aziende  confiscati  alla
criminalita' organizzata, in collaborazione  con  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche  di  coesione,
in coerenza con le indicazioni adottate dal  Programma  nazionale  di
riforma contenuto nel Documento di economia e finanza per l'anno 2015
e per l'anno 2016. Il documento di strategia nazionale, con  allegati
le strategie di area e i relativi piani di  azione  territoriali,  e'
sottoposto  all'approvazione  del   CIPE,   sentita   la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento  e  di  Bolzano.  In  coerenza  con  la  strategia
nazionale approvata  dal  CIPE,  i  soggetti  titolari  di  programmi
cofinanziati da fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020
pianificano, con le modalita' di cui al  comma  194  dell'articolo  1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, specifiche  azioni  volte  alla
valorizzazione dei predetti beni e aziende. Entro il 30 settembre  di
ciascun  anno,  l'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione   e   la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata presenta al CIPE una  relazione  annuale  sull'attuazione
della strategia nazionale per la  valorizzazione  dei  beni  e  delle
aziende confiscati alla criminalita'  organizzata,  nella  quale  da'
evidenza dei risultati  conseguiti  e  dell'utilizzo  delle  relative
risorse assegnate. I fondi di cui al comma 196 del citato articolo  1
della legge n. 208 del 2015 possono essere incrementati  con  risorse
previste dai Programmi operativi nazionali e  regionali  cofinanziati
dalla  Commissione  europea  2014/2020,   dai   programmi   operativi
complementari di cui alla delibera  CIPE  28  gennaio  2015,  n.  10,
nonche' dal Fondo per lo sviluppo e la coesione  attraverso  i  Piani
operativi e i Patti per il Sud, previa verifica di  coerenza  con  le
priorita' e gli obiettivi riportati nei suddetti strumenti. 
  612. Al fine di assicurare il sostegno alle aziende  sequestrate  e
confiscate alla criminalita' organizzata l'autorizzazione di spesa di
cui al comma 195 dell'articolo 1 della legge  28  dicembre  2015,  n.
208, e' incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2019,
incremento che confluisce nelle apposite sezioni dei Fondi di cui  al
comma 196 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015,  con  le
modalita' dallo stesso riportate e con la medesima ripartizione delle
risorse tra le sezioni. 
  613. Al fine di realizzare  un  Piano  strategico  nazionale  della
mobilita' sostenibile destinato al rinnovo del  parco  degli  autobus
dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione
e  al  miglioramento  della   qualita'   dell'aria   con   tecnologie
innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonche'  degli
orientamenti e della normativa dell'Unione europea, il Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  e'
incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250  milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. Per  la  promozione
dello  sviluppo  e  della  diffusione  di  autobus  ad  alimentazione
alternativa, il Fondo puo' essere destinato  anche  al  finanziamento
delle relative infrastrutture tecnologiche di  supporto.  Nell'ambito
del Piano strategico nazionale e' previsto un programma di interventi
finalizzati ad aumentare la competitivita' delle imprese  produttrici
di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su
gomma e dei sistemi intelligenti  per  il  trasporto,  attraverso  il
sostegno agli investimenti produttivi  finalizzati  alla  transizione
verso forme produttive piu' moderne e  sostenibili,  con  particolare
riferimento  alla  ricerca  e   allo   sviluppo   di   modalita'   di
alimentazione alternativa, per il quale e' autorizzata la spesa di  2
milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2018 e 2019. 
  614. A valere sulle risorse di cui al comma 613, ultimo periodo, il
Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  puo'   immediatamente   stipulare
convenzioni  con   l'Agenzia   nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo  d'impresa-Invitalia  e  con  dipartimenti
universitari specializzati nella mobilita' sostenibile per analisi  e
studi in ordine ai costi e ai benefici degli interventi previsti e ai
fabbisogni territoriali, al fine di predisporre il  Piano  strategico
nazionale e il programma di interventi di cui al  comma  613,  ultimo
periodo. 
  615.  Con  apposito  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,  con
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e'  approvato
entro il 30 giugno 2017 il Piano strategico nazionale della mobilita'
sostenibile. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31
dicembre 2017, sono disciplinati gli interventi di cui al comma  613,
ultimo periodo, in coerenza con il Piano strategico nazionale. 
  616. All'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo  2016,  n.
42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89,
il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
  «1. A decorrere dall'anno 2017 e' corrisposto  un  contributo  alle
scuole paritarie di  cui  alla  legge  10  marzo  2000,  n.  62,  che
accolgono alunni con disabilita', nel limite di spesa di 23,4 milioni
di euro annui. 
  1-bis. Il contributo  di  cui  al  comma  1  e'  ripartito  secondo
modalita'   e   criteri   definiti   con   decreto    del    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare  entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, tenendo  conto,  per  ciascuna  scuola  paritaria,  del
numero degli alunni con disabilita' accolti e  della  percentuale  di
alunni con disabilita' rispetto al numero  complessivo  degli  alunni
frequentanti». 
  617. All'articolo 15, comma 1,  lettera  e-bis),  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  le  parole:  «400  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «564 euro per l'anno 2016, a 717 euro  per
l'anno 2017, a 786 euro per l'anno 2018 e  a  800  euro  a  decorrere
dall'anno 2019». 
  618. All'articolo 1, comma 330, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190,  le  parole:  «2017/2018»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«2019/2020». 
  619. Per l'anno 2017 e' assegnato alle scuole materne paritarie  un
contributo aggiuntivo  di  50  milioni  di  euro.  Il  contributo  e'
ripartito secondo  modalita'  e  criteri  definiti  con  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge.  Il  contributo  e'  erogato  entro  il  31  ottobre
dell'anno scolastico di riferimento. 
  620. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015,  n.  107,  dopo  il
comma 148 sono inseriti i seguenti: 
  «148-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 148, le  erogazioni
liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate  in  favore
delle scuole paritarie sono effettuate su un conto corrente  bancario
o postale intestato alle scuole paritarie  beneficiarie  stesse,  con
sistemi di pagamento tracciabili. In tal caso le scuole  beneficiarie
sono tenute a: 
    a)   comunicare   mensilmente   al   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  l'ammontare   delle   erogazioni
liberali ricevute nel mese di  riferimento,  provvedendo  altresi'  a
dare  pubblica  comunicazione  di  tale  ammontare,   nonche'   della
destinazione e  dell'utilizzo  delle  erogazioni  stesse  tramite  il
proprio  sito  internet  istituzionale,  nell'ambito  di  una  pagina
dedicata e facilmente individuabile, e  sul  portale  telematico  del
Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  nel
rispetto delle disposizioni del codice in materia di  protezione  dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    b) versare, entro trenta giorni dal ricevimento delle  erogazioni
liberali di cui alla lettera a), il 10 per cento nel fondo di cui  al
comma 148 stesso per  le  finalita'  di  cui  al  terzo  periodo  del
medesimo comma. 
  148-ter. All'attuazione del comma 148-bis si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato». 
  621. E' istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo  con  una
dotazione finanziaria di 200 milioni di euro  per  l'anno  2017,  per
interventi  straordinari  volti  a  rilanciare  il   dialogo   e   la
cooperazione con i Paesi africani  d'importanza  prioritaria  per  le
rotte migratorie. 
  622. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 8: 
      1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Una quota del fondo rotativo di cui al comma  1,  stabilita
dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 15 nel  limite  di
50 milioni di euro, e' destinata a costituire un  fondo  di  garanzia
per i prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai  sensi
dell'articolo 22, comma 4. Con decreto di  natura  non  regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri  e
le modalita' di operativita' del predetto fondo di garanzia»; 
      2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Le risorse dei fondi  di  cui  al  presente  articolo  sono
impignorabili»; 
    b) all'articolo 27, comma 3, la lettera c)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «c) costituire un fondo  di  garanzia  per  prestiti  a  favore  di
imprese miste nei Paesi di cui alla lettera a), concessi dalla  Cassa
depositi e prestiti Spa, da banche dell'Unione europea, da banche  di
Paesi non appartenenti all'Unione europea se soggette alla  vigilanza
prudenziale dell'autorita' competente del Paese in  cui  si  effettua
l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente  partecipati  o
promossi dai predetti soggetti». 
  623. Per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali, anche
utilizzando i meccanismi di centralizzazione acquisti  attraverso  la
societa' Consip Spa,  in  uso  alle  Forze  di  polizia  e  al  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, anche mediante  leasing  finanziario,
e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 70 milioni di
euro per l'anno 2017 e di 180 milioni di euro annui  per  il  periodo
2018-2030. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione alle
richieste del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e  del
Ministro della giustizia, da adottare  entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono  individuate  le
amministrazioni cui destinare le predette somme. 
  624. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1,  del  decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193, e' ridotto di  4.260  milioni  di  euro  per
l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per  l'anno  2018,  di  3.270
milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2020. 
  625. Il Fondo di cui all'articolo 1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 63,95 milioni di  euro  per
il 2017, di 91,75 milioni di euro per il 2018, di 105,402 milioni  di
euro per il 2019, di 114,45 milioni di euro per il  2020,  di  108,45
milioni di euro per il 2021, di 99,45 milioni di euro per il 2022, di
90,45 milioni di euro per il 2023, di 78,45 milioni di  euro  per  il
2024, di 65,45 milioni di euro per il 2025 e di 51,45 milioni di euro
annui a decorrere dal 2026. 
  626. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della  legge
28 dicembre 2015,  n.  208,  trovano  applicazione  nei  termini  ivi
previsti anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni
di  eta'  nell'anno  2017,  i  quali  possono  utilizzare  la   Carta
elettronica di cui al citato  comma  979,  anche  per  l'acquisto  di
musica registrata, nonche' di corsi di musica, di teatro o di  lingua
straniera. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente  legge  sono  apportate  le  necessarie   modificazioni   al
regolamento di attuazione emanato ai sensi  dell'ultimo  periodo  del
predetto  comma  979,  nei  limiti  degli  stanziamenti  iscritti  in
bilancio nella parte II (sezione II) della presente legge. Per l'anno
2017, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, secondo i criteri
e le modalita' di cui all'articolo  1,  comma  984,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, agli studenti iscritti  ai  licei  musicali  e
agli  studenti  iscritti  ai  corsi  preaccademici,  ai   corsi   del
precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei
conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali  e
delle istituzioni di formazione musicale e  coreutica  autorizzate  a
rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e  coreutica
ai sensi dell'articolo 11 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.  212,  e'  concesso  un
contributo una tantum pari al 65 per cento del prezzo finale, per  un
massimo di euro 2.500,  per  l'acquisto  di  uno  strumento  musicale
nuovo,  coerente  con  il  corso  di  studi.  Con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono  definiti
le modalita' attuative,  comprese  le  modalita'  per  usufruire  del
credito  d'imposta,  il  regime  dei  controlli  nonche'  ogni  altra
disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione  e  per
il rispetto del limite di spesa previsto. 
  627. Nello stato di previsione  del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo e' istituito il Fondo nazionale per
la rievocazione storica, finalizzato alla promozione di eventi, feste
e attivita' nonche' alla valorizzazione dei beni culturali attraverso
la rievocazione storica, con una dotazione di 2 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.  L'accesso  alle  risorse  del
Fondo e' consentito in via diretta  alle  regioni,  ai  comuni,  alle
istituzioni culturali e alle  associazioni  di  rievocazione  storica
riconosciute attraverso l'iscrizione ad appositi albi tenuti presso i
comuni o gia' operanti da  almeno  dieci  anni,  in  base  a  criteri
determinati con decreto del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo da emanare entro trenta giorni dalla data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  628. All'articolo 1, comma  243,  primo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, le parole: «500 milioni di  euro  annui»  sono
sostituite dalle seguenti: «1 miliardo di euro all'anno». 
  629. All'articolo 1, comma 249, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, dopo la parola: «2016» sono inserite le seguenti: «nonche'  fino
al limite di 40 milioni di euro per l'anno 2017». 
  630. Ulteriori risorse, fino all'importo massimo di 280 milioni  di
euro, oltre a quelle gia' stanziate nella parte II (sezione II) della
presente  legge  per  le  attivita'  di  accoglienza,  inclusione   e
integrazione  in  materia  di  trattenimento  e  di  accoglienza  per
stranieri irregolari, possono essere destinate a valere sui programmi
operativi  cofinanziati  dai  fondi  strutturali  e  di  investimento
europei 2014/2020. 
  631. Al comma 718 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a), le parole: «1º gennaio 2017» sono  sostituite
dalle seguenti: «1º gennaio 2018»; 
    b) alla lettera b), le parole: «di due punti percentuali  dal  1º
gennaio 2017 e di un ulteriore punto percentuale dal 1º gennaio 2018»
sono sostituite dalle seguenti: «di  tre  punti  percentuali  dal  1º
gennaio 2018 e di ulteriori 0,9  punti  percentuali  dal  1º  gennaio
2019». 
  632. Il comma 626 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,  n.
147, e' abrogato. 
  633. Le maggiori entrate per l'anno 2017 derivanti dall'articolo  7
del  decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193,  sono   quantificate
nell'importo di 1.600 milioni di euro. 
  634. Qualora dal monitoraggio effettuato sulla base  delle  istanze
presentate alla data del  31  luglio  2017,  ai  sensi  dell'articolo
5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n.  167,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  1990,  n.  227,   introdotto
dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.  193,
risulti che il gettito atteso dai conseguenti versamenti non consenta
la realizzazione integrale dell'importo  di  cui  al  comma  633  del
presente articolo, alla compensazione  dell'eventuale  differenza  si
provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti  negli  stati
di  previsione  della  spesa  disposta,  su  proposta  del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri da adottare entro il 31 agosto 2017. Lo schema  del  decreto
di  cui  al  periodo  precedente  e'  trasmesso   alle   Camere   per
l'espressione del parere delle  Commissioni  parlamentari  competenti
per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni
dalla  data  della  trasmissione.  Qualora  le  Commissioni  non   si
esprimano entro il termine di cui al periodo precedente,  il  decreto
puo' essere adottato in via definitiva. 
  635.  Nel  caso  di  scostamenti   non   compensabili   nel   corso
dell'esercizio con le  misure  di  cui  al  comma  634,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, qualora riscontri  che  dalla  mancata
integrale compensazione delle minori entrate di cui al medesimo comma
634 derivi un pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 13,  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, ad assumere, entro il 30 settembre 2017, le
conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il  rispetto
dell'articolo 81 della Costituzione. 
  636. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause dello
scostamento e all'adozione delle misure di cui al comma 634. 
  637.  Gli  importi  da  iscrivere  nei  fondi   speciali   di   cui
all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d),  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi  che
si prevede possano essere approvati nel  triennio  2017-2019  restano
determinati, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, nelle  misure
indicate  nelle  tabelle  A  e  B  allegate  alla   presente   legge,
rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e
per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. 
  638. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 22/12/2016,  n.
298 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.