Art. 4.
                       Obblighi del consulente
  1.  Il  consulente,  in  seguito alla verifica delle prassi e delle
procedure indicate nell'allegato I, redige una relazione nella quale,
per  ciascuna  operazione relativa all'attivita' dell'impresa, indica
le  eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per
l'osservanza delle norme in materia di trasporto, di carico e scarico
di   merci  pericolose  nonche'  per  lo  svolgimento  dell'attivita'
dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza.
  2.  Il consulente redige la relazione di cui al comma 1 annualmente
e  ogni  qualvolta  intervengano  eventi  modificativi delle prassi e
delle  procedure  poste alla base della relazione stessa ovvero delle
norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose.
  3.  Il  consulente  consegna la relazione di cui al comma 1 al capo
dell'impresa.
  4.  Quando  nel  corso  di un trasporto ovvero di una operazione di
carico  o  scarico  si  sia  verificato un incidente che abbia recato
pregiudizio alle persone, ai beni o all'ambiente, il consulente, dopo
aver  raccolto tutte le informazoni utili, provvede alla redazione di
una relazione d'incidente.
  5. La relazione di cui al comma 4 e' trasmessa al capo dell'impresa
e,  per  il  tramite  degli  uffici  provinciali della motorizzazione
civile  e  dei trasporti in concessione, al Ministero dei trasporti e
della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri.