Art. 2. 1. Il Comitato di cui all'art. 1 ha la seguente composizione: presidente; componenti: un rappresentante del Comitato nazionale di bioetica; due presidenti dei Comitati etici di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con riconoscimento in aree cliniche differenti; tre esperti in discipline cliniche con particolare riferimento alle tematiche di competenza del Ministero ai sensi dell'art. 2 e dell'allegato 2 al decreto ministeriale 18 marzo 1998, quali l'impiego clinico di radiofarmaci, di sostanze stupefacenti o psicotrope, di medicinali per il trattamento delle farmacotossicodipendenze, e di medicinali per la fecondazione/riproduzione assistita; un esperto in terapia genica e in biotecnologia; un esperto di biostatistica; un esperto in discipline farmacologiche; un esperto in discipline farmaceutiche; un esperto di bioetica; un esperto in discipline giuridiche; un rappresentante delle associazioni infermieristiche; un rappresentante del volontariato per l'assistenza e/o associazionismo di tutela dei pazienti; un esperto in dispositivi medici; un esperto dell'Istituto superiore di sanita'; un dirigente del ruolo sanitario del Ministero della sanita' con funzioni anche di segretario. 2. I componenti di cui al comma 1 vengono individuati con separato provvedimento del Ministro della sanita' e restano in carica per due anni dalla data della riunione di insediamento del Comitato.