Art. 5. Qualificazione dei consulenti 1. Il consulente deve avere una conoscenza sufficiente dei rischi inerenti il trasporto e le operazioni di carico e scarico di merci pericolose e delle disposizioni normative vigenti in materia, nonche' dei compiti definiti nell'allegato I, e deve possedere un certificato di formazione professionale rilasciato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri, a seguito del superamento di un apposito esame. 2. L'esame di cui al comma 1 deve riguardare le materie di cui all'allegato II, ovvero, qualora il candidato intenda conseguire il certificato di formazione professionale limitatamente a determinati tipi di merci pericolose o a determinate modalita' di trasporto, solo le materie di cui alle seguenti classi di merci: a) classe 1 (esplosivi); b) classe 2 (gas); c) classe 7 (materie radioattive); d) classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9 (solidi e liquidi); e) numeri UN 1202, 1203, 1223 (prodotti petroliferi). 3. Il certificato di formazione professionale e' conforme al modello di cui all'allegato III e deve indicare chiaramente la tipologia di merci pericolose e le modalita' di trasporto per le quali e' stato rilasciato. 4. Il certificato di cui al comma 3 e' valido per un periodo di cinque anni ed e' rinnovato periodicamente ogni cinque anni se il titolare, nel corso dell'anno immediatamente precedente il termine di ciascun quinquennio, ha superato una prova di controllo volta ad accertare sia il permanere delle conoscenze di cui ai commi 1 e 2, sia l'acquisizione della conoscenza delle eventuali modifiche ed integrazioni intervenute in materia. 5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto, da adottarsi in sede di prima attuazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua il numero e la composizione delle commissioni di esame, nonche' i requisiti e le modalita' di nomina dei relativi componenti. Limitatamente alle modalita' di svolgimento dell'esame di cui al comma 1 si applicano, ove compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 6. Le spese per la partecipazione agli esami di cui al comma 1 e alla prova di controllo di cui al comma 4, quelle relative al rilascio ed al rinnovo dei certificati di formazione professionale, nonche' quelle per il funzionamento delle commissioni esaminatrici e le indennita' da corrispondere ai componenti delle commissioni medesime sono a carico dei candidati. Le somme relative sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unita' previsionale del Ministero dei trasporti e della navigazione. 7. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati gli importi dei diritti da versare ai sensi del comma 6 e le relative modalita' di versamento; per la determinazione della misura dei compensi a favore dei componenti delle commissioni si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. 8. Il certificato di formazione professionale rilasciato dall'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea conformemente all'allegato III e' valido per l'esercizio dell'attivita' di consulente in Italia.
Note all'art. 5: - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concerne: "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, reca: "Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche".