Art. 5. Conduzione di navi a mezzo radar 1. Per poter condurre una nave a mezzo radar il conduttore della nave deve aver superato l'esame di cui all'articolo 4, comma 7, anche sulle materie complementari obbligatorie di cui al capitolo B dell'allegato II. 2. L'idoneita' alla conduzione di navi a mezzo radar e' attestata dall'autorita' competente mediante annotazione sul "certificato". 3. Ai fini di cui al comma 1 e' valido in Italia anche il diploma conseguito secondo il regolamento sul rilascio dei diplomi per la conduzione di navi a mezzo radar sul Reno.