Art. 6.
                  Conduzione di navi da passeggeri
  1.  Puo' condurre una nave che trasporta passeggeri chi ha superato
l'esame  di cui all'articolo 4, comma 7, vertente anche sulle materie
complementari obbligatorie di cui al capitolo C dell'allegato II.
  2.  L'idoneita'  alla  conduzione  di  una  nave  da  passeggeri e'
attestata   dall'autorita'   competente   mediante   annotazione  sul
"certificato".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 18 dicembre 1999
                               CIAMPI
                                  D'Alema,  Presidente  del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  Letta,  Ministro  per  le politiche
                                  comunitarie
                                  Treu,   Ministro  dei  trasporti  e
                                  della navigazione
                                  Dini, Ministro degli affari esteri
                                  Diliberto, Ministro della giustizia
                                  Amato,  Ministro  del  tesoro,  del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2000
  Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 6