Art. 3.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il presente regolamento si applica ai conduttori delle seguenti
navi per la navigazione interna: automotori, rimorchiatori, spintori,
chiatte  rimorchiate,  convogli  spinti  o  in formazione accoppiata,
adibite al trasporto di merci o di persone, ad eccezione:
    a)  dei conduttori di navi per il trasporto di merci di lunghezza
inferiore a venti metri;
    b) dei  conduttori di navi adibite al trasporto di passeggeri che
non trasportano piu' di dodici persone oltre l'equipaggio;
    c) dei  conduttori  di  navi che intendono operare esclusivamente
sulle  idrovie  nazionali  italiane in quanto non collegate alla rete
navigabile degli altri Stati membri.
  2.  Ai  conduttori  di  cui  al  comma 1, lettera c), continuano ad
essere   rilasciati  i  titoli  professionali  nazionali  secondo  le
modalita'  stabilite  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica
28 giugno 1949, n. 631, e successive modifiche ed integrazioni.
 
          Nota all'art. 3:
              -  Per  il  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          giugno 1949, n. 631, vedi nelle note alle premesse.