Art. 2.
                        Campo di applicazione
  1.  Salvo  quanto previsto al comma 2, le disposizioni del presente
decreto  si  applicano  alle  imprese  che  effettuano  operazioni di
trasporto  di  merci  pericolose  su  strada,  per ferrovia o per via
navigabile  interna, oppure operazioni di carico e scarico connesse a
tali trasporti.
  2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
    a)  alle  attivita'  di  cui  al  comma 1 effettuate con mezzi di
trasporto  di  proprieta' delle Forze armate o delle Forze di polizia
ovvero  con  mezzi  di  trasporto  impiegati sotto la responsabilita'
delle stesse;
    b) alle attivita' di cui al comma 1 effettuate per vie navigabili
interne  nazionali  non  collegate  alle vie navigabili interne degli
altri Stati dell'Unione europea.