Art. 2.
  1. Il Comitato di cui all'art. 1 ha la seguente composizione:
    presidente;
    componenti:
      un rappresentante del Comitato nazionale di bioetica;
      due  presidenti  dei  Comitati  etici di istituti di ricovero e
cura  a  carattere  scientifico,  con riconoscimento in aree cliniche
differenti;
      tre  esperti in discipline cliniche con particolare riferimento
alle  tematiche  di  competenza  del Ministero ai sensi dell'art. 2 e
dell'allegato   2   al  decreto  ministeriale  18 marzo  1998,  quali
l'impiego   clinico  di  radiofarmaci,  di  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope,     di    medicinali    per    il    trattamento    delle
farmacotossicodipendenze,      e     di     medicinali     per     la
fecondazione/riproduzione assistita;
      un esperto in terapia genica e in biotecnologia;
      un esperto di biostatistica;
      un esperto in discipline farmacologiche;
      un esperto in discipline farmaceutiche;
      un esperto di bioetica;
      un esperto in discipline giuridiche;
      un rappresentante delle associazioni infermieristiche;
      un   rappresentante   del  volontariato  per  l'assistenza  e/o
associazionismo di tutela dei pazienti;
      un esperto in dispositivi medici;
      un esperto dell'Istituto superiore di sanita';
      un  dirigente  del  ruolo sanitario del Ministero della sanita'
con funzioni anche di segretario.
  2.  I componenti di cui al comma 1 vengono individuati con separato
provvedimento  del Ministro della sanita' e restano in carica per due
anni dalla data della riunione di insediamento del Comitato.