art. 1 (commi 701-800)
  701. Il primo periodo del comma 150 dell'articolo 1 della legge  23
dicembre 2005, n. 266, e' sostituito  dal  seguente:  "Continuano  ad
applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 30, 32 e 37,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311". 
 
  702. In ragione del contributo apportato nel 2006 al  conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica, la ripartizione  dell'incremento
del gettito compartecipato di cui al comma 191, sara' effettuata  nel
2008 esclusivamente a favore dei comuni che hanno rispettato nel 2006
il patto di stabilita' interno. 
 
  703. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul  fondo
ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera  a),  del  decreto
legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504,  sono  disposti  i  seguenti
interventi di cui 37,5 milioni di euro  destinati  a  compensare  gli
effetti sul fabbisogno e  sull'indebitamento  netto  derivanti  dalle
disposizioni recate dal comma 562 del presente articolo: 
    a) fino ad un importo complessivo  di  55  milioni  di  euro,  il
contributo   ordinario,   al   lordo   della   detrazione   derivante
dall'attribuzione  di  una  quota  di  compartecipazione  al  gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,  e'  incrementato  in
misura pari al 40 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti,  nei  quali  il  rapporto  tra  la  popolazione   residente
ultrasessantacinquenne e  la  popolazione  residente  complessiva  e'
superiore al 30 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili.
Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione e' finalizzato  ad
interventi di natura sociale e socio-assistenziale; 
    b) fino ad un importo complessivo  di  71  milioni  di  euro,  il
contributo   ordinario,   al   lordo   della   detrazione   derivante
dall'attribuzione  di  una  quota  di  compartecipazione  al  gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,  e'  incrementato  in
misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di  eta'
inferiore a cinque anni e la  popolazione  residente  complessiva  e'
superiore al 5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT  disponibili.
Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione e' finalizzato  ad
interventi di natura sociale; 
    c) ai comuni con  popolazione  inferiore  a  3.000  abitanti,  e'
concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo  complessivo  di
42  milioni  di  euro,  per  le  medesime  finalita'  dei  contributi
attribuiti  a  valere  sul  fondo   nazionale   ordinario   per   gli
investimenti; 
    d) alle comunita' montane e' attribuito un contributo complessivo
di 20 milioni di euro, da ripartire in proporzione  alla  popolazione
residente nelle zone montane. 
 
  704. A decorrere dall'anno 2007 gli oneri relativi alle commissioni
straordinarie di cui all'articolo 144  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono posti a carico dello
Stato, che provvede al rimborso a favore  degli  enti  locali  previa
presentazione della relativa richiesta. Gli enti locali destinano gli
importi rimborsati a spese di investimento. 
 
  705. In deroga alla normativa vigente, a favore degli enti locali i
cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi  dell'articolo  143
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
il Ministero dell'interno provvede, su  richiesta  della  commissione
straordinaria, ad  erogare  in  un'unica  soluzione  i  trasferimenti
erariali e  la  quota  di  compartecipazione  al  gettito  dell'IRPEF
spettanti per l'intero esercizio. 
 
  706. Per la copertura degli oneri di cui all'articolo 145 del testo
unico di cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 
 
  707. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore degli enti locali  che
si  trovano,  alla  data  del  1°  gennaio  di  ciascun  anno,  nella
condizione di cui all'articolo 143 del testo unico di cui al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e'  corrisposto  dal  Ministero
dell'interno   un   contributo   destinato   alla   realizzazione   o
manutenzione di opere pubbliche nella misura massima  annuale  di  30
milioni di euro, ripartiti in base alla  popolazione  residente  come
risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Ai fini  del
riparto, gli enti con popolazione superiore  a  5.000  abitanti  sono
considerati come enti di 5.000 abitanti. 
 
  708. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 704 a  707
si provvede a valere sul fondo  ordinario  di  cui  all'articolo  34,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
504. 
 
  709. All'articolo 1, comma 494, della legge 23  dicembre  2005,  n.
266,  dopo  il  secondo  periodo,  e'  aggiunto  il   seguente:   "La
ripartizione  e'  effettuata  per  il  90  per  cento  in  base  alla
popolazione e per il 10 per cento in base al territorio,  assicurando
il 40 per cento del fondo complessivo ai soli comuni  confinanti  con
il territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano". 
 
  710. Ai fini dell'approvazione del  bilancio  di  previsione  degli
enti locali e della verifica della salvaguardia  degli  equilibri  di
bilancio sono confermate, per l'anno 2007,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre  2004,  n.
314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26. 
 
  711. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge 23  dicembre  1999,  n.
488, dopo le parole:  "servizi  non  commerciali"  sono  inserite  le
seguenti: ", per i quali e' previsto il pagamento di una  tariffa  da
parte degli utenti,". 
 
  712.  A  decorrere  dall'anno  2007,  la   dichiarazione   di   cui
all'articolo 2, comma 4, del regolamento recante determinazione delle
rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni,  di
cui al decreto del Ministro dell'interno  1°  luglio  2002,  n.  197,
attestante il minor  gettito  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
derivante da fabbricati del gruppo catastale D, deve  essere  inviata
al Ministero dell'interno entro il  termine  perentorio,  a  pena  di
decadenza, del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui  si  e'
verificata la minore entrata. 
 
  713. Per l'anno 2007 i proventi delle concessioni edilizie e  delle
sanzioni previste dal testo unico delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per
una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese
correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25  per  cento
esclusivamente per spese di  manutenzione  ordinaria  del  patrimonio
comunale. 
 
  714. All'articolo 242, comma 2, del testo unico di cui  al  decreto
legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  concernente  l'individuazione
degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli, e'
aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Fino  alla  fissazione  di
nuovi parametri triennali si applicano quelli vigenti per il triennio
precedente". 
 
  715. Nei casi di scioglimento dei consigli comunali  e  provinciali
ai sensi  dell'articolo  143  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli incarichi di cui all'articolo
110 del medesimo testo unico nonche' l'incarico di revisore dei conti
e  i  rapporti  di  consulenza  e  di  collaborazione  coordinata   e
continuativa  sono  risolti  di  diritto  se  non   rinnovati   entro
quarantacinque    giorni    dall'insediamento    della    commissione
straordinaria per la gestione dell'ente. 
 
  716. Ai fini dell'invarianza delle disposizioni recate dai commi da
703 a 707 sul fabbisogno e sull'indebitamento netto  delle  pubbliche
amministrazioni,  il  fondo  per  le  aree  sottoutilizzate,  di  cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  e  successive
modificazioni, e' ridotto di 195 milioni di euro per l'anno 2007,  di
130 milioni di euro per l'anno 2008 e  di  65  milioni  di  euro  per
l'anno 2009. 
 
  717. Il comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto  1990,  n.
250, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
    "2-ter.  I  contributi  previsti  dalla   presente   legge,   con
esclusione di quelli previsti dal comma 11, e  in  misura,  comunque,
non superiore al 50 per cento dei  costi  complessivi,  compresi  gli
ammortamenti,  risultanti  dal  bilancio  dell'impresa  stessa,  sono
concessi alle imprese  editrici  e  alle  emittenti  radiotelevisive,
comunque costituite, che editino giornali  quotidiani  o  trasmettano
programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni
autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto  Adige,
a condizione che le imprese beneficiarie non editino  altri  giornali
quotidiani o che non possiedano  altre  emittenti  radiotelevisive  e
possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), , f) e  g)
del comma 2 del presente articolo. Alle emittenti radiotelevisive  di
cui al periodo precedente  i  contributi  sono  concessi  nel  limite
complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008
e 2009. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai  commi
8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi,  compresi  gli  ammortamenti,  risultanti  dal  bilancio
dell'impresa stessa, sono concessi ai  giornali  quotidiani  italiani
editi e diffusi all'estero  a  condizione  che  le  imprese  editrici
beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d)  e
g) del comma 2 del presente articolo. Tali  imprese  devono  allegare
alla domanda i bilanci corredati da una relazione  di  certificazione
da parte di societa' abilitate secondo la normativa  dello  Stato  in
cui ha sede l'impresa". 
 
  718. Fermo restando quanto disposto dagli  articoli  60  e  63  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e
successive modificazioni, l'assunzione, da parte  dell'amministratore
di un ente  locale,  della  carica  di  componente  degli  organi  di
amministrazione di societa' di capitali partecipate dallo stesso ente
non da' titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della
societa'. 
 
  719. L'indennita' di fine mandato  prevista  dall'articolo  10  del
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'interno  4  aprile
2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia  avuto
una durata superiore a trenta mesi. 
 
  720. All'articolo 13 del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 3,  primo  periodo,  le  parole  "dodici  mesi"  sono
sostituite dalle seguenti "ventiquattro mesi"; 
    b) al comma  3,  secondo  periodo,  sono  soppresse  le  seguenti
parole:  "da  collocare  sul  mercato,  secondo  le   procedure   del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori diciotto mesi"; 
    c) al comma 4, secondo  periodo,  la  parola:  "perfezionate"  e'
sostituita dalla seguente: "bandite". 
 
  721. Ai fini del contenimento della  spesa  pubblica,  le  regioni,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
adottano disposizioni, normative  o  amministrative,  finalizzate  ad
assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e  degli
apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione
dell'ammontare dei compensi e delle indennita' dei  componenti  degli
organi  rappresentativi  e  del  numero  di   questi   ultimi,   alla
soppressione  degli  enti  inutili,  alla  fusione   delle   societa'
partecipate e al ridimensionamento delle strutture organizzative. 
 
  722. La disposizione di cui  al  comma  721  costituisce  principio
fondamentale di coordinamento della finanza  pubblica,  ai  fini  del
rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilita'  e  crescita
dell'Unione europea. 
 
  723. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione  del  comma  721
devono garantire un miglioramento dei saldi  finanziari  dei  bilanci
regionali  pari  al  10  per  cento  rispetto  ai   saldi   dell'anno
precedente. 
 
  724. Al fine di assicurare un controllo indipendente e continuativo
della qualita' dell'azione di governo degli enti locali, e' istituita
un'Unita'  per  il  monitoraggio  con  il  compito  di  accertare  la
ricorrenza  dei  presupposti  per  il  riconoscimento  delle   misure
premiali previste  dalla  normativa  vigente  e  di  provvedere  alla
verifica delle dimensioni organizzative ottimali  degli  enti  locali
anche mediante la valutazione delle loro  attivita',  la  misurazione
dei livelli delle prestazioni e  dei  servizi  resi  ai  cittadini  e
l'apprezzamento dei risultati conseguiti, tenendo altresi' conto  dei
dati relativi al patto di stabilita' interno. Con successivo  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
per gli affari regionali e le autonomie locali, di  concerto  con  il
Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze
e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono  emanate  le  disposizioni
relative alla composizione dell'Unita', alla sua organizzazione ed al
suo  funzionamento.  Al  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie  locali  sono   attribuite   le   funzioni   di   vigilanza
sull'Unita'. Per il funzionamento dell'Unita' e' istituito un  fondo,
nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri,
con una dotazione finanziaria pari a 2 milioni di  euro  a  decorrere
dal 2007. Restano ferme le competenze istituzionali della  Ragioneria
generale dello Stato e della Corte dei conti. 
 
  725. Nelle societa' a totale partecipazione di comuni  o  province,
il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al  presidente
e ai componenti del consiglio di  amministrazione,  non  puo'  essere
superiore per il presidente all'80 per cento e per i componenti al 70
per cento delle indennita' spettanti, rispettivamente, al  sindaco  e
al presidente della provincia ai sensi  dell'articolo  82  del  testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267.  Resta
ferma la possibilita' di prevedere indennita' di risultato  solo  nel
caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata. 
 
  726.  Nelle  societa'  a  totale  partecipazione  pubblica  di  una
pluralita' di enti locali, il compenso di cui  al  comma  725,  nella
misura ivi prevista, va calcolato  in  percentuale  della  indennita'
spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore  quota
di partecipazione e, in  caso  di  parita'  di  quote,  a  quella  di
maggiore importo tra le indennita' spettanti  ai  rappresentanti  dei
soci pubblici. 
 
  727. Al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione
sono dovuti gli emolumenti di cui all'articolo 84 del testo unico  di
cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  e  successive
modificazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite. 
 
  728. Nelle societa' a partecipazione mista di enti locali  e  altri
soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai  commi  725  e  726
possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti
diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale  ogni
cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi  dagli
enti locali nelle societa' in cui la partecipazione degli enti locali
e' pari o superiore al 50 per cento del  capitale,  e  di  due  punti
percentuali  ogni  cinque  punti  percentuali  di  partecipazione  di
soggetti  diversi  dagli  enti  locali  nelle  societa'  in  cui   la
partecipazione degli enti locali e' inferiore al  50  per  cento  del
capitale. 
 
  729.  11  numero  complessivo  di  componenti  del   consiglio   di
amministrazione delle societa' partecipate totalmente  anche  in  via
indiretta da enti locali, non puo' essere superiore a tre,  ovvero  a
cinque per le societa' con  capitale,  interamente  versato,  pari  o
superiore  all'importo  che  sara'  determinato   con   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta  del  Ministro  per
gli affari regionali e  le  autonomie  locali,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'interno  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.  Nelle
societa' miste il numero  massimo  di  componenti  del  consiglio  di
amministrazione designati dai soci pubblici locali  comprendendo  nel
numero anche quelli eventualmente designati dalle  regioni  non  puo'
essere superiore a cinque. Le societa' adeguano i  propri  statuti  e
gli eventuali patti parasociali  entro  tre  mesi  dall'  entrata  in
vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
  730. Le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
adeguano ai principi di cui ai commi da 725 a 735 la  disciplina  dei
compensi degli amministratori delle societa' da esse  partecipate,  e
del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di
dette societa'. L'obbligo di cui al periodo che  precede  costituisce
principio di coordinamento della finanza pubblica. 
 
  731. Nell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, dopo le parole: "consigli  circoscrizionali"  sono
inserite le seguenti: "dei soli comuni capoluogo di provincia"; 
    b) al comma 2, dopo la parola: "circoscrizionali"  sono  inserite
le seguenti: ", limitatamente ai comuni capoluogo di provincia,". 
 
  732. Nel comma 3 dell'articolo  234  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  il  numero:  "5.000"  e'
sostituito dal seguente: "15.000". 
 
  733. Le disposizioni di cui ai commi da 725 a 730 non si  applicano
alle societa' quotate in borsa. 
 
  734. Non puo' essere nominato amministratore di ente,  istituzione,
azienda pubblica, societa' a totale o parziale capitale pubblico chi,
avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia
chiuso in perdita tre esercizi consecutivi. 
 
  735. Gli incarichi di amministratore delle societa' di cui ai commi
da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i  relativi  compensi  sono
pubblicati nell' albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura
del responsabile individuato  da  ciascun  ente.  La  pubblicita'  e'
soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione  dell'obbligo  di
pubblicazione e' punita con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria
fino a 10.000 euro, irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha
sede la societa'. La stessa sanzione si applica  agli  amministratori
societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico  ed
il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per
le indennita' di risultato di cui al comma 725, entro  trenta  giorni
dal percepimento. 
 
  736.  Le  norme   del   presente   comma   costituiscono   principi
fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica di cui  agli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della  Costituzione.
Le operazioni di gestione del debito tramite  utilizzo  di  strumenti
derivati, da parte delle regioni e degli enti di cui al  testo  unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  devono  essere
improntate  alla  riduzione  del  costo  finale  del  debito  e  alla
riduzione dell'esposizione ai rischi di  mercato.  Gli  enti  possono
concludere tali  operazioni  solo  in  corrispondenza  di  passivita'
effettivamente dovute, avendo riguardo al contenimento dei rischi  di
credito assunti. 
 
  737. All'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo  il
comma 2, sono inseriti i seguenti: 
    "2-bis.  A  partire  dal  1°  gennaio   2007,   nel   quadro   di
coordinamento della finanza pubblica di cui  all'articolo  119  della
Costituzione, i contratti con cui le regioni e gli  enti  di  cui  al
testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,
pongono in essere  le  operazioni  di  ammortamento  del  debito  con
rimborso unico a scadenza  e  le  operazioni  in  strumenti  derivati
devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti,  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  del  tesoro.  Tale
trasmissione,  che  deve  avvenire  prima  della  sottoscrizione  dei
contratti medesimi,  e'  elemento  costitutivo  dell'efficacia  degli
stessi. Restano valide le disposizioni del decreto di cui al comma  1
del presente articolo, in materia di monitoraggio. 
    2-ter. Delle operazioni di cui al comma precedente che  risultino
in violazione alla vigente normativa, viene data  comunicazione  alla
Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza". 
 
  738. Gli enti tenuti alle comunicazioni previste  dall'articolo  41
della legge n. 448 del  2001  conservano,  per  almeno  cinque  anni,
appositi elenchi aggiornati contenenti i dati di tutte le  operazioni
finanziarie e di indebitamento effettuate ai  sensi  della  normativa
sopra citata. L'organo di revisione dell'ente territoriale vigila sul
corretto e tempestivo adempimento da parte degli enti stessi. 
 
  739. Dal 1° gennaio 2007 alle operazioni di indebitamento di cui al
comma 17 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre  2003,  n.  350,  si
aggiungono le operazioni di cessione o cartolarizzazione dei  crediti
vantati dai fornitori di beni e servizi per i  cui  pagamenti  l'ente
assume, ancorche' indirettamente, nuove obbligazioni, anche  mediante
la ristrutturazione  dei  piani  di  ammortamento.  Sono  escluse  le
operazioni di tale natura per  le  quali  la  delibera  della  Giunta
regionale sia stata adottata prima  del  4  settembre  2006,  purche'
completate entro e non oltre il 31 marzo 2007. . 
 
  740. Al comma 17, primo periodo, dell'articolo  3  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, sono soppresse le  parole:  "non  collegati  a
un'attivita' patrimoniale preesistente". 
 
  741. All'articolo 255 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267, il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
    "10.  Non  compete  all'organo  straordinario   di   liquidazione
l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi  ai  fondi  a
gestione vincolata, ai mutui passivi gia' attivati per  investimenti,
ivi   compreso   il   pagamento   delle   relative   spese,   nonche'
l'amministrazione  dei  debiti   assistiti   dalla   garanzia   della
delegazione di pagamento di cui all'articolo 206". 
 
  742. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato,  ai  sensi
rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge  9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni,  e  dell'articolo  59,
comma 34, della legge 27  dicembre  1997,  n.  449,  come  da  ultimo
modificato dal comma 746, e' stabilito per l'anno 2007: 
    a) in 469,16  milioni  di  euro  in  favore  del  Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi,  della
gestione speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale  di
previdenza  e  di  assistenza  per  i  lavoratori  dello   spettacolo
(ENPALS); 
    b) in 115,93  milioni  di  euro  in  favore  del  Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui  alla
lettera a), della gestione esercenti attivita'  commerciali  e  della
gestione artigiani. 
 
  743. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 742, gli  importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno  2007
in 16.650,39 milioni di euro per le gestioni di  cui  al  comma  742,
lettera a), e in 4.114,39 milioni di euro per le gestioni di  cui  al
comma 742, lettera b). 
 
  744. Gli importi complessivi  di  cui  ai  commi  742  e  743  sono
ripartiti tra le gestioni interessate  con  il  procedimento  di  cui
all'articolo 14 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento  di  cui
al comma 742, lettera a), della  somma  di  945,10  milioni  di  euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a  completamento  dell'integrale  assunzione  a  carico  dello  Stato
dell'onere   relativo   ai   trattamenti   pensionistici    liquidati
anteriormente al 1° gennaio 1989, nonche' al  netto  delle  somme  di
2,50 milioni di euro e  di  57,94  milioni  di  euro  di  pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS. 
 
  745. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le
parole da: "secondo i seguenti criteri" fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "secondo  il  criterio  del  rapporto  tra
contribuzione  e   prestazioni   con   l'applicazione   di   aliquote
contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle
aliquote vigenti nei regimi interessati". 
 
  746. All'articolo 59, comma 34, della legge 27  dicembre  1997,  n.
449, e successive modificazioni, il quinto periodo e' sostituito  dal
seguente: "Sono altresi' escluse dal predetto procedimento  le  quote
assegnate alle gestioni di cui agli articoli 21, 28, 31  e  34  della
legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al  50  per  cento  di
quello definito con legge 23 dicembre  1996,  n.  663,  e  successive
modificazioni, rivalutato, a  decorrere  dall'anno  1997,  in  misura
proporzionale al complessivo incremento dei  trasferimenti  stabiliti
annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo  37,  comma
5, della legge 9 marzo 1989, n. 88,  e  successive  modificazioni,  e
annualmente adeguato secondo i medesimi criteri". 
 
  747. Al fine di pervenire alla sistemazione  del  debito  di  Poste
italiane Spa verso la tesoreria statale per sovvenzioni ricevute  per
pagamenti di pensioni effettuati fino alla fine  dell'anno  2000,  le
anticipazioni di tesoreria ricevute da Poste italiane Spa,  ai  sensi
dell'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, per il pagamento
delle  pensioni  a  carico  dell'INPS  fino  alla  predetta  data  si
intendono concesse direttamente all'INPS  e,  conseguentemente,  sono
apportate le necessarie variazioni nelle scritturazioni del conto del
patrimonio dello Stato. 
 
  748. Ai fini della copertura dei  maggiori  oneri  a  carico  della
gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e  indennita'  agli
invalidi civili, ciechi e sordi di cui all'articolo 130  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 534  milioni  di  euro
per l'esercizio 2005 e in 400 milioni di euro per l'anno 2006: 
    a) per l'anno 2005, sono utilizzate le somme che risultano, sulla
base del bilancio consuntivo dell'INPS per  l'anno  2005,  trasferite
alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
e successive modificazioni, in  eccedenza  rispetto  agli  oneri  per
prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari  a
534 milioni di euro; 
    b) per l'anno 2006, sono utilizzate le seguenti risorse: 
     1) le somme che risultano, sulla base  del  bilancio  consuntivo
dell'INPS  per  l'anno  2005,  trasferite  alla   gestione   di   cui
all'articolo 37 della  legge  9  marzo  1989,  n.  88,  e  successive
modificazioni, in eccedenza rispetto agli  oneri  per  prestazioni  e
provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 87,48  milioni
di euro; 
     2) le risorse  trasferite  all'INPS  ed  accantonate  presso  la
medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo  dell'anno
2005 del medesimo Istituto, per un ammontare  complessivo  di  312,52
milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi. 
 
  749. All' articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre  2005,  n.
252,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modifiche: 
    a) le parole: "1° gennaio 2008" e  "31  dicembre  2007",  ovunque
ricorrano,  con  esclusione  dei  commi  3  e  4,   sono   sostituite
rispettivamente dalle seguenti: "1°  gennaio  2007"  e  "31  dicembre
2006"; 
    b) al comma 5: 
     1) nel primo periodo, la parola: "erogate" e' soppressa; 
     2) nel secondo periodo, le parole: "alle  prestazioni  maturate"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "ai  montanti  delle  prestazioni
accumulate"; 
    c)  al  comma  7,  nelle  lettere  b)  e  c),  le  parole:  "alle
prestazioni pensionistiche maturate" sono sostituite dalle  seguenti:
"ai montanti delle prestazioni"; 
    d) al comma 3, le parole da:  "Entro  il  31  dicembre"  fino  a:
"lettera b), n. 1):" sono sostituite dalle  seguenti:  "Per  ricevere
nuove  adesioni,  anche  con  riferimento  al  finanziamento  tramite
conferimento del TFR:"; 
    e) al comma 3, lettera b), n. 1), dopo le parole: "alla 
    costituzione" sono inserite le seguenti: ",  entro  il  31  marzo
2007,"; f) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: 
     "3-bis. Per le forme pensionistiche complementari  di  cui  agli
articoli 12 e 13, le disposizioni previste agli articoli  4  e  5  in
materia di responsabile della forma pensionistica e dell'organismo di
sorveglianza si applicano a decorrere dal 1° luglio 2007."; 
    g) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
     "4. A decorrere dal l° gennaio  2007,  le  forme  pensionistiche
complementari che hanno  provveduto  agli  adeguamenti  di  cui  alle
lettere a) e b), n. 2), del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP
secondo le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere  nuove
adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite  conferimento
del TFR. Relativamente  a  tali  adesioni,  le  forme  pensionistiche
complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto  da  parte
della COVIP, anche tramite procedura  di  silenzio-assenso  ai  sensi
dell'articolo  19,  comma   2,   lettera   b),   l'autorizzazione   o
l'approvazione in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano  altresi'
provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori  adeguamenti  di
cui al comma 3, lettera b), n.  l),  ricevono,  a  decorrere  dal  1°
luglio 2007, il versamento del TFR  e  dei  contributi  eventualmente
previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra il l° gennaio
2007 e  il  30  giugno  2007.  Con  riguardo  ai  lavoratori  di  cui
all'articolo 8, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto  differimento
si applica relativamente al versamento del residuo  TFR.  Qualora  la
forma pensionistica complementare non  abbia  ricevuto  entro  il  30
giugno 2007 la predetta autorizzazione o  approvazione,  all'aderente
e' consentito trasferire l'intera posizione individuale  maturata  ad
altra  forma  pensionistica  complementare,  anche  in  mancanza  del
periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo  14,
comma 6". 
 
  750. Per le disposizioni di cui al comma 749 sono  fatte  salve  le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di
attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione. 
 
  751. All'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, le parole:  "Commissione  di  vigilanza  sulle
forme pensionistiche complementari" sono sostituite  dalle  seguenti:
"Commissione di vigilanza sui fondi pensione". 
 
  752. Restano validi gli atti ed i  provvedimenti  adottati  e  sono
fatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti
sulla base del decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279. 
 
  753. All'articolo 23 del decreto legislativo 5  dicembre  2005,  n.
252, e. successive modificazioni, dopo il comma  4,  e'  inserito  il
seguente: 
    "4-bis. Le forme pensionistiche complementari istituite alla data
di entrata in vigore della legge 23 ottobre  1992,  n.  421,  possono
ricevere  nuove  adesioni  anche  con  riferimento  al  finanziamento
tramite conferimento del TFR a far data dal  1°  gennaio  2007.  Tali
forme, ai  fini  del  conferimento  del  TFR,  devono  adeguarsi,  in
conformita' delle disposizioni emanate in attuazione  dell'  articolo
20, comma 2, del presente decreto legislativo,  entro  il  31  maggio
2007". 
 
  754. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sono disciplinate le modalita' di regolazione  di  debito  e  credito
delle  imprese  nei  confronti  dell'INPS,   relativi   agli   sgravi
contributivi di cui ai  decreti  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale 5 agosto  1994  e  24  dicembre  1997,  pubblicati
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 20 agosto 1994  e
n. 57 del 10 marzo 1998. Nelle more dell'emanazione del decreto  sono
sospese  le  procedure  esecutive  e  le  imprese  stesse  non   sono
considerate morose ai  fini  del  rilascio  del  documento  unico  di
regolarita' contributiva (DURC). 
 
  755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, e' istituito  il  "Fondo  per
l'erogazione  ai  lavoratori  dipendenti  del  settore  privato   dei
trattamenti di fine rapporto di  cui  all'articolo  2120  del  codice
civile", le cui modalita' di finanziamento  rispondono  al  principio
della ripartizione, ed e' gestito, per conto dello  Stato,  dall'INPS
su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato.
Il predetto Fondo garantisce ai  lavoratori  dipendenti  del  settore
privato  l'erogazione  dei  trattamenti  di  fine  rapporto  di   cui
all'articolo 2120 del codice civile, per la quota  corrispondente  ai
versamenti di cui al comma 756, secondo quanto  previsto  dal  codice
civile medesimo. 
 
  756. Con effetto sui periodi di  paga  decorrenti  dal  1°  gennaio
2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui  al  comma  755,  al
medesimo Fondo  affluisce  un  contributo  pari  alla  quota  di  cui
all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo  di  cui
all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29  maggio  1982,  n.  297,
maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata  alle  forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252. Il  predetto  contributo  e'  versato  mensilmente  dai
datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo  le  modalita'
stabilite con il decreto di cui al comma  757.  Non  sono  tenuti  al
versamento del predetto contributo i datori  di  lavoro  che  abbiano
alle proprie dipendenze meno  di  50  addetti.  La  liquidazione  del
trattamento di  fine  rapporto  e  delle  relative  anticipazioni  al
lavoratore  viene  effettuata,  sulla  base  di   un'unica   domanda,
presentata dal lavoratore al proprio datore  di  lavoro,  secondo  le
modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo  di
cui  al  comma  755,  limitatamente  alla  quota  corrispondente   ai
versamenti  effettuati  al  Fondo  medesimo,  mentre  per  la   parte
rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo  di  cui
al  presente  comma  si  applicano  le  disposizioni  in  materia  di
accertamento e riscossione dei contributi previdenziali  obbligatori,
con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva. 
 
  757. Le modalita' di attuazione delle disposizioni dei commi 755  e
756 sono stabilite con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro un mese dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
 
  758. Le risorse del Fondo di cui  al  comma  755,  al  netto  delle
prestazioni erogate, della valutazione dei maggiori  oneri  derivanti
dall'esonero dal versamento del contributo di  cui  all'articolo  10,
comma 2, del decreto  legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  come
modificato dal comma 764, e degli  oneri  conseguenti  alle  maggiori
adesioni   alle   forme   pensionistiche   complementari    derivanti
dall'applicazione    della     presente     disposizione,     nonche'
dall'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  8  del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,  come  da  ultimo
sostituito dal comma 766, nonche' degli oneri di cui  al  comma  765,
sono destinate, nei limiti degli importi di cui all'elenco 1  annesso
alla presente legge, al finanziamento dei relativi interventi,  e  in
ogni caso nei limiti delle risorse accertate con il  procedimento  di
cui al comma 759. 
 
  759. Con il procedimento di  cui  all'articolo  14  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono trimestralmente
accertate le risorse del Fondo di cui al comma 755,  al  netto  delle
prestazioni e degli oneri di cui al comma 758. 
 
  760. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro del  lavoro  e
della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, presenta al Parlamento una relazione contenente i dati
relativi alla costituzione e ai rendimenti delle forme pensionistiche
complementari  di  cui  all'articolo  3  del  decreto  legislativo  5
dicembre 2005, n. 252, quantificando altresi' le adesioni alle  forme
pensionistiche complementari derivanti  dall'applicazione  dei  commi
749 e seguenti del presente articolo,  specificando  dettagliatamente
la consistenza finanziaria e le modalita' di utilizzo  del  Fondo  di
cui al  comma  755.  Nella  prima  relazione  il  Ministro  riferisce
altresi'  sulle  condizioni  tecnico-finanziarie  necessarie  per  la
costituzione di una eventuale apposita gestione INPS, alimentata  con
il  TFR,  dei  trattamenti  aggiuntivi  a   quelli   della   pensione
obbligatoria definendo un apposito Fondo di riserva. 
 
  761. Lo schema di ripartizione delle risorse del Fondo  di  cui  al
comma 755 e la relativa assegnazione ai  singoli  interventi  di  cui
all'elenco 1 annesso alla presente legge e' altresi'  trasmesso  alle
Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario, che sono resi entro trenta giorni. 
 
  762. Gli stanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 758,
nei limiti degli importi di cui all'elenco 1  annesso  alla  presente
legge, sono accantonati e possono essere utilizzati per  gli  importi
accertati ai sensi del comma 759, con appositi decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
delle  finanze,  subordinatamente  alla  decisione  delle   autorita'
statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del  Fondo
di cui al comma 755 e alla conseguente compatibilita'  degli  effetti
complessivi del comma 758 con gli impegni comunitari assunti in  sede
di valutazione del programma di stabilita' dell'Italia. 
 
  763. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,
il primo e il secondo periodo  sono  sostituiti  dai  seguenti:  "Nel
rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto  legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10  febbraio  1996,
n. 103, e  con  esclusione  delle  forme  di  previdenza  sostitutive
dell'assicurazione generale obbligatoria, allo  scopo  di  assicurare
l'equilibrio  di  bilancio   in   attuazione   di   quanto   previsto
dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del
1994, la stabilita' delle gestioni previdenziali di cui  ai  predetti
decreti legislativi  e'  da  ricondursi  ad  un  arco  temporale  non
inferiore ai trenta anni. Il bilancio  tecnico  di  cui  al  predetto
articolo 2, comma 2,  e'  redatto  secondo  criteri  determinati  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentite  le
associazioni  e  le  fondazioni   interessate,   sulla   base   delle
indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli  attuari  nonche'
dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale.  In  esito  alle
risultanze e in attuazione di quanto disposto dal  suddetto  articolo
2, comma 2,  sono  adottati  dagli  enti  medesimi,  i  provvedimenti
necessari per la salvaguardia dell'equilibrio  finanziario  di  lungo
termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione  alle
anzianita' gia' maturate rispetto alla introduzione  delle  modifiche
derivanti dai provvedimenti suddetti  e  comunque  tenuto  conto  dei
criteri di gradualita' e  di  equita'  fra  generazioni.  Qualora  le
esigenze di riequilibrio non vengano affrontate,  dopo  aver  sentito
l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di  valutazione  della
spesa  previdenziale,  possono  essere  adottate  le  misure  di  cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno  1994,  n.
509". Sono fatti  salvi  gli  atti  e  le  deliberazioni  in  materia
previdenziale adottati  dagli  enti  di  cui  al  presente  comma  ed
approvati dai Ministeri vigilanti prima  della  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
 
  764. All'articolo 10 del decreto legislativo 5  dicembre  2005,  n.
252, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti: 
     "1. Dal reddito d'impresa e' deducibile un importo pari al 4 per
cento  dell'ammontare  del  TFR   annualmente   destinato   a   forme
pensionistiche  complementari  e  al  Fondo   per   l'erogazione   ai
lavoratori dipendenti del settore privato  dei  trattamenti  di  fine
rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile; per  le  imprese
con meno di 50 addetti tale importo e' elevato al 6 per cento. 
     2.  Il  datore  di  lavoro  e'  esonerato  dal  versamento   del
contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della  legge
29 maggio 1982, n. 297,  e  successive  modificazioni,  nella  stessa
percentuale di TFR  maturando  conferito  alle  forme  pensionistiche
complementari e al Fondo per l'erogazione  ai  lavoratori  dipendenti
del  settore  privato  dei  trattamenti  di  fine  rapporto  di   cui
all'articolo 2120 del codice civile. 
     3.  Un'ulteriore  compensazione  dei  costi  per   le   imprese,
conseguenti  al  conferimento  del  TFR  alle  forme   pensionistiche
complementari e al Fondo per l'erogazione  ai  lavoratori  dipendenti
del  settore  privato  dei  trattamenti  di  fine  rapporto  di   cui
all'articolo 2120 del codice civile, e' assicurata anche mediante una
riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli  oneri
impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei  limiti
e secondo quanto  stabilito  dall'articolo  8  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni"; 
    b) il comma 4 e' abrogato; 
    c) al comma 5, le parole: "al presente articolo" sono  sostituite
dalle seguenti: "al comma 1". 
 
  765. Ai fini della realizzazione di  campagne  informative  a  cura
della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, volte  a  promuovere  adesioni
consapevoli alle forme pensionistiche complementari nonche' per  fare
fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle connesse  procedure
di espressione delle volonta' dei lavoratori di  cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' autorizzata,  per
l'anno 2007, la spesa di 17 milioni di euro. 
  Alla ripartizione delle predette somme si provvede con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia
e delle  finanze.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la  Commissione  di  vigilanza  sui  fondi  pensione
(COVIP), da emanare entro un mese dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, sono definite le  modalita'  di  attuazione  di
quanto previsto dal predetto articolo 8 del  decreto  legislativo  n.
252  del  2005,  con  particolare  riferimento  alle   procedure   di
espressione della volonta' del lavoratore circa la  destinazione  del
trattamento di fine  rapporto  maturando,  e  dall'  articolo  9  del
medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005. 
 
  766. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.  248,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: 
     "Art. 8. - (Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a
forme pensionistiche complementari e al Fondo  per  l'erogazione  del
TFR). - 1. In relazione ai maggiori oneri  finanziari  sostenuti  dai
datori di lavoro per il versamento di quote di  trattamento  di  fine
rapporto (TFR) alle  forme  pensionistiche  complementari  ovvero  al
"Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore  privato
dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del  codice
civile" istituito presso la tesoreria dello Stato, a decorrere dal 1°
gennaio 2008, e' riconosciuto, in  funzione  compensativa,  l'esonero
dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di
lavoro dovuti alla gestione di cui  all'articolo  24  della  legge  9
marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore,  nella  misura  dei  punti
percentuali indicati nell'allegata tabella A, applicati nella  stessa
percentuale di TFR  maturando  conferito  alle  forme  pensionistiche
complementari e al predetto Fondo presso la  tesoreria  dello  Stato.
L'esonero  contributivo  di  cui  al  presente   comma   si   applica
prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi  dovuti  per
assegni familiari, per maternita' e per disoccupazione e in ogni caso
escludendo il contributo al Fondo di garanzia di cui  all'articolo  2
della legge 29 maggio 1982, n. 297,  nonche'  il  contributo  di  cui
all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n.  845.
Qualora l'esonero di cui al presente comma non  trovi  capienza,  con
riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro,
per il singolo lavoratore, alla gestione di cui al citato articolo 24
della  legge  9  marzo  1989,  n.  88,  l'importo  differenziale   e'
trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal  datore  di  lavoro
sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti  all'INPS  medesimo.
L'onere derivante dal presente comma e' valutato in  414  milioni  di
euro per l'anno 2008 e in 460 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
2009"; 
    b) alla tabella A, le parole: "prevista dall'articolo 8, comma 2"
sono sostituite dalle seguenti: "prevista dall'articolo 8, comma 1". 
 
  767. Le risorse di cui all'articolo 74, comma  1,  della  legge  23
dicembre 2000,  n.  388,  limitatamente  allo  stanziamento  relativo
all'anno  2007  possono  essere  utilizzate   anche   ai   fini   del
finanziamento  delle  spese  di  avvio  dei   Fondi   di   previdenza
complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 
 
  768. Con effetto dal l° gennaio 2007, le aliquote contributive  per
il  finanziamento  delle  gestioni  pensionistiche   dei   lavoratori
artigiani e commercianti iscritti alle  gestioni  autonome  dell'INPS
sono stabilite in misura pari al 19,5 per cento. A decorrere  dal  l°
gennaio 2008, le predette aliquote sono elevate al 20 per cento. 
 
  769. Con effetto dal 1° gennaio 2007,  l'aliquota  contributiva  di
finanziamento   per   gli   iscritti    all'assicurazione    generale
obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive  della  medesima,
e' elevata dello 0,3 per cento, per la quota a carico del lavoratore.
In conseguenza  del  predetto  incremento,  le  aliquote  di  cui  al
presente comma non possono comunque superare, nella somma delle quote
dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33 per cento. 
 
  770. Con effetto  dal  1°  gennaio  2007,  l'aliquota  contributiva
pensionistica  per  gli  iscritti  alla  gestione  separata  di   cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che  non
risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e  la  relativa
aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche
sono stabilite in misura pari al 23  per  cento.  Con  effetto  dalla
medesima  data  per  i  rimanenti  iscritti  alla  predetta  gestione
l'aliquota  contributiva  pensionistica  e   la   relativa   aliquota
contributiva per il computo  delle  prestazioni  pensionistiche  sono
stabilite in misura pari al 16 per cento. 
 
  771. All'articolo 58 della legge  17  maggio  1999,  n.  144,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
     1) la parola "dodici" e' sostituita dalla seguente: "tredici"; 
     2) le parole: "cinque  designati  dalle  associazioni  sindacali
rappresentative degli iscritti al  Fondo  medesimo"  sono  sostituite
dalle seguenti: "sei eletti dagli iscritti al Fondo"; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
     "3. Il presidente del comitato amministratore e'  eletto  tra  i
componenti eletti dagli iscritti al Fondo". 
 
  772. L'incremento contributivo di cui al comma 770 non puo' in ogni
caso determinare una  riduzione  del  compenso  netto  percepito  dal
lavoratore superiore ad un terzo dell'aumento  dell'aliquota.  A  tal
fine,  si  assume  a  riferimento  il  compenso  netto  mensile  gia'
riconosciuto alla data di entrata in vigore della presente legge,  in
caso di rapporti in essere alla medesima  data,  ovvero  il  compenso
netto mensile riconosciuto sulla base dell'ultimo contratto stipulato
dal lavoratore con il medesimo committente. In ogni caso, i  compensi
corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla
quantita' e qualita' del lavoro eseguito e devono  tenere  conto  dei
compensi  normalmente  corrisposti   per   prestazioni   di   analoga
professionalita', anche sulla base dei contratti collettivi nazionali
di riferimento. 
 
  773. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere  dal
1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per  gli
apprendisti   artigiani   e   non   artigiani   e'   complessivamente
rideterminata nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai  fini
previdenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da emanare entro due mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, e' stabilita la ripartizione del predetto  contributo
tra le gestioni previdenziali interessate. Le disposizioni di cui  al
presente comma si  applicano  anche  con  riferimento  agli  obblighi
contributivi previsti dalla legislazione vigente  in  misura  pari  a
quella degli apprendisti. Con riferimento ai periodi contributivi  di
cui al presente  comma  viene  meno  per  le  regioni  l'obbligo  del
pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli
apprendisti artigiani di cui all'articolo 16 della legge 21  dicembre
1978, n. 845. Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze  un
numero di addetti pari o inferiore a  nove  la  predetta  complessiva
aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di  lavoro  e'
ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente
ai soli contratti di apprendistato di 8,5  punti  percentuali  per  i
periodi contributivi maturati nel primo anno  di  contratto  e  di  7
punti percentuali per i periodi  contributivi  maturati  nel  secondo
anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del  10  per
cento per i periodi contributivi maturati  negli  anni  di  contratto
successivi al secondo. A decorrere dal l° gennaio 2007 ai  lavoratori
assunti con contratto di apprendistato ai sensi del capo I del titolo
VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276,  e  successive
modificazioni, sono estese le disposizioni in materia  di  indennita'
giomaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per  i
lavoratori subordinati e la relativa contribuzione e'  stabilita  con
il decreto di cui al secondo periodo del presente comma. 
 
  774. L'estensione della disciplina del trattamento pensionistico  a
favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente  nell'ambito
del regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le  forme
esclusive e sostitutive di detto  regime  prevista  dall'articolo  1,
comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel  senso
che per le pensioni di reversibilita' sorte a decorrere  dall'entrata
in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, indipendentemente  dalla
data di decorrenza della pensione diretta,  l'indennita'  integrativa
speciale gia' in godimento da parte del dante causa, parte integrante
del complessivo trattamento pensionistico  percepito,  e'  attribuita
nella   misura   percentuale   prevista   per   il   trattamento   di
reversibilita'. 
 
  775. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici  piu'  favorevoli
in godimento alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,
gia' definiti in sede di contenzioso, con riassorbimento  sui  futuri
miglioramenti pensionistici. 
 
  776. E abrogato l'articolo 15, comma 5,  della  legge  23  dicembre
1994, n. 724. 
 
  777. L'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488,  e  successive  modificazioni,  si
interpreta  nel  senso  che,  in   caso   di   trasferimento   presso
l'assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati
ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza  di  convenzioni
ed accordi  internazionali  di  sicurezza  sociale,  la  retribuzione
pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri e'
determinata moltiplicando l'importo  dei  contributi  trasferiti  per
cento e  dividendo  il  risultato  per  l'aliquota  contributiva  per
invalidita', vecchiaia e superstiti  in  vigore  nel  periodo  cui  i
contributi  si  riferiscono.   Sono   fatti   salvi   i   trattamenti
pensionistici piu' favorevoli gia' liquidati alla data di entrata  in
vigore della presente legge. 
 
  778. Con effetto dall'anno 2006,  a  decorrere  dal  1°  luglio  di
ciascun  anno,  alle   prestazioni   economiche   erogate   a   norma
dell'articolo 14-viciesquater del decreto-legge 30  giugno  2005,  n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  agosto  2005,  n.
168, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del  decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive  modificazioni.  E'
abrogato il comma 2 dell'articolo 14-viciesquater  del  decreto-legge
30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
agosto 2005, n. 168. 
 
  779. Con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma  1,
lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio  2000,  n.  38,  sono
ridotti con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, i premi  per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali, nel limite  complessivo  di  un  importo  pari  a  100
milioni di euro per l'anno 2007. 
 
  780. Con effetto dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro  del
lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  su  delibera  del   consiglio   di
amministrazione  dell'INAIL,  e'  stabilita  con   riferimento   alla
gestione di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n.  38,  la  riduzione  dei  premi  per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali, nel limite complessivo di un importo pari alle risorse
originate  da  un  tasso  di  incremento  del  gettito   contributivo
complessivo relativo alla gestione unitaria  dell'ente  accertato  in
sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007  superiore  al  tasso  di
variazione nominale  del  prodotto  interno  lordo  indicato  per  il
medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno
2007 e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro. 
 
  781. La riduzione dei premi di cui al comma 780 e' prioritariamente
riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli  obblighi  previsti
dal decreto legislativo 19  settembre  1994,  n.  626,  e  successive
modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, le quali: 
    a)  abbiano  adottato  piani  pluriennali  di   prevenzione   per
l'eliminazione delle fonti di rischio e per  il  miglioramento  delle
condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro,  concordati
da associazioni dei datori e prestatori  di  lavoro  comparativamente
piu'  rappresentative  sul  piano  nazionale  e  territoriale,  anche
all'interno di enti bilaterali,  e  trasmessi  agli  Ispettorati  del
lavoro; 
    b) non abbiano registrato infortuni nel biennio  precedente  alla
data della richiesta di ammissione al beneficio. 
 
  782. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 23  febbraio  2000,
n. 38, e' inserito il seguente: 
    "Art.  13-bis.   -   (Disposizioni   in   tema   di   menomazione
dell'integrita' psicofisica) - 1. All'articolo 178 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  30  giugno  1965,  n.
1124, al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
"e, per gli infortuni sul lavoro  verificatisi  nonche'  le  malattie
professionali denunciate a decorrere dal  1°  gennaio  2007,  abbiano
subito o subiscano una  menomazione  dell'integrita'  psicofisica  di
grado pari o superiore al 60 per cento". 
  2. All'articolo 150, primo comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,  dopo  le  parole:  "purche'  non
superiore all'ottanta per cento" sono inserite le seguenti:  "e,  per
le  malattie  denunciate  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2007,   con
menomazione dell'integrita' psicofisica di qualunque  grado,  purche'
non superiore al 60 per cento". 
  3. All'articolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica  30
giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "di grado non inferiore  al  50
per cento" sono inserite le  seguenti:  "e,  per  gli  infortuni  sul
lavoro verificatisi nonche' le malattie  professionali  denunciate  a
decorrere dal 1° gennaio 2007, ai titolari di rendita per menomazione
dell'integrita' psicofisica di grado non inferiore al 35 per cento". 
  4. All'articolo 76, primo comma, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124,  dopo  le  parole:  "invalidita'
permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella  tabella
allegato n. 3" sono inserite le seguenti: "e, per gli  infortuni  sul
lavoro verificatisi nonche' le malattie  professionali  denunciate  a
decorrere dal 1° gennaio 2007, nei casi di invalidita' conseguente  a
menomazioni elencate nella predetta tabella". 
  5. All'articolo 218, primo comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124,  dopo  le  parole:  "invalidita'
permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella  tabella
allegato n. 3" sono inserite le seguenti: "e, per gli  infortuni  sul
lavoro verificatisi nonche' le malattie  professionali  denunciate  a
decorrere dal 1° gennaio 2007, nei casi di invalidita' conseguente  a
menomazioni elencate nella predetta tabella". 
  6. All'articolo 11 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e'  aggiunto
il seguente comma: 
    "Ferme restando tutte le altre condizioni, per gli infortuni  sul
lavoro verificatisi nonche' le malattie  professionali  denunciate  a
decorrere dal 1°  gennaio  2007,  lo  speciale  assegno  continuativo
mensile di cui al primo comma spetta nel caso di morte, avvenuta  per
cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia  professionale,
del titolare di rendita per menomazione  dell'integrita'  psicofisica
di grado non inferiore al 48 per cento". 
  7. All'articolo 10, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248,
al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per  gli
infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le  malattie  professionali
denunciate  a  decorrere  dal  1°   gennaio   2007,   dell'integrita'
psicofisica di grado superiore al 20 per cento"". 
 
  783. All'articolo 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, al comma
6, primo periodo, dopo le parole: "sulla domanda"  sono  inserite  le
seguenti: ", laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti,
documenti ed altri elementi necessari per l'avvio  del  procedimento,
salvi  i  documenti  attestanti  atti,  fatti,   qualita'   e   stati
soggettivi,  gia'  in   possesso   della   pubblica   amministrazione
procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della  legge  7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in  cui  la
domanda risulti incompleta,  gli  interessi  legali  ed  altri  oneri
accessori decorrono dalla data  del  suo  perfezionamento.  Gli  enti
indicano preventivamente attraverso idonei strumenti  di  pubblicita'
l'elenco completo della documentazione necessaria al fine  dell'esame
della domanda". 
 
  784. A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli interessi legali  di  cui
all'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,  come
modificato dal comma 783, sulle  prestazioni  di  disoccupazione  con
requisiti normali e con requisiti ridotti in  agricoltura,  decorrono
dal termine per la pubblicazione  degli  elenchi  nominativi  annuali
degli operai agricoli di cui all'articolo 9-quinquies, comma  3,  del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni. 
 
  785. Il comma 4 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  marzo  2006,  n.
81, si interpreta nel senso che per i soggetti di cui all'articolo  8
della legge 12 marzo 1968, n. 334, e per gli iscritti  alla  gestione
dei coltivatori diretti,  coloni  e  mezzadri  continuano  a  trovare
applicazione le disposizioni recate dall'articolo 28 del decreto  del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e dall'articolo 7
della legge 2 agosto 1990, n. 233. 
 
  786. Al comma 5 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  marzo  2006,  n.
81, le parole: "e assimilati" sono soppresse. 
 
  787. Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991,
n. 381, e di  cooperative  che  esplicano  l'attivita'  nell'area  di
servizi socio-assistenziali, sanitari e socio educativi,  nonche'  di
altre cooperative, operanti in settori e ambiti  territoriali  per  i
quali sono stati adottati, ai sensi dell'articolo 35 del testo  unico
delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto  del
Presidente  della  Repubblica  30  maggio  1955,  n.   797,   decreti
ministeriali ai fini del versamento dei contributi di  previdenza  ed
assistenza sociale, la retribuzione  giornaliera  imponibile  fissata
dai  suddetti  decreti,  ai  fini  dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali  e'   aumentata   secondo   le   seguenti   decorrenze,
percentuali e modalita' di calcolo: del 30 per cento per l'anno 2007;
del 60 per cento per l'anno 2008; del 100 per cento per l'anno  2009.
Il calcolo e' effettuato sulla differenza retributiva  esistente  tra
la  predetta  retribuzione  imponibile  e  il  corrispondente  minimo
contrattuale  giornaliero,  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Le contribuzioni  versate  sulle
retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisite  alle
gestioni previdenziali. E fatta salva, nei periodi indicati al  primo
periodo, la  facolta'  di  versamento  dei  contributi  dovuti  sulle
retribuzioni  effettivamente  corrisposte,  purche'   non   inferiori
all'imponibile convenzionale come sopra determinato. La contribuzione
di cui al terzo e quarto periodo ha  efficacia  in  proporzione  alla
misura del versamento effettuato. 
 
  788. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori  a  progetto  e
categorie  assimilate  iscritti  alla  gestione   separata   di   cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  non
titolari di pensione e non  iscritti  ad  altre  forme  previdenziali
obbligatorie, e' corrisposta un'indennita' giornaliera di malattia  a
carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari  a  un  sesto
della durata complessiva  del  rapporto  di  lavoro  e  comunque  non
inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare,  con  esclusione
degli eventi morbosi di durata inferiore a  quattro  giorni.  Per  la
predetta  prestazione  si  applicano  i  requisiti   contributivi   e
reddituali previsti per la corresponsione dell'indennita' di  degenza
ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione  separata.
La misura  della  predetta  prestazione  e'  pari  al  50  per  cento
dell'importo  corrisposto  a  titolo  di   indennita'   per   degenza
ospedaliera previsto dalla normativa vigente per  tale  categoria  di
lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza  ospedaliera,  il  limite
massimo indennizzabile  di  centottanta  giorni  nell'arco  dell'anno
solare.  Per  la  certificazione  e  l'attestazione  dello  stato  di
malattia che dia diritto alla predetta  indennita'  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo  2  del  decreto-legge  30  dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  febbraio
1980, n. 33, e successive modificazioni.  Ai  lavoratori  di  cui  al
presente comma si applicano  le  disposizioni  in  materia  di  fasce
orarie di reperibilita' e di controllo dello stato di malattia di cui
all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge  12  settembre  1983,  n.
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,  n.
638, e successive modificazioni. Ai lavoratori  di  cui  al  presente
comma,  che  abbiano  titolo   all'indennita'   di   maternita',   e'
corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere  dal  l°
gennaio  2007  un  trattamento  economico  per   congedo   parentale,
limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno  di  vita
del bambino, la cui misura e' pari al 30 per cento del reddito  preso
a riferimento per la corresponsione dell'indennita' di maternita'. Le
disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi
di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal
1° gennaio 2007.  Le  prestazioni  di  cui  al  presente  comma  sono
finanziate a valere sul  contributo  previsto  dall'articolo  84  del
testo unico delle disposizioni legislative in  materia  di  tutela  e
sostegno della maternita' e  della  paternita',  di  cui  al  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 
 
  789. La facolta' di riscatto dei periodi di aspettativa per  motivi
di famiglia di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000,
n. 53, e' estesa anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996. 
 
  790. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, di concerto con il Ministro delle politiche per la  famiglia
e con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le modalita' di attuazione della disposizione  di  cui
al comma 789. Con  il  medesimo  decreto  sono  adeguate  le  tabelle
emanate per l'applicazione dell'articolo 13  della  legge  12  agosto
1962, n. 1338. 
 
  791. All'articolo 64, comma 2, del testo unico di  cui  al  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive  modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole da: "con decreto del Ministro del  lavoro"  fino  a:
"provvedimento," sono soppresse; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Con  decreto  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,    e'    disciplinata
l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17  e  22  nei
limiti   delle   risorse   rinvenienti   dallo   specifico    gettito
contributivo, da determinare con il medesimo decreto". 
 
  792. All'articolo 4 della legge 3 agosto  2004,  n.  206,  dopo  il
comma 2 e' inserito il seguente: 
    "2-bis.  Per  i  soggetti  che  abbiano  proseguito   l'attivita'
lavorativa ancorche' l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge,  inclusi  i  casi  di
revisione  o  prima  valutazione,  purche'  l'invalidita'  permanente
riconosciuta non risulti  inferiore  ad  un  quarto  della  capacita'
lavorativa o della  rivalutazione  dell'invalidita'  con  percentuale
onnicomprensiva anche del danno  biologico  e  morale  come  indicato
all'articolo 6,  comma  1,  al  raggiungimento  del  periodo  massimo
pensionabile, anche con  il  concorso  degli  anni  di  contribuzione
previsti dall'articolo 3, comma  1,  la  misura  del  trattamento  di
quiescenza  e'  pari  all'ultima  retribuzione  annua   integralmente
percepita e maturata, rideterminata  secondo  le  previsioni  di  cui
all'articolo 2, comma 1". 
 
  793. Per gli assistenti  domiciliari  all'infanzia,  qualificati  o
accreditati presso la provincia autonoma  di  Bolzano,  i  contributi
previdenziali ed assicurativi sono dovuti secondo le misure  previste
dall'articolo 5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, anche nel caso in
cui le prestazioni di lavoro siano rese  presso  il  domicilio  delle
lavoratrici  e  dei  lavoratori  interessati,   sia   che   dipendano
direttamente da persone fisiche o nuclei familiari, sia che dipendano
da imprese individuali o  persone  giuridiche.  L'INPS  determina  le
modalita' ed i termini di versamento. 
 
  794. All'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma  1,
le  parole:  "inferiore  all'80  per  cento"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di qualsiasi entita' e grado". 
 
  795. All'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma  1,
dopo le parole: "dalle stragi di  tale  matrice,"  sono  aggiunte  le
seguenti: "e ai loro familiari, anche  superstiti,  limitatamente  al
coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza,  ai  genitori,
siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche  sui  loro
trattamenti diretti". 
 
  796. Per garantire il  rispetto  degli  obblighi  comunitari  e  la
realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica  per  il  triennio
2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  per  un  patto
nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle
province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha  espresso
la propria condivisione: 
    a)  il  finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale,   cui
concorre ordinariamente lo Stato, e' determinato in 96.040 milioni di
euro per l'anno 2007, in 99.082 milioni di euro per l'anno 2008 e  in
102.285 milioni di euro per l'anno 2009, comprensivi dell'importo  di
50 milioni di euro, per ciascuno degli anni  indicati,  a  titolo  di
ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale  "Bambino
Gesu'". All'articolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre  2005,  n.
266, le parole: "a decorrere dall'anno 2006"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "limitatamente all'anno 2006"; 
    b) e' istituito per il triennio 2007-2009, un  Fondo  transitorio
di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro  per
l'anno 2008 e di  700  milioni  di  euro  per  l'anno  2009,  la  cui
ripartizione tra le  regioni  interessate  da  elevati  disavanzi  e'
disposta con decreto del Ministro della salute, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. L'accesso alle risorse del Fondo  di
cui alla presente  lettera  e'  subordinato  alla  sottoscrizione  di
apposito accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge  30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di  un
piano di rientro dai disavanzi. Il piano di  rientro  deve  contenere
sia le misure di  riequilibrio  del  profilo  erogativo  dei  livelli
essenziali di assistenza, per renderlo conforme a  quello  desumibile
dal vigente Piano sanitario  nazionale  e  dal  vigente  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  di  fissazione  dei  medesimi
livelli  essenziali  di  assistenza,   sia   le   misure   necessarie
all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli  obblighi  e  le
procedure previsti dall'articolo 8 dell'intesa 23 marzo 2005  sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  pubblicata   nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del  7
maggio 2005. Tale accesso presuppone che sia scattata formalmente  in
modo automatico o che sia stato attivato  l'innalzamento  ai  livelli
massimi dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito  delle
persone  fisiche  e  dell'aliquota   dell'imposta   regionale   sulle
attivita' produttive. Qualora nel procedimento  di  verifica  annuale
del piano si prefiguri il mancato rispetto di parte  degli  obiettivi
intermedi di riduzione del disavanzo contenuti nel piano di  rientro,
la regione interessata puo' proporre misure  equivalenti  che  devono
essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia  e  delle
finanze.  In  ogni   caso   l'accertato   verificarsi   del   mancato
raggiungimento  degli   obiettivi   intermedi   comporta   che,   con
riferimento    all'anno    d'imposta    dell'esercizio    successivo,
l'addizionale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche   e
l'aliquota  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  si
applicano oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente
fino all'integrale copertura dei mancati obiettivi. La  maggiorazione
ha carattere generalizzato e non settoriale e non e' suscettibile  di
differenziazioni per settori di attivita' e per categorie di soggetti
passivi.  Qualora  invece  sia  verificato  che  il  rispetto   degli
obiettivi  intermedi  e'  stato  conseguito  con  risultati  ottenuti
quantitativamente migliori, la regione interessata puo' ridurre,  con
riferimento    all'anno    d'imposta    dell'esercizio    successivo,
l'addizionale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche   e
l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  per  la
quota corrispondente al miglior risultato  ottenuto.  Gli  interventi
individuati   dai   programmi    operativi    di    riorganizzazione,
qualificazione o  potenziamento  del  servizio  sanitario  regionale,
necessari  per  il  perseguimento  dell'equilibrio   economico,   nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto degli  accordi
di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30  dicembre  2004,  n.
311, e successive modificazioni, come integrati dagli accordi di  cui
all'articolo 1, commi 278 e 281, della legge  23  dicembre  2005,  n.
266, sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto  l'accordo  e
le determinazioni in esso  previste  possono  comportare  effetti  di
variazione  dei  provvedimenti  normativi  ed   amministrativi   gia'
adottati  dalla  medesima  regione  in  materia   di   programmazione
sanitaria. Il Ministero della salute, di concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, assicura l'attivita' di  affiancamento
delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  comprensivo  di  un
Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini  del  monitoraggio  dello
stesso, sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a  preventiva
approvazione da parte del Ministero  della  salute  e  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi  nelle
singole  regioni  con  funzioni  consultive  di   supporto   tecnico,
nell'ambito  del  Sistema   nazionale   di   verifica   e   controllo
sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo  1,  comma  288,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
    c) all'articolo 1, comma 174, della legge 30  dicembre  2004,  n.
311, e successive modificazioni, le parole: "all'anno d'imposta 2006"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "agli  anni  di  imposta  2006  e
successivi". Il  procedimento  per  l'accertamento  delle  risultanze
contabili regionali, ai fini dell'avvio delle  procedure  di  cui  al
citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive  modificazioni,  e'  svolto  dal  Tavolo  tecnico  per  la
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa
23 marzo 2005; 
    d) al fine di  consentire  in  via  anticipata  l'erogazione  del
finanziamento a carico dello Stato: 
     1) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma  6,  del
decreto  legislativo  18  febbraio  2000,   n.   56,   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, per gli anni 2007,  2008  e  2009,  e'
autorizzato  a   concedere   alle   regioni   a   statuto   ordinario
anticipazioni con riferimento alle somme indicate alla lettera a) del
presente comma da accreditare sulle contabilita' speciali di  cui  al
comma 6 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  in
essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari
al 97 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a
titolo  di  finanziamento  della  quota  indistinta  del   fabbisogno
sanitario, quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi  delle  norme
vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie  complessive  destinate
al finanziamento del Servizio  sanitario  nazionale  per  i  medesimi
anni; 
     2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell'economia  e
delle finanze e'  autorizzato  a  concedere  alla  Regione  siciliana
anticipazioni nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute  a
tale regione a titolo di finanziamento della quota indistinta,  quale
risulta dall'intesa espressa, ai sensi  delle  norme  vigenti,  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano  sulla  ripartizione  delle
disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale per i  medesimi  anni,  al  netto  delle
entrate proprie e delle partecipazioni della medesima regione; 
     3) alle regioni  che  abbiano  superato  tutti  gli  adempimenti
dell'ultima verifica effettuata dal Tavolo tecnico  per  la  verifica
degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo
2005,  si  riconosce  la  possibilita'  di  un  incremento  di  detta
percentuale compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica; 
     4) all'erogazione dell'ulteriore 3 per cento nei confronti delle
singole regioni si  provvede  a  seguito  dell'esito  positivo  della
verifica degli adempimenti previsti dalla vigente normativa  e  dalla
presente legge; 
     5)  nelle  more  dell'intesa  espressa,  ai  sensi  delle  norme
vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie  complessive  destinate
al finanziamento del Servizio sanitario nazionale,  le  anticipazioni
sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello
previsto dal riparto  per  l'anno  2006,  quale  risulta  dall'intesa
espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e   di   Bolzano,   e
incrementato, a decorrere dall' anno 2008, sulla base  del  tasso  di
crescita del prodotto interno lordo nominale programmato; 
     6) sono autorizzati, in sede di conguaglio,  eventuali  recuperi
necessari anche a carico delle somme  a  qualsiasi  titolo  spettanti
alle regioni per gli esercizi successivi; 
     7) sono autorizzate,  a  carico  di  somme  a  qualsiasi  titolo
spettanti, le compensazioni degli importi a credito  e  a  debito  di
ciascuna  regione  e  provincia  autonoma,  connessi  alla  mobilita'
sanitaria interregionale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b),
del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni, nonche' alla mobilita' sanitaria internazionale di cui
all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del
1992, e successive modificazioni. I predetti  importi  sono  definiti
dal Ministero della salute di intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano; 
    e) ai fini della copertura dei disavanzi  pregressi  nel  settore
sanitario, cumulativamente registrati  e  certificati  fino  all'anno
2005,  al  netto  per   l'anno   2005   della   copertura   derivante
dall'incremento automatico delle aliquote,  di  cui  all'articolo  1,
comma 174, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  come  da  ultimo
modificato dalla lettera c) del presente comma, per le  regioni  che,
al fine della  riduzione  strutturale  del  disavanzo,  sottoscrivono
l'accordo richiamato alla lettera b) del  presente  comma,  risultano
idonei criteri di copertura  a  carattere  pluriennale  derivanti  da
specifiche entrate certe e  vincolate,  in  sede  di  verifica  degli
adempimenti del Tavolo tecnico per la verifica degli  adempimenti  di
cui all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005; 
    f) per gli anni 2007 e seguenti  sono  confermate  le  misure  di
contenimento della spesa farmaceutica assunte  dall'Agenzia  italiana
del  farmaco  (AIFA)  ai  fini  del  rispetto  dei  tetti   stabiliti
dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, con le deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34  del
22 dicembre 2005, n. 18 dell'8 giugno 2006, n. 21 del 21 giugno 2006,
n. 25 del 20 settembre 2006 e n. 26  del  27  settembre  2006,  salvo
rideterminazioni delle medesime da parte dell'AIFA stessa sulla  base
del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa; 
    g) in riferimento alla disposizione di cui alla  lettera  f)  del
presente comma, per il periodo  1°  marzo  2007-29  febbraio  2008  e
limitatamente ad un importo di manovra pari a 807 milioni di euro  di
cui 583,7 milioni a carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni
a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti,  sulla
base di tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per
il Servizio sanitario nazionale, approvate dall'AIFA e  definite  per
regione e per azienda farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche,
entro il termine perentorio del 30  gennaio  2007,  possono  chiedere
alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di  tutti  i  propri
farmaci, della misura della ulteriore riduzione del 5 per  cento  dei
prezzi di cui alla deliberazione  del  consiglio  di  amministrazione
dell'AIFA n. 26 del 27  settembre  2006.  La  richiesta  deve  essere
corredata dalla contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a
favore  delle  regioni  interessate,  degli  importi  indicati  nelle
tabelle di equivalenza  approvate  dall'AlFA,  secondo  le  modalita'
indicate nella presente disposizione normativa  e  nei  provvedimenti
attuativi dell'AIFA, per un importo complessivo equivalente a  quello
derivante, a livello nazionale, dalla riduzione del 5 per  cento  dei
prezzi dei propri farmaci. L'AIFA  delibera,  entro  il  10  febbraio
2007,  l'approvazione   della   richiesta   delle   singole   aziende
farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1° marzo 2007, il  ripristino
dei prezzi dei relativi farmaci  in  vigore  il  30  settembre  2006,
subordinando tale ripristino al  versamento,  da  parte  dell'azienda
farmaceutica, degli importi dovuti alle singole regioni in base  alle
tabelle di equivalenza, in tre rate di pari importo da corrispondersi
entro i termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno 2007  e
20 settembre 2007. Gli atti che attestano il versamento alle  singole
regioni  devono  essere  inviati  da  ciascuna  azienda  farmaceutica
contestualmente all'AIFA, al Ministero dell'economia e delle  finanze
e al Ministero della salute  rispettivamente  entro  il  22  febbraio
2007, 22 giugno 2007 e 22 settembre 2007. La mancata  corresponsione,
nei termini previsti, a ciascuna regione di una rata comporta, per  i
farmaci  dell'  azienda   farmaceutica   inadempiente,   l'automatico
ripristino, dal primo giorno del  mese  successivo,  del  prezzo  dei
farmaci in vigore il 1° ottobre 2006; 
    h) in coerenza  con  quanto  previsto  dalla  lettera  g)  l'AIFA
ridetermina, in via temporanea,  le  quote  di  spettanza  dovute  al
farmacista e al grossista per i farmaci oggetto delle misure indicate
nella medesima disposizione, in modo tale da  assicurare,  attraverso
la riduzione delle predette  quote  e  il  corrispondente  incremento
della  percentuale  di  sconto  a  favore  del   Servizio   sanitario
nazionale, una minore spesa dello stesso Servizio di entita'  pari  a
223,3 milioni di euro, di cui 178,7 milioni a carico dei farmacisti e
44,6 milioni a carico dei grossisti; 
    i) in caso di rideterminazione delle misure di contenimento della
spesa  farmaceutica  ai  sensi  di  quanto  stabilito   nella   parte
conclusiva  della  lettera  f),  1'AIFA  provvede  alla   conseguente
rimodulazione delle disposizioni attuative di quanto  previsto  dalle
norme di cui alle lettere g) e h); 
    l) nei confronti delle regioni che abbiano comunque garantito  la
copertura degli eventuali relativi disavanzi, e' consentito l'accesso
agli importi di  cui  all'articolo  1,  comma  181,  della  legge  30
dicembre 2004,  n.  311,  con  riferimento  alla  spesa  farmaceutica
registrata negli esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni: 
     1) con riferimento al superamento del tetto del  13  per  cento,
per la spesa farmaceutica  convenzionata,  in  assenza  del  rispetto
dell'obbligo regionale di contenimento della spesa  per  la  quota  a
proprio carico, con le misure di cui all'articolo 5 del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data  del
28 febbraio 2007, nell'ambito della procedura di cui all'articolo  1,
comma 174, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  come  da  ultimo
modificato dalla lettera c) del presente comma, di  una  quota  fissa
per confezione di importo idoneo a garantire l'integrale contenimento
del 40  per  cento.  Le  regioni  interessate,  in  alternativa  alla
predetta applicazione di una  quota  fissa  per  confezione,  possono
adottare anche diverse misure regionali di contenimento  della  spesa
farmaceutica convenzionata, purche' di importo adeguato  a  garantire
l'integrale  contenimento  del  40  per  cento,  la  cui  adozione  e
congruita' e' verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico
di verifica degli adempimenti di cui  all'articolo  12  della  citata
intesa del 23 marzo 2005, avvalendosi del supporto tecnico dell'AIFA; 
     2) con riferimento al superamento della soglia del 3 per  cento,
per la spesa farmaceutica non convenzionata, in assenza del  rispetto
dell'obbligo regionale di contenimento della spesa  per  la  quota  a
proprio carico, l'avvenuta  presentazione,  da  parte  della  regione
interessata, entro la data del 28 febbraio 2007, ai  Ministeri  della
salute e dell'economia e delle finanze di un  Piano  di  contenimento
della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga interventi diretti
al  controllo  dei  farmaci  innovativi,  al  monitoraggio   dell'uso
appropriato degli stessi e degli appalti per l'acquisto dei  farmaci,
la cui idoneita' deve essere  verificata  congiuntamente  nell'ambito
del Comitato paritetico permanente per  la  verifica  dell'erogazione
dei livelli essenziali di assistenza e  del  Tavolo  tecnico  per  la
verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa 23 marzo 2005; 
    m) all'articolo 1, comma 28, della legge  23  dicembre  1996,  n.
662, sono apportate le seguenti modificazioni: 
     1) il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  "I  percorsi
diagnostico-terapeutici sono  costituiti  dalle  linee-guida  di  cui
all'articolo 1, comma 283, terzo periodo,  della  legge  23  dicembre
2005, n. 266, nonche' da percorsi definiti ed adeguati periodicamente
con  decreto  del  Ministro  della  salute,  previa  intesa  con   la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, su  proposta  del  Comitato
strategico del Sistema nazionale linee-guida, di cui al  decreto  del
Ministro della salute 30 giugno 2004, integrato da un  rappresentante
della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri"; 
     2) al terzo periodo, le parole: "Il Ministro della sanita'" sono
sostituite dalle seguenti: "Il Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze," e  dopo  le  parole:  "di
Trento e di Bolzano," sono inserite le seguenti: "entro il  31  marzo
2007,"; 
    n) ai fini del programma pluriennale di interventi in materia  di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico,  l'importo
fissato dall'articolo  20  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  e
successive modificazioni, come rideterminato dall'articolo 83,  comma
3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 20 miliardi  di
euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi  di  programma
con le regioni e  l'assegnazione  di  risorse  agli  altri  enti  del
settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base
alle effettive disponibilita' di bilancio. Il maggior importo di  cui
alla presente lettera e' vincolato  per  500  milioni  di  euro  alla
riqualificazione   strutturale   e   tecnologica   dei   servizi   di
radiodiagnostica  e  di  radioterapia  di  interesse  oncologico  con
prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 100
milioni di euro ad  interventi  per  la  realizzazione  di  strutture
residenziali  dedicate   alle   cure   palliative   con   prioritario
riferimento  alle  regioni  che  abbiano  completato   il   programma
realizzativo di cui all'articolo 1, comma  1,  del  decreto-legge  28
dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 1999, n. 39, e che abbiano avviato programmi  di  assistenza
domiciliare nel campo delle cure palliative, per 100 milioni di  euro
all'implementazione  e  all'ammodernamento  dei  sistemi  informatici
delle  aziende  sanitarie  ed  ospedaliere  e  all'integrazione   dei
medesimi con i sistemi informativi sanitari delle regioni e  per  100
milioni di euro per strutture di assistenza odontoiatrica. Il riparto
fra le regioni del maggiore importo di cui alla presente  lettera  e'
effettuato con riferimento alla valutazione dei bisogni  relativi  ai
seguenti criteri e linee prioritarie: 
     1)  innovazione  tecnologica  delle   strutture   del   Servizio
sanitario nazionale, con  particolare  riferimento  alla  diagnosi  e
terapia nel campo dell'oncologia e delle malattie rare; 
     2) superamento del divario Nord-Sud; 
     3) possibilita' per le regioni che abbiano  gia'  realizzato  la
programmazione   pluriennale,   di   attivare   una    programmazione
aggiuntiva; 
     4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi dell'atto di
indirizzo e coordinamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento  ordinario  n.
37 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997; 
     5) premialita' per le regioni sulla base della  tempestivita'  e
della  qualita'  di  interventi  di   ristrutturazione   edilizia   e
ammodernamento tecnologico gia' eseguiti per una quota pari al 10 per
cento; 
    o) fatto salvo quanto previsto in materia  di  aggiornamento  dei
tariffari delle prestazioni sanitarie  dall'articolo  1,  comma  170,
quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato
dalla presente lettera, a partire dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge le strutture private accreditate, ai fini  della
remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario
nazionale, praticano uno sconto pari al 2  per  cento  degli  importi
indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto  del  Ministro
della sanita' 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n.
150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e  pari  al
20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica
di laboratorio dal  medesimo  decreto.  Fermo  restando  il  predetto
sconto,  le  regioni  provvedono,  entro  il  28  febbraio  2007,  ad
approvare un piano di riorganizzazione  della  rete  delle  strutture
pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e
di  diagnostica  di  laboratorio,  al  fine  dell'adeguamento   degli
standard organizzativi e di personale  coerenti  con  i  processi  di
incremento dell'efficienza resi possibili  dal  ricorso  a  metodiche
automatizzate. All'articolo 1, comma 170,  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",  sentite
le societa' scientifiche e le associazioni di categoria interessate"; 
    p) a decorrere  dal  1°  gennaio  2007,  per  le  prestazioni  di
assistenza specialistica ambulatoriale  gli  assistiti  non  esentati
dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti  al  pagamento  di
una quota fissa sulla ricetta pari a  10  euro.  Per  le  prestazioni
erogate in regime di  pronto  soccorso  ospedaliero  non  seguite  da
ricovero, la cui condizione e' stata codificata come  codice  bianco,
ad eccezione di quelli afferenti al  pronto  soccorso  a  seguito  di
traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli  assistiti  non  esenti  sono
tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota fissa
per le prestazioni erogate in  regime  di  pronto  soccorso  non  e',
comunque; dovuta dagli assistiti non esenti di eta'  inferiore  a  14
anni. Sono fatte salve le disposizioni  eventualmente  assunte  dalle
regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono  a
carico degli assistiti oneri piu' elevati; 
    q) all'articolo 1, comma 292, della legge 23  dicembre  2005,  n.
266, la lettera a)e' sostituita dalla seguente: 
     "a) con le procedure di  cui  all'articolo  54  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio  2007,  alla
modificazione degli allegati al citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, e successive  modificazioni,
di definizione dei  livelli  essenziali  di  assistenza,  finalizzata
all'inserimento,  nell'elenco  delle  prestazioni  di   specialistica
ambulatoriale, di prestazioni gia'  erogate  in  regime  di  ricovero
ospedaliero, nonche' alla integrazione e modificazione  delle  soglie
di appropriatezza per  le  prestazioni  di  ricovero  ospedaliero  in
regime di ricovero ordinario diurno"; 
    r) a decorrere dal 1° gennaio 2007, i cittadini, anche se  esenti
dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che non abbiano ritirato i
risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono  tenuti
al pagamento per intero della prestazione usufruita, con le modalita'
piu'  idonee  al  recupero   delle   somme   dovute   stabilite   dai
provvedimenti regionali; 
    s)  a  decorrere  dal  l°  gennaio  2008,  cessano  i  transitori
accreditamenti delle strutture private gia' convenzionate,  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n.  724,  non
confermati da accreditamenti  provvisori  o  definitivi  disposti  ai
sensi dell'articolo 8-quater  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni; 
    t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati  a
garantire  che  dal  1°  gennaio  2010  cessino  gli   accreditamenti
provvisori delle strutture private,  di  cui  all'articolo  8-quater,
comma 7, del decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  non
confermati  dagli  accreditamenti  definitivi  di  cui   all'articolo
8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992; 
    u) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati  a
garantire che, a decorrere dal 1° gennaio 2008,  non  possano  essere
concessi nuovi accreditamenti, ai sensi  dell'articolo  8-quater  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni,  in  assenza  di   un   provvedimento   regionale   di
ricognizione e conseguente determinazione, ai sensi del comma  8  del
medesimo articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502  del  1992.
Il provvedimento di ricognizione e' trasmesso al Comitato  paritetico
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali  di
assistenza di cui all'articolo 9 della citata intesa 23  marzo  2005.
Per le regioni impegnate nei piani di rientro  previsti  dall'accordo
di cui alla lettera b), le date del  1°  gennaio  2008  di  cui  alla
presente lettera e alla lettera s) sono anticipate al 1° luglio  2007
limitatamente alle regioni nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si
sia provveduto ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze
di riduzione  strutturale  dei  disavanzi,  i  provvedimenti  di  cui
all'articolo 8-quinquies, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; 
    v) il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica
sui  dispositivi  medici   e   della   collaborazione   istituzionale
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, individua, entro il 31
gennaio 2007,  tipologie  di  dispositivi  per  il  cui  acquisto  la
corrispondente spesa superi il 50 per cento della  spesa  complessiva
dei  dispositivi  medici  registrata  per   il   Servizio   sanitario
nazionale. Fermo restando quanto previsto dal comma  5  dell'articolo
57 della legge 27 dicembre 2002,  n.  289,  e  dal  numero  2)  della
lettera a) del comma 409 dell'articolo  1  della  legge  23  dicembre
2005, n. 266, entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti
i prezzi dei dispositivi individuati ai sensi della presente lettera,
da assumere, con decorrenza dal 1° maggio 2007, come base d'asta  per
le  forniture  del  Servizio  sanitario  nazionale.  I  prezzi   sono
stabiliti tenendo conto dei piu' bassi prezzi unitari di acquisto  da
parte del Servizio sanitario nazionale risultanti dalle  informazioni
in possesso degli osservatori esistenti e di quelle rese  disponibili
dall'ottemperanza al disposto del successivo periodo  della  presente
lettera. Entro il 15 marzo 2007 le regioni trasmettono  al  Ministero
della salute - Direzione  generale  dei  farmaci  e  dei  dispositivi
medici, anche per il tramite  dell'Agenzia  per  i  servizi  sanitari
regionali, i prezzi unitari corrisposti dalle aziende  sanitarie  nel
corso del biennio 2005-2006; entro la  stessa  data  le  aziende  che
producono o commercializzano in Italia dispositivi medici trasmettono
alla predetta Direzione generale, sulla base di criteri stabiliti con
decreto del Ministro della salute, i  prezzi  unitari  relativi  alle
forniture effettuate alle aziende sanitarie nel  corso  del  medesimo
biennio. Nelle gare in cui la  fornitura  di  dispositivi  medici  e'
parte di una piu' ampia fornitura di beni e servizi, l'offerente deve
indicare in modo specifico il prezzo unitario di ciascun  dispositivo
e i dati identificativi dello  stesso.  Il  Ministero  della  salute,
avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi  medici  e  della
collaborazione istituzionale dell'Istituto  superiore  di  sanita'  e
dell'Agenzia  per  i  servizi   sanitari   regionali,   promuove   la
realizzazione, sulla base di una  programmazione  annuale,  di  studi
sull'appropriatezza   dell'impiego   di   specifiche   tipologie   di
dispositivi medici, anche mediante comparazione dei costi rispetto ad
ipotesi alternative. I risultati degli studi sono pubblicati sul sito
INTERNET del Ministero della salute; 
    z)  la  disposizione  di  cui  all'articolo  3,  comma   2,   del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, non e'  applicabile  al  ricorso  a
terapie farmacologiche a carico  del  Servizio  sanitario  nazionale,
che, nell'ambito dei presidi  ospedalieri  o  di  altre  strutture  e
interventi sanitari, assuma carattere  diffuso  e  sistematico  e  si
configuri,  al  di   fuori   delle   condizioni   di   autorizzazione
all'immissione in commercio, quale alternativa terapeutica rivolta  a
pazienti portatori di patologie per le  quali  risultino  autorizzati
farmaci recanti specifica indicazione al trattamento.  Il  ricorso  a
tali terapie e' consentito  solo  nell'ambito  delle  sperimentazioni
cliniche dei medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 211, e successive modificazioni. In caso di ricorso  improprio  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi  4  e  5,  del
citato  decreto-legge  17  febbraio  1998,  n.  23,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8  aprile  1998,  n.  94.  Le   regioni
provvedono ad adottare entro il 28 febbraio 2007 disposizioni per  le
aziende sanitarie locali, per le aziende ospedaliere, per le  aziende
ospedaliere universitarie e per gli Istituti di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico volte alla individuazione dei responsabili  dei
procedimenti applicativi delle  disposizioni  di  cui  alla  presente
lettera, anche sotto il profilo della responsabilita'  amministrativa
per danno erariale.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  delle
disposizioni  regionali  di   cui   alla   presente   lettera,   tale
responsabilita' e' attribuita al direttore  sanitario  delle  aziende
sanitarie  locali,   delle   aziende   ospedaliere,   delle   aziende
ospedaliere universitarie e degli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico. 
 
  797. Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre
lo Stato e' incrementato per l'anno 2006 di 2.000  milioni  di  euro.
Tale importo e' ripartito fra  le  regioni  con  i  medesimi  criteri
adottati per lo  stesso  anno,  salvo  diversa  proposta  di  riparto
elaborata dalle regioni da trasmettere al Ministero della salute e al
Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2007. 
 
  798. Al secondo periodo del comma 289 dell'articolo 1  della  legge
23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "per ciascuno degli  anni  2006,
2007 e 2008" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2006 e di  8
milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con le risorse di cui  al
presente comma si provvede anche alla copertura delle spese sostenute
dal Ministero della salute e  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per l'attivita' di affiancamento alle regioni  impegnate  nei
Piani di rientro dai disavanzi di  cui  all'articolo  1,  comma  180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprese le spese  di  missione
del personale dei predetti Ministeri incaricato di tali attivita'". 
 
  799. Con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 9,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,  su
proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano,  e'  modificato  il  Piano  sanitario  nazionale
2006-2008, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile
2006, pubblicato nel  supplemento  ordinario  n.  149  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 139 del  17  giugno  2006,  al  fine  di  armonizzame  i
contenuti e la tempistica al finanziamento complessivo  del  Servizio
sanitario nazionale per il triennio 2007-2009. 
 
  800.  I  consiglieri  e  referendari  medici  in  servizio   presso
t'Ufficio medico della Presidenza del Consiglio dei ministri  possono
svolgere attivita' professionali sanitarie esterne, secondo modalita'
definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.