art. 1 (commi 701-800)
  701. All'articolo 63, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
la  parola:  «  quattrocento  »  e'  sostituita  dalla  seguente:   «
trecentocinquanta ». 
  702. Per gli anni 2018 e 2019 l'articolo  1-quater,  comma  1,  del
decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, non si applica al Ministero  della
giustizia. 
  703. Qualora ricorrano  le  condizioni  previste  dall'articolo  2,
comma 1, della legge  18  maggio  1989,  n.  203,  nelle  fattispecie
disciplinate dall'articolo 1, comma 1,  lettera  c),  della  medesima
legge, per il personale della Polizia di  Stato  e  del  Corpo  della
guardia  di  finanza,  il  Ministero  dell'interno  e  il   Ministero
dell'economia e delle finanze sono autorizzati a  provvedere  tramite
la concessione del buono pasto giornaliero. Il buono pasto di cui  al
primo periodo ha  il  medesimo  valore  di  quello  previsto  per  le
condizioni di servizio disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera
b), della legge 18 maggio 1989, n. 203. 
  704. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 7 e  dell'articolo
30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51,
e dell'articolo 4 della legge 30 novembre 2000, n. 356. 
  705.  Nei  limiti  dell'assegnazione  stabilita  per  le  spese  di
funzionamento del Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro
(CNEL) di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 30 dicembre 1986,
n. 936,  sono  corrisposti  i  rimborsi  delle  spese  di  viaggio  e
soggiorno, effettivamente sostenute e documentate, al presidente e ai
consiglieri del CNEL. 
  706. Con il regolamento ai sensi dell'articolo 20, comma  2,  della
legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono disciplinatile misure e i limiti
concernenti i rimborsi di cui al comma 705. 
  707. All'articolo 1 della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 289 e' abrogato; 
  b) al comma 290, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a) dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: 
  "Art. 8-bis (Indennita' e rimborso delle spese dei consiglieri  del
CNEL). - 1. Il regolamento  di  cui  all'articolo  20  disciplina  le
indennita' spettanti agli esperti di cui  al  comma  1,  lettera  a),
dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e  il  rimborso
delle  spese  spettanti  al  presidente,  ai  vice  presidenti  e  ai
consiglieri" ». 
  708. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 706 e 707 si
provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  nei
limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al CNEL e iscritti  in
apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  709. All'alinea del comma 1 dell'articolo 3  del  decreto-legge  24
giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2016, n. 160, dopo le parole: « ivi previste. » sono  inserite
le  seguenti:  «  Per  l'anno  2018  e'   assegnato   un   contributo
straordinario dell'importo complessivo di 10 milioni di euro ». 
  710. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24  giugno  2016,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,  n.
160, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo le parole: « e per l'anno 2017 e' destinato  un  contributo
pari a 2,0 milioni di euro, nonche' » sono inserite  le  seguenti:  «
per l'anno 2017 e per l'anno 2018 »; 
  b) dopo le parole: « ivi previste. » sono inserite le  seguenti:  «
Per l'anno 2018 e' destinato un contributo pari a 2 milioni  di  euro
». 
  711. Al comma 32 dell'articolo 2-bis del decreto-legge  16  ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  le  parole:  «  1°  maggio  2018  »,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2018 »; 
  b) al sesto periodo, dopo le parole: « legge 7 agosto 2012, n. 134,
» sono aggiunte le seguenti: « informati i sindaci coordinatori delle
aree omogenee, »; 
  c) all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ,
informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee ». 
  712. Al comma 38 dell'articolo 2-bis del decreto-legge  16  ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2017, n. 172, le parole:  «  ,  e  successive  modificazioni  »  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803  del  15  agosto  2009,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808  del
15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del  Presidente
del Consiglio dei ministri n.  3923  del  18  febbraio  2011  e  loro
successive modificazioni ». 
  713. Al  fine  di  realizzare  il  centro  di  arte  e  creativita'
contemporanea denominato « MAXXI L'Aquila » e' autorizzata  la  spesa
di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2024. 
  714. All'articolo  2  del  decreto-legge  29  marzo  2016,  n.  42,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  maggio  2016,  n.  89,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «  1-bis.  Il  contributo  per  la  stabilizzazione  della   Scuola
sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute
(GSSI) e' incrementato di 4,5 milioni di euro in ciascuno degli  anni
dal 2019 al 2027 e di 1,5 milioni di euro a decorrere  dal  2028.  Ai
relativi oneri si provvede quanto a 1,5 milioni di euro  a  decorrere
dal  2019  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo   per   il
finanziamento ordinario delle universita' di cui all'articolo 5 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 ». 
  715. All'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.
125, le parole: « nonche' per gli anni 2016 e 2017 » sono  sostituite
dalle seguenti: « nonche' per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ». 
  716. Le graduatorie formatesi a seguito delle procedure concorsuali
di cui all'articolo 67-ter, commi 5 e 6, del decreto-legge 22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, vigenti al 31 dicembre 2018, al fine  di  continuare  a
garantire, mediante l'istituto dello scorrimento, le sostituzioni del
personale dimissionario  impegnato  nella  ricostruzione  conseguente
agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo  il  6  aprile
2009, in deroga all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, sono prorogate fino al 31 dicembre 2019. 
  717. Per lo svolgimento delle attivita' di cui alla legge 21  marzo
2001, n. 74, lo stanziamento di cui all'articolo  5  della  legge  26
gennaio 1963, n. 91, e' incrementato di 500.000 euro per l'anno  2018
e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019. 
  718. L'articolo 43-ter del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art.   43-ter   (Finanziamenti   bancari    agevolati    per    la
ricostruzione). - 1. In relazione agli eventi sismici  del  20  e  29
maggio 2012, ai fini del completamento del processo di  ricostruzione
pubblica  nelle  regioni  interessate  e  per  il  finanziamento   di
interventi   di   ripristino   e   realizzazione   delle   opere   di
urbanizzazione primaria, ivi compresa la rete  di  connessione  dati,
nei centri storici e  urbani  interessati  dai  piani  organici  gia'
approvati alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, i commissari  delegati  delle  regioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto  2012,  n.  122,
possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze, a stipulare, nel limite di complessivi 350 milioni  di
euro, in termini di costo delle opere, e comunque  nei  limiti  delle
disponibilita' annue di cui all'articolo 3-bis  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto   2012,   n.   135,   appositi   mutui   di   durata   massima
venticinquennale,  sulla  base  di  criteri  di  economicita'  e   di
contenimento della spesa. Le rate di ammortamento dei mutui  attivati
sono pagate agli istituti finanziatori  direttamente  dallo  Stato  a
valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo  3-bis,  comma
6, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, integrate di 9 milioni di
euro annui, per un importo massimo annuo di 22 milioni di euro ». 
  719. Le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453  dell'articolo  1
della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  sono  prorogate  fino  al  31
dicembre  2019.  Per  le  finalita'  di  cui   al   presente   comma,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis,  comma  1,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' incrementata di  5  milioni  di
euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019. 
  720. All'articolo 1, comma 452, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Le somme di cui al
primo periodo non utilizzate nell'esercizio 2017 possono  esserlo  in
quello successivo, per le medesime finalita' di cui ai commi da 445 a
453, nel limite di 750.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018  e
2019 ». 
  721. Il Fondo per la compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto, negli  anni  2018  e
2019, per un importo corrispondente alle risorse utilizzate ai  sensi
del comma 720. 
  722. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita'  e  consentire
l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il  ripristino  dei
danni causati dagli eccezionali eventi sismici del  20  e  29  maggio
2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1º  agosto  2012,  n.
122, le parole: « e comunque non oltre il 31  dicembre  2017  »  sono
sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2018
». 
  723. Agli oneri derivanti dai commi da 722 a 724, pari a 20 milioni
di  euro  per  l'anno  2018,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  3-bis,
comma 6, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  724. Il Fondo per la compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto, nell'anno 2018,  per
un importo corrispondente alle risorse indicate al comma 723. 
  725. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16-bis, comma 1,
del  decreto-legge  20  giugno   2017,   n.   91,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2017,  n.  123,  relativa  al
contributo a favore della societa' concessionaria Strada  dei  Parchi
Spa, e' incrementata di 58 milioni di euro  per  l'anno  2018  ed  e'
ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8 milioni di  euro
per l'anno 2022. Agli oneri di cui  al  presente  comma,  pari  a  58
milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante  corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione  -
programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della  legge
27 dicembre 2013, n. 147. Il medesimo Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione-programmazione 2014-2020 e' incrementato di  50  milioni  di
euro per l'anno 2021 e di 8 milioni di euro per l'anno 2022. 
  726. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo  periodo,
del  decreto-legge  28  gennaio   2014,   n.   4,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e' prorogato  al  31
dicembre 2018. Ai relativi oneri si provvede, nel limite  di  300.000
euro per l'anno  2018,  con  le  risorse  di  cui  alle  contabilita'
speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge  6  giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto
2012, n. 122. 
  727. All'articolo 10, comma 2,  secondo  periodo,  del  regolamento
recante la disciplina per il  funzionamento  del  Registro  nazionale
degli aiuti di Stato, di cui al decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico 31 maggio 2017, n. 115, le parole: «  31  dicembre  2016  »
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 ». 
  728. Le disposizioni di cui  al  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 504, all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, nonche' all'articolo 1, commi 639 e  seguenti,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e  per  gli  effetti
dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio  2000,  n.  212,  nel
senso che per i manufatti ubicati  nel  mare  territoriale  destinati
all'esercizio dell'attivita' di  rigassificazione  del  gas  naturale
liquefatto, di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1º ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre  2007,
n. 222, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che  non
dipende dallo  sfruttamento  del  sottofondo  marino,  rientra  nella
nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola  porzione
del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili. 
  729. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012,
individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1,  del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1º
agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134,  e'  prorogata  all'anno  2019  la  sospensione,
prevista dall'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2017, n. 19, degli oneri relativi al pagamento delle rate  dei  mutui
concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero
dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi  1
e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere
nell'anno 2018, incluse quelle il cui pagamento e' stato differito ai
sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, dell'articolo 1, comma 356, della legge  27  dicembre  2013,  n.
147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre  2014,  n.
190. 
  730. Gli oneri di cui al comma 729 sono pagati, senza  applicazione
di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2019, in rate di  pari
importo per dieci anni sulla base  della  periodicita'  di  pagamento
prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. 
  731. Agli oneri derivanti dai commi 729 e 730, quantificati in  3,6
milioni di euro per l'annualita' 2018  e  2,9  milioni  di  euro  per
l'annualita' 2019,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6,  del
citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 135 del 2012. 
  732. Il Fondo per la compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto, negli  anni  2018  e
2019, per un importo corrispondente alle risorse  indicate  al  comma
731. 
  733. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019
dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti SpA ai  comuni  di
Casamicciola Terme, Lacco  Ameno  e  Forio  d'Ischia,  trasferiti  al
Ministero dell'economia e delle finanze in  attuazione  dell'articolo
5, commi 1  e  3,  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
non ancora effettuato alla data di entrata in vigore  della  presente
legge, e' differito, senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,
all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del  periodo
di ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento  prevista
nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. 
  734. Nei comuni di cui al comma 733 e' sospeso fino al 31  dicembre
2018 il pagamento delle rate dei mutui  concessi  dagli  istituti  di
credito ai privati che  abbiano  in  essere  finanziamenti  ipotecari
collegati  a  immobili  residenziali,   commerciali   e   industriali
inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 21  agosto  2017  e
che  abbiano  trasmesso  agli  uffici  dell'Agenzia   delle   entrate
territorialmente  competenti   la   dichiarazione   di   inagibilita'
dell'immobile ai  sensi  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  I  beneficiari
dei mutui o dei  finanziamenti  possono  optare  tra  la  sospensione
dell'intera rata e quella della  sola  quota  capitale,  senza  oneri
aggiuntivi per il mutuatario.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, le banche e gli  intermediari
finanziari informano i beneficiari, almeno  mediante  avviso  esposto
nelle  filiali  e  pubblicato  nel  proprio  sito   internet,   della
possibilita' di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e
tempi di rimborso dei pagamenti  sospesi,  nonche'  il  termine,  non
inferiore  a  trenta  giorni,  per  l'esercizio  della  facolta'   di
sospensione. Qualora  la  banca  o  l'intermediario  finanziario  non
fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti  prescritti,
sono sospese fino al 31 dicembre 2018, senza oneri aggiuntivi per  il
beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro
la predetta data. Entro il termine del 30 giugno 2018, il commissario
delegato  e  l'Associazione   bancaria   italiana   provvedono   alla
sottoscrizione di un  accordo  per  la  ridefinizione  dei  piani  di
ammortamento dei mutui e  dei  finanziamenti  sospesi  ai  sensi  del
presente comma. 
  735. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17  ottobre  2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « Relativamente  ai  mutui  di  cui  al  primo  periodo  del
presente comma, e' altresi' differito, senza applicazione di sanzioni
e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza
del  periodo  di  ammortamento,  sulla  base  della  periodicita'  di
pagamento prevista nei provvedimenti  e  nei  contratti  regolanti  i
mutui stessi, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018
». 
  736. All'articolo 48 del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 11, nel primo periodo, le parole: « 16 febbraio 2018  »
sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2018  »  e,  nel  secondo
periodo, le parole: « fino a un massimo di 9  rate  mensili  di  pari
importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « fino a un massimo di 24 rate mensili di pari  importo,  a
decorrere dal 31 maggio 2018 »; 
  b) al comma 12-ter, nel primo periodo, dopo le parole: « riscossa a
decorrere da»la parola:« febbraio» e' sostituita  dalla  seguente:  «
giugno » e dopo le parole: «  di  cui  all'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 » sono aggiunte le  seguenti:  «  ,
per un importo massimo annuo proporzionale alla  distribuzione  delle
scadenze dei versamenti rateali dei contribuenti di cui al  comma  11
»; 
  c) al comma 16,  primo  periodo,  le  parole:  «  e  comunque  fino
all'anno d'imposta  2017  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  e
comunque fino all'anno d'imposta 2018 ». 
  737. I comuni compresi negli allegati del decreto-legge 17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, assegnatari di finanziamenti per adeguamento sismico di
edifici scolastici di cui all'articolo 32-bis  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre  2003,  n.  326,  continuano  a   usufruire   dei   suddetti
finanziamenti anche nel caso di accertata inagibilita'  dell'edificio
a seguito degli eventi sismici e della  conseguente  collocazione  in
siti diversi delle scuole, fermo restando quanto previsto dal  codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 16 aprile 2016,
n. 50, in materia di espletamento delle procedure. L'edificio oggetto
del finanziamento puo' avere una diversa destinazione pubblica e  non
puo' essere alienato prima di venti anni a decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  738. Agli oneri derivanti dal comma 736, lettera  c),  pari  a  3,5
milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo  delle
risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, che a tal fine sono versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato. 
  739. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, le parole: « fino ad un massimo di complessivi
16 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti:  «  fino  ad  un
massimo di complessivi 20 milioni di euro ». 
  740. All'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 17  ottobre  2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229, il terzo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «  Gli  esiti
della  procedura  concorrenziale,   completi   della   documentazione
stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,  comma
2, sono prodotti dall'interessato in ogni caso  prima  dell'emissione
del provvedimento di concessione del contributo ». 
  741. All'articolo 12 del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, la lettera d) e' abrogata; 
  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «  3.  L'ufficio  speciale  per  la  ricostruzione,  verificata  la
spettanza del contributo e il relativo importo, dopo aver acquisito e
verificato la documentazione relativa all'individuazione dell'impresa
esecutrice dei lavori di cui al comma 13 dell'articolo  6,  trasmette
al  vice  commissario  territorialmente  competente  la  proposta  di
concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche
». 
  742. All'articolo 2 del decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,
il comma 7-bis e' abrogato. 
  743. All'articolo 20 del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  « 1. Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle  risorse
del fondo di cui all'articolo  4  e'  trasferita  sulle  contabilita'
speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4  ed  e'  riservata
alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo  in  conto
capitale alle imprese che realizzino, ovvero  abbiano  realizzato,  a
partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei
comuni di cui all'articolo 1, con priorita' per le imprese, con  sede
o unita' locali ubicate nei territori dei comuni di cui  all'articolo
1, che hanno subito danni per effetto degli  eventi  sismici  di  cui
all'articolo 1. Sono comprese tra  i  beneficiari  anche  le  imprese
agricole la cui sede principale non  e'  ubicata  nei  territori  dei
comuni di cui agli allegati 1, 2  e  2-bis,  ma  i  cui  fondi  siano
situati in tali territori. 
  2. I criteri, le condizioni e le  modalita'  di  concessione  delle
agevolazioni di cui  al  comma  1  sono  stabiliti  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dello sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate. Alla
concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo provvedono
i vice commissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5». 
  744. All'articolo 24 del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi,  per
gli anni 2016, 2017 e 2018, nel  limite  massimo  complessivo  di  10
milioni di euro,  a  tal  fine  utilizzando  le  risorse  disponibili
sull'apposita  contabilita'  speciale  del  Fondo  per  la   crescita
sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134 »; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalita'
di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2  si  provvede
con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito
il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto  della  normativa
europea e nazionale in materia di aiuti di Stato »; 
    c) il comma 4 e' abrogato. 
  745. Le agevolazioni di cui all'articolo 46  del  decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96, spettano anche ai  soggetti  che  hanno  la  sede
principale o l'unita' locale nei comuni delle regioni Lazio,  Umbria,
Marche e Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, che hanno subito nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28
febbraio 2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento
rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. 
  746. Per i titolari di imprese individuali o di  imprese  familiari
che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi  a  far
data dal 24 agosto 2016  nelle  regioni  Umbria,  Abruzzo,  Marche  e
Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25  per  cento  nel
periodo dal 1° settembre  2016  al  31  dicembre  2016,  rispetto  al
corrispondente periodo dell'anno 2015, le agevolazioni  di  cui  alla
lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato  articolo
46, sono riconosciute con  riguardo  ai  contributi  previdenziali  e
assistenziali,  con  esclusione   dei   premi   per   l'assicurazione
obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della  vigente
legislazione. 
  747. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile  2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.
96, le parole: « per la fruizione delle agevolazioni da  parte  delle
imprese beneficiarie » sono soppresse. 
  748. Per quanto non diversamente previsto dai commi 745 e  746,  si
applicano  le  disposizioni  di  cui  al  medesimo  articolo  46  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 
  749. All'articolo  1,  comma  492,  lettera  0a),  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: « legge 7 agosto 2012, n. 134,
» sono inserite le seguenti: « e  delle  relative  province,  nonche'
delle province nei cui  territori  ricadono  i  comuni  di  cui  agli
allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
». 
  750. Al fine di trasferire le strutture  abitative  d'emergenza  di
cui all'articolo 1 dell'ordinanza del  capo  del  Dipartimento  della
protezione  civile  n.  394  del  19  settembre  2016  al  patrimonio
indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici  che  hanno
colpito i territori del centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, i
medesimi comuni, le regioni, l'Agenzia del demanio e il  Dipartimento
della  protezione  civile  possono   stipulare   accordi   ai   sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con  i  quali  si
disciplinano,  altresi',  le  procedure   per   l'attivazione   degli
interventi  di  manutenzione.  Gli  oneri  amministrativi   derivanti
dall'attuazione del presente comma sono  a  carico  dei  bilanci  dei
comuni cui e' trasferita la proprieta' delle strutture  abitative  di
emergenza,  ad  esclusione  di  quelli  scaturenti  dagli   eventuali
espropri disposti ai sensi dell'articolo 1 della citata ordinanza del
capo del  Dipartimento  della  protezione  civile  n.  394  del  2016
finanziati a valere sulle risorse previste dalla medesima  ordinanza.
I comuni sono responsabili  del  mantenimento  dell'efficienza  delle
strutture da utilizzare per esigenze future di  protezione  civile  o
per lo sviluppo socioeconomico del territorio. Le strutture di cui al
presente comma sono esenti dall'imposta per l'accatastamento di nuovi
fabbricati. 
  751. All'articolo 14 del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  lettera  a),  le  parole:  «  degli  immobili  di
proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente
dichiarati di interesse storico-artistico ai  sensi  del  codice  dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, ed utilizzati per le esigenze di  culto  »  sono
sostituite dalle seguenti: « delle chiese e degli edifici di culto di
proprieta'  di  enti  ecclesiastici   civilmente   riconosciuti,   di
interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali  e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
anche se formalmente non dichiarati tali ai  sensi  dell'articolo  12
del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto »; 
    b) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c) degli archivi, dei musei e delle biblioteche, che a tale fine
sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a), ad eccezione di
quelli di proprieta' di enti ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,
fermo restando quanto previsto dalla lettera  a)  in  relazione  alle
chiese ed agli edifici di culto di proprieta' di  enti  ecclesiastici
civilmente riconosciuti ». 
  752. Per assicurare la funzionalita' degli uffici  impegnati  nelle
attivita' connesse alla ricostruzione, i comuni di Lacco Ameno  e  di
Casamicciola Terme possono  assumere  personale  rispettivamente  nel
limite di 4 e 6 unita', con contratti di lavoro a  tempo  determinato
della durata non superiore a quella  della  vigenza  dello  stato  di
emergenza e comunque nei limiti temporali di cui all'articolo 19  del
decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.  81,  in  deroga  ai  vincoli
assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, nonche' in deroga all'articolo  259,  comma
6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 353.600  si
provvede a valere sul Fondo di cui al comma  765  per  la  successiva
assegnazione ai comuni di cui al primo periodo. 
  753. All'articolo 50, comma 9, del decreto-legge 17  ottobre  2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n.  229,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «  Il
Commissario straordinario puo'  stipulare  apposite  convenzioni,  ai
fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attivita'  istruttorie,
con l'Agenzia nazionale per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa Spa, nonche', per lo svolgimento  di  ulteriori  e
specifiche attivita' di  controllo  sulla  ricostruzione  pubblica  e
privata, con il Corpo  della  guardia  di  finanza  e  con  il  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco ». 
  754. All'articolo 13 del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «  Con
provvedimento  adottato  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2,   il
Commissario straordinario  puo'  prevedere,  valutate  le  necessita'
connesse al processo generale di ricostruzione e previa  ricognizione
dei fabbisogni al fine, in caso di insufficienza  delle  risorse,  di
provvedere a un riparto  proporzionale  tra  gli  aventi  titolo,  la
concessione di contributi per la  ricostruzione  agli  immobili  gia'
danneggiati dagli eventi sismici di cui al periodo precedente  e  che
abbiano riportato danni ulteriori per effetto  degli  eventi  di  cui
all'articolo 1, anche in  ipotesi  diverse  dalla  determinazione  di
un'inagibilita' indotta di altri edifici ovvero di  pericolo  per  la
pubblica incolumita', nel limite di spesa complessivo di 3 milioni di
euro »; 
    b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
  «6-bis. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2,  comma
2, possono essere destinate risorse nel limite di 3 milioni di  euro,
a valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 4, comma 2, per  il
finanziamento  degli  interventi   di   riparazione,   ripristino   o
ricostruzione di edifici gia'  dichiarati  parzialmente  inagibili  a
seguito degli eventi  sismici  verificatisi  in  Umbria  nel  2009  e
successivamente  dichiarati  totalmente  inagibili  a  seguito  degli
eventi sismici verificatisi a partire dal  24  agosto  2016.  Con  il
medesimo  provvedimento  sono  altresi'  definiti  i  criteri  e   le
modalita' di erogazione delle risorse di cui al periodo precedente ». 
  755. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17  ottobre  2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
    «e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli  immobili  di
proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,  sottoposti
alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano di cui  alla  lettera  a)
del comma 1 dell'articolo 14 e di importo inferiore  alla  soglia  di
rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ». 
  756.  Le  disposizioni  dell'articolo  2,  commi  da  1  a  4,  del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4  dicembre  2017,  n.  172,  si  applicano  altresi'  ai
contribuenti che  abbiano  presentato  autocertificazione  del  danno
subito, resa  ai  sensi  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445.  Al  relativo
onere, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Il  presente
comma entra in vigore il  giorno  stesso  della  pubblicazione  della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  757.  Al  fine  di  assicurare,  con   continuita',   il   regolare
svolgimento delle attivita' concernenti l'allertamento, il soccorso e
l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che  hanno
interessato il territorio  delle  regioni  Lazio,  Marche,  Umbria  e
Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio
2017, nonche' delle attivita' delle strutture regionali di protezione
civile, dei centri funzionali decentrati e delle sale  operative  del
Servizio nazionale di protezione civile, le medesime regioni  possono
procedere, negli anni 2018 e 2019, ad assunzioni di personale a tempo
determinato anche mediante proroghe di contratti in  essere,  purche'
nel limite massimo imposto dalle disposizioni dell'Unione europea.  A
tal fine, per i predetti anni, la percentuale di cui all'articolo  9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' aumentata al 70
per cento. Gli oneri derivanti dall'applicazione del  presente  comma
sono a carico dei bilanci  regionali  delle  regioni  Lazio,  Marche,
Umbria e Abruzzo. 
  758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure  connesse
alle attivita' di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  1º  agosto  2012,   n.   122,   e'
incrementato di 17,5 milioni di  euro  per  l'anno  2019  e  di  17,5
milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri  derivanti  dal  presente
comma    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  759. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: « negli anni  2015,  2016,  2017  e
2018 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2015, 2016, 2017,
2018 e 2019 »; 
  b) al secondo periodo, le parole: « per ciascuno degli  anni  2015,
2016, 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti:  «  per  ciascuno
degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 ». 
  760. Al comma 2 dell'articolo 3-bis  del  decreto-legge  24  giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: « e le  prefetture-uffici  territoriali  del  Governo
delle province di Bologna, Ferrara, Modena e  Reggio  Emilia  »  sono
sostituite dalle seguenti: « le  prefetture-uffici  territoriali  del
Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia  e
la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per  la  citta'
metropolitana di Bologna e le province di  Modena,  Reggio  Emilia  e
Ferrara »; 
  b) le parole: « 2017 e 2018 » sono  sostituite  dalle  seguenti:  «
2017,  2018  e  2019,  per  poter  garantire  analoghe  dotazioni  di
personale in essere e analoghi livelli qualitativi delle prestazioni,
»; 
  c) dopo le parole: « legge 7 agosto 2012, n. 135 » sono inserite le
seguenti: « , con il seguente riparto percentuale: il  78  per  cento
alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni;  il  16  per
cento alla struttura commissariale della regione Emilia-Romagna; il 4
per cento alle citate prefetture-uffici territoriali del Governo e il
2 per cento alla citata Soprintendenza ». 
  761. All'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre  2016,  n.  244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  19,
il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  «9. Il termine  di  cui  al  comma  3  dell'articolo  6-sexies  del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' prorogato al 31 dicembre  2019.
Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 600.000 euro per
ciascuno degli anni 2017 e  2018,  nell'ambito  e  nei  limiti  delle
risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo  2,  comma
1,  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e, nel  limite  di
500.000 euro per l'anno 2019, nell'ambito e nei limiti delle  risorse
di cui alle contabilita' speciali di cui  al  comma  6  del  predetto
articolo 2». 
  762. Entro il 31 gennaio 2018, i Commissari delegati titolari delle
contabilita'  speciali  istituite  ai  sensi  dell'articolo   2   del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  1°  agosto  2012,  n.  122,  provvedono  al  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di  44  milioni  di
euro, corrispondente all'importo  accantonato  per  far  fronte  agli
oneri derivanti dal differimento dei pagamenti delle rate  dei  mutui
concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero
dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi  1
e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  disposto  ai
sensi dell'articolo 1, comma 356, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, dell'articolo 1, comma 503, della legge  23  dicembre  2014,  n.
190, e dell'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre  2015,  n.
208. La quota  restante  delle  somme  accantonate  per  le  predette
finalita' e'  mantenuta  sulle  medesime  contabilita'  speciali  per
essere  utilizzata  per  le  esigenze   connesse   all'attivita'   di
ricostruzione. 
  763. Al fine di consentire l'effettivo  recupero  dei  rifiuti  non
pericolosi  derivanti  da  attivita'  di  costruzione  e  demolizione
identificati dal codice CER170904 e rimossi, a seguito  degli  eventi
sismici verificatisi nel 2012,  l'avvio  ad  operazioni  di  recupero
autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve  avvenire  entro  tre
anni dalla data di assegnazione del codice CER, di cui all'Allegato D
alla Parte Quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. 
  764. Al fine di accelerare le attivita'  connesse  alla  situazione
emergenziale prodottasi a seguito degli eventi sismici del  20  e  29
maggio 2012, il Presidente della regione  Lombardia  in  qualita'  di
Commissario delegato per la ricostruzione  puo'  destinare,  mediante
utilizzo delle risorse finanziarie  gia'  disponibili  sulla  propria
contabilita' speciale, fino a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 per
rimborsare i costi sostenuti per le unita' di personale  assunte  con
contratto di lavoro flessibile da destinare al supporto degli  uffici
tecnici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20  e  29  maggio
2012, come  individuati  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e  dell'articolo  67-septies  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Le assunzioni di  tali  unita'  di
personale,  in  deroga  ai  vincoli  di  cui  ai  commi  557  e   562
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al  comma  28
dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,   sono
effettuate dai comuni singoli ovvero  dalle  unioni  di  comuni,  con
facolta' di attingere dalle graduatorie, anche per  le  assunzioni  a
tempo indeterminato, vigenti alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, garantendo in ogni caso il  rispetto  dell'ordine  di
collocazione dei candidati nelle  medesime  graduatorie.  Il  riparto
delle unita' di personale assunte con contratto di lavoro  flessibile
avviene previa intesa tra i comuni e le unioni di comuni. 
  765. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito il Fondo per la ricostruzione nei territori  dei
comuni di Casamicciola Terme  e  Lacco  Ameno  dell'isola  di  Ischia
colpiti dal sisma del 21 agosto  2017,  con  una  dotazione  di  9,69
milioni di euro per l'anno 2018, 19,38 milioni  di  euro  per  l'anno
2019 e 19,69 milioni di euro per l'anno 2020. 
  766. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabiliti gli interventi e le modalita' di ripartizione del  suddetto
Fondo per l'erogazione, la riparazione, la ricostruzione e la ripresa
economica nei territori dei comuni interessati. 
  767. In relazione  agli  incendi  boschivi  e  ai  relativi  eventi
franosi che hanno interessato l'area vesuviana nel corso dei mesi  di
luglio e agosto 2017 compromettendo la regolare viabilita' dell'area,
ai fini della  realizzazione  del  Grande  progetto  Pompei,  di  cui
all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011,  n.  34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e'  autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro per l'anno  2019  in  favore  dell'Ente
parco nazionale del Vesuvio,  istituito  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 97 alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1995, per
la messa in sicurezza della  strada  Matrone,  presso  il  comune  di
Boscotrecase (NA),  quale  unica  arteria  viaria  atta  a  garantire
l'accesso al cono del vulcano. 
  768. All'articolo 15, comma 1, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f) e' inserita la seguente: 
    «f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto  il  rischio
di eventi calamitosi stipulate relativamente a unita' immobiliari  ad
uso abitativo; ». 
  769. Nella tabella allegato C, annessa alla legge 29 ottobre  1961,
n. 1216, e' aggiunto, in fine, il seguente articolo: 
 
« 
    

---------------------------------------------------------------------
Assicurazioni contro   |  11-bis  | Assicurazioni contro i danni
gli eventi calamitosi  |          | derivanti da eventi calamitosi
                       |          | di qualunque specie relativamente
                       |          | a unita' immobiliari ad uso
                       |          | abitativo.
---------------------------------------------------------------------

    
                                                                   ». 
 
  770. Le disposizioni di  cui  ai  commi  768  e  769  si  applicano
esclusivamente per le polizze stipulate a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  771. Alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del
novembre 1994 che abbiano versato contributi  previdenziali  e  premi
assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo  superiore
a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27  dicembre
2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione (UE) 2016/
195  della  Commissione,  del  14  agosto  2015,  e'   assegnato   un
contributo, secondo le modalita' definite con il decreto  di  cui  al
comma 774, a seguito di presentazione di apposita istanza all'Agenzia
delle entrate. 
  772. Il termine di prescrizione per la  presentazione  dell'istanza
di cui al comma 771, per i tributi versati per il triennio  1995-1997
per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dalla data  di  entrata
in vigore della legge 26 febbraio 2007, n.  17,  di  conversione  del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300. 
  773. Per le finalita' di cui al comma 771 e' stanziata la somma  di
euro 5 milioni per l'anno 2019. 
  774. Con  apposito  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, sono definiti i criteri e  le  modalita'
per l'accesso al contributo di cui al comma 771, nonche' le modalita'
per il riparto delle risorse di cui al comma 773. 
  775. Alle regioni a statuto ordinario e' attribuito  un  contributo
destinato alla riduzione del debito, di importo pari a 2.300  milioni
di euro per l'anno 2018. Gli importi spettanti a ciascuna  regione  a
statuto ordinario, come  indicati  nella  tabella  seguente,  possono
essere modificati a invarianza del contributo  complessivo,  mediante
accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2018, in sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. Ciascuna regione a statuto ordinario
consegue nell'anno 2018 un valore positivo del saldo di cui al  comma
466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  in  misura
pari al contributo di cui al periodo precedente: 
Tabella 
    

=====================================================================
|                      |   Percentuali di  |                        |
|        Regioni       |      riparto      | Riparto contributo 2018|
+======================+===================+========================+
|       Abruzzo        |       3,16%       |      72.739.315,79     |
+----------------------+-------------------+------------------------+
|      Basilicata      |       2,50%       |      57.467.315,79     |
+----------------------+-------------------+------------------------+
|       Calabria       |       4,46%       |     102.593.315,79     |
+----------------------+-------------------+------------------------+
|       Campania       |      10,54%       |     242.416.368,42     |
+----------------------+-------------------+------------------------+
|    Emilia-Romagna    |       8,51%       |     195.651.315,79     |
+----------------------+-------------------+------------------------+
|        Lazio         |       11,70%      |     269.176.263,16     |
+----------------------+-------------------+------------------------+
|       Liguria        |       3,10%       |      71.318.157,89     |
+----------------------+-------------------+------------------------+
|      Lombardia       |       17,48%      |     402.098.105,26     |
+----------------------+-------------------+------------------------+
|        Marche        |       3,48%       |      80.094.473,68     |
+----------------------+-------------------+------------------------+
|        Molise        |       0,96%       |     22.015.842,11      |
+----------------------+-------------------+------------------------+
|       Piemonte       |       8,23%       |     189.225.842,11     |
+----------------------+-------------------+------------------------+
|        Puglia        |       8,15%       |     187.511.736,84     |
+----------------------+-------------------+------------------------+
|       Toscana        |       7,82%       |     179.798.263,16     |
+----------------------+-------------------+------------------------+
|        Umbria        |       1,96%       |     45.127.210,53      |
+----------------------+-------------------+------------------------+
|        Veneto        |       7,95%       |     182.766.473,68     |
+----------------------+-------------------+------------------------+
|        Totale        |      100,00%      |    2.300.000.000,00    |
+----------------------+-------------------+------------------------+
 
    
  776. Il concorso alla finanza  pubblica  delle  regioni  a  statuto
ordinario, per il settore non  sanitario,  di  cui  all'articolo  46,
comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89,  e  di   cui
all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  e
ripartito secondo i criteri di cui  all'articolo  1,  comma  534-ter,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' ridotto di  300  milioni  di
euro per l'anno 2018 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020. Per l'anno  2018,  il  predetto  concorso  alla  finanza
pubblica per la quota rimanente e' realizzato: 
  a) per 2.300 milioni di euro con il contributo di cui al comma 775; 
  b) per 94,10 milioni di euro mediante riduzione delle  risorse  per
l'edilizia sanitaria. 
  777. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20, comma  3,
primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,  le
somme per interventi di edilizia sanitaria  compresi  in  accordi  di
programma sottoscritti nel 2017 ammessi a finanziamento nel 2018 sono
accertate in entrata dalle regioni nel 2019. I termini di risoluzione
degli accordi di programma di cui all'articolo 1,  comma  310,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati in ragione del periodo
di sospensione che si realizza nel 2018. 
  778. Nelle more del riordino del sistema della  fiscalita'  locale,
al decreto legislativo 6  maggio  2011,  n.  68,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 2, comma 1, la parola: « 2019 »,  ovunque  ricorre,
e' sostituita dalla seguente: « 2020 »; 
  b) all'articolo 4: 
    1) al comma 2, le parole: « Per gli anni dal 2011 al 2018 »  sono
sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2011 al  2019  »  e  le
parole:  «  A  decorrere  dall'anno  2019  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « A decorrere dall'anno 2020 »; 
    2) al comma 3, le parole: « A decorrere  dall'anno  2019  »  sono
sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2020»; 
  c) all'articolo 7: 
    1) al comma 1, le parole: « A decorrere  dall'anno  2019  »  sono
sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2020»; 
    2) al comma 2, le parole: «  entro  il  31  luglio  2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « entro il 31 luglio 2019 »; 
  d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola: « 2019 » e'  sostituita
dalla seguente: « 2020 ». 
  779. Il ripiano del disavanzo al  31  dicembre  2014,  disciplinato
dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno  2015,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125,
puo' essere rideterminato in  quote  costanti,  in  non  oltre  venti
esercizi, per le regioni che si impegnano a riqualificare la  propria
spesa attraverso il progressivo  incremento  degli  investimenti.  Il
disavanzo di cui al  periodo  precedente  e'  quello  risultante  dal
consuntivo o, nelle more dell'approvazione del  rendiconto  da  parte
del consiglio regionale, quello risultante dal  consuntivo  approvato
dalla giunta regionale. Le disposizioni di cui ai periodi  precedenti
si applicano anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015. 
  780. Le regioni di cui al comma 779, per gli anni dal 2018 al 2026,
incrementano i pagamenti complessivi per investimenti in  misura  non
inferiore  al  valore  dei  medesimi  pagamenti   per   l'anno   2017
rideterminato  annualmente   applicando   all'anno   base   2017   la
percentuale del 2 per cento per l'anno 2018, del 2,5  per  cento  per
l'anno 2019, del 3 per cento per l'anno 2020 e del 4  per  cento  per
ciascuno degli anni dal 2021  al  2026.  Ai  fini  di  cui  al  primo
periodo, non rilevano gli investimenti aggiuntivi di cui all'articolo
1, commi 140-bis e 495-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  e,
per il solo calcolo relativo all'anno 2018, i  pagamenti  complessivi
per investimenti relativi all'anno 2017  da  prendere  a  riferimento
possono essere desunti anche dal preconsuntivo. 
  781.  Le  regioni  di  cui  al  comma  779  certificano  l'avvenuta
realizzazione degli investimenti di cui al  comma  780  entro  il  31
marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita
comunicazione  al  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato.  In  caso  di
mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano  le
sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della  legge  11  dicembre
2016, n. 232. 
  782. Le regioni di cui al comma 779 adeguano il  piano  di  rientro
del disavanzo 2014, approvato ai sensi dell'articolo 9, comma 5,  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in attuazione  del  comma  779,  a
decorrere dal 2018, con riferimento alla quota non  ancora  ripianata
del disavanzo 2014. Il piano di rientro del  disavanzo  2015  decorre
dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata.  Nel  caso
in cui i piani di rientro siano definiti sulla  base  dei  consuntivi
approvati dalla giunta regionale, gli stessi sono adeguati a  seguito
dell'approvazione dei rendiconti 2014 e 2015 da parte  del  consiglio
regionale. 
  783. Al fine di accelerare i processi di riallineamento contabile e
di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio  2015
al principio generale della  competenza  finanziaria  potenziata,  le
regioni che non hanno ancora approvato il rendiconto 2014  in  deroga
al principio della contestualita' con  il  rendiconto  2014  previsto
dall'articolo 3, comma 7, alinea, del decreto legislativo  23  giugno
2011, n. 118, con delibera della giunta, previo parere dell'organo di
revisione economico-finanziario, provvedono entro il 30  giugno  2018
al riaccertamento straordinario dei  residui,  secondo  le  modalita'
previste dal medesimo articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n.
118 del 2011 e da un  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018. 
  784. Le camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura,
i cui bilanci presentano squilibri strutturali in grado di  provocare
il  dissesto   finanziario,   adottano   programmi   pluriennali   di
riequilibrio finanziario, condivisi con le regioni, nei quali possono
prevedere l'aumento del diritto annuale fino a un massimo del 50  per
cento. Il Ministro dello  sviluppo  economico,  valutata  l'idoneita'
delle misure contenute nel programma, su richiesta  dell'Unioncamere,
autorizza  l'aumento  del  diritto  annuale  per  gli   esercizi   di
riferimento. 
  785. All'articolo 1, comma 468, della legge 11  dicembre  2016,  n.
232, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al secondo periodo, le parole: « non finanziati  dall'avanzo  di
amministrazione » sono soppresse; 
  b) l'ultimo periodo e' soppresso. 
  786. All'articolo 1, comma 470, della legge 11  dicembre  2016,  n.
232, all'ultimo periodo, le parole: « 30  aprile  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 30 maggio ». 
  787.  Le  risorse  derivanti  dalla  chiusura  delle   contabilita'
speciali di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater,  della  legge
24 febbraio 1992, n. 225, sono  vincolate  alla  realizzazione  degli
interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi  2  e
4-ter dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992. 
  788. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse  derivanti  dalla
chiusura delle contabilita' speciali di cui al comma 787  secondo  le
procedure  ordinarie  di  spesa,  a  decorrere  dal  2018  gli   enti
territoriali sono tenuti  a  conseguire,  nell'anno  di  riversamento
delle risorse, un valore positivo del saldo di  cui  all'articolo  1,
comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla
differenza tra le risorse riversate a seguito  della  chiusura  delle
contabilita' speciali in  materia  di  protezione  civile,  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016,  n.
90, e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento. 
  789. Nel limite del saldo positivo  di  cui  al  comma  788,  negli
esercizi successivi a quello del riversamento e, comunque, non  oltre
il quinto esercizio, sono  assegnati  agli  enti  territoriali  spazi
finanziari nell'ambito dei patti nazionali di  cui  all'articolo  10,
comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in  misura  pari,  per
ciascun esercizio,  agli  investimenti  programmati  annualmente  nei
piani contenenti gli  interventi  finalizzati  al  superamento  della
situazione emergenziale,  da  realizzare  attraverso  l'utilizzo  dei
risultati di amministrazione degli esercizi  precedenti  formatisi  a
seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti  dalla  chiusura
delle contabilita' speciali. 
  790. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 788 e 789,
gli enti territoriali comunicano, entro il termine perentorio del  20
gennaio dell'anno successivo a quello del riversamento delle risorse,
al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo  web  http://
pareggiobilancio.mef.gov.it, gli spazi finanziari necessari  per  gli
investimenti programmati di cui al comma 789. La  somma  degli  spazi
finanziari programmati e' pari al saldo positivo conseguito nell'anno
di riversamento delle risorse. 
  791. All'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2017,  n.
123, le parole: « Conseguentemente, negli esercizi dal 2018 al  2020,
il predetto obiettivo di saldo e' ridotto di  un  importo  pari  agli
impegni  correlati  alle  risorse  accertate  di   cui   al   periodo
precedente, fermo restando il conseguimento di un saldo non  negativo
» sono sostituite dalle seguenti: « Conseguentemente, nel  limite  di
tale differenza, negli esercizi dal 2018 al 2022 sono assegnati  alle
regioni spazi finanziari  nell'ambito  dei  patti  nazionali  di  cui
all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012,  n.  243,  in
misura pari, per ciascun  esercizio,  agli  investimenti  programmati
annualmente  nei  piani  contenenti  gli  interventi  finalizzati  al
superamento della situazione emergenziale, da  realizzare  attraverso
l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti
formatisi a seguito del  mancato  utilizzo  delle  risorse  derivanti
dalla chiusura delle contabilita' speciali.  A  tal  fine,  entro  il
termine perentorio del 20 gennaio  2018,  le  regioni  comunicano  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria  generale  dello   Stato,   mediante   l'applicativo   web
http://pareggiobilancio.mef.gov.it, gli  spazi  finanziari  necessari
per gli investimenti programmati ». 
  792. All'articolo 44 del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
  «6-bis. E' verificato l'andamento degli oneri  connessi  ad  eventi
calamitosi con riferimento alle disposizioni  vigenti  per  gli  anni
2018-2021. La verifica e' effettuata anche  sulla  base  di  apposite
rendicontazioni sintetiche predisposte dai  soggetti  titolari  delle
contabilita' speciali istituite presso la Tesoreria  dello  Stato  ai
sensi dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 388 del 26 agosto 2016 e dell'articolo 4, commi 3 e 4,  del
presente decreto. 
  6-ter. In base agli esiti della verifica di cui al comma 6-bis, con
la comunicazione prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 427,  della
legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  in  ciascun  anno  del  periodo
2018-2021,  e'  determinato  l'ammontare  complessivo   degli   spazi
finanziari per l'anno in corso,  da  assegnare,  nel  rispetto  degli
obiettivi di finanza pubblica, alle regioni Abruzzo, Lazio, Marche  e
Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data  dal  24
agosto 2016, nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo  10,
comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da  ripartire  tra  le
regioni in misura proporzionale e comunque non superiore  all'importo
delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma 4. Gli  spazi
finanziari di cui al presente  comma  sono  destinati  ad  interventi
connessi ai suddetti eventi sismici  e  di  adeguamento  antisismico,
nonche' per la messa  in  sicurezza  degli  edifici.  Ai  fini  della
determinazione  degli  spazi  finanziari  puo'  essere  utilizzato  a
compensazione anche il Fondo di cui  all'articolo  6,  comma  2,  del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ». 
  793. Allo scopo di completare la transizione in capo  alle  regioni
delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro
esercitate attraverso  i  centri  per  l'impiego  e  di  consolidarne
l'attivita' a supporto  della  riforma  delle  politiche  attive  del
lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  150,  nel
rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti  ai  sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il
personale delle citta' metropolitane e delle province,  con  rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, in  servizio  presso  i  centri  per
l'impiego e gia' collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo  1,
comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto  di  coloro
che sono stati collocati a riposo alla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, e' trasferito alle  dipendenze  della  relativa
regione o dell'agenzia o ente regionale costituito  per  la  gestione
dei servizi per l'impiego,  in  deroga  al  regime  delle  assunzioni
previsto dalla normativa  vigente  e  con  corrispondente  incremento
della  dotazione  organica.  Ai  fini  delle  disposizioni   di   cui
all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la
gestione dei servizi per l'impiego  calcolano  la  propria  spesa  di
personale al netto del finanziamento di cui al comma 794. 
  794. Per le finalita' di cui al comma  793,  i  trasferimenti  alle
regioni a statuto ordinario  sono  incrementati  di  complessivi  235
milioni di euro, a  decorrere  dall'anno  2018.  L'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23  dicembre  1998,
n. 448, e' ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. 
  795. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi
per l'impiego, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti
per la gestione dei servizi per l'impiego succedono nei  rapporti  di
lavoro  a  tempo  determinato  e  di  collaborazione   coordinata   e
continuativa in essere alla data di entrata in vigore della  presente
legge per lo svolgimento delle relative funzioni, ferma  restando  la
proroga prevista dall'articolo 1, comma 429, della legge 23  dicembre
2014, n. 190. 
  796. Le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per  la
gestione dei servizi per  l'impiego  e  l'Agenzia  nazionale  per  le
politiche  attive  del  lavoro  (ANPAL),  al  fine  di  superare   il
precariato e valorizzare la professionalita' acquisita dal  personale
a tempo determinato impiegato in funzioni connesse  con  l'indirizzo,
l'erogazione ed il monitoraggio delle politiche  attive  del  lavoro,
possono applicare le procedure previste dall'articolo 20 del  decreto
legislativo 25  maggio  2017,  n.  75,  in  deroga  al  regime  delle
assunzioni  previsto  dalla  normativa   vigente.   Ai   fini   delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi  557  e  557-quater,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni calcolano la propria spesa
di personale al netto del  finanziamento  di  cui  al  comma  797.  I
contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato   e   i   contratti   di
collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data  del  31
dicembre 2017 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018 ovvero, in caso
di avvio entro tale ultima data delle  procedure  di  cui  al  citato
articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017,  fino  alla  loro
conclusione. 
  797. Per le finalita' di cui ai commi 795 e  796,  i  trasferimenti
alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi  16
milioni  di  euro.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma   796,   i
trasferimenti dal Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
all'ANPAL sono incrementati, a  decorrere  dall'anno  2018,  di  2,81
milioni di euro. 
  798. Le regioni provvedono agli adempimenti strumentali conseguenti
al trasferimento del  personale  e  alla  successione  nei  contratti
disposti dai commi da 793 a 797 entro la data  del  30  giugno  2018.
Fino a tale data, le province e le citta' metropolitane continuano  a
svolgere le attivita' di gestione del suddetto personale e anticipano
gli oneri connessi all'attuazione  del  presente  comma,  rivalendosi
successivamente  sulle  regioni,  secondo  modalita'  stabilite   con
apposite convenzioni. 
  799. Le convenzioni  tra  le  regioni,  le  province  e  le  citta'
metropolitane, per disciplinare le modalita' di rimborso degli  oneri
relativi alla gestione della fase transitoria del  trasferimento  del
personale fino al 30  giugno  2018,  sono  sottoscritte  secondo  uno
schema approvato in sede di Conferenza unificata.  Al  personale  con
rapporto di lavoro subordinato trasferito ai sensi dei commi da 793 a
797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello
accessorio,  previsto  per  il  personale  delle  amministrazioni  di
destinazione, con conseguente  adeguamento  dei  fondi  destinati  al
trattamento economico accessorio del personale a valere sulle risorse
finanziarie di cui ai commi 794 e 797 e, ove  necessario,  su  quelle
regionali, garantendo in  ogni  caso  l'equilibrio  di  bilancio.  Il
personale di cui al comma 793 che, alla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, si trova in posizione di comando o  distacco  o
altri istituti analoghi presso un'amministrazione pubblica diversa da
quelle di cui al medesimo comma 793 e'  trasferito,  previo  consenso
dell'interessato, presso l'amministrazione dove  presta  servizio,  a
condizione che vi sia capienza nella dotazione organica e nei  limiti
delle risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  e
comunque purche' risulti garantita la  sostenibilita'  finanziaria  a
regime della relativa spesa. Le  proroghe  disposte  dal  comma  796,
terzo periodo, non sono computate, nei limiti delle risorse di cui al
comma 797, ai fini di quanto previsto dall'articolo 9, comma 28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  800. Al  fine  di  consentire  la  progressiva  armonizzazione  del
trattamento economico del  personale  delle  citta'  metropolitane  e
delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'articolo 1, comma 92, della  legge  7  aprile  2014,  n.  56,  e
dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, con quello del personale delle amministrazioni di  destinazione,
a decorrere dal 1°  gennaio  2018  non  si  applica  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del
2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno  ad  personam  per  le
voci   fisse   e   continuative,   ove   il   trattamento   economico
dell'amministrazione  di  destinazione   sia   inferiore   a   quello
dell'amministrazione di provenienza. Per le medesime finalita' di cui
al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i  fondi  destinati
al trattamento economico accessorio del personale, anche  di  livello
dirigenziale,  degli  enti  presso  cui  il  predetto  personale   e'
transitato in  misura  superiore  al  numero  del  personale  cessato
possono essere incrementati, con riferimento al  medesimo  personale,
in  misura  non  superiore  alla  differenza  tra  il  valore   medio
individuale  del  trattamento  economico  accessorio  del   personale
dell'amministrazione  di  destinazione,  calcolato  con   riferimento
all'anno 2016, e  quello  corrisposto,  in  applicazione  del  citato
articolo 1, comma 96, lettera a), della legge  n.  56  del  2014,  al
personale trasferito, a condizione che siano rispettati  i  parametri
di cui all'articolo 23,  comma  4,  lettere  a)  e  b),  del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori  oneri  le
amministrazioni provvedono a valere e  nei  limiti  delle  rispettive
facolta' assunzionali. Le regioni possono alternativamente provvedere
ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse,  garantendo,  in
ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio.