Art. 5.
                  Conduzione di navi a mezzo radar
  1.  Per  poter  condurre una nave a mezzo radar il conduttore della
nave deve aver superato l'esame di cui all'articolo 4, comma 7, anche
sulle  materie  complementari  obbligatorie  di  cui  al  capitolo  B
dell'allegato II.
  2.  L'idoneita'  alla conduzione di navi a mezzo radar e' attestata
dall'autorita' competente mediante annotazione sul "certificato".
  3.  Ai  fini di cui al comma 1 e' valido in Italia anche il diploma
conseguito  secondo  il  regolamento  sul rilascio dei diplomi per la
conduzione di navi a mezzo radar sul Reno.