Art. 3.
                   Obblighi del capo dell'impresa
  1. Al fine di garantire un'efficace prevenzione dei rischi inerenti
le  operazioni  di  cui all'articolo 2, comma 1, il capo dell'impresa
nomina,  entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del
presente  decreto,  uno o piu' consulenti in possesso del certificato
di formazione professionale di cui al presente decreto.
  2.  Puo'  essere  consulente  lo stesso capo dell'impresa ovvero un
dipendente dell'impresa ovvero una persona esterna a quest'ultima. Le
funzioni  del  consulente,  adattate all'attivita' dell'impresa, sono
definite all'articolo 4.
  3.  Il  capo  dell'impresa  comunica  all'ufficio provinciale della
motorizzazione  civile  e dei trasporti in concessione competente per
territorio  la  nomina  del  o  dei propri consulenti, indicandone le
complete generalita'.
  4.  Il  capo dell'impresa conserva la relazione di cui all'articolo
4,  comma 1, per cinque anni e, su richiesta, la mette a disposizione
dell'ufficio di cui al comma 3.
  5. La responsabilita' sull'osservanza, da parte dell'impresa, delle
norme in materia di trasporto di merci pericolose e del loro carico e
scarico e' del capo dell'impresa stessa.
  6. Sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente:
    a) le imprese esercenti le attivita' di cui all'articolo 2, comma
1, riguardanti trasporti su strada di quantitativi limitati, per ogni
unita'  di  trasporto,  al di sotto dei limiti definiti dai marginali
10010 e 10011 dell'allegato B al decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti;
    b)  le  imprese esercenti le attivita' di cui al comma 1 definite
dal  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  con decreto da
adottarsi  entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  quando  i  trasporti  di  merci  pericolose, o le
operazioni di carico o scarico ad essi connesse, non siano effettuati
a  titolo  di  attivita'  principale  od  accessoria dell'impresa, ma
vengano   effettuati   occasionalmente,   in   ambito  esclusivamente
nazionale  e le merci trattate presentino un grado di pericolosita' o
di inquinamento minimi.
 
          Nota all'art. 3:
              - Per  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della
          navigazione  del  4 settembre  1996  vedi  nelle  note alle
          premesse.