art. 2 note (parte 4)

           	
				
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  34  del  gia'  citato
          decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              «Art. 34 (Soci). - 1. Il numero minimo dei  soci  delle
          banche di credito cooperativo non puo' essere  inferiore  a
          duecento. Qualora  tale  numero  diminuisca,  la  compagine
          sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso 
          contrario, la banca e' posta in liquidazione. 
              2. Per essere soci di una banca di credito  cooperativo
          e' necessario  risiedere,  aver  sede  ovvero  operare  con
          carattere di continuita' nel territorio di competenza della 
          banca stessa. 
              3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle 
          azioni possedute. 
              4. Nessun socio puo' possedere azioni il cui valore 
          nominale complessivo superi cinquantamila euro. 
              5. 
              6. Si applica l'art. 30, comma 5». 
          Comma 178: 
              - Il  decreto  legislativo  1°  aprile  1996,  n.  239,
          recante «Modificazioni al regime fiscale  degli  interessi,
          premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari,
          pubblici e privati» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
          3 maggio 1996, n. 102. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 del gia' citato 
          decreto legislativo n. 239 del 1996: 
              «Art. 2 (Imposta sostitutiva sugli interessi, premi  ed
          altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i
          soggetti  residenti).  -  1.  Sono  soggetti   ad   imposta
          sostitutiva delle imposte  sui  redditi  nella  misura  del
          12,50 per cento, gli  interessi  ed  altri  proventi  delle
          obbligazioni e  titoli  similari  di  cui  all'articolo  1,
          nonche' gli interessi ed altri proventi delle  obbligazioni
          e degli altri titoli di cui all'art.  31  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  601,  ed
          equiparati, emessi in Italia, per  la  parte  maturata  nel
          periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti 
          residenti nel territorio dello Stato: 
                a) persone fisiche; 
                b) soggetti di cui all'art. 5 del testo  unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917  ,  escluse  le
          societa' in nome collettivo, in accomandita semplice e 
          quelle ad esse equiparate; 
                c) enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera  c),
          del medesimo testo unico, ivi compresi quelli indicati nel 
          successivo articolo 88; 
                d) - e) (abrogate). 
                f) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle 
          persone giuridiche. 
              1-bis.  Sono  soggetti  ad  imposta  sostitutiva  delle
          imposte sui redditi nella misura del 12,50 per  cento,  per
          la parte maturata nel periodo di possesso, gli interessi ed
          altri proventi delle obbligazioni e titoli similari  dovuti
          da soggetti non residenti.  L'imposta  e'  applicata  nella
          misura del 12,50 per cento anche sugli interessi  ed  altri
          proventi delle obbligazioni e degli  altri  titoli  di  cui
          all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica  29
          settembre 1973,  n.  601,  nonche'  di  quelli  con  regime
          fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 
          settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza. 
              1-ter. L'imposta e' applicata nella misura del  27  per
          cento se la scadenza dei titoli indicati nel primo periodo 
          del comma 1-bis e' inferiore a diciotto mesi. 
              1-quater. L'imposta di cui ai commi 1-bis  e  1-ter  si
          applica sugli interessi ed  altri  proventi  percepiti  dai
          soggetti indicati nel  comma  1.  Per  i  soggetti  di  cui
          all'art. 8, commi da 1 a  4,  del  decreto  legislativo  21
          novembre 1997, n. 461, nonche' per i fondi pensione di  cui
          al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 l'imposta  e'
          applicata limitatamente ai titoli indicati nel comma 1-ter. 
              2. L'imposta sostitutiva di cui ai  commi  1,  1-bis  e
          1-ter  e'  applicata  dalle  banche,  dalle   societa'   di
          intermediazione mobiliare, dalle societa' fiduciarie, dagli
          agenti di cambio e da altri soggetti espressamente indicati
          in appositi decreti del Ministro delle finanze di  concerto
          con il  Ministro  del  tesoro,  residenti  in  Italia,  che
          comunque intervengono nella  riscossione  degli  interessi,
          premi  ed  altri  frutti  ovvero,  anche  in  qualita'   di
          acquirenti, nei trasferimenti dei titoli di cui ai commi 1,
          1-bis  e  1-ter.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'imposta
          sostitutiva, per trasferimento dei titoli si  intendono  le
          cessioni  e  qualunque  altro  atto,  a  titolo  oneroso  o
          gratuito, che comporta il mutamento della titolarita' 
          giuridica dei titoli. 
              3.  Per  i  buoni  postali   di   risparmio   l'imposta
          sostitutiva   e'   applicata   dall'Ente   poste   italiane
          conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma  2.  Con
          decreto del Ministro delle  finanze,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste  e  delle
          telecomunicazioni   su   proposta    del    consiglio    di
          amministrazione dell'Ente poste  italiane,  possono  essere
          stabilite particolari modalita' applicative della presente 
          disciplina, anche agli effetti dell'art. 7». 
          Comma 182: 
              - Si riporta il testo del comma 1097 dell'art. 1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007)», come modificato dalla presente 
          legge: 
              «1097. I fondi provenienti da  raccolta  effettuata  da
          Poste Italiane Spa per attivita' di  bancoposta  presso  la
          clientela privata ai sensi dell'art. 2,  comma  1,  lettera
          a), del regolamento di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono investiti in  titoli
          governativi dell'area euro e, per una quota  non  superiore
          al 5 per cento dei fondi, in altri titoli  assistiti  dalla
          garanzia dello Stato italiano a cura di Poste Italiane 
          Spa.». 
          Comma 183: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  34  del   decreto
          legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504  recante  «Riordino
          della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421»: 
              «Art.  34   (Assetto   generale   della   contribuzione
          erariale). -  1.  A  decorrere  dall'anno  1994,  lo  Stato
          concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni
          provinciali e dei comuni con l'assegnazione dei seguenti 
          fondi: 
                a) fondo ordinario; 
                b) fondo consolidato; 
                c) fondo perequativo degli squilibri di fiscalita' 
          locale. 
              2.  A  decorrere  dal  1993  lo   Stato   concorre   al
          finanziamento delle opere pubbliche degli enti locali con 
          il fondo nazionale speciale per gli investimenti. 
              3.   Lo   Stato   potra'   concorrere,   altresi',   al
          finanziamento    dei    bilanci    delle    amministrazioni
          provinciali, dei comuni e delle  comunita'  montane,  anche
          con un fondo nazionale ordinario per gli  investimenti,  la
          cui  quantificazione  annua   e'   demandata   alla   legge
          finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma  3,  lettera  d),
          della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come modificata dalla 
          legge 23 agosto 1988, n. 36. 
              4. Per  le  comunita'  montane  lo  Stato  concorre  al
          finanziamento dei  bilanci,  ai  sensi  del  comma  1,  con
          assegnazione a valere sui fondi di cui alle lettere a) e 
          b). 
              5. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 54 della legge 8
          giugno 1990,  n.  142  ,  il  complesso  dei  trasferimenti
          erariali di cui al presente articolo non e' riducibile nel 
          triennio, con esclusione di quelli indicati al comma 3. 
              6. I contributi sui fondi di cui alle lettere a), b)  e
          c) del comma 1 vengono corrisposti in due rate  uguali,  di
          cui la prima entro il mese di febbraio e la seconda entro 
          il mese di settembre di ciascun anno». 
          Comma 186: 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  11  e  17  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «Testo 
          unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»: 
              «Art. 11 (Difensore civico). - 1. Lo statuto comunale e
          quello  provinciale  possono  prevedere  l'istituzione  del
          difensore    civico,    con     compiti     di     garanzia
          dell'imparzialita' e  del  buon  andamento  della  pubblica
          amministrazione comunale o provinciale,  segnalando,  anche
          di  propria  iniziativa,  gli  abusi,  le  disfunzioni,  le
          carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei 
          cittadini. 
              2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative  ed
          i mezzi del difensore civico nonche' i suoi rapporti con il 
          consiglio comunale o provinciale. 
              3. Il difensore civico comunale  e  quello  provinciale
          svolgono altresi' la funzione di controllo nell'ipotesi 
          prevista all'art. 127». 
              «Art. 17 (Circoscrizioni di decentramento comunale).  -
          1. I comuni con popolazione superiore  a  250.000  abitanti
          articolano   il   loro   territorio   per   istituire    le
          circoscrizioni  di  decentramento,   quali   organismi   di
          partecipazione, di consultazione e di gestione  di  servizi
          di base, nonche' di esercizio delle funzioni delegate dal 
          comune. 
              2. L'organizzazione e le funzioni delle  circoscrizioni
          sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito 
          regolamento. 
              3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e  i  250.000
          abitanti possono articolare il territorio per istituire  le
          circoscrizioni di decentramento ai sensi di quanto previsto
          dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non 
          puo' essere inferiore a 30.000 abitanti. 
              4. Gli organi  delle  circoscrizioni  rappresentano  le
          esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito
          dell'unita' del comune e sono eletti nelle forme stabilite 
          dallo statuto e dal regolamento. 
              5. Nei  comuni  con  popolazione  superiore  a  300.000
          abitanti, lo statuto  puo'  prevedere  particolari  e  piu'
          accentuate  forme  di  decentramento  di  funzioni   e   di
          autonomia   organizzativa   e   funzionale,   determinando,
          altresi', anche con il rinvio alla normativa applicabile ai
          comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali  forme
          di decentramento, lo status dei componenti  e  le  relative
          modalita' di elezione, nomina o designazione. Il  consiglio
          comunale  puo'  deliberare,  a  maggioranza  assoluta   dei
          consiglieri assegnati,  la  revisione  della  delimitazione
          territoriale   delle   circoscrizioni   esistenti   e    la
          conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai 
          sensi della normativa statutaria». 
          Comma 187: 
              - Per il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 30 
          dicembre 1992, n. 504 si vedano le note al comma 183. 
              - La legge 5 maggio 2009,  n.  42  recante  «Delega  al
          Governo in materia di federalismo  fiscale,  in  attuazione
          dell'art. 119 della Costituzione» e' pubblicata nella 
          Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2009, n. 103. 
          Comma 188: 
              - Per il testo dell'art. 7-quinquies del decreto-legge 
          10 febbraio 2009, n. 5 si vedano le note al comma 160. 
              - Il decreto-legge 23  novembre  2009  n.  168  recante
          «Disposizioni urgenti in materia  di  acconti  di  imposta,
          nonche' di trasferimenti erariali ai comuni» e' pubblicato 
          nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2009, n. 274. 
          Comma 190: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2644 del codice civile: 
              «Art. 2644 (Effetti della  trascrizione).  -  Gli  atti
          enunciati  nell'articolo  precedente  non   hanno   effetto
          riguardo ai terzi che a qualunque titolo  hanno  acquistato
          diritti sugli immobili in  base  a  un  atto  trascritto  o
          iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti 
          medesimi. 
              Seguita la trascrizione, non puo' avere effetto  contro
          colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di
          diritti acquistati verso il suo autore, quantunque 
          l'acquisto risalga a data anteriore». 
          Comma 191: 
              - Si riporta il testo dell'art. 58 del gia' citato 
          decreto-legge n. 112 del 2008: 
              «Art. 58 (Ricognizione e valorizzazione del  patrimonio
          immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali). -  1.
          Per procedere al riordino, gestione  e  valorizzazione  del
          patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri
          Enti locali,  ciascun  ente  con  delibera  dell'organo  di
          Governo individua redigendo apposito elenco, sulla  base  e
          nei limiti della documentazione esistente presso  i  propri
          archivi e uffici, i singoli  beni  immobili  ricadenti  nel
          territorio di  competenza,  non  strumentali  all'esercizio
          delle  proprie  funzioni  istituzionali,  suscettibili   di
          valorizzazione ovvero di dismissione. Viene  cosi'  redatto
          il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
          allegato al bilancio di previsione. 
              2. L'inserimento degli immobili nel piano ne  determina
          la conseguente classificazione come patrimonio  disponibile
          e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica;  la
          deliberazione del consiglio comunale  di  approvazione  del
          piano  delle  alienazioni  e   valorizzazioni   costituisce
          variante  allo   strumento   urbanistico   generale.   Tale
          variante,  in  quanto  relativa  a  singoli  immobili,  non
          necessita di verifiche di conformita' agli  eventuali  atti
          di  pianificazione  sovraordinata   di   competenza   delle
          Province e delle Regioni. La  verifica  di  conformita'  e'
          comunque  richiesta  e  deve  essere  effettuata  entro  un
          termine  perentorio  di  trenta  giorni   dalla   data   di
          ricevimento della richiesta, nei casi di varianti  relative
          a  terreni  classificati  come  agricoli  dallo   strumento
          urbanistico  generale  vigente,   ovvero   nei   casi   che
          comportano variazioni  volumetriche  superiori  al  10  per
          cento dei volumi previsti dal medesimo strumento 
          urbanistico vigente. 
              3. Gli  elenchi  di  cui  al  comma  1,  da  pubblicare
          mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno
          effetto  dichiarativo  della  proprieta',  in  assenza   di
          precedenti trascrizioni, e producono gli  effetti  previsti
          dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti 
          sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. 
              4. Gli uffici  competenti  provvedono,  se  necessario,
          alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e 
          voltura. 
              5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al
          comma 1 e' ammesso ricorso  amministrativo  entro  sessanta
          giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di 
          legge. 
              6.  La   procedura   prevista   dall'art.   3-bis   del
          decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  351,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per  la
          valorizzazione dei beni dello  Stato  si  estende  ai  beni
          immobili inclusi negli elenchi di cui al comma  1.  In  tal
          caso, la procedura prevista al comma 2 dell'art. 3-bis  del
          citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per  i
          soggetti diversi  dai  Comuni  e  l'iniziativa  e'  rimessa
          all'Ente proprietario dei  beni  da  valorizzare.  I  bandi
          previsti  dal  comma   5   dell'art.   3-bis   del   citato
          decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente 
          proprietario dei beni da valorizzare. 
              7. I soggetti di cui al comma 1 possono  in  ogni  caso
          individuare  forme  di  valorizzazione   alternative,   nel
          rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse 
          pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi. 
              8. Gli enti proprietari degli immobili  inseriti  negli
          elenchi di cui al comma 1 possono conferire i  propri  beni
          immobili anche residenziali a fondi comuni di  investimento
          immobiliare ovvero promuoverne la costituzione  secondo  le
          disposizioni degli articoli 4 e seguenti del  decreto-legge
          25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni 
          dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 
              9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonche'
          alle dismissioni degli immobili inclusi  negli  elenchi  di
          cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e
          19 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
          convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, 
          n. 410». 
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante
          «Codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi
          dell'art.  10  della  legge  6  luglio  2002,  n.  137»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 
          45, S.O. 
          Comma 193: 
              - Si riporta il testo degli articoli 3, 3-bis e  4  del
          decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   351,   recante
          «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  privatizzazione  e
          valorizzazione del patrimonio  immobiliare  pubblico  e  di
          sviluppo dei fondi  comuni  di  investimento  immobiliare»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 
          2001, n. 410: 
              «Art. 3. (Modalita' per la cessione degli immobili).  -
          1. I beni immobili individuati ai sensi dell'art. 1 possono
          essere trasferiti a titolo oneroso alle societa' costituite
          ai sensi del comma 1 dell'art. 2 con uno o piu' decreti  di
          natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
          finanze,   da   pubblicare   nella   Gazzetta    Ufficiale.
          L'inclusione nei decreti produce il passaggio dei  beni  al
          patrimonio disponibile. Con gli stessi decreti sono 
          determinati: 
                a) il prezzo iniziale che le societa' corrispondono a
          titolo definitivo  a  fronte  del  trasferimento  dei  beni
          immobili e le modalita' di pagamento dell'eventuale 
          residuo, che puo' anche essere rappresentato da titoli; 
                b)    le    caratteristiche    dell'operazione     di
          cartolarizzazione che le societa' realizzano per finanziare
          il pagamento del prezzo. All'atto  di  ogni  operazione  di
          cartolarizzazione e' nominato un rappresentante comune  dei
          portatori dei titoli, il quale, oltre ai  poteri  stabiliti
          in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei
          titoli, approva le modificazioni delle condizioni 
          dell'operazione; 
                c) l'immissione delle societa' nel possesso dei beni 
          immobili trasferiti; 
                d) la gestione dei beni  immobili  trasferiti  e  dei
          contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con 
          criteri di remunerativita'; 
                e) le modalita' per la valorizzazione e la rivendita 
          dei beni immobili trasferiti. 
              1-bis. Per quanto concerne  i  beni  immobili  di  enti
          pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti
          del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di
          concerto con il Ministro vigilante. Per i beni dello  Stato
          di particolare valore artistico e  storico  i  decreti  del
          Ministro dell'economia e delle  finanze  sono  adottati  di
          concerto con il Ministro per i beni e le attivita' 
          culturali. 
              2. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti  ai
          sensi del comma 1 i gestori degli  stessi,  individuati  ai
          sensi del comma 1, lettera d), sono  responsabili  a  tutti
          gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari
          di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' per 
          l'adeguamento dei beni alla normativa vigente. 
              3. E'  riconosciuto  in  favore  dei  conduttori  delle
          unita'  immobiliari  ad  uso  residenziale  il  diritto  di
          opzione per l'acquisto, in forma individuale e a  mezzo  di
          mandato collettivo, al prezzo  determinato  secondo  quanto
          disposto dai  commi  7  e  8.  Le  modalita'  di  esercizio
          dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma
          1. Sono confermate  le  agevolazioni  di  cui  al  comma  8
          dell'art. 6 del decreto legislativo 16  febbraio  1996,  n.
          104. Le medesime agevolazioni di cui al comma 8 dell'art. 6
          del decreto legislativo 16  febbraio  1996,  n.  104,  sono
          estese ai  conduttori  delle  unita'  ad  uso  residenziale
          trasferite alle societa' costituite ai sensi del comma 1 
          dell'art. 2. 
              3-bis. E' riconosciuto in favore dei  conduttori  delle
          unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il
          diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale,  al
          prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7.  Le
          modalita' di esercizio del diritto di opzione sono 
          determinate con i decreti di cui al comma 1. 
              4. E' riconosciuto  il  diritto  dei  conduttori  delle
          unita'  immobiliari  ad  uso  residenziale,   con   reddito
          familiare  complessivo  annuo  lordo,  determinato  con  le
          modalita' previste dall'art. 21 della legge 5 agosto  1978,
          n. 457, e  successive  modificazioni,  inferiore  a  19.000
          euro, al rinnovo del contratto di locazione per un  periodo
          di  nove  anni,  a  decorrere  dalla  prima  scadenza   del
          contratto   successiva   al    trasferimento    dell'unita'
          immobiliare alle societa' di cui al comma  1  dell'art.  2,
          con applicazione del medesimo canone di locazione  in  atto
          alla data di scadenza del contratto. Per  le  famiglie  con
          componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili
          il  limite  del  reddito   familiare   complessivo   lordo,
          determinato  con  le   modalita'   indicate   nel   periodo
          precedente, e' pari a 22.000 euro. Nei  casi  previsti  dai
          primi due periodi del presente comma, qualora  l'originario
          contratto di locazione non sia stato formalmente  rinnovato
          ma ricorrano comunque  le  condizioni  previste  dal  primo
          periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di  locazione
          per un periodo di nove anni decorre dalla data,  successiva
          al trasferimento dell'unita' immobiliare alle  societa'  di
          cui al comma 1 dell'art.  2,  in  cui  sarebbe  scaduto  il
          contratto di locazione se fosse  stato  rinnovato.  Per  le
          unita'     immobiliari     occupate      da      conduttori
          ultrasessantacinquenni o nel  cui  nucleo  familiare  siano
          compresi  soggetti  conviventi,  legati  da   rapporti   di
          coniugio o  di  parentela  in  linea  retta,  portatori  di
          handicap, accertato ai sensi della legge 5  febbraio  1992,
          n.  104,  e'  consentita  l'alienazione  della  sola   nuda
          proprieta', quando essi abbiano esercitato  il  diritto  di
          opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al 
          solo diritto di usufrutto. 
              5. E' riconosciuto il diritto di prelazione  in  favore
          dei   conduttori   delle   unita'   immobiliari   ad    uso
          residenziale, delle unita' immobiliari ad  uso  diverso  da
          quello residenziale nonche' in favore degli affittuari  dei
          terreni, solo per il caso di vendita degli immobili  ad  un
          prezzo inferiore a quello  di  esercizio  dell'opzione.  Il
          diritto di prelazione eventualmente spettante ai  sensi  di
          legge ai conduttori delle singole unita' immobiliari ad uso
          diverso  da  quello  residenziale  puo'  essere  esercitato
          unicamente nel caso di vendita frazionata  degli  immobili.
          La vendita si considera frazionata esclusivamente nel  caso
          in cui ciascuna unita' immobiliare sia offerta  in  vendita
          singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale
          unita'. Il diritto  di  prelazione  sussiste  anche  se  la
          vendita frazionata e' successiva ad un acquisto in  blocco.
          I decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga  a
          quanto previsto dalla vigente  normativa,  gli  adempimenti
          necessari al fine di consentire l'esercizio del diritto di 
          prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari. 
              6. I diritti dei  conduttori  e  degli  affittuari  dei
          terreni sono riconosciuti se essi sono  in  regola  con  il
          pagamento dei canoni e degli oneri accessori e  sempre  che
          non sia  stata  accertata  l'irregolarita'  dell'affitto  o
          della locazione. Sono inoltre riconosciuti  i  diritti  dei
          conduttori delle unita'  immobiliari  ad  uso  residenziale
          purche' essi o  gli  altri  membri  conviventi  del  nucleo
          familiare  non  siano  proprietari  di   altra   abitazione
          adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel  comune  di
          residenza. I diritti di opzione e  di  prelazione  spettano
          anche ai  familiari  conviventi,  nonche'  agli  eredi  del
          conduttore con lui conviventi ed ai portieri degli  stabili
          oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servizio 
          di portineria. 
              7. Il prezzo di vendita degli immobili e  delle  unita'
          immobiliari e' determinato in ogni caso  sulla  base  delle
          valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento  i
          prezzi effettivi di  compravendite  di  immobili  e  unita'
          immobiliari aventi caratteristiche analoghe. I terreni e le
          unita' immobiliari liberi ovvero  i  terreni  e  le  unita'
          immobiliari per i quali gli affittuari o i  conduttori  non
          hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono
          posti in  vendita  al  miglior  offerente  individuato  con
          procedura  competitiva,   le   cui   caratteristiche   sono
          determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo restando 
          il diritto di prelazione di cui al comma 5. 
              7-bis. Ai conduttori delle unita'  immobiliari  ad  uso
          diverso da quello residenziale, nell'ipotesi di vendita  in
          blocco, spetta il diritto di opzione all'acquisto  a  mezzo
          di  mandato  collettivo,  a  condizione  che   questo   sia
          conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento
          delle unita' facenti parte del blocco oggetto  di  vendita.
          Il prezzo di acquisto e' quello risultante all'esito  della
          procedura  competitiva.  Le  modalita'  ed  i  termini   di
          esercizio del diritto di opzione stabilito dal presente 
          comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1. 
              8. Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso
          residenziale, escluse quelle di pregio ai sensi  del  comma
          13, offerte in opzione  ai  conduttori  che  acquistano  in
          forma individuale e' pari al prezzo di mercato delle stesse
          unita' immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i
          medesimi  immobili  e'  altresi'   confermato   l'ulteriore
          abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti  in  vigore,
          in favore esclusivamente dei conduttori  che  acquistano  a
          mezzo di  mandato  collettivo  unita'  immobiliari  ad  uso
          residenziale che rappresentano almeno l'80 per cento  delle
          unita' residenziali complessive dell'immobile, al netto  di
          quelle libere. Per i  medesimi  immobili  e'  concesso,  in
          favore dei conduttori che acquistano  a  mezzo  di  mandato
          collettivo e rappresentano almeno il 50 per cento, ma  meno
          dell'80 per cento  delle  unita'  residenziali  complessive
          dell'immobile al netto di quelle  libere,  un  abbattimento
          del prezzo di cui al primo periodo fino a un massimo dell'8
          per cento. Le modalita' di applicazione degli  abbattimenti
          di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1. 
          Il prezzo di vendita dei  terreni  e'  pari  al  prezzo  di
          mercato degli stessi immobili liberi, diminuito del 30  per
          cento.  E'  riconosciuto  agli  affittuari  il  diritto  di
          opzione per l'acquisto da esercitarsi con  le  modalita'  e
          nei termini di cui al comma 3 del presente  articolo.  Agli
          affittuari coltivatori diretti o imprenditori agricoli  che
          esercitano  il  diritto  di  opzione  per  l'acquisto,   e'
          concesso  l'ulteriore  abbattimento   di   prezzo   secondo
          percentuali analoghe a quelle previste dal presente comma e
          determinate con i decreti di cui al comma 1. Gli affittuari
          che esercitano il  diritto  di  opzione  possono  procedere
          all'acquisto dei terreni attraverso il regime di  aiuto  di
          Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione europea  con
          decisione comunitaria n. SG (2001) D/288933  del  3  giugno
          2001. Non si applicano alle  operazioni  fondiarie  attuate
          attraverso il regime di  aiuto  di  Stato  n.  110/2001  le
          disposizioni previste dall'articolo 8 della legge 26 maggio
          1965, n. 590, e dall'art. 7 della legge 14 agosto 1971,  n.
          817.  Tali  operazioni  usufruiscono   delle   agevolazioni
          tributarie  per  la  formazione  e  l'arrotondamento  della
          proprieta' contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 
          604. 
              9. La determinazione esatta del prezzo  di  vendita  di
          ciascun  bene  immobile  e  unita'   immobiliare,   nonche'
          l'espletamento, ove necessario,  delle  attivita'  inerenti
          l'accatastamento  dei  beni  immobili   trasferiti   e   la
          ricostruzione  della  documentazione  ad   essi   relativa,
          possono essere affidati  all'Agenzia  del  territorio  e  a
          societa'  aventi   particolare   esperienza   nel   settore
          immobiliare, individuate con procedura competitiva, le  cui
          caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al 
          comma 1. 
              10. I beni immobili degli enti  previdenziali  pubblici
          ricompresi nei programmi straordinari di dismissione di cui
          all'art.  7  del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.   79,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio  1997,
          n. 140, e successive  modificazioni,  che  non  sono  stati
          aggiudicati alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati 
          con le modalita' di cui al presente decreto. 
              11. I beni immobili degli enti previdenziali  pubblici,
          diversi da quelli di cui al comma 10 e che non  sono  stati
          venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le
          modalita' di cui al presente decreto. La  disposizione  non
          si  applica  ai  beni  immobili  ad   uso   prevalentemente
          strumentale. Il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali emana direttive agli  enti  previdenziali  pubblici
          per l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli. 
              12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e'
          corrisposto  agli  enti  previdenziali  titolari  dei  beni
          medesimi. Le  relative  disponibilita'  sono  acquisite  al
          bilancio per  essere  accreditate  su  conti  di  tesoreria
          vincolati intestati all'ente venditore; sulle  giacenze  e'
          riconosciuto  un  interesse  annuo  al  tasso  fissato  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  E'
          abrogato il comma 3 dell'art. 2  della  legge  23  dicembre
          1999, n. 488. La copertura delle riserve tecniche  e  delle
          riserve legali degli enti previdenziali pubblici  vincolati
          a  costituirle   e'   realizzata   anche   utilizzando   il
          corrispettivo di cui al comma 1, lettera a), e  i  proventi
          di cui all'art. 4. Viene estesa all'INPDAI la  facolta'  di
          accesso   alla   Tesoreria   centrale   dello   Stato   per
          anticipazioni  relative  al  fabbisogno  finanziario  delle
          gestioni  previdenziali,  ai  sensi  di   quanto   disposto
          dall'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, nonche' 
          dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 
              13. Con i decreti  di  cui  al  comma  1,  su  proposta
          dell'Agenzia del territorio, sono individuati gli  immobili
          di pregio. Si considerano comunque di pregio  gli  immobili
          situati nei centri storici urbani, ad eccezione  di  quelli
          individuati nei decreti di cui  al  comma  1,  su  proposta
          dell'Agenzia del territorio, che si  trovano  in  stato  di
          degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro
          e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione 
          edilizia. 
              14. Sono nulli gli atti di disposizione degli  immobili
          ad uso residenziale non di pregio ai  sensi  del  comma  13
          acquistati  per  effetto  dell'esercizio  del  diritto   di
          opzione e del diritto di prelazione prima che siano 
          trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto. 
              15. Ai fini della valorizzazione dei beni il  Ministero
          dell'economia e delle finanze convoca una o piu' conferenze
          di servizi o promuove accordi di programma  per  sottoporre
          all'approvazione iniziative  per  la  valorizzazione  degli
          immobili individuati ai sensi dell'art. 1. Con i decreti di
          cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per  l'assegnazione
          agli enti territoriali interessati dal procedimento di  una
          quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore  al  15
          per cento, del ricavato attribuibile alla rivendita degli 
          immobili valorizzati. 
              15-bis. Per la  valorizzazione  di  cui  al  comma  15,
          l'Agenzia del demanio puo' individuare,  d'intesa  con  gli
          enti  territoriali  interessati,  una  pluralita'  di  beni
          immobili pubblici per i quali e' attivato  un  processo  di
          valorizzazione unico, in  coerenza  con  gli  indirizzi  di
          sviluppo territoriale, che  possa  costituire,  nell'ambito
          del contesto economico e sociale di  riferimento,  elemento
          di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo  locale.
          Per  il  finanziamento  degli  studi  di  fattibilita'  dei
          programmi   facenti   capo   ai   programmi   unitari    di
          valorizzazione dei beni demaniali per la  promozione  e  lo
          sviluppo dei  sistemi  locali  si  provvede  a  valere  sul
          capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia  del
          demanio  per  l'acquisto  dei   beni   immobili,   per   la
          manutenzione, la  ristrutturazione,  il  risanamento  e  la
          valorizzazione  dei  beni  del  demanio  e  del  patrimonio
          immobiliare  statale,  nonche'  per  gli  interventi  sugli
          immobili  confiscati  alla  criminalita'  organizzata.   E'
          elemento prioritario  di  individuazione,  nell'ambito  dei
          predetti   programmi   unitari,   la    suscettivita'    di
          valorizzazione  dei   beni   immobili   pubblici   mediante
          concessione d'uso o  locazione,  nonche'  l'allocazione  di
          funzioni  di  interesse   sociale,   culturale,   sportivo,
          ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attivita'
          di solidarieta' e per il sostegno alle politiche per i 
          giovani, nonche' per le pari opportunita'. 
              15-ter. Nell'ambito dei processi  di  razionalizzazione
          dell'uso degli immobili pubblici ed  al  fine  di  adeguare
          l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze
          derivanti dall'adozione dello strumento  professionale,  il
          Ministero della difesa puo' individuare  beni  immobili  di
          proprieta'  dello  Stato  mantenuti  in  uso  al   medesimo
          Dicastero  per  finalita'  istituzionali,  suscettibili  di
          permuta di beni e di servizi con gli enti territoriali, con
          le societa' a partecipazione  pubblica  e  con  i  soggetti
          privati.  Le  procedure  di  permuta  sono  effettuate  dal
          Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio,
          nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento 
          giuridico-contabile. 
              16. La pubblicazione dei decreti  di  cui  al  comma  1
          produce gli effetti  previsti  dall'art.  2644  del  codice
          civile  in   favore   della   societa'   beneficiaria   del
          trasferimento. Si applica la disposizione di cui al comma 4 
          dell'art. 1. 
              17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a
          terzi sui beni immobili trasferiti ai sensi  del  comma  1,
          non si applica al trasferimento ivi previsto e puo'  essere
          esercitato all'atto della successiva rivendita dei beni  da
          parte delle societa'. I trasferimenti di cui al comma  1  e
          le   successive   rivendite   non   sono   soggetti    alle
          autorizzazioni previste dal testo unico di cui  al  decreto
          legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ne' a quanto  disposto
          dal comma 113 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996,  n.
          662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali
          territoriali, e dall'art. 19 della legge 23 dicembre  1998,
          n. 448, come modificato dall'art. 1 della  legge  2  aprile
          2001, n. 136, concernente la proposizione  di  progetti  di
          valorizzazione e gestione  di  beni  immobili  statali.  Le
          amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali
          e gli altri soggetti pubblici non  possono  in  alcun  caso
          rendersi acquirenti dei beni immobili di  cui  al  presente
          decreto. Il divieto previsto nel terzo periodo del presente
          comma non si applica agli enti  pubblici  territoriali  che
          intendono acquistare beni immobili ad uso non  residenziale
          per destinarli a finalita' istituzionali degli enti stessi. 
              17-bis. Il medesimo divieto di cui al terzo periodo del
          comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che
          intendono acquistare unita' immobiliari residenziali  poste
          in vendita ai sensi dell'art. 3 che risultano libere ovvero
          per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione
          da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni  di
          disagio  economico   di   cui   al   comma   4,   ai   fini
          dell'assegnazione  delle  unita'  immobiliari  ai  predetti
          soggetti. Ai fini dell'acquisto di immobili di cui al comma
          1,  le  regioni,  i  comuni  e  gli  altri  enti   pubblici
          territoriali possono costituire societa' per azioni,  anche
          con la partecipazione di azionisti privati individuati 
          tramite procedura di evidenza pubblica. 
              18. Lo Stato e gli altri enti pubblici  sono  esonerati
          dalla consegna dei documenti relativi alla  proprieta'  dei
          beni e alla  regolarita'  urbanistica-edilizia  e  fiscale.
          Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i
          decreti di cui al comma 1 puo' essere  disposta  in  favore
          delle societa' beneficiarie del trasferimento  la  garanzia
          di un valore minimo dei beni ad esse trasferiti e dei 
          canoni di affitto o locazione. 
              19.  Per  la  rivendita  dei  beni  immobili  ad   esse
          trasferiti, le societa' sono esonerate dalla  garanzia  per
          vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi
          alla   proprieta'   dei    beni    e    alla    regolarita'
          urbanistica-edilizia e fiscale. La garanzia per vizi e  per
          evizione e' a carico dello Stato ovvero dell'ente  pubblico
          proprietario del bene  prima  del  trasferimento  a  favore
          delle societa'. Le disposizioni di cui  all'art.  2,  comma
          59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano alle
          rivendite da parte delle societa' di tutti i beni  immobili
          trasferiti ai sensi  del  comma  1.  Gli  onorari  notarili
          relativi alla  vendita  dei  beni  immobiliari  di  cui  al
          presente  articolo  sono  ridotti  alla  meta'.  La  stessa
          riduzione  si  applica  agli  onorari   notarili   per   la
          stipulazione  di  mutui  collegati  agli  atti  di  vendita
          medesimi, anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal  testo
          unico di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
          385. In caso di cessione agli affittuari  o  ai  conduttori
          detti onorari sono ridotti al 25 per  cento.  I  notai,  in
          occasione degli atti di rivendita, provvederanno  a  curare
          le  formalita'  di  trascrizione,  di  intavolazione  e  di
          voltura catastale relative ai  provvedimenti  e  agli  atti
          previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 1 e dai commi 1 e  1-bis
          del presente articolo se le stesse non siano state gia' 
          eseguite. 
              20. Le unita' immobiliari  definitivamente  offerte  in
          opzione entro il 26  settembre  2001  sono  vendute,  anche
          successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle  altre
          condizioni indicati nell'offerta.  Le  unita'  immobiliari,
          escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13,
          per le quali i conduttori, in assenza della citata  offerta
          in opzione, abbiano manifestato volonta' di acquisto  entro
          il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con  avviso
          di ricevimento, sono vendute al prezzo  e  alle  condizioni
          determinati in base alla normativa vigente alla data  della
          predetta manifestazione di volonta' di  acquisto.  Per  gli
          acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento
          di prezzo  di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  8  e'
          confermato  limitatamente  ad  acquisti  di   sole   unita'
          immobiliari optate e purche' le stesse rappresentino almeno
          l'80 per cento delle unita' residenziali complessive 
          dell'immobile, al netto di quelle libere». 
              «Art. 3-bis  (Valorizzazione  e  utilizzazione  a  fini
          economici  dei  beni   immobili   tramite   concessione   o
          locazione). - 1. I beni immobili di proprieta' dello  Stato
          individuati ai sensi dell'art. 1 possono essere concessi  o
          locati a privati, a titolo  oneroso,  per  un  periodo  non
          superiore a cinquanta anni, ai fini della  riqualificazione
          e riconversione dei medesimi  beni  tramite  interventi  di
          recupero,    restauro,    ristrutturazione    anche     con
          l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo
          svolgimento di attivita' economiche o attivita' di servizio
          per i cittadini, ferme restando le  disposizioni  contenute
          nel codice dei beni culturali e del paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive 
          modificazioni. 
              2. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  puo'
          convocare una o piu' conferenze  di  servizi  o  promuovere
          accordi  di  programma  per   sottoporre   all'approvazione
          iniziative per la valorizzazione degli immobili di cui al 
          presente art. 
              3. Agli enti territoriali interessati dal  procedimento
          di cui al comma 2 e' riconosciuta una somma  non  inferiore
          al 50 per cento e  non  superiore  al  100  per  cento  del
          contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'art. 16  del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  6   giugno   2001,   n.   380,   e   successive
          modificazioni, per l'esecuzione delle opere necessarie alla
          riqualificazione   e   riconversione.   Tale   importo   e'
          corrisposto dal concessionario all'atto del rilascio o 
          dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio. 
              4. Le concessioni e le locazioni  di  cui  al  presente
          art. sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per
          un  periodo  di   tempo   commisurato   al   raggiungimento
          dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e 
          comunque non eccedente i cinquanta anni. 
              5. I criteri di  assegnazione  e  le  condizioni  delle
          concessioni o delle locazioni di cui al presente art.  sono
          contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia  del  demanio,
          prevedendo,  in  particolare,  nel  caso  di  revoca  della
          concessione o di recesso  dal  contratto  di  locazione  il
          riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato 
          sulla base del piano economico-finanziario. 
              6.   Per   il   perseguimento   delle   finalita'    di
          valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni di
          cui al  presente  art.,  i  beni  medesimi  possono  essere
          affidati a terzi ai sensi  dell'art.  143  del  codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in 
          quanto compatibile». 
              «Art. 4 (Conferimento di beni immobili a  fondi  comuni
          di   investimento   immobiliare).   -   1.   Il    Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a  promuovere
          la costituzione di uno o piu' fondi comuni di  investimento
          immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili  a  uso
          diverso    da    quello    residenziale    dello     Stato,
          dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli
          enti pubblici non territoriali, individuati con uno o  piu'
          decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
          pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. I decreti disciplinano
          altresi' le procedure per  l'individuazione  o  l'eventuale
          costituzione  della  societa'  di  gestione,  per  il   suo
          funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo e
          i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla 
          vendita delle quote. 
              2. Le disposizioni di cui agli articoli da  1  a  3  si
          applicano, per quanto  compatibili,  ai  trasferimenti  dei
          beni immobili ai fondi comuni di investimento di cui al 
          comma 1. 
              2-bis. I crediti per  finanziamenti  o  rifinanziamenti
          concessi, dalle banche o dalla Cassa  depositi  e  prestiti
          spa, ai fondi di  cui  al  comma  1  godono  di  privilegio
          speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al  fondo  e
          sono preferiti  ad  ogni  altro  credito  anche  ipotecario
          acceso successivamente. I decreti di cui al comma 1 possono
          prevedere la misura in cui i canoni delle locazioni  e  gli
          altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli  immobili
          conferiti   o   trasferiti   al   fondo   siano   destinati
          prioritariamente   al   rimborso   dei   finanziamenti    e
          rifinanziamenti e siano indisponibili fino al completo 
          soddisfacimento degli stessi. 
              2-ter. Gli immobili in  uso  governativo,  conferiti  o
          trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione
          all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che  li
          hanno in uso, per  periodi  di  durata  fino  a  nove  anni
          rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate
          dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla  base  di
          parametri di mercato.  I  contratti  di  locazione  possono
          prevedere la rinuncia al diritto di  cui  all'ultimo  comma
          dell'art. 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392.  Il  fondo
          previsto dal comma 1,  quinto  periodo,  dell'art.  29  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,  puo'
          essere incrementato anche con quota parte delle entrate 
          derivanti dal presente articolo. 
              2-quater. Si  applicano  il  comma  1,  quinto  e  nono
          periodo, ed il comma 1-bis dell'art. 29  del  decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
              2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento
          connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1,
          nonche' quelle relative a strumenti finanziari derivati,  e
          tutti  i  provvedimenti,  atti,  contratti,  trasferimenti,
          prestazioni e  formalita'  inerenti  ai  predetti  apporti,
          trasferimenti  e  finanziamenti,  alla   loro   esecuzione,
          modificazione ed estinzione,  alle  garanzie  di  qualunque
          tipo da chiunque e in qualsiasi  momento  prestate  e  alle
          loro  eventuali  surroghe,   sostituzioni,   postergazioni,
          frazionamenti e cancellazioni anche parziali,  ivi  incluse
          le cessioni  di  credito  stipulate  in  relazione  a  tali
          operazioni e le cessioni anche parziali dei crediti  e  dei
          contratti ad esse relativi,  sono  esenti  dall'imposta  di
          registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e
          catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da 
          ogni altro tributo o diritto.». 
          Comma 194: 
              - Si riporta il testo del comma 13-ter.2  dell'art.  27
          del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  recante
          «Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  e  per  la
          correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, 
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: 
              «13-ter. 2. Le infrastrutture militari, gli immobili  e
          le  porzioni  di  piu'  ampi  compendi  ancora  in  uso  al
          Ministero  della  difesa,   individuati   nell'ambito   del
          programma  di  cui  ai  commi  13-ter  e  13-ter.  1,  sono
          consegnati   all'Agenzia   del    demanio    ad    avvenuta
          riallocazione delle funzioni  presso  idonee  e  funzionali
          strutture sostitutive. La riallocazione puo'  avvenire  sia
          tramite  la  trasformazione  e  riqualificazione  di  altri
          immobili  militari,  sia  con  costruzioni  ex   novo,   da
          realizzarsi in conformita' con gli strumenti urbanistici  e
          salvaguardando l'integrita' delle aree di pregio ambientale
          anche attraverso  il  ricorso  ad  accordi  o  a  procedure
          negoziate con enti territoriali, societa' a  partecipazioni
          pubbliche e soggetti privati promosse dal  Ministero  della
          difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e  delle
          finanze, ovvero in attuazione  delle  disposizioni  di  cui
          all'art. 3, comma 15-bis, del  decreto-legge  25  settembre
          2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
          novembre 2001, n.  410.  Per  consentire  la  riallocazione
          delle  predette  funzioni  nonche'  per  le  piu'  generali
          esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione  e
          supporto dei mezzi, dei  sistemi,  dei  materiali  e  delle
          strutture in dotazione alle Forze  armate,  inclusa  l'Arma
          dei carabinieri, sono istituiti, nello stato di  previsione
          del Ministero della difesa, un fondo in conto  capitale  ed
          uno di parte corrente le  cui  dotazioni  sono  determinate
          dalla legge  finanziaria  in  relazione  alle  esigenze  di
          realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.  1.  Al
          fondo  in  conto  capitale  concorrono  anche  i   proventi
          derivanti  dalle  attivita'  di  valorizzazione  effettuate
          dall'Agenzia del demanio con riguardo  alle  infrastrutture
          militari, ancora in uso al Ministero della difesa,  oggetto
          del presente comma. Alla ripartizione dei predetti fondi si
          provvede mediante uno o piu'  decreti  del  Ministro  della
          difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al 
          Ministero dell'economia e delle finanze». 
          Comma 196: 
              - Si riporta il testo dell'art. 78 del gia' citato 
          decreto-legge n. 112 del 2008: 
              «Art. 78 (Disposizioni urgenti per Roma capitale). - 1.
          Al fine di assicurare  il  raggiungimento  degli  obiettivi
          strutturali di risanamento della  finanza  pubblica  e  nel
          rispetto  dei  principi  indicati   dall'art.   119   della
          Costituzione, nelle more dell'approvazione della  legge  di
          disciplina  dell'ordinamento,  anche  contabile,  di   Roma
          capitale  ai  sensi  dell'art.  114,  terzo  comma,   della
          Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri, il sindaco del comune  di  Roma,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  e'
          nominato  Commissario  straordinario  del  Governo  per  la
          ricognizione  della  situazione  economico-finanziaria  del
          comune e delle societa' da esso partecipate, con esclusione
          di quelle quotate  nei  mercati  regolamentati,  e  per  la
          predisposizione ed attuazione di un piano di rientro 
          dall'indebitamento pregresso. 
              2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei 
          ministri: 
                a) sono individuati  gli  istituti  e  gli  strumenti
          disciplinati dal Titolo VIII del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  di  cui  puo'
          avvalersi il Commissario straordinario,  parificato  a  tal
          fine all'organo straordinario di liquidazione, fermo 
          restando quanto previsto al comma 6; 
                b) su proposta del  commissario  straordinario,  sono
          nominati  tre  subcommissari,  ai  quali   possono   essere
          conferite specifiche deleghe dal commissario, uno dei quali
          scelto  tra  i  magistrati   ordinari,   amministrativi   e
          contabili, uno tra i dirigenti  della  Ragioneria  generale
          dello Stato  e  uno  tra  gli  appartenenti  alla  carriera
          prefettizia  o  dirigenziale  del  Ministero  dell'interno,
          collocati in posizione di fuori  ruolo  o  di  comando  per
          l'intera durata  dell'incarico.  Per  l'espletamento  degli
          anzidetti incarichi  gli  organi  commissariali  non  hanno
          diritto  ad  alcun  compenso  o  indennita',   oltre   alla
          retribuzione, anche accessoria, in godimento all'atto della
          nomina, e si avvalgono delle strutture comunali. I relativi
          posti di organico sono indisponibili per la durata 
          dell'incarico. 
              3. La gestione commissariale  del  comune  assume,  con
          bilancio  separato  rispetto  a   quello   della   gestione
          ordinaria, tutte  le  entrate  di  competenza  e  tutte  le
          obbligazioni assunte alla  data  del  28  aprile  2008.  Le
          disposizioni  dei  commi  precedenti  non  incidono   sulle
          competenze ordinarie degli  organi  comunali  relativamente
          alla gestione del  periodo  successivo  alla  data  del  28
          aprile 2008. Alla  gestione  ordinaria  si  applica  quanto
          previsto dall'art.  77-bis,  comma  17.  Il  concorso  agli
          obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il  comune
          di Roma ai sensi del citato art. 77-bis e' a carico del 
          piano di rientro. 
              4.   Il   piano   di   rientro,   con   la   situazione
          economico-finanziaria del comune e delle societa'  da  esso
          partecipate  di  cui  al  comma  1,  gestito  con  separato
          bilancio, entro il 30 settembre 2008,  ovvero  entro  altro
          termine indicato nei decreti del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri di cui ai commi  1  e  2,  e'  presentato  dal
          Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i
          successivi trenta giorni, con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio   dei   ministri,   individuando   le   coperture
          finanziarie  necessarie  per  la  relativa  attuazione  nei
          limiti delle risorse allo scopo  destinate  a  legislazione
          vigente.  E'  autorizzata  l'apertura   di   una   apposita
          contabilita'   speciale.   Al   fine   di   consentire   il
          perseguimento delle finalita' indicate al comma 1, il piano
          assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte  le
          somme derivanti  da  obbligazioni  contratte,  a  qualsiasi
          titolo,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, anche non scadute,  e  contiene  misure  idonee  a
          garantire   il   sollecito    rientro    dall'indebitamento
          pregresso. Il commissario  straordinario  potra'  recedere,
          entro lo stesso termine di presentazione del  piano,  dalle
          obbligazioni contratte dal comune anteriormente alla data 
          di entrata in vigore del presente decreto. 
              5. Per l'intera durata del regime commissariale di  cui
          al presente art. non puo' procedersi alla deliberazione  di
          dissesto di cui all'art. 246, comma 1, del decreto 
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              6. I decreti del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          di  cui  ai  commi  1  e   2   prevedono   in   ogni   caso
          l'applicazione,  per  tutte   le   obbligazioni   contratte
          anteriormente alla data di emanazione del medesimo  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e
          4 dell'art. 248 e del comma 12 dell'art.  255  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte  le  entrate  del
          comune di competenza dell'anno 2008 e dei  successivi  anni
          sono attribuite alla gestione corrente, di competenza degli 
          organi istituzionali dell'ente. 
              7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di  Roma
          sono  prorogati  di  sei  mesi  i  termini   previsti   per
          l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio  2007,
          per l'adozione della delibera di cui all'art. 193, comma 2,
          del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per 
          l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008. 
              8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di
          cui al presente articolo,  la  Cassa  depositi  e  prestiti
          S.p.a. concede al comune di Roma una anticipazione  di  500
          milioni di euro a valere  sui  primi  futuri  trasferimenti
          statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati 
          introiti di natura tributaria». 
              - Per il testo dell'art. 7-quinquies del decreto-legge 
          10 febbraio 2009, n. 5 si vedano le note al comma 160. 
          Comma 198: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  25  del  gia'  citato
          decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla 
          presente legge: 
              «Art.  25  (Spese  indifferibili).  -  1.  Al  fine  di
          adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla
          partecipazione  a  banche   e   fondi   internazionali   e'
          autorizzata la spesa di 284 milioni di euro per l'anno 
          2009, in soli termini di competenza. 
              2. La ripresa della riscossione dei tributi non versati
          per  effetto  della  sospensione   disposta   dall'art.   1
          dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 
          3780  del  6  giugno  2009  e  dal  decreto  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze  9  aprile  2009,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2009, avviene,
          senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante  60
          rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno
          2010. Gli adempimenti tributari,  diversi  dai  versamenti,
          non eseguiti per effetto della  predetta  sospensione  sono
          effettuati entro il mese di marzo 2010.  Le  modalita'  per
          l'effettuazione dei  versamenti  e  degli  adempimenti  non
          eseguiti  per  effetto  della   citata   sospensione   sono
          stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia 
          delle entrate. 
              3.  La  riscossione  dei  contributi  previdenziali  ed
          assistenziali e dei premi per l'assicurazione  obbligatoria
          contro  gli  infortuni  e  le  malattie  professionali  non
          versati per effetto della sospensione di  cui  all'art.  2,
          comma 1, dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  n.  3754  del  9  aprile  2009   avviene,   senza
          applicazione di oneri accessori, mediante 60 rate mensili 
          di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2010. 
              4.  Il  fondo  per  la  compensazione   degli   effetti
          finanziari non  previsti  a  legislazione  vigente  di  cui
          all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.
          154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre
          2008, n. 189, e' incrementato di 256 milioni  di  euro  per
          l'anno 2009, 377  milioni  di  euro  per  l'anno  2010,  91
          milioni di euro per l'anno 2011 e 54 milioni di euro per 
          l'anno 2012. 
              5. All'art.  14,  comma  1-bis,  del  decreto-legge  28
          aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: «23 milioni di euro
          per l'anno 2009, 190 milioni di euro per l'anno 2010», sono
          sostituite dalle seguenti: «279 milioni di euro per  l'anno
          2009, 567 milioni di euro per l'anno 2010,  84  milioni  di
          euro per l'anno 2011».  Alla  compensazione  degli  effetti
          finanziari recati dal presente comma si  provvede  mediante
          corrispondente utilizzo della ridotazione del fondo di cui 
          al precedente comma 4. 
              5-bis. I soggetti di cui all'  art.  3,  comma  2,  del
          decreto-legge 23 ottobre  2008,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2008,  n.  201,
          nonche' i soggetti di cui all' art.  6,  comma  4-bis,  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  possono
          eseguire i versamenti e gli  adempimenti  previsti  per  le
          scadenze relative ai  mesi  di  giugno,  luglio,  agosto  e
          settembre, entro il 16 ottobre 2009, senza alcuna 
          maggiorazione e sanzione e senza interesse. 
              6. All'art. 1, comma 1, quarto periodo, della legge  18
          giugno 2009, n. 69, dopo le parole: «con una dotazione», 
          sono inserite le seguenti «fino ad un massimo». 
          Comma 199: 
              - Per il testo dell'art. 7-quinquies del decreto-legge 
          10 febbraio 2009, n. 5 si vedano le note al comma 160. 
              - Il decreto-legge 23 novembre  2009,  n.  168  recante
          «Disposizioni urgenti in materia  di  acconti  di  imposta,
          nonche' di trasferimenti erariali ai comuni» e' pubblicato 
          nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2009, n. 274. 
          Comma 200: 
              - La direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio,  dell'11  marzo  2009,  concernente  i   diritti
          aeroportuali (Testo rilevante ai fini del SEE) e' 
          pubblicata nel Gazzetta Ufficiale L 70 del 14 marzo 2009. 
              - Si riporta il testo del comma 34-bis dell'art. 17 del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,   n.   78   (Provvedimenti
          anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con 
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: 
              «34-bis. Al fine  di  incentivare  l'adeguamento  delle
          infrastrutture  di  sistemi   aeroportuali   di   rilevanza
          nazionale  con  traffico  superiore  a  dieci  milioni   di
          passeggeri annui, nel  caso  in  cui  gli  investimenti  si
          fondino sull'utilizzo di capitali di mercato  del  gestore,
          l'Ente  nazionale  per   l'aviazione   civile   (ENAC)   e'
          autorizzato a stipulare contratti di  programma  in  deroga
          alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi  di
          tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei  livelli  e
          degli standard europei,  siano  orientati  ai  costi  delle
          infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a
          criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e  dei
          capitali,  con  modalita'  di  aggiornamento   valide   per
          l'intera durata del rapporto. In tali casi il contratto  e'
          approvato con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, e puo'  graduare  le  modifiche  tariffarie,
          prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad
          un riequilibrio del piano economico-finanziario della 
          societa' di gestione. 
          Comma 201: 
              - Si riporta il testo dell'art. 18 del gia' citato 
          decreto-legge n. 78 del 2009: 
              «Art. 18 (Tesoreria statale).  -  1.  Con  decreti  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di  natura  non
          regolamentare sono fissati, per  le  societa'  non  quotate
          totalmente   possedute   dallo   Stato,   direttamente    o
          indirettamente, e per gli enti pubblici  nazionali  inclusi
          nell'elenco adottato dall'ISTAT  ai  sensi  dell'  art.  1,
          comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 i criteri, le
          modalita'   e   la   tempistica   per   l'utilizzo    delle
          disponibilita'  esistenti  sui  conti  di  Tesoreria  dello
          Stato, assicurando che il  ricorso  a  qualsiasi  forma  di
          indebitamento avvenga solo in assenza di disponibilita' e 
          per effettive esigenze di spesa. 
              2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia  e
          delle finanze  di  natura  non  regolamentare  puo'  essere
          stabilito  che  i  soggetti  indicati  al  comma  1  devono
          detenere le proprie disponibilita' finanziarie in  appositi
          conti correnti presso la Tesoreria  dello  Stato.  Con  gli
          stessi  decreti  sono  stabiliti   l'eventuale   tasso   di
          interesse da riconoscere sulla predetta  giacenza,  per  la
          parte non proveniente dal bilancio dello Stato, e le  altre
          modalita' tecniche per l'attuazione del presente comma.  Il
          tasso d'interesse non puo' superare quello riconosciuto sul 
          conto di disponibilita' del Tesoro. 
              3. Con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze di natura non regolamentare sono fissati i  criteri
          per l'integrazione dei flussi informativi dei conti  accesi
          presso la Tesoreria dello Stato, al fine di  ottimizzare  i
          flussi di cassa, in entrata ed in uscita, e di consentire 
          una riduzione dei costi associati a tale gestione. 
              4. Con separati decreti del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze di natura non regolamentare  i  provvedimenti
          di cui ai commi  da  1  a  3  possono  essere  estesi  alle
          amministrazioni incluse nell'elenco richiamato al  comma  1
          con esclusione degli enti previdenziali di diritto privato,
          delle regioni, delle  province  autonome,  degli  enti,  di
          rispettiva competenza, del  Servizio  sanitario  nazionale,
          degli enti locali e degli enti del settore camerale,  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri,  e  delle  Autorita'
          indipendenti nonche' degli Organi costituzionali e degli 
          Organi a rilevanza costituzionale.». 
          Comma 202: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8-duodecies   del
          decreto-legge 8 aprile 2008, n.  59  (Disposizioni  urgenti
          per l'attuazione di obblighi comunitari e  l'esecuzione  di
          sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, 
          n. 101, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 8-duodecies (Modifiche all'art. 2, comma 82,  del
          decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.  Messa
          in  mora  nell'ambito  della  procedura  di  infrazione  n.
          2006/2419). - 1. All'art. 2, comma 82, del decreto-legge  3
          ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, 
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al primo periodo, le parole: «nonche' in occasione
          degli aggiornamenti periodici del piano finanziario  ovvero
          delle successive revisioni periodiche della convenzione,» 
          sono soppresse; 
                b) l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:  «La
          convenzione  unica   sostituisce   ad   ogni   effetto   la
          convenzione originaria, nonche' tutti i relativi atti 
          aggiuntivi». 
              2. Sono approvati tutti gli schemi di  convenzione  con
          la societa' ANAS S.p.a. gia'  sottoscritti  dalle  societa'
          concessionarie autostradali alla data del 31 dicembre 2009,
          a  condizione  che  i  suddetti   schemi   recepiscano   le
          prescrizioni   richiamate   dalle    delibere    CIPE    di
          approvazione, ai  fini  dell'invarianza  di  effetti  sulla
          finanza pubblica, fatti salvi  gli  schemi  di  convenzione
          gia' approvati. Le societa' concessionarie, ove ne facciano
          richiesta, possono concordare con il concedente una formula
          semplificata  del  sistema  di  adeguamento  annuale  delle
          tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per
          l'intera durata della convenzione,  dell'inflazione  reale,
          anche tenendo conto degli  investimenti  effettuati,  oltre
          che sulle  componenti  per  la  specifica  copertura  degli
          investimenti di  cui  all'art.  21,  del  decreto-legge  24
          dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  27  febbraio  2004,  n.  47,   nonche'   dei   nuovi
          investimenti come individuati dalla direttiva approvata con
          deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25  agosto  2007,  ovvero  di
          quelli eventualmente compensati attraverso il  parametro  X
          della direttiva  medesima.  Ogni  successiva  modificazione
          ovvero integrazione delle convenzioni e' approvata  secondo
          le disposizioni di cui ai commi 82 e seguenti  dell'art.  2
          del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e 
          successive modificazioni. 
              2-bis. Per le tratte autostradali in concessione per le
          quali la scadenza della concessione e' prevista entro il 31
          dicembre 2014, la societa' ANAS  Spa,  entro  il  31  marzo
          2010,  avvia  le  procedure  ad   evidenza   pubblica   per
          l'individuazione dei concessionari ai quali,  allo  scadere
          delle convenzioni vigenti, e' affidata la concessione.  Con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono stabilite  le  modalita'  di  utilizzo  delle  risorse
          derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al 
          presente comma.». 
          Comma 203: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  17
          dicembre  1971,  n.  1158,   e   successive   modificazioni
          (Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il 
          continente), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. Alla realizzazione di un collegamento  stabile
          viario e ferroviario e di altri  servizi  pubblici  fra  la
          Sicilia ed il continente - opera  di  preminente  interesse
          nazionale - si provvede mediante affidamento dello  studio,
          della progettazione  e  della  costruzione,  nonche'  dell'
          esercizio del solo collegamento viario, ad una societa' per
          azioni al cui capitale sociale partecipano, in  misura  non
          inferiore al 51 per cento, ANAS Spa, le regioni  Sicilia  e
          Calabria,  nonche'  altre   societa'   controllate,   anche
          indirettamente, dallo Stato. Tale societa'  per  azioni  e'
          altresi' autorizzata a svolgere all'estero,  quale  impresa
          di diritto comune ed anche attraverso societa' partecipate,
          attivita'  di  individuazione,  progettazione,  promozione,
          realizzazione e gestione di infrastrutture trasportistiche 
          e di opere connesse. 
              La concessione e' assentita con  decreto  dei  Ministri
          per i lavori pubblici  e  per  i  trasporti  e  l'aviazione
          civile, di concerto con i Ministri per  il  bilancio  e  la
          programmazione   economica,   per   il   tesoro,   per   le
          partecipazioni statali e per la marina mercantile, sentito 
          il CIPE. 
              Con  lo  stesso  decreto  viene  approvata,  sentiti  i
          consigli di amministrazione delle Ferrovie  dello  Stato  e
          dell'ANAS e previo parere del Consiglio di Stato, la 
          convenzione che disciplina la concessione.». 
          Comma 204: 
              - Per il riferimento al testo dell'art. 1 della legge 
          17 dicembre 1971, n. 1158 vedasi in note al comma 203. 
              - Per il riferimento al testo  del  comma  1  dell'art.
          7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 vedasi 
          in note al comma 160. 
          Comma 205: 
              - La gia' citata legge n. 1158 del 1971 e' pubblicata 
          nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1972, n. 8. 
          Comma 206: 
              - Si riporta il testo del comma 102 dell'art.  3  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria  2008),  come  sostituito  dal  comma  7
          dell'art. 66 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 
          n. 133, come modificato dalla presente legge: 
              «102. Per gli anni 2010 e 2011, le  amministrazioni  di
          cui all'art. 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006,  n.
          296,  ad  eccezione  dei  Corpi  di  polizia  e  del  Corpo
          nazionale dei vigili  del  fuoco,  possono  procedere,  per
          ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle  procedure
          di  mobilita',  ad  assunzioni   di   personale   a   tempo
          indeterminato nel limite di  un  contingente  di  personale
          complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
          cento di quella relativa  al  personale  cessato  nell'anno
          precedente.  In  ogni  caso  il  numero  delle  unita'   di
          personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun  anno,
          il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno 
          precedente.». 
          Comma 207: 
              - Si riporta il testo del  comma  9  dell'art.  66  del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla 
          presente legge: 
              «9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'art.
          1, comma 523, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  ad
          eccezione dei Corpi di polizia e del  Corpo  nazionale  dei
          vigili  del  fuoco,  possono  procedere,  previo  effettivo
          svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato   nel   limite   di   un
          contingente di personale complessivamente corrispondente ad
          una spesa pari al  50  per  cento  di  quella  relativa  al
          personale cessato nell'anno precedente.  In  ogni  caso  il
          numero delle unita'  di  personale  da  assumere  non  puo'
          eccedere il 50 per cento delle unita' cessate nell'anno 
          precedente.». 
          Comma 209: 
              - Si riporta il testo del comma 1  dell'art.  16  della
          legge 23 agosto 2004, n. 226  (Sospensione  anticipata  del
          servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di
          truppa in ferma prefissata, nonche' delega al  Governo  per
          il conseguente coordinamento con la normativa di settore): 
              «Art. 16 (Concorsi). -  1.  Nel  rispetto  dei  vincoli
          normativi previsti in materia di assunzioni del personale e
          fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti,  di  cui
          all'art. 13, comma 4,  del  decreto  legislativo  5  aprile
          2002, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino  al  31
          dicembre 2020, in deroga a quanto  previsto  dall'art.  18,
          comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per
          il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle
          Forze di polizia ad ordinamento civile  e  militare  e  del
          Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente
          a concorso, determinati sulla base  di  una  programmazione
          quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna
          delle amministrazioni interessate e trasmessa entro  il  30
          settembre al Ministero  della  difesa,  sono  riservati  ai
          volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma
          annuale, di  cui  al  capo  II  della  presente  legge,  in
          servizio o in congedo, in possesso dei  requisiti  previsti
          dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette 
          carriere.». 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  18  del
          decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni per
          disciplinare la trasformazione progressiva dello  strumento
          militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, 
          della legge 14 novembre 2000, n. 331): 
              «Art. 18 (Riserve di posti per  i  volontari  in  ferma
          prefissata e in ferma breve). - 1.  Nei  concorsi  relativi
          all'accesso nelle carriere iniziali dei  seguenti  Corpi  e
          nell'Arma dei  carabinieri,  le  riserve  di  posti  per  i
          volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono 
          cosi determinate: 
                a) Arma dei carabinieri 70%; 
                b) Corpo della guardia di Finanza 70%; 
                c) Corpo Militare della Croce Rossa 100%; 
                d) Polizia di Stato 45%; 
                e) Corpo di Polizia Penitenziaria 60%; 
                f) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 45%; 
                g) Corpo forestale dello Stato 45%. 
          Comma 210: 
              - Per il riferimento al testo  del  comma  1  dell'art.
          7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 vedasi 
          in note al comma 160. 
          Comma 211: 
              - Si riporta il testo del  comma  4  dell'art.  96  del
          decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,  e  successive
          modificazioni (Codice delle comunicazioni elettroniche), 
          come modificato dalla presente legge: 
              «4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma  2,
          secondo periodo, il rilascio di  informazioni  relative  al
          traffico telefonico e' effettuato  in  forma  gratuita.  In
          relazione alle prestazioni a fini di giustizia  diverse  da
          quelle di cui al primo periodo continua  ad  applicarsi  il
          listino adottato con decreto ministeriale  26  aprile  2001
          del Ministro delle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 
          2001.». 
          Comma 212: 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  9  del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.
          115  (Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia di spese di giustizia) come 
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 9 (Contributo  unificato).  -  1.  E'  dovuto  il
          contributo unificato di iscrizione  a  ruolo,  per  ciascun
          grado  di  giudizio,  nel  processo  civile,  compresa   la
          procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e  nel
          processo amministrativo, secondo gli importi previsti 
          dall'art. 13 e salvo quanto previsto dall'art. 10.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  10  del  gia'  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, 
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  10  (Esenzioni).  -  1.  Non  e'   soggetto   al
          contributo  unificato  il  processo  gia'  esente,  secondo
          previsione legislativa e senza limiti di  competenza  o  di
          valore, dall'imposta di bollo o  da  ogni  spesa,  tassa  o
          diritto di qualsiasi specie e natura, nonche'  il  processo
          di rettificazione di stato civile, il processo  in  materia
          tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il
          processo di cui all'art. 3, della legge 24 marzo 2001, n. 
          89. 
              2. Non e' soggetto al contributo unificato il processo,
          anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia  di
          assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque 
          riguardante la stessa. 
              3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi
          di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del 
          codice di procedura civile. 
              4. [Abrogato]. 
              5. [Abrogato]. 
              6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita
          dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto 
          introduttivo. 
              6-bis. Nei procedimenti di cui all'art. 23 della  legge
          24 novembre 1981,  n.  689,  gli  atti  del  processo  sono
          soggetti soltanto al pagamento  del  contributo  unificato,
          nonche' delle spese forfetizzate secondo l'importo  fissato
          all'art. 30 del presente testo unico. Nelle controversie di
          cui all'art. unico della legge 2 aprile  1958,  n.  319,  e
          successive modificazioni, e in quelle in cui si applica  lo
          stesso art., e' in ogni caso dovuto il contributo unificato 
          per i processi dinanzi alla Corte di cassazione». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  13  del  gia'  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, 
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 13 (Importi). - 1. Il contributo unificato e' 
          dovuto nei seguenti importi: 
                a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 
          euro; 
                b) euro 70 per i processi di valore superiore a  euro
          1.100 e fino a euro 5.200 e per i  processi  di  volontaria
          giurisdizione, nonche' per i processi speciali  di  cui  al
          libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura 
          civile; 
                c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro
          5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi  di
          valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice 
          di pace; 
                d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro
          26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e 
          amministrativi di valore indeterminabile; 
                e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 
          52.000 e fino a euro 260.000; 
                f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 
          260.000 e fino a euro 520.000; 
                g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a 
          euro 520.000. 
              2.  Per  i  processi  di  esecuzione   immobiliare   il
          contributo dovuto  e'  pari  a  euro  200.  Per  gli  altri
          processi esecutivi  lo  stesso  importo  e'  ridotto  della
          meta'.  Per  i  processi  esecutivi  mobiliari  di   valore
          inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a  euro
          30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il 
          contributo dovuto e' pari a euro 120. 
              2-bis. Fuori dei  casi  previsti  dall'art.  10,  comma
          6-bis, per i processi dinanzi  alla  Corte  di  cassazione,
          oltre al contributo unificato, e' dovuto  un  importo  pari
          all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti 
          giudiziari. 
              3. Il contributo e' ridotto alla meta' per  i  processi
          speciali previsti nel libro IV, titolo  I,  del  codice  di
          procedura civile, compreso il  giudizio  di  opposizione  a
          decreto  ingiuntivo  e   di   opposizione   alla   sentenza
          dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo  dovuto,
          il  valore  dei  processi  di  sfratto  per  morosita'   si
          determina in base all'importo dei  canoni  non  corrisposti
          alla  data  di  notifica  dell'atto  di  citazione  per  la
          convalida e quello dei processi di finita locazione si 
          determina in base all'ammontare del canone per ogni anno. 
              4. [Abrogato]. 
              5. Per la procedura fallimentare, che e'  la  procedura
          dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il 
          contributo dovuto e' pari a euro 672. 
              6. Se manca la dichiarazione di  cui  all'art.  14,  il
          processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera 
          g). 
              6-bis. Per i  ricorsi  proposti  davanti  ai  Tribunali
          amministrativi  regionali  e  al  Consiglio  di  Stato   il
          contributo dovuto e' di euro 500; per  i  ricorsi  previsti
          dall'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,  per
          quelli previsti dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto
          1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di
          cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso  nel
          territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione  nella
          sentenza o di  ottemperanza  del  giudicato  il  contributo
          dovuto e' di euro 250; per  i  ricorsi  previsti  dall'art.
          23-bis, comma 1, della legge  6  dicembre  1971,  n.  1034,
          nonche' da altre disposizioni che richiamano il citato art. 
          23-bis, il contributo  dovuto  e'  di  euro  1.000;  per  i
          predetti ricorsi  in  materia  di  affidamento  di  lavori,
          servizi  e  forniture,  nonche'  di   provvedimenti   delle
          Autorita', il contributo dovuto e' di euro  2.000.  L'onere
          relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto  in
          ogni caso  dalla  parte  soccombente,  anche  nel  caso  di
          compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si
          e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza
          si determina con il passaggio in giudicato della  sentenza.
          Non e' dovuto  alcun  contributo  per  i  ricorsi  previsti
          dall'art. 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso  il
          diniego di accesso alle  informazioni  di  cui  al  decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n.  195,  di  attuazione  della
          direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico 
          all'informazione ambientale. 
              6-ter. Il maggior gettito  derivante  dall'applicazione
          delle disposizioni di cui al comma 6-  bis  e'  versato  al
          bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
          le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di 
          Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.» 
          Comma 213: 
              - Si riporta il testo dell'art. 205 del gia' citato 
          decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002: 
              «Art. 205 (Recupero intero, forfettizzato e per quota).
          - 1. Le spese del processo  penale  anticipate  dall'erario
          sono recuperate nei confronti di ciascun condannato,  senza
          vincolo di solidarieta', nella misura fissa  stabilita  con
          decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi  dell'art.
          17, commi 3 e 4,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400.
          L'ammontare degli importi puo'  essere  rideterminato  ogni
          anno al fine di garantire l'integrale recupero delle somme 
          anticipate dall'erario. 
              2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del
          recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo  di
          processo. Il giudice, in ragione della  complessita'  delle
          indagini  e  degli  atti  compiuti,  nella  statuizione  di
          condanna al pagamento delle spese processuali puo' disporre
          che gli  importi  siano  aumentati  sino  al  triplo.  Sono
          recuperate per intero,  oltre  quelle  previste  dal  comma
          2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia,
          le spese per la  pubblicazione  della  sentenza  penale  di
          condanna e le spese per la demolizione di opere  abusive  e
          per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto
          previsto dall'art.  32,  comma  12,  del  decreto-legge  30
          settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
              2-bis. Le  spese  relative  alle  prestazioni  previste
          dall'art. 96 del decreto legislativo  1°  agosto  2003,  n.
          259,  e  successive  modificazioni,  e  quelle   funzionali
          all'utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate  in
          misura fissa  stabilita  con  decreto  del  Ministro  della
          giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 
          agosto 1988, n. 400. 
              2-ter. Il decreto di cui al comma  2-bis  determina  la
          misura del recupero con riferimento al  costo  medio  delle
          singole tipologie di prestazione. L'ammontare degli importi 
          puo' essere rideterminato ogni anno. 
              2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonche' le
          spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le  spese
          per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le
          spese  per  la  demolizione  di  opere  abusive  e  per  la
          riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma  2,  sono
          recuperati nei confronti di ciascun  condannato  in  misura
          corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta  in
          base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di 
          solidarieta'. 
              2-quinquies. Il contributo  unificato  e  l'imposta  di
          registro  prenotati  a  debito  per  l'azione  civile   nel
          processo penale sono recuperati nei  confronti  di  ciascun
          condannato   al   risarcimento   del   danno   in    misura
          corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, 
          senza vincolo di solidarieta'. 
              2-sexies. Gli oneri  tributari  relativi  al  sequestro
          conservativo di cui all'art. 316 del  codice  di  procedura
          penale sono  recuperati  nei  confronti  del  condannato  a
          carico del quale e' stato disposto il sequestro 
          conservativo." 
          Comma 214: 
              -  Il  gia'  citato  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica n. 115 del 2002 e' pubblicato nella Gazzetta 
          Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139, supplemento ordinario. 
          Comma 216: 
              - Si riporta il testo dell'art. 36 del codice penale, 
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  36  (Pubblicazione  della  sentenza  penale   di
          condanna). - La sentenza di condanna alla pena di  morte  o
          all'ergastolo e' pubblicata mediante affissione nel  comune
          ove e' stata pronunciata,  in  quello  ove  il  delitto  fu
          commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima 
          residenza. 
              La sentenza di condanna e' inoltre pubblicata, per  una
          sola volta, in uno o piu' giornali designati dal giudice  e
          nel sito internet del Ministero della giustizia. La  durata
          della pubblicazione nel sito e' stabilita  dal  giudice  in
          misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la 
          durata e' di quindici giorni. 
              La pubblicazione e' fatta per estratto,  salvo  che  il
          giudice disponga la pubblicazione per intero; essa e' 
          eseguita d'ufficio e a spese del condannato. 
              La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza
          di  condanna  deve  essere  pubblicata.  In  tali  casi  la
          pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi
          precedenti, salva la pubblicazione  nei  giornali,  che  e'
          fatta unicamente mediante indicazione degli  estremi  della
          sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero 
          della giustizia.». 
          Comma 217: 
              - Si riporta il testo del  comma  4  dell'art.  171-ter
          della  legge  21  aprile  1941,  n.   633,   e   successive
          modificazioni (Protezione del diritto d'autore e  di  altri
          diritti connessi al suo esercizio), come modificato dalla 
          presente legge: 
              «4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 
          comporta: 
                a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli 
          articoli 30 e 32-bis del codice penale; 
                b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 
          36 del codice penale; 
                c) la sospensione per un periodo  di  un  anno  della
          concessione o autorizzazione di diffusione  radiotelevisiva
          per l'esercizio dell'attivita' produttiva o commerciale.». 
          Comma 218: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  18  del   decreto
          legislativo  8  giugno  2001,  n.  231  (Disciplina   della
          responsabilita' amministrativa  delle  persone  giuridiche,
          delle  societa'  e  delle  associazioni  anche   prive   di
          personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29
          settembre 2000, n. 300), come modificato dalla presente 
          legge: 
              «Art. 18 (Pubblicazione della sentenza di condanna).  -
          1. La pubblicazione della sentenza di condanna puo'  essere
          disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una 
          sanzione interdittiva. 
              2. La pubblicazione della  sentenza  avviene  ai  sensi
          dell'art. 36 del codice penale nonche' mediante affissione 
          nel comune ove l'ente ha la sede principale. 
              3. La pubblicazione della sentenza e' eseguita, a cura 
          della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.». 
          Comma 219: 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  18  del
          decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti  per
          il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
          ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
          nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
          gennaio 2009, n. 2: 
              «Art.  18   (Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali) - 1.  In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          presieduto in maniera non  delegabile  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  nonche'  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei  trasporti  per  quanto  attiene
          alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi  assunti  in
          sede europea, entro 30 giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  assegna  una  quota  delle
          risorse nazionali disponibili del Fondo aree 
          sottoutilizzate: 
                a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal 
          CIPE alla formazione; 
                b)  al   Fondo   infrastrutture   di   cui   all'art.
          6-quinquies del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, anche per la messa in sicurezza delle  scuole,  per
          le  opere  di  risanamento   ambientale,   per   l'edilizia
          carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
          per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture 
          strategiche per la mobilita'; 
                b-bis) al Fondo strategico per il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del 
          Consiglio dei Ministri.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   44-bis   del
          decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di  termini
          previsti  da  disposizioni   legislative   e   disposizioni
          finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla 
          legge 27 febbraio 2009, n. 14: 
              «Art. 44-bis (Disposizioni in materia di infrastrutture
          carcerarie). - 1. Per far fronte alla grave  situazione  di
          sovrappopolamento delle carceri,  e  comunque  fino  al  31
          dicembre     2010,     al     capo     del     Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria sono attribuiti i poteri
          previsti dall' art. 20 del decreto-legge 29 novembre  2008,
          n. 185,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2, al  fine  di  procedere  al  compimento
          degli   investimenti   necessari    per    conseguire    la
          realizzazione  di   nuove   infrastrutture   carcerarie   o
          l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire 
          una migliore condizione di vita dei detenuti. 
              2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma  1  il
          capo del  Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria
          puo' avvalersi di uno o piu' ausiliari nominati con decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro  della  giustizia  di  concerto  con  i   Ministri
          dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture  e  dei
          trasporti e dello sviluppo economico, tra i dirigenti 
          generali dello Stato ed i prefetti collocati a riposo. 
              3.  Il  capo  del   Dipartimento   dell'amministrazione
          penitenziaria, entro sessanta giorni dalla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          redige   un   programma   degli    interventi    necessari,
          specificandone i tempi e le modalita' di realizzazione ed 
          indicando le risorse economiche a tal fine occorrenti. 
              4. Con successivi decreti, adottati dal Presidente  del
          Consiglio dei  ministri  su  proposta  del  Ministro  della
          giustizia di concerto con i Ministri dell'economia e  delle
          finanze, delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  dello
          sviluppo economico, sono determinate  le  opere  necessarie
          per l'attuazione del programma, con l'indicazione dei tempi
          di realizzazione di tutte le  fasi  dell'intervento  e  del
          quadro finanziario dello stesso. Con  i  medesimi  decreti,
          nei casi  di  particolare  urgenza,  puo'  essere  disposta
          l'abbreviazione fino alla meta' dei termini previsiti dalla
          normativa  vigente   per   l'adozione   dei   provvedimenti
          amministrativi necessari per la realizzazione 
          dell'intervento. 
              5. Le opere previste dal  comma  4  sono  inserite  nel
          programma di cui all' art.  1,  comma  1,  della  legge  21
          dicembre 2001, n. 443, nonche', se di importo  superiore  a
          100.000 euro, nel programma triennale previsto  dall'  art.
          128 del codice di cui  al  decreto  legislativo  12  aprile
          2006, n. 163, e per la loro realizzazione si applica quanto
          specificamente previsto dal capo IV del  titolo  III  della
          parte II del medesimo decreto  legislativo,  anche  per  la
          parte da realizzare a valere sulle risorse finanziarie rese
          disponibili dalla cassa delle ammende di cui  all'  art.  4
          della legge 9 maggio 1932, n. 547, e successive 
          modificazioni. 
              6. L'inutile decorso dei termini previsti dalla vigente
          normativa, nella misura eventualmente abbreviata  ai  sensi
          del comma 4, costituisce presupposto  per  l'esercizio  dei
          poteri sostitutivi previsti dall' art.  20,  comma  4,  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2.  Ai
          provvedimenti  adottati  ai  sensi  del  presente  art.  si
          applicano le disposizioni previste dall' art. 20, comma  8,
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con 
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              7. L' art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, e' 
          sostituito dal seguente: 
              «Art.    4.    -    1.    Presso    il     Dipartimento
          dell'amministrazione  penitenziaria  del  Ministero   della
          giustizia e' istituita la cassa delle ammende, ente dotato 
          di personalita' giuridica. 
              2.  La  cassa  delle  ammende  finanzia  programmi   di
          reinserimento in favore di detenuti ed internati, programmi
          di assistenza ai medesimi ed alle loro famiglie e  progetti
          di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento 
          delle condizioni carcerarie. 
              3.  Organi  della  cassa   delle   ammende   sono:   il
          presidente, il consiglio di amministrazione, il  segretario
          e il collegio dei revisori dei  conti.  Al  presidente,  al
          segretario  ed  ai  componenti  degli  altri  organi   sono
          corrisposti  gettoni  di  presenza,  il  cui  ammontare  e'
          stabilito con decreto emanato dal Ministro della  giustizia
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili presso 
          l'ente. 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, da emanare entro sei mesi dalla data  di  entrata
          in vigore  della  presente  disposizione,  e'  adottato  lo
          statuto  della  cassa  delle  ammende  per  specificare  le
          finalita'  dell'ente  indicate   nel   comma   2,   nonche'
          disciplinare   l'amministrazione,   la   contabilita',   la
          composizione degli organi e le modalita'  di  funzionamento
          dell'ente. Alla data di entrata  in  vigore  dello  statuto
          cessano di avere efficacia gli articoli da 121  a  130  del
          regolamento di cui al decreto del Presidente della 
          Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 
              5. Nell'espletamento delle sue funzioni la cassa  delle
          ammende puo' utilizzare personale, locali,  attrezzature  e
          mezzi dell'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle
          risorse umane e strumentali disponibili a tale scopo presso 
          la medesima amministrazione 
              6. Il bilancio di previsione  ed  il  conto  consuntivo
          sono redatti secondo i principi  contenuti  nella  legge  3
          aprile  1997,  n.  94,  ed  approvati  dal  Ministro  della
          giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
          finanze». 
          Comma 220: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  61  della  legge  27
          dicembre  2002,  n.   289,   e   successive   modificazioni
          (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): 
              «Art.  61  (Fondo  per  le  aree   sottoutilizzate   ed
          interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
          2003 e' istituito il fondo  per  le  aree  sottoutilizzate,
          coincidenti con l'ambito territoriale delle  aree  depresse
          di cui  alla  legge  30  giugno  1998,  n.  208,  al  quale
          confluiscono  le  risorse  disponibili  autorizzate   dalle
          disposizioni     legislative,     comunque      evidenziate
          contabilmente  in   modo   autonomo,   con   finalita'   di
          riequilibrio economico e sociale  di  cui  all'allegato  1,
          nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro  per
          l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 
          7.000 milioni di euro per l'anno 2005. 
              2. A decorrere dall'anno  2004  si  provvede  ai  sensi
          dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 
          1978, n. 468, e successive modificazioni. 
              3.  Il  fondo  e'  ripartito  esclusivamente  tra   gli
          interventi previsti dalle disposizioni legislative  di  cui
          al comma 1, con apposite delibere del CIPE  adottate  sulla
          base del criterio  generale  di  destinazione  territoriale
          delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio 
          economico e sociale, nonche': 
                a) per  gli  investimenti  pubblici,  ai  quali  sono
          finalizzate   le   risorse   stanziate    a    titolo    di
          rifinanziamento degli interventi di cui  all'art.  1  della
          citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
          attraverso  le  altre  disposizioni  legislative   di   cui
          all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri  e
          dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre 
          2001, n. 448; 
                b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi  volti
          a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
          sua rapidita'  e  semplicita',  sulla  base  dei  risultati
          ottenuti  e  degli  indirizzi  annuali  del  Documento   di
          programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle 
          esigenze del mercato. 
              4.  Le   risorse   finanziarie   assegnate   dal   CIPE
          costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 
          6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468. 
              5. Il CIPE,  con  proprie  delibere  da  sottoporre  al
          controllo preventivo della Corte dei  conti,  stabilisce  i
          criteri e  le  modalita'  di  attuazione  degli  interventi
          previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma  1,
          anche al fine di dare immediata  applicazione  ai  principi
          contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
          delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
          disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla 
          data di entrata in vigore della presente legge. 
              6. Al fine di dare  attuazione  al  comma  3,  il  CIPE
          effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
          diversi strumenti e del loro stato di  attuazione;  a  tale
          fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
          in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle  Camere
          di commercio, industria, artigianato e  agricoltura.  Entro
          il 30 giugno di ogni anno il  CIPE  approva  una  relazione
          sugli   interventi   effettuati    nell'anno    precedente,
          contenente altresi' elementi di valutazione  sull'attivita'
          svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
          successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze 
          trasmette tale relazione al Parlamento. 
              7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
          con diritto di voto, il Ministro per gli  affari  regionali
          in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, e il presidente della  Conferenza  dei
          presidenti delle  regioni  e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, o un suo delegato,  in  rappresentanza
          della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
          relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
          sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale 
          comunicazione alle competenti Commissioni. 
              8.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, anche  con  riferimento  all'art.
          60,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio in termini di residui, competenza e cassa  tra  le
          pertinenti unita' previsionali di base degli stati di 
          previsione delle amministrazioni interessate. 
              9. Le economie derivanti  da  provvedimenti  di  revoca
          totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1  del
          decreto-legge 23  giugno  1995,  n.  244,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.  341,  nonche'
          quelle di cui all'art. 8, comma 2,  della  legge  7  agosto
          1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive per la copertura degli  oneri  statali  relativi
          alle  iniziative   imprenditoriali   comprese   nei   patti
          territoriali e per il finanziamento di nuovi  contratti  di
          programma. Per  il  finanziamento  di  nuovi  contratti  di
          programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
          riservata  alle  aree  sottoutilizzate   del   Centro-Nord,
          ricomprese nelle aree  ammissibili  alle  deroghe  previste
          dall'art. 87, paragrafo 3, lettera  c),  del  Trattato  che
          istituisce  la  Comunita'  europea,   nonche'   alle   aree
          ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n. 
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999. 
              10. Le economie derivanti da  provvedimenti  di  revoca
          totale o parziale delle agevolazioni  di  cui  all'art.  1,
          comma  2,  del  decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.  415,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre
          1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive, oltre  che  per  gli  interventi  previsti  dal
          citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
          100 per cento delle economie stesse, per  il  finanziamento
          di nuovi contratti di programma. Per  il  finanziamento  di
          nuovi contratti di programma  una  quota  pari  all'85  per
          cento delle economie e' riservata alle  aree  depresse  del
          Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui  al  citato
          regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al  15  per
          cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
          nelle aree ammissibili alle  deroghe  previste  dal  citato
          art.  87,  paragrafo  3,  lettera  c),  del  Trattato   che
          istituisce  la  Comunita'  europea,   nonche'   alle   aree
          ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto 
          regolamento. 
              11. (Omissis). 
              12. (Omissis). 
              13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3  possono
          essere  concesse  agevolazioni  in  favore  delle   imprese
          operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai  sensi
          del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre  1992,  n.  488,  ed
          aventi sede nelle aree ammissibili  alle  deroghe  previste
          dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e  c),  del  Trattato
          che istituisce la Comunita'  europea,  nonche'  nelle  aree
          ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al  regolamento  (CE)  n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
          nell'ambito di programmi di  penetrazione  commerciale,  in
          campagne  pubblicitarie  localizzate  in  specifiche   aree
          territoriali  del  Paese.  L'agevolazione  e'  riconosciuta
          sulle spese documentate dell'esercizio di  riferimento  che
          eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
          precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti  a
          finalita' regionale, nel rispetto dei limiti  della  regola
          «de minimis» di cui al regolamento (CE)  n.  69/2001  della
          Commissione, del 12 gennaio  2001.  Il  CIPE,  con  propria
          delibera da sottoporre al controllo preventivo della  Corte
          dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare  all'unita'
          previsionale di  base  6.1.2.7  «Devoluzione  di  proventi»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
          di presentazione e le modalita' delle relative  istanze.  I
          soggetti che intendano avvalersi dei contributi di  cui  al
          presente comma devono produrre  istanza  all'Agenzia  delle
          entrate che provvede entro trenta giorni  a  comunicare  il
          suo eventuale  accoglimento  secondo  l'ordine  cronologico
          delle  domande  pervenute.  Qualora   l'utilizzazione   del
          contributo esposta  nell'istanza  non  risulti  effettuata,
          nell'esercizio di imposta cui si riferisce la  domanda,  il
          soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
          puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi 
          successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.» 
          Comma 222: 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  1  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni (Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
          alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): 
              «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto 
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.» 
              - Si riporta il testo dei commi da 204 a 221  dell'art.
          1 della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive
          modificazioni (Disposizioni per la formazione del  bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): 
              «1.  204.  Al  fine   di   razionalizzare   gli   spazi
          complessivi  per   l'utilizzo   degli   immobili   in   uso
          governativo e di ridurre la spesa  relativa  agli  immobili
          condotti   in   locazione   dallo   Stato,   il    Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,   con   propri   decreti,
          determina i piani di razionalizzazione  degli  spazi  e  di
          riduzione della spesa, anche  differenziandoli  per  ambiti
          territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per  il
          triennio 2008-2010 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e  le
          amministrazioni   centrali   e   periferiche,   usuarie   e
          conduttrici. Tali piani sono finalizzati a  conseguire  una
          riduzione complessiva non inferiore al  10  per  cento  del
          valore dei canoni per locazioni passive e del  costo  d'uso
          equivalente degli immobili utilizzati  per  l'anno  2008  e
          ulteriori riduzioni non inferiori al 7 per cento e 6 per 
          cento per gli anni successivi. 
              1.  205.  Nello  stato  di  previsione  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un  Fondo  unico
          nel quale confluiscono le  poste  corrispondenti  al  costo
          d'uso degli immobili in uso governativo e dal quale vengono
          ripartite le quote di costo da imputare a ciascuna 
          amministrazione. 
              1. 206. In sede di prima applicazione, il  costo  d'uso
          dei singoli immobili di  proprieta'  statale  in  uso  alle
          amministrazioni dello Stato e' determinato in  misura  pari
          al 50 per cento del valore corrente di mercato,  secondo  i
          parametri di comune commercio forniti dall'Osservatorio del
          mercato immobiliare,  praticati  nella  zona  per  analoghe
          attivita'; a decorrere dal 2009, la predetta percentuale e'
          incrementata annualmente di un ulteriore 10 per cento  fino
          al raggiungimento del 100 per cento del valore corrente di 
          mercato. 
              1. 207. Gli obiettivi di cui al comma 204 devono essere
          conseguiti  da  parte  delle  amministrazioni  centrali   e
          periferiche,  usuarie  e  conduttrici,  sia  attraverso  la
          riduzione del costo d'uso di cui  al  comma  205  derivante
          dalla razionalizzazione  degli  spazi,  sia  attraverso  la
          riduzione della spesa corrente per le locazioni passive, 
          ovvero con la combinazione delle due misure. 
              1. 208. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze  di  natura  non  regolamentare  sono  stabiliti  i
          criteri, le modalita' e i termini per la  razionalizzazione
          e la riduzione  degli  oneri,  nonche'  i  contenuti  e  le
          modalita' di trasmissione delle informazioni da parte delle
          amministrazioni  usuarie  e  conduttrici  all'Agenzia   del
          demanio, la quale, in  base  agli  obiettivi  contenuti  al
          comma 204, definisce annualmente le relative modalita' 
          attuative, comunicandole alle predette amministrazioni. 
              1. 209. Dalla data di entrata in vigore del decreto  di
          cui al comma 208, sono abrogati il  comma  9  dell'art.  55
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'art. 24 della legge
          23 dicembre  1999,  n.  488,  e  successive  modificazioni,
          nonche' il comma 4 dell'art. 62 della legge 23 dicembre 
          2000, n. 388. 
              1. 210. Al fine di favorire la razionalizzazione  e  la
          valorizzazione dell'impiego dei beni immobili dello  Stato,
          nonche' al fine  di  completare  lo  sviluppo  del  sistema
          informativo sui beni immobili del demanio e del  patrimonio
          di cui all'art. 65 del decreto legislativo 30 luglio  1999,
          n. 300, e successive modificazioni, l'Agenzia del  demanio,
          ferme restando le competenze del Ministero per i beni e  le
          attivita' culturali, individua i beni di  proprieta'  dello
          Stato per i quali si  rende  necessario  l'accertamento  di
          conformita' delle destinazioni d'uso esistenti per funzioni
          di  interesse  statale,   oppure   una   dichiarazione   di
          legittimita' per le costruzioni eseguite, ovvero realizzate
          in tutto o in parte in  difformita'  dal  provvedimento  di
          localizzazione. Tale elenco e' inviato al Ministero delle 
          infrastrutture. 
              1. 211. Il  Ministero  delle  infrastrutture  trasmette
          l'elenco di cui al comma 210 alla regione  o  alle  regioni
          competenti,  che  provvedono,  entro  il  termine  di   cui
          all'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, alle verifiche  di
          conformita' e di compatibilita' urbanistica  con  i  comuni
          interessati. In caso di presenza di  vincoli,  l'elenco  e'
          trasmesso contestualmente alle  amministrazioni  competenti
          alle tutele differenziate, le quali  esprimono  il  proprio
          parere entro il termine predetto. Nel caso  di  espressione
          positiva da parte dei soggetti predetti, il Ministero delle
          infrastrutture emette un'attestazione di  conformita'  alle
          prescrizioni   urbanistico-edilizie   la   quale,   qualora
          riguardi situazioni di locazione passiva,  ha  valore  solo
          transitorio e obbliga, una volta terminato  il  periodo  di
          locazione,   al   ripristino   della   destinazione   d'uso
          preesistente,  previa   comunicazione   all'amministrazione
          comunale ed alle eventuali altre amministrazioni competenti 
          in materia di tutela differenziata. 
              1. 212. In caso di espressione negativa, ovvero in caso
          di mancata risposta da parte della  regione,  oppure  delle
          autorita' preposte alla tutela entro i termini  di  cui  al
          comma 211, e' convocata una conferenza  dei  servizi  anche
          per ambiti comunali complessivi o per uno o piu'  immobili,
          in base a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto 
          del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. 
              1. 213. Per le esigenze connesse  alla  gestione  delle
          attivita' di liquidazione delle aziende confiscate ai sensi
          della  legge  31  maggio  1965,  n.   575,   e   successive
          modificazioni,  in  deroga  alle  vigenti  disposizioni  di
          legge, fermi restando i principi generali  dell'ordinamento
          giuridico contabile, l'Agenzia del demanio  puo'  conferire
          apposito incarico a societa' a totale o prevalente capitale
          pubblico.  I  rapporti  con  l'Agenzia  del  demanio   sono
          disciplinati con  apposita  convenzione  che  definisce  le
          modalita' di svolgimento dell'attivita' affidata ed ogni 
          aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo. 
              1. 214.  Laddove  disposizioni  normative  stabiliscano
          l'assegnazione   gratuita    ovvero    l'attribuzione    ad
          amministrazioni  pubbliche,  enti  e  societa'   a   totale
          partecipazione  pubblica  diretta  o  indiretta   di   beni
          immobili  di  proprieta'  dello  Stato  per  consentire  il
          perseguimento   delle   finalita'   istituzionali    ovvero
          strumentali alle attivita'  svolte,  la  funzionalita'  dei
          beni allo scopo  dell'assegnazione  o  attribuzione  e'  da
          intendersi  concreta,  attuale,  strettamente  connessa   e
          necessaria al funzionamento del servizio e all'esercizio 
          delle funzioni attribuite, nonche' al loro proseguimento. 
              1.  215.  E'  attribuita  all'Agenzia  del  demanio  la
          verifica, con il supporto dei soggetti  interessati,  della
          sussistenza     dei     suddetti     requisiti     all'atto
          dell'assegnazione   o   attribuzione   e    successivamente
          l'accertamento   periodico   della   permanenza   di   tali
          condizioni o della suscettibilita' del bene a rientrare  in
          tutto o in parte nella disponibilita' dello  Stato,  e  per
          esso dell'Agenzia del demanio come  stabilito  dalle  norme
          vigenti. A tal  fine  l'Agenzia  del  demanio  esercita  la
          vigilanza e il controllo secondo le modalita' previste  dal
          regolamento di cui al decreto del Presidente della 
          Repubblica 13 luglio 1998, n. 367. 
              1. 216. Per i beni immobili statali  assegnati  in  uso
          gratuito  alle  amministrazioni  pubbliche  e'  vietata  la
          dismissione temporanea. I beni immobili per i quali,  prima
          della data di entrata in vigore della presente  legge,  sia
          stata  operata  la  dismissione  temporanea  si   intendono
          dismessi definitivamente per rientrare nella disponibilita'
          del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  per  esso
          dell'Agenzia del demanio. Il presente comma non si  applica
          ai beni immobili in uso  all'Amministrazione  della  difesa
          affidati, in tutto o in parte, a terzi per  lo  svolgimento
          di attivita' funzionali alle finalita' istituzionali 
          dell'Amministrazione stessa. 
              1. 217.  Il  comma  109  dell'art.  3  della  legge  23
          dicembre 1996,  n.  662,  e  successive  modificazioni,  si
          interpreta nel senso che i requisiti necessari  per  essere
          ammessi alle garanzie di cui  alle  lettere  a)  e  b)  del
          citato comma devono sussistere in capo agli aventi  diritto
          al momento del ricevimento della  proposta  di  vendita  da
          parte  dell'amministrazione  alienante,  ovvero  alla  data
          stabilita, con propri atti, dalla medesima amministrazione 
          in funzione dei piani di dismissione programmati. 
              1. 218. Dopo il comma 3 dell'art. 214-bis  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto il 
          seguente: 
                «3-bis. Tutte  le  trascrizioni  ed  annotazioni  nei
          pubblici registri relative agli atti  posti  in  essere  in
          attuazione delle operazioni previste dal presente  articolo
          e  dagli  articoli  213  e  214   sono   esenti,   per   le
          amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed 
          emolumento». 
              1.  219.  Le   unita'   immobiliari   appartenenti   al
          patrimonio  dello  Stato,  destinate  ad  uso  abitativo  e
          gestite dall'Agenzia del demanio, possono  essere  alienate
          dall'Agenzia medesima, ai sensi  dell'art.  3,  comma  109,
          della legge 23 dicembre  1996,  n.  662.  A  tal  fine,  la
          lettera d) del predetto comma 109 si interpreta  nel  senso
          che le conseguenti attivita' estimali, incluse quelle  gia'
          affidate all'Ufficio tecnico erariale, sono eseguite 
          dall'Agenzia medesima. 
              1. 220. All'art. 12-sexies del decreto-legge  8  giugno
          1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
          agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono 
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 1, dopo le parole: «codice  di  procedura
          penale, per taluno dei  delitti  previsti  dagli  articoli»
          sono inserite le seguenti: «314, 316, 316-bis, 316-ter, 
          317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325,»; 
                b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
                  «2-bis. In caso di confisca di  beni  per  uno  dei
          delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter,
          317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del  codice
          penale,  si  applicano  le  disposizioni   degli   articoli
          2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, 
          n. 575, e successive modificazioni». 
              1. 221. Il comma 5 dell'art. 2-undecies della legge  31
          maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e' 
          sostituito dal seguente: 
                «5. Le somme ricavate ai sensi del comma  1,  lettere
          b) e c), nonche' i proventi derivanti  dall'affitto,  dalla
          vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al  comma  3,
          sono versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere riassegnati in egual misura al  finanziamento  degli
          interventi per l'edilizia scolastica e per 
          l'informatizzazione del processo». 
              - Si riporta il testo dell'art. 74 del gia' citato 
          decreto-legge n. 112 del 2008: 
              «Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). -  1.
          Le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad   ordinamento
          autonomo, ivi  inclusa  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, le agenzie, incluse le  agenzie  fiscali  di  cui
          agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
          enti pubblici non economici, gli enti di  ricerca,  nonche'
          gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 
          novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: 
                a)  a  ridimensionare   gli   assetti   organizzativi
          esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita'  ed
          economicita',   operando   la   riduzione   degli    uffici
          dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
          generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
          al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le 
          amministrazioni adottano misure volte: 
                  alla concentrazione dell'esercizio  delle  funzioni
          istituzionali, attraverso il riordino delle competenze 
          degli uffici; 
                  all'unificazione  delle  strutture   che   svolgono
          funzioni  logistiche  e   strumentali,   salvo   specifiche
          esigenze organizzative, derivanti anche  dalle  connessioni
          con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il  numero
          degli uffici dirigenziali di livello generale e  di  quelli
          di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali 
          compiti. 
              Le dotazioni  organiche  del  personale  con  qualifica
          dirigenziale  sono   corrispondentemente   ridotte,   ferma
          restando   la   possibilita'   dell'immissione   di   nuovi
          dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404, 
          lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
                b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
          svolgimento di compiti logistico-strumentali e di  supporto
          in misura non inferiore al dieci per cento con  contestuale
          riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite 
          negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; 
                c) alla rideterminazione  delle  dotazioni  organiche
          del personale non dirigenziale,  ad  esclusione  di  quelle
          degli  enti  di  ricerca,  apportando  una  riduzione   non
          inferiore  al  dieci  per  cento  della  spesa  complessiva
          relativa al numero dei posti di organico di tale personale. 
              2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
          1,  le  amministrazioni  possono   disciplinare,   mediante
          appositi  accordi,  forme  di  esercizio   unitario   delle
          funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
          personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane 
          in servizio presso le strutture centrali e periferiche. 
              3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma  1,  le
          amministrazioni   dello   Stato   rideterminano   la   rete
          periferica su base regionale o interregionale,  oppure,  in
          alternativa,   provvedono   alla   riorganizzazione   delle
          esistenti   strutture   periferiche    nell'ambito    delle
          prefetture-uffici territoriali  del  Governo  nel  rispetto
          delle procedure previste dall'art. 1, comma 404, lettera 
          c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              4. Ai fini dell'attuazione delle  misure  previste  dal
          comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono  essere
          computate altresi' le riduzioni derivanti  dai  regolamenti
          emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell' art. 
          1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006,  n.
          296,  avuto   riguardo   anche   ai   Ministeri   esistenti
          anteriormente  alla  data  di   entrata   in   vigore   del
          decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In  ogni
          caso per le  amministrazioni  che  hanno  gia'  adottato  i
          predetti  regolamenti  resta  salva  la   possibilita'   di
          provvedere   alla   copertura   dei   posti   di   funzione
          dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
          disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango  primario
          successive alla data di  entrata  in  vigore  della  citata
          legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze  di
          compatibilita'    generali    nonche'     degli     assetti
          istituzionali, la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
          assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con
          l'adozione di provvedimenti specifici  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  adottati  ai  sensi  del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,   n.   303,   e   successive
          integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto 
          dei criteri e dei principi di cui al presente articolo. 
              5. Sino all'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui  al
          comma  1  le  dotazioni  organiche  sono   provvisoriamente
          individuate in misura pari ai posti coperti alla  data  del
          30  settembre  2008.  Sono   fatte   salve   le   procedure
          concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata in 
          vigore del presente decreto. 
              5-bis.Al  fine  di   assicurare   il   rispetto   della
          disciplina   vigente   sul   bilinguismo   e   la   riserva
          proporzionale di posti nel  pubblico  impiego,  gli  uffici
          periferici delle amministrazioni dello Stato,  inclusi  gli
          enti previdenziali situati sul territorio  della  provincia
          autonoma di Bolzano, sono autorizzati per  l'anno  2008  ad
          assumere personale risultato vincitore o idoneo  a  seguito
          di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
          a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all' art. 1, 
          comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              6.Alle amministrazioni  che  non  abbiano  adempiuto  a
          quanto previsto dai  commi  1  e  4  e'  fatto  divieto  di
          procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e 
          con qualsiasi contratto. 
              6-bis. Restano escluse dall'applicazione  del  presente
          articolo le strutture del comparto sicurezza,  delle  Forze
          Armate e del Corpo nazionale dei Vigili  del  Fuoco,  fermi
          restando  gli  obiettivi  fissati  ai  sensi  del  presente
          articolo da conseguire da parte di ciascuna 
          amministrazione.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge  25
          settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia  di
          privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
          pubblico e di sviluppo dei  fondi  comuni  di  investimento
          immobiliare), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
          novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni: 
              «Art. 4 (Conferimento di beni immobili a  fondi  comuni
          di   investimento   immobiliare).   -   1.   Il    Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a  promuovere
          la costituzione di uno o piu' fondi comuni di  investimento
          immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili  a  uso
          diverso    da    quello    residenziale    dello     Stato,
          dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli
          enti pubblici non territoriali, individuati con uno o  piu'
          decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
          pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. I decreti disciplinano
          altresi' le procedure per  l'individuazione  o  l'eventuale
          costituzione  della  societa'  di  gestione,  per  il   suo
          funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo e
          i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla 
          vendita delle quote. 
              2. Le disposizioni di cui agli articoli da  1  a  3  si
          applicano, per quanto  compatibili,  ai  trasferimenti  dei
          beni immobili ai fondi comuni di investimento di cui al 
          comma 1. 
              2-bis. I crediti per  finanziamenti  o  rifinanziamenti
          concessi, dalle banche o dalla Cassa  depositi  e  prestiti
          spa, ai fondi di  cui  al  comma  1  godono  di  privilegio
          speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al  fondo  e
          sono preferiti  ad  ogni  altro  credito  anche  ipotecario
          acceso successivamente. I decreti di cui al comma 1 possono
          prevedere la misura in cui i canoni delle locazioni  e  gli
          altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli  immobili
          conferiti   o   trasferiti   al   fondo   siano   destinati
          prioritariamente   al   rimborso   dei   finanziamenti    e
          rifinanziamenti e siano indisponibili fino al completo 
          soddisfacimento degli stessi. 
              2-ter. Gli immobili in  uso  governativo,  conferiti  o
          trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione
          all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che  li
          hanno in uso, per  periodi  di  durata  fino  a  nove  anni
          rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate
          dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla  base  di
          parametri di mercato.  I  contratti  di  locazione  possono
          prevedere la rinuncia al diritto di  cui  all'ultimo  comma
          dell'art. 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392.  Il  fondo
          previsto dal comma 1,  quinto  periodo,  dell'art.  29  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,  puo'
          essere incrementato anche con quota parte delle entrate 
          derivanti dal presente articolo. 
              2-quater. Si  applicano  il  comma  1,  quinto  e  nono
          periodo, ed il comma 1-bis dell'art. 29  del  decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
              2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento
          connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1,
          nonche' quelle relative a strumenti finanziari derivati,  e
          tutti  i  provvedimenti,  atti,  contratti,  trasferimenti,
          prestazioni e  formalita'  inerenti  ai  predetti  apporti,
          trasferimenti  e  finanziamenti,  alla   loro   esecuzione,
          modificazione ed estinzione,  alle  garanzie  di  qualunque
          tipo da chiunque e in qualsiasi  momento  prestate  e  alle
          loro  eventuali  surroghe,   sostituzioni,   postergazioni,
          frazionamenti e cancellazioni anche parziali,  ivi  incluse
          le cessioni  di  credito  stipulate  in  relazione  a  tali
          operazioni e le cessioni anche parziali dei crediti  e  dei
          contratti ad esse relativi,  sono  esenti  dall'imposta  di
          registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e
          catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da 
          ogni altro tributo o diritto.» 
              - Si riporta il testo del comma 479 dell'art.  1  della
          legge  23  dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
          (legge finanziaria 2006): 
              «1.  479.  Al  fine   di   ottimizzare   le   attivita'
          istituzionali dell'Agenzia del demanio di cui  all'art.  65
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive   modificazioni,   e'   operante,    nell'ambito
          dell'Agenzia medesima, la Commissione per  la  verifica  di
          congruita' delle  valutazioni  tecnico-economico-estimativa
          con riferimento a vendite, permute, locazioni e concessioni
          di immobili di proprieta' dello  Stato  e  ad  acquisti  di
          immobili per  soddisfare  le  esigenze  di  amministrazioni
          dello Stato nonche' ai fini del rilascio del nulla osta per
          locazioni passive riguardanti le stesse amministrazioni 
          dello Stato nel rispetto della normativa vigente.» 
              - Si riporta il testo dei commi 618 e 619  della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
          finanziaria 2008): 
              «2. 618. Le spese annue  di  manutenzione  ordinaria  e
          straordinaria    degli    immobili     utilizzati     dalle
          amministrazioni centrali  e  periferiche  dello  Stato  non
          possono superare, per l'anno 2008, la misura  dell'1,5  per
          cento e, a decorrere dal 2009, la misura del  3  per  cento
          del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di  spesa
          e' ridotto all'1  per  cento  nel  caso  di  esecuzione  di
          interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili
          in locazione  passiva,  e'  ammessa  la  sola  manutenzione
          ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del  valore
          dell'immobile  utilizzato.  Dall'attuazione  del   presente
          comma devono conseguire economie di spesa,  in  termini  di
          indebitamento netto, non inferiori a euro 650  milioni  per
          l'anno 2008, 465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a 
          decorrere dall'anno 2010.» 
              «2.  619.  Le  spese  di   manutenzione   ordinaria   e
          straordinaria di cui al comma 618 devono essere  effettuate
          esclusivamente con imputazione a specifico capitolo,  anche
          di    nuova    istituzione,    appositamente    denominato,
          rispettivamente di parte  corrente  e  di  conto  capitale,
          iscritto nella pertinente unita' previsionale di base della
          amministrazione in cui confluiscono tutti gli  stanziamenti
          destinati alle predette finalita'. Il  Ministro  competente
          e' autorizzato, a tal fine, ad effettuare le occorrenti 
          variazioni di bilancio.» 
              - Si riporta il testo  del  comma  8  dell'art.  6  del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 
          43   (Regolamento   di   riorganizzazione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 
          404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296): 
              «8.La Direzione VIII - valorizzazione dell'attivo e del
          patrimonio pubblico - si articola in 4 uffici dirigenziali 
          non generali e svolge le seguenti funzioni: 
                a)  razionalizzazione,  valorizzazione   e   cessione
          dell'attivo  dello  Stato  e  degli   enti   pubblici   non
          territoriali con  riferimento  a  crediti,  concessioni  ed
          altri attivi, ad esclusione delle partecipazioni  azionarie
          e dei beni immobili, nonche'  attivita'  di  indirizzo  nei
          confronti delle amministrazioni dello Stato cui e' 
          attribuita la gestione diretta di porzioni dell'attivo; 
                b) definizione delle  linee  guida  generali  per  la
          valorizzazione degli immobili degli enti pubblici non 
          territoriali; 
                c) definizione delle linee di indirizzo per  i  piani
          di cessione degli immobili degli enti pubblici non 
          territoriali; 
                d) gestione, attraverso convenzioni con  le  regioni,
          gli enti  locali  e  gli  enti  pubblici  interessati,  dei
          programmi di dismissione di immobili pubblici  non  statali
          da    realizzare,    anche    tramite     operazioni     di
          cartolarizzazione o di costituzione di  fondi  immobiliari,
          mediante predisposizione e realizzazione  delle  operazioni
          di cessione e di cartolarizzazione  e  delle  attivita'  ad
          esse collegate sui mercati, curando in relazione ad esse il
          rapporto con le societa' di rating e con le altre entita' 
          coinvolte; 
                e) elaborazione  del  rendiconto  patrimoniale  dello
          Stato a prezzi di mercato finalizzato alla gestione e 
          valorizzazione degli attivi.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  del   decreto
          legislativo 7 agosto 1997,  n.  279  (Individuazione  delle
          unita' previsionali  di  base  del  bilancio  dello  Stato,
          riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione 
          del rendiconto generale dello Stato): 
              «Art. 14 (Conto generale del patrimonio).  -  1.  Ferma
          restando l'attuale distinzione in categorie dei beni  dello
          Stato, al fine di  consentire  l'individuazione  di  quelli
          suscettibili di utilizzazione economica e'  introdotta  nel
          conto generale del patrimonio un'ulteriore  classificazione
          secondo la tipologia esposta nella tabella  C  allegata  al
          presente decreto legislativo. Con decreto del Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica  di
          concerto con i Ministri interessati possono essere 
          apportate modifiche e integrazioni alla predetta tabella. 
              2. Ai fini della loro gestione economica i beni di  cui
          all'art. 822 del Codice civile, fermi  restando  la  natura
          giuridica e i vincoli cui  sono  sottoposti  dalle  vigenti
          leggi, sono valutati in base a criteri economici ed 
          inseriti nel Conto generale del patrimonio dello Stato. 
              3. Per l'analisi  economica  della  gestione  dei  beni
          dello Stato, al conto generale del patrimonio  e'  allegato
          un  documento  contabile  in  cui  sono   rappresentati   i
          componenti positivi e negativi, nonche' gli indici di 
          redditivita' della gestione stessa. 
              4. Le competenti ragionerie  vigilano  affinche'  siano
          osservate  le  leggi  e  le  disposizioni  in  materia   di
          conservazione ed utilizzazione  economica  dei  beni  dello
          Stato, avvalendosi a tal fine anche dei dati che le 
          amministrazioni interessate sono tenute a trasmettere. 
              5. Con successivi decreti del Ministro del tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, di concerto  con
          i  Ministri  interessati,  si  provvede  a  dettare   norme
          applicative per l'attuazione delle disposizioni di cui ai 
          commi 2, 3 e 4.» 
          Comma 224: 
              - Per il riferimento al testo  del  comma  1  dell'art.
          7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 vedasi 
          in Note al comma 160. 
          Comma 225: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  59  del   decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni (Codice dei  contratti  pubblici  relativi  a
          lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
          2004/17/CE e 2004/18/CE): 
              «Art. 59 (Accordi quadro). - 1. Le stazioni  appaltanti
          possono  concludere  accordi  quadro.  Per  i  lavori,  gli
          accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione  ai
          lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi
          per la progettazione e per gli altri servizi di natura 
          intellettuale. 
              2. Ai fini della conclusione di un accordo  quadro,  le
          stazioni appaltanti seguono le regole di procedura previste
          dalla   presente   parte   in   tutte    le    fasi    fino
          all'aggiudicazione degli appalti  basati  su  tale  accordo
          quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando
          i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi degli 
          articoli 81 e seguenti. 
              3.  Gli  appalti  basati  su  un  accordo  quadro  sono
          aggiudicati secondo le procedure previste ai commi 4  e  5.
          Tali  procedure  sono  applicabili  solo  tra  le  stazioni
          appaltanti e gli  operatori  economici  inizialmente  parti
          dell'accordo  quadro.  In  sede  di  aggiudicazione   degli
          appalti pubblici basati su un accordo quadro le  parti  non
          possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle
          condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare 
          nel caso di cui al comma 4. 
              4. Quando un accordo quadro e'  concluso  con  un  solo
          operatore economico, gli appalti  basati  su  tale  accordo
          quadro sono aggiudicati entro  i  limiti  delle  condizioni
          fissate nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione  di  tali
          appalti, le  stazioni  appaltanti  possono  consultare  per
          iscritto    l'operatore    parte    dell'accordo    quadro,
          chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta. 
              5. Quando  un  accordo  quadro  e'  concluso  con  piu'
          operatori economici, il numero di questi deve essere almeno
          pari a  tre,  purche'  vi  sia  un  numero  sufficiente  di
          operatori economici che soddisfano i criteri di  selezione,
          ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di 
          aggiudicazione. 
              6. Gli appalti basati su accordi  quadro  conclusi  con
          piu'  operatori  economici   possono   essere   aggiudicati
          mediante applicazione delle condizioni stabilite 
          nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo. 
              7. Per il caso di  cui  al  comma  6,  l'aggiudicazione
          dell'accordo  quadro  contiene   l'ordine   di   priorita',
          privilegiando il criterio della rotazione, per la scelta 
          dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto. 
              8. Gli appalti basati su accordi  quadro  conclusi  con
          piu' operatori  economici,  qualora  l'accordo  quadro  non
          fissi tutte le condizioni,  possono  essere  affidati  solo
          dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le  parti
          in   base   alle   medesime   condizioni,   se   necessario
          precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni  indicate
          nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, secondo la 
          seguente procedura: 
                a)  per  ogni  appalto  da  aggiudicare  le  stazioni
          appaltanti consultano per iscritto gli operatori economici 
          che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto; 
                b)  le  stazioni  appaltanti   fissano   un   termine
          sufficiente per presentare le offerte  relative  a  ciascun
          appalto  specifico  tenendo  conto  di  elementi  quali  la
          complessita' dell'oggetto dell'appalto e il tempo 
          necessario per la trasmissione delle offerte; 
                c) le offerte sono presentate per iscritto e il  loro
          contenuto deve rimanere segreto fino alla scadenza del 
          termine previsto per la loro presentazione; 
                d) le stazioni appaltanti  aggiudicano  ogni  appalto
          all'offerente che ha presentato  l'offerta  migliore  sulla
          base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato 
          d'oneri dell'accordo quadro. 
              9. La durata di un accordo quadro non puo'  superare  i
          quattro  anni,  salvo  in  casi   eccezionali   debitamente
          motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro. 
              10. Le stazioni appaltanti non possono  ricorrere  agli
          accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, 
          limitare o distorcere la concorrenza.» 
              - Per il riferimento al testo del comma 2  dell'art.  1
          del decreto legislativo n. 165 del 2001 vedasi in Note al 
          comma 222. 
              - Si riporta il testo del comma 25 dell'art. 3 del gia' 
          citato decreto legislativo n. 163 del 2006: 
              «25.  Le  «amministrazioni  aggiudicatrici»  sono:   le
          amministrazioni   dello   Stato;    gli    enti    pubblici
          territoriali; gli altri enti pubblici  non  economici;  gli
          organismi di diritto  pubblico;  le  associazioni,  unioni,
          consorzi, comunque denominati, costituiti da detti 
          soggetti.» 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  26  della  legge  23
          dicembre  1999,  n.   488,   e   successive   modificazioni
          (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
          pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000): 
              «Art.  26  (Acquisto  di  beni  e  servizi).  -  1.  Il
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica, nel rispetto della vigente normativa in  materia
          di scelta del contraente,  stipula,  anche  avvalendosi  di
          societa' di consulenza specializzate, selezionate anche  in
          deroga  alla  normativa  di  contabilita'   pubblica,   con
          procedure competitive tra primarie  societa'  nazionali  ed
          estere, convenzioni con le  quali  l'impresa  prescelta  si
          impegna ad accettare, sino a  concorrenza  della  quantita'
          massima  complessiva  stabilita  dalla  convenzione  ed  ai
          prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi  di  fornitura
          di beni e servizi deliberati  dalle  amministrazioni  dello
          Stato anche con il ricorso alla  locazione  finanziaria.  I
          contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi 
          non sono sottoposti al parere di congruita' economica. 
              2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.
          17, comma 25, lettera c), della legge 15  maggio  1997,  n.
          127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma  1
          del presente  articolo.  Alle  predette  convenzioni  e  ai
          relativi  contratti  stipulati  da  amministrazioni   dello
          Stato, in luogo dell'art. 3, comma  1,  lettera  g),  della
          legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del 
          medesimo art. 3 della stessa legge. 
              3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere  alle
          convenzioni stipulate ai  sensi  del  comma  1,  ovvero  ne
          utilizzano i  parametri  di  prezzo-qualita',  come  limiti
          massimi, per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  comparabili
          oggetto   delle   stesse,   anche   utilizzando   procedure
          telematiche per l'acquisizione di beni e servizi  ai  sensi
          del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile  2002,
          n. 101. La stipulazione di un contratto in  violazione  del
          presente comma e' causa di responsabilita'  amministrativa;
          ai fini della determinazione del danno  erariale  si  tiene
          anche conto della differenza tra il prezzo  previsto  nelle
          convenzioni   e   quello   indicato   nel   contratto.   Le
          disposizioni di cui al presente comma non si  applicano  ai
          comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni 
          montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. 
              3-bis.  I  provvedimenti  con  cui  le  amministrazioni
          pubbliche  deliberano  di  procedere  in  modo  autonomo  a
          singoli acquisti di beni  e  servizi  sono  trasmessi  alle
          strutture e agli uffici preposti al controllo di  gestione,
          per  l'esercizio  delle  funzioni  di  sorveglianza  e   di
          controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
          sottoscritto il contratto allega allo stesso  una  apposita
          dichiarazione con la quale attesta,  ai  sensi  e  per  gli
          effetti degli  articoli  47  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  e
          successive modifiche, il rispetto delle disposizioni 
          contenute nel comma 3. 
              4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
          uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art. 
          4  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,   n.   286,
          verificano l'osservanza dei parametri di cui  al  comma  3,
          richiedendo eventualmente  al  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
          circa    le    caratteristiche     tecnico-funzionali     e
          l'economicita'  dei  prodotti  acquisiti.   Annualmente   i
          responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
          direzione politica una relazione riguardante  i  risultati,
          in termini di riduzione  di  spesa,  conseguiti  attraverso
          l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
          relazioni  sono  rese  disponibili  sui  siti  Internet  di
          ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
          ove gli uffici preposti al controllo di gestione non  siano
          costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai 
          servizi di controllo interno. 
              5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica presenta annualmente  alle  Camere
          una relazione che illustra le modalita' di attuazione del 
          presente articolo nonche' i risultati conseguiti.» 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  58  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
          finanziaria 2001): 
              «Art. 58 (Consumi intermedi). - 1. Ai sensi  di  quanto
          previsto dall'art. 26, comma 3,  della  legge  23  dicembre
          1999, n. 488, per pubbliche  amministrazioni  si  intendono
          quelle definite  dall'art.  1  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29. Le convenzioni di cui al citato  art.
          26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi  informatici
          pubblici (CONSIP) Spa, per conto del Ministero del  tesoro,
          del bilancio e della programmazione  economica,  ovvero  di
          altre pubbliche amministrazioni di cui al presente comma, e
          devono indicare, anche al fine  di  tutelare  il  principio
          della libera concorrenza e  dell'apertura  dei  mercati,  i
          limiti massimi dei beni e dei servizi espressi  in  termini
          di quantita'. Le predette convenzioni indicano altresi' il 
          loro periodo di efficacia. 
              2. All'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre  1999,
          n. 488, dopo le parole: «amministrazioni dello Stato»  sono
          inserite le seguenti: «anche con il ricorso alla locazione 
          finanziaria». 
              3. Con uno o  piu'  regolamenti  da  emanare  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          sono  stabiliti  i  criteri  per  la  standardizzazione   e
          l'adeguamento  dei  sistemi   contabili   delle   pubbliche
          amministrazioni, anche attraverso strumenti  elettronici  e
          telematici, finalizzati anche al monitoraggio della spesa e 
          dei fabbisogni. 
              4. Con uno o  piu'  regolamenti  da  emanare  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          sono stabiliti i tempi e  le  modalita'  di  pagamento  dei
          corrispettivi relativi alle forniture  di  beni  e  servizi
          nonche' i relativi sistemi di collaudo o atti equipollenti. 
              5. Con uno o  piu'  regolamenti  da  emanare  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          sono definite le procedure di scelta del  contraente  e  le
          modalita' di utilizzazione degli strumenti  elettronici  ed
          informatici che le amministrazioni  aggiudicatrici  possono
          utilizzare ai fini dell'acquisizione  di  beni  e  servizi,
          assicurando la parita' di condizioni dei partecipanti,  nel
          rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione 
          della procedura. 
              6. Ai fini  della  razionalizzazione  della  spesa  per
          l'acquisto di beni mobili  durevoli,  gli  stanziamenti  di
          conto  capitale  destinati  a  tale  scopo  possono  essere
          trasformati in canoni di locazione finanziaria. Il Ministro
          del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
          autorizza la trasformazione e certifica l'equivalenza 
          dell'onere finanziario complessivo.» 
              - Si riporta il testo dei commi 449 e 450 dell'art. 1 
          della gia' citata legge n. 296 del 2006: 
              «1. 449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni  di
          cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n.  488,
          e successive modificazioni, e 58 della  legge  23  dicembre
          2000, n. 388, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di
          ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e
          del grado di standardizzazione dei prodotti,  le  tipologie
          di beni e servizi per le  quali  tutte  le  amministrazioni
          statali  centrali  e  periferiche,  ad   esclusione   degli
          istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
          educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad
          approvvigionarsi  utilizzando  le  convenzioni-quadro.   Le
          restanti amministrazioni pubbliche di cui  all'art.  1  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al
          presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero
          ne utilizzano i parametri di  prezzo-qualita'  come  limiti
          massimi per la stipulazione dei  contratti.  Gli  enti  del
          Servizio sanitario nazionale sono in ogni  caso  tenuti  ad
          approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle 
          centrali regionali di riferimento.» 
              «1. 450. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali
          centrali e periferiche,  ad  esclusione  degli  istituti  e
          delle scuole di ogni  ordine  e  grado,  delle  istituzioni
          educative  e  delle  istituzioni  universitarie,  per   gli
          acquisti di beni e servizi al  di  sotto  della  soglia  di
          rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al  mercato
          elettronico della pubblica amministrazione di cui  all'art.
          11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del 
          Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.» 
              - Si riporta il testo del comma 574 dell'art. 2 della 
          gia' citata legge n. 244 del 2007: 
              «2. 574. Fermo restando quanto previsto dagli  articoli
          26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58  della  legge
          23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 1, commi 449  e  450,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  il   Ministero
          dell'economia e delle finanze,  sulla  base  dei  prospetti
          contenenti i dati di previsione annuale dei  fabbisogni  di
          beni e servizi di cui al comma  569,  individua,  entro  il
          mese di marzo di ogni anno, con  decreto,  segnatamente  in
          relazione agli acquisti  d'importo  superiore  alla  soglia
          comunitaria, secondo la rilevanza  del  valore  complessivo
          stimato, il grado  di  standardizzazione  dei  beni  e  dei
          servizi  ed  il  livello  di  aggregazione  della  relativa
          domanda, nonche' le tipologie dei beni e  dei  servizi  non
          oggetto di convenzioni stipulate da Consip Spa per le quali
          le  amministrazioni  statali  centrali  e  periferiche,  ad
          esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e  grado,
          delle   istituzioni   educative   e    delle    istituzioni
          universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip Spa,  in
          qualita' di stazione appaltante ai  fini  dell'espletamento
          dell'appalto e dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo 
          dei sistemi telematici.» 
          Comma 226: 
              - Per il riferimento al testo dell'art. 26 della legge 
          n. 488 del 1999 vedasi in Note al comma 225. 
          Comma 227: 
              - Si riporta il testo del comma 457 dell'art. 1 della 
          gia' citata legge n. 296 del 2006: 
              «1.  457.  Le  centrali  regionali  e  la  CONSIP   Spa
          costituiscono    un    sistema    a    rete,    perseguendo
          l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa
          e  realizzando  sinergie  nell'utilizzo   degli   strumenti
          informatici per l'acquisto di beni e  servizi.  Nel  quadro
          del patto di stabilita' interno, la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento  e  di  Bolzano  approva  annualmente  i
          programmi per lo sviluppo  della  rete  delle  centrali  di
          acquisto  della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          razionalizzazione  delle  forniture  di  beni  e   servizi,
          definisce le modalita' e  monitora  il  raggiungimento  dei
          risultati  rispetto  agli  obiettivi.  Dall'attuazione  del
          presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 
          carico della finanza pubblica.» 
          Comma 228: 
              - La legge 5 maggio 2009,  n.  42  recante  «Delega  al
          Governo in materia di federalismo  fiscale,  in  attuazione
          dell'art. 119 della Costituzione» e' pubblicata nella Gazz. 
          Uff. 6 maggio 2009, n. 103. 
              - Si riporta il testo del comma  3  dell'art.  2  della
          legge 9 dicembre 1998, n. 431, e  successive  modificazioni
          (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili 
          adibiti ad uso abitativo): 
              «3. In alternativa a quanto previsto dal  comma  1,  le
          parti possono stipulare contratti di  locazione,  definendo
          il valore del canone, la durata  del  contratto,  anche  in
          relazione a quanto  previsto  dall'art.  5,  comma  1,  nel
          rispetto comunque  di  quanto  previsto  dal  comma  5  del
          presente articolo, ed altre condizioni  contrattuali  sulla
          base di quanto stabilito in appositi  accordi  definiti  in
          sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia
          e   le   organizzazioni   dei    conduttori    maggiormente
          rappresentative. Al fine di promuovere i predetti  accordi,
          i comuni, anche in forma associata, provvedono a  convocare
          le predette  organizzazioni  entro  sessanta  giorni  dalla
          emanazione del decreto di cui al comma  2  dell'art.  4.  I
          medesimi   accordi   sono   depositati,   a   cura    delle
          organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area 
          territoriale interessata.» 
          Comma 229: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge  24
          dicembre 2002, n. 282 (Disposizioni urgenti in  materia  di
          adempimenti comunitari  e  fiscali,  di  riscossione  e  di
          procedure di contabilita'), convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive 
          modificazioni, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  2  (Riapertura  di   termini   in   materia   di
          rivalutazione di beni di impresa e di  rideterminazione  di
          valori di acquisto). -  1.  Le  disposizioni  dell'art.  3,
          commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre  2001,  n.  448,  e
          successive   modificazioni,   si   applicano   anche   alle
          assegnazioni, trasformazioni e  cessioni  poste  in  essere
          successivamente al 30 novembre 2002 ed entro il  30  aprile
          2003. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di  cui
          al comma 10 del citato art. 3 della legge n. 448  del  2001
          sono effettuati entro, rispettivamente, il 16 maggio 2003, 
          il 16 luglio 2003 ed il 16 novembre 2003. 
              2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge  28
          dicembre 2001,  n.  448,  e  successive  modificazioni,  si
          applicano anche  per  la  rideterminazione  dei  valori  di
          acquisto delle  partecipazioni  non  negoziate  in  mercati
          regolamentati e dei terreni edificabili e con  destinazione
          agricola posseduti  alla  data  del  1°  gennaio  2010.  Le
          imposte sostitutive possono essere rateizzate  fino  ad  un
          massimo di tre rate annuali di pari  importo,  a  decorrere
          dalla data del 31 ottobre  2010;  sull'importo  delle  rate
          successive alla  prima  sono  dovuti  gli  interessi  nella
          misura del 3 per cento annuo, da versarsi  contestualmente.
          La redazione e il giuramento della perizia devono essere 
          effettuati entro la predetta data del 31 ottobre 2010.» 
          Comma 231: 
              - Si riporta il testo dei commi 12 e 13 dell'art. 31 
          della gia' citata legge n. 289 del 2002: 
              «31.(Disposizioni varie per gli enti  locali).  -  1-11
          Omissis - 12. Nei confronti degli enti locali per i  quali,
          a motivo dell'inesistenza o insufficienza dei trasferimenti
          erariali spettanti per gli anni 1999 e seguenti, non si  e'
          reso possibile operare in tutto o in parte le riduzioni dei
          trasferimenti previste dalle disposizioni di  cui  all'art.
          61 del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,
          all'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n.  124,  e  all'art.
          10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, al 
          completamento di tali riduzioni si provvede: 
                a)  per  i  comuni,  per  l'anno  2003,  in  sede  di
          erogazione  da  parte  del  Ministero  dell'interno   della
          compartecipazione al gettito IRPEF 2003 di cui all'art.  67
          della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  nella   misura
          stabilita dal comma 8 del presente articolo o, in  caso  di
          insufficienza della quota di compartecipazione, in sede  di
          erogazione delle somme eventualmente spettanti a titolo  di
          addizionale  all'IRPEF.  Le  somme  cosi'  recuperate  sono
          portate, con apposito decreto del Ministro dell'interno, in
          aumento della dotazione del pertinente capitolo 1316  dello
          stato  di  previsione  del  proprio  Ministero,  ai   sensi
          dell'art. 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, 
          n. 468, e successive modificazioni; 
                b) per  le  province,  a  decorrere  dall'anno  2003,
          all'atto  della  devoluzione  alle   stesse   del   gettito
          d'imposta RC auto da parte dei concessionari e  sulla  base
          degli importi all'uopo comunicati  per  ciascuna  provincia
          dal  Ministero  dell'interno.  Le  somme  recuperate   sono
          annualmente versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato
          per essere successivamente  riassegnate,  con  decreto  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  al  pertinente
          capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero 
          dell'interno. 
              13. Con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per 
          l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 12. 
              14-22. Omissis». 
          Comma 235: 
              - Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art.  3  del
          gia' citato decreto-legge n. 5 del 2009, come modificato 
          dalla presente legge: 
              «4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi  dell'  art.
          5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del  decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni,  possono  assumere  qualsiasi  forma,  quale
          quella della concessione di finanziamenti, del rilascio  di
          garanzie, dell'assunzione  di  capitale  di  rischio  o  di
          debito, e possono essere realizzate anche  a  favore  delle
          piccole  e  medie  imprese  per   finalita'   di   sostegno
          dell'economia.  Le  predette  operazioni   possono   essere
          effettuate    in    via    diretta    ovvero     attraverso
          l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del
          credito, ad  eccezione  delle  operazioni  a  favore  delle
          piccole e  medie  imprese  che  possono  essere  effettuate
          esclusivamente  attraverso  l'intermediazione  di  soggetti
          autorizzati all'esercizio del credito nonche' attraverso la
          sottoscrizione di fondi comuni di investimento  gestiti  da
          una societa' di gestione collettiva del  risparmio  di  cui
          all'art. 33 del testo unico di cui al  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il cui
          oggetto sociale realizza  uno  o  piu'  fini  istituzionali
          della  Cassa  depositi  e  prestiti  Spa.   Lo   Stato   e'
          autorizzato a sottoscrivere per l'anno 2010 fino a  500.000
          euro  di  quote  di  societa'  di  gestione  del  risparmio
          finalizzate  a  gestire  fondi   comuni   di   investimento
          mobiliare  di   tipo   chiuso   riservati   a   investitori
          qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli  del
          rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione delle 
          imprese di minore dimensione.» 
          Comma 236: 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 29 del gia' 
          citato decreto-legge n. 185 del 2008: 
              «Art. 29 (Meccanismi di  controllo  per  assicurare  la
          trasparenza  e  l'effettiva  copertura  delle  agevolazioni
          fiscali). - 1. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2,
          dell'art. 5, del  decreto-legge  8  luglio  2002,  n.  138,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  2002,
          n.  178,  sul  monitoraggio  dei  crediti  di  imposta   si
          applicano anche  con  riferimento  a  tutti  i  crediti  di
          imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente
          decreto tenendo conto degli oneri  finanziari  previsti  in
          relazione alle disposizioni medesime. In  applicazione  del
          principio di cui al presente comma, al credito  di  imposta
          per spese per attivita' di ricerca di cui all'art. 1, commi
          da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si 
          applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.». 
              - Per il riferimento al testo dell'art. 61 della legge 
          27 dicembre 2002, n. 289 vedasi in Note al comma 220. 
          Comma 237: 
              - Si riporta il testo del comma 1244 dell'art. 1 della 
          gia' citata legge n. 296 del 2006: 
              «1244. Il finanziamento annuale previsto dall'art.  52,
          comma 18, della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  come
          rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n.  289,  dalla
          legge 24 dicembre 2003, n. 350,  dalla  legge  30  dicembre
          2004, n. 311, e dalla legge 23 dicembre 2005,  n.  266,  e'
          incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2007,  di  45
          milioni di euro per l'anno 2008 e di 35 milioni di euro per 
          l'anno 2009.». 
          Comma 238: 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  1  del
          decreto-legge 22 ottobre  1992,  n.  415  (Modifiche  della
          legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina  organica
          dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e 
          successive modificazioni: 
              «2. Il Comitato interministeriale per la programmazione
          economica (CIPE) e il  Comitato  interministeriale  per  il
          coordinamento   della    politica    industriale    (CIPI),
          nell'ambito delle  rispettive  competenze,  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, previa determinazione  di
          indirizzo  del  Consiglio  dei  ministri,  definiscono   le
          disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla 
          base dei seguenti criteri: 
                a) le agevolazioni  sono  calcolate  in  «equivalente
          sovvenzione netto» secondo i criteri e nei  limiti  massimi
          consentiti  dalla   vigente   normativa   della   Comunita'
          economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di 
          aiuti regionali; 
                b) la graduazione dei  livelli  di  sovvenzione  deve
          essere  attuata  secondo  un'articolazione  territoriale  e
          settoriale e per  tipologia  di  iniziative  che  concentri
          l'intervento  straordinario   nelle   aree   depresse   del
          territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari
          condizioni delle  aree  montane,  nei  settori  a  maggiore
          redditivita' anche sociale identificati nella stessa 
          delibera; 
                c)  le  agevolazioni   debbono   essere   corrisposte
          utilizzando  meccanismi  che  garantiscano  la  valutazione
          della redditivita' delle  iniziative  ai  fini  della  loro
          selezione, evitino duplicazioni di istruttorie,  assicurino
          la massima trasparenza  mediante  il  rispetto  dell'ordine
          cronologico  nell'esame  delle  domande  ed  il  ricorso  a
          sistemi di monitoraggio e, per  le  iniziative  di  piccole
          dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a 
          sistemi di tutoraggio; 
                d) gli  stanziamenti  individuati  dal  CIPI  per  la
          realizzazione dei singoli  contratti  di  programma  e  gli
          impegni  assunti  per  le  agevolazioni   industriali   con
          provvedimento  di  concessione  provvisoria  non   potranno
          essere  aumentati  in   relazione   ai   maggiori   importi
          dell'intervento finanziario risultanti in sede di 
          consuntivo.». 
               - Si riporta il testo del  comma  7  dell'art.  11-ter
          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni (Riforma di alcune norme di contabilita' 
          generale dello Stato in materia di bilancio): 
              «7. Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
          verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti
          rispetto alle previsioni di spesa  o  di  entrata  indicate
          dalle medesime leggi al fine della  copertura  finanziaria,
          il Ministro competente ne da'  notizia  tempestivamente  al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi la predetta segnalazione,  riferisce  al  Parlamento
          con propria relazione e assume  le  conseguenti  iniziative
          legislative. La relazione  individua  le  cause  che  hanno
          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione
          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli oneri autorizzati dalle predette leggi.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze puo' altresi'  promuovere  la
          procedura di cui al presente comma allorche' riscontri  che
          l'attuazione di leggi rechi  pregiudizio  al  conseguimento
          degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal  Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti, come approvati  dalle  relative  risoluzioni
          parlamentari. La stessa procedura e' applicata in  caso  di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale recanti interpretazioni della normativa 
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.». 
          Comma 239: 
              - Si riporta il testo dell'art. 7-bis del decreto-legge
          1° settembre 2008, n. 137 (Disposizioni urgenti in  materia
          di istruzione e universita'), convertito, con 
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169: 
              «Art.  7-bis  (Provvedimenti  per  la  sicurezza  delle
          scuole). - 1. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto,  al  piano
          straordinario per  la  messa  in  sicurezza  degli  edifici
          scolastici, formulato ai  sensi  dell'art.  80,  comma  21,
          della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e   successive
          modificazioni, e' destinato un importo non inferiore  al  5
          per cento delle risorse stanziate per  il  programma  delle
          infrastrutture strategiche in cui il piano stesso e' 
          ricompreso. 
              2. Al fine di consentire  il  completo  utilizzo  delle
          risorse gia'  assegnate  a  sostegno  delle  iniziative  in
          materia  di  edilizia  scolastica,  le  economie,  comunque
          maturate alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e rivenienti dai finanziamenti  attivati  ai  sensi
          dell'art. 11 del decreto-legge  1°  luglio  1986,  n.  318,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  1986,
          n. 488, dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e
          dall'art. 2, comma 4, della legge 8 agosto  1996,  n.  431,
          nonche' quelle relative a finanziamenti  per  i  quali  non
          sono state effettuate movimentazioni  a  decorrere  dal  1°
          gennaio  2006,  sono  revocate.  A  tal  fine  le  stazioni
          appaltanti provvedono a rescindere, ai sensi dell'art.  134
          del  codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
          servizi e forniture,  di  cui  al  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163, i contratti stipulati, qualificano  le
          economie e ne danno comunicazione alla regione 
          territorialmente competente. 
              3. La revoca di cui al comma 2 e' disposta con  decreto
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, sentite le regioni territorialmente competenti,  e
          le  relative  somme  sono  riassegnate,   con   le   stesse
          modalita', per l'attivazione di opere di messa in sicurezza
          delle strutture scolastiche, finalizzate  alla  mitigazione
          del rischio sismico, da realizzare in attuazione del  patto
          per la sicurezza delle scuole sottoscritto il  20  dicembre
          2007  dal  Ministro  della  pubblica   istruzione   e   dai
          rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai  sensi
          dell'art. 1, comma 625, della legge 27  dicembre  2006,  n.
          296. L'eventuale riassegnazione  delle  risorse  a  regione
          diversa e' disposta sentita la Conferenza unificata di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
          e successive modificazioni. 
              4. Nell'attuazione degli interventi disposti  ai  sensi
          dei commi 2 e 3 del  presente  articolo  si  applicano,  in
          quanto compatibili, le  prescrizioni  di  cui  all'art.  4,
          commi 5, 7 e 9, della legge  11  gennaio  1996,  n.  23;  i
          relativi finanziamenti possono, comunque, essere nuovamente
          revocati e riassegnati, con le medesime modalita',  qualora
          i lavori programmati  non  siano  avviati  entro  due  anni
          dall'assegnazione ovvero gli enti beneficiari dichiarino 
          l'impossibilita' di eseguire le opere. 
              5.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca,  di  concerto   con   il   Ministro   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,   nomina   un   soggetto
          attuatore che definisce gli interventi  da  effettuare  per
          assicurare l'immediata messa in sicurezza di  almeno  cento
          edifici scolastici presenti sul  territorio  nazionale  che
          presentano  aspetti  di  particolare  criticita'  sotto  il
          profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la
          localizzazione degli edifici interessati sono individuati 
          d'intesa con la predetta Conferenza unificata. 
              6.   Al   fine   di   assicurare    l'integrazione    e
          l'ottimizzazione dei finanziamenti destinati alla sicurezza
          sismica delle scuole, il  soggetto  attuatore,  di  cui  al
          comma 5, definisce il cronoprogramma dei lavori sulla  base
          delle risorse disponibili,  d'intesa  con  il  Dipartimento
          della protezione civile, sentita la predetta Conferenza 
          unificata. 
              7. All'attuazione dei commi da 2 a 6  si  provvede  con
          decreti del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su
          proposta   del   Ministro   competente,   previa   verifica
          dell'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza 
          pubblica.». 
          Comma 240: 
              - Per il riferimento al testo del comma 1 dell'art.  18
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 vedasi in Note 
          al comma 219. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  63  del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive 
          modificazioni (Norme in materia ambientale): 
              «Art. 63 (Autorita' di bacino distrettuale).  -  1.  In
          ciascun distretto idrografico di  cui  all'articolo  64  e'
          istituita l'Autorita' di bacino  distrettuale,  di  seguito
          Autorita' di bacino, ente pubblico non economico che  opera
          in conformita' agli obiettivi  della  presente  sezione  ed
          uniforma la propria attivita' a criteri di efficienza, 
          efficacia, economicita' e pubblicita'. 
              2. Sono organi dell'Autorita' di bacino: la  Conferenza
          istituzionale  permanente,  il  Segretario   generale,   la
          Segreteria tecnico-operativa e la Conferenza  operativa  di
          servizi. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          funzione  pubblica,  da  emanarsi  sentita  la   Conferenza
          permanente Stato-regioni entro trenta giorni dalla data  di
          entrata in vigore della parte terza del  presente  decreto,
          sono definiti i criteri e le modalita' per l'attribuzione o
          il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali
          e  finanziarie,  salvaguardando  i  livelli  occupazionali,
          definiti  alla  data  del  31  dicembre  2005,   e   previa
          consultazione dei sindacati.