Art. 2. Campo di applicazione 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese che effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) alle attivita' di cui al comma 1 effettuate con mezzi di trasporto di proprieta' delle Forze armate o delle Forze di polizia ovvero con mezzi di trasporto impiegati sotto la responsabilita' delle stesse; b) alle attivita' di cui al comma 1 effettuate per vie navigabili interne nazionali non collegate alle vie navigabili interne degli altri Stati dell'Unione europea.