Art. 3. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai conduttori delle seguenti navi per la navigazione interna: automotori, rimorchiatori, spintori, chiatte rimorchiate, convogli spinti o in formazione accoppiata, adibite al trasporto di merci o di persone, ad eccezione: a) dei conduttori di navi per il trasporto di merci di lunghezza inferiore a venti metri; b) dei conduttori di navi adibite al trasporto di passeggeri che non trasportano piu' di dodici persone oltre l'equipaggio; c) dei conduttori di navi che intendono operare esclusivamente sulle idrovie nazionali italiane in quanto non collegate alla rete navigabile degli altri Stati membri. 2. Ai conduttori di cui al comma 1, lettera c), continuano ad essere rilasciati i titoli professionali nazionali secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, e successive modifiche ed integrazioni.
Nota all'art. 3: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, vedi nelle note alle premesse.