Art. 4.
  Procedura e requisiti minimi per il conseguimento del certificato
  1.  Per  conseguire il "certificato" sia del tipo A che del tipo B,
il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
    a) aver   compiuto   ventuno   anni  di  eta'.  Il  "certificato"
rilasciato dagli altri Stati membri dell'Unione europea ai conduttori
di navi aventi eta' inferiore e' valido in Italia al compimento degli
anni ventuno;
    b) aver  conseguito  il  diploma  di  scuola  secondaria di primo
grado;
    c) essere   fisicamente  e  mentalmente  idoneo;  avere  adeguata
motricita'   degli   arti  superiori  ed  inferiori;  non  presentare
menomazioni  tali da diminuire notevolmente la capacita' lavorativa o
da costituire pericolo per se' e per gli altri, ne' sintomi manifesti
di  malattie psichiatriche e vascolari; avere, per quanto riguarda la
vista,  l'udito  e  il  senso  cromatico, i requisiti minimi previsti
dalla  tabella  B  annessa al decreto del Presidente della Repubblica
19 gennaio 1957, n. 332;
    d)  aver  maturato  un'esperienza professionale di almeno quattro
anni  in  qualita'  di  membro di personale di coperta a bordo di una
nave per la navigazione interna;
    e) aver   sostenuto,   con   esito  favorevole,  un  esame  sulle
conoscenze  professionali  e  sulle  materie  generali  indicate  nel
capitolo A dell'allegato II.
  2.  I  requisiti  di  cui  al  comma  1, lettera c), sono accertati
mediante  visita medica effettuata dall'azienda sanitaria locale o da
un  medico  responsabile dei servizi di base del distretto sanitario,
ovvero  da  un  medico appartenente al ruolo del medici del Ministero
della  sanita'  o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o
da   un   medico  militare  in  servizio  permanente  effettivo,  che
rilasciano all'interessato apposita certificazione di idoneita'.
  3.  Il titolare del "certificato" che abbia compiuto sessantacinque
anni  di  eta',  nei tre mesi seguenti e, successivamente, ogni anno,
deve  sottoporsi alla visita medica prevista nel comma 2; l'autorita'
competente  che  rilascia il "certificato" annota sullo stesso che il
conduttore e' risultato idoneo all'esito della visita medica.
  4.  Il  requisito  di  cui  al  comma  1,  lettera  d), deve essere
attestato mediante annotazione sul libretto personale di navigazione,
apposta  dagli  uffici  provinciali della motorizzazione civile e dei
trasporti  in concessione, qualora tale esperienza e' stata acquisita
sulle idrovie nazionali.
  5.  L'esperienza  professionale di cui al comma 1, lettera d), puo'
essere acquisita sulle idrovie degli altri Stati membri anche qualora
il  corso  di dette idrovie valichi il territorio comunitario. In tal
caso l'esperienza professionale e' attestata mediante annotazione sul
libretto  personale  di  servizio  da parte dell'autorita' competente
dello Stato membro.
  6.  La  durata minima dell'esperienza professionale di cui al comma
1,  lettera  d), e' ridotta di tre anni qualora il richiedente sia in
possesso  del  titolo  professionale  di capitano o di capo timoniere
della  navigazione  interna  ovvero  abbia  maturato un'esperienza di
almeno quattro anni in qualita' di membro del personale di coperta su
navi adibite alla navigazione marittima.
  7.  Gli  esami  di  cui  al comma 1, lettera e), sono sostenuti, ai
sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 7 aprile 1959,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 137 dell'11 giugno 1959, e
successive   modifiche  ed  integrazioni,  davanti  alle  commissioni
istituite presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e
dei trasporti in concessione di Milano e di Venezia.
  8. Le spese relative alle visite mediche di cui ai commi 2 e 3 sono
a carico dei richiedenti.
 
          Note all'art. 4:
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio
          1957,  n.  332,  reca:  "Norme  relative  agli accertamenti
          sanitari  per  l'iscrizione  delle  matricole del personale
          navigante  della navigazione interna e per il conseguimento
          dei  rispettivi titoli professionali". La tabella contenuta
          nell'allegato B cosi' recita:
          ---->  vedere tabella a pagina 21 della G. U.  <----      -
          Per  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 7 aprile
          1959 vedi in nota all'art. 1.