Art. 4. Procedura e requisiti minimi per il conseguimento del certificato 1. Per conseguire il "certificato" sia del tipo A che del tipo B, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: a) aver compiuto ventuno anni di eta'. Il "certificato" rilasciato dagli altri Stati membri dell'Unione europea ai conduttori di navi aventi eta' inferiore e' valido in Italia al compimento degli anni ventuno; b) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado; c) essere fisicamente e mentalmente idoneo; avere adeguata motricita' degli arti superiori ed inferiori; non presentare menomazioni tali da diminuire notevolmente la capacita' lavorativa o da costituire pericolo per se' e per gli altri, ne' sintomi manifesti di malattie psichiatriche e vascolari; avere, per quanto riguarda la vista, l'udito e il senso cromatico, i requisiti minimi previsti dalla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, n. 332; d) aver maturato un'esperienza professionale di almeno quattro anni in qualita' di membro di personale di coperta a bordo di una nave per la navigazione interna; e) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame sulle conoscenze professionali e sulle materie generali indicate nel capitolo A dell'allegato II. 2. I requisiti di cui al comma 1, lettera c), sono accertati mediante visita medica effettuata dall'azienda sanitaria locale o da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario, ovvero da un medico appartenente al ruolo del medici del Ministero della sanita' o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo, che rilasciano all'interessato apposita certificazione di idoneita'. 3. Il titolare del "certificato" che abbia compiuto sessantacinque anni di eta', nei tre mesi seguenti e, successivamente, ogni anno, deve sottoporsi alla visita medica prevista nel comma 2; l'autorita' competente che rilascia il "certificato" annota sullo stesso che il conduttore e' risultato idoneo all'esito della visita medica. 4. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), deve essere attestato mediante annotazione sul libretto personale di navigazione, apposta dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, qualora tale esperienza e' stata acquisita sulle idrovie nazionali. 5. L'esperienza professionale di cui al comma 1, lettera d), puo' essere acquisita sulle idrovie degli altri Stati membri anche qualora il corso di dette idrovie valichi il territorio comunitario. In tal caso l'esperienza professionale e' attestata mediante annotazione sul libretto personale di servizio da parte dell'autorita' competente dello Stato membro. 6. La durata minima dell'esperienza professionale di cui al comma 1, lettera d), e' ridotta di tre anni qualora il richiedente sia in possesso del titolo professionale di capitano o di capo timoniere della navigazione interna ovvero abbia maturato un'esperienza di almeno quattro anni in qualita' di membro del personale di coperta su navi adibite alla navigazione marittima. 7. Gli esami di cui al comma 1, lettera e), sono sostenuti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 dell'11 giugno 1959, e successive modifiche ed integrazioni, davanti alle commissioni istituite presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Milano e di Venezia. 8. Le spese relative alle visite mediche di cui ai commi 2 e 3 sono a carico dei richiedenti.
Note all'art. 4: - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, n. 332, reca: "Norme relative agli accertamenti sanitari per l'iscrizione delle matricole del personale navigante della navigazione interna e per il conseguimento dei rispettivi titoli professionali". La tabella contenuta nell'allegato B cosi' recita: ----> vedere tabella a pagina 21 della G. U. <---- - Per il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959 vedi in nota all'art. 1.