Art. 4. Obblighi del consulente 1. Il consulente, in seguito alla verifica delle prassi e delle procedure indicate nell'allegato I, redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attivita' dell'impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, di carico e scarico di merci pericolose nonche' per lo svolgimento dell'attivita' dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza. 2. Il consulente redige la relazione di cui al comma 1 annualmente e ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e delle procedure poste alla base della relazione stessa ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose. 3. Il consulente consegna la relazione di cui al comma 1 al capo dell'impresa. 4. Quando nel corso di un trasporto ovvero di una operazione di carico o scarico si sia verificato un incidente che abbia recato pregiudizio alle persone, ai beni o all'ambiente, il consulente, dopo aver raccolto tutte le informazoni utili, provvede alla redazione di una relazione d'incidente. 5. La relazione di cui al comma 4 e' trasmessa al capo dell'impresa e, per il tramite degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri.