Art. 5.
                    Qualificazione dei consulenti
  1.  Il  consulente deve avere una conoscenza sufficiente dei rischi
inerenti  il  trasporto  e le operazioni di carico e scarico di merci
pericolose e delle disposizioni normative vigenti in materia, nonche'
dei compiti definiti nell'allegato I, e deve possedere un certificato
di  formazione professionale rilasciato dal Ministero dei trasporti e
della  navigazione  - Dipartimento dei trasporti terrestri, a seguito
del superamento di un apposito esame.
  2.  L'esame  di  cui  al  comma 1 deve riguardare le materie di cui
all'allegato  II,  ovvero, qualora il candidato intenda conseguire il
certificato  di  formazione professionale limitatamente a determinati
tipi di merci pericolose o a determinate modalita' di trasporto, solo
le materie di cui alle seguenti classi di merci:
    a) classe 1 (esplosivi);
    b) classe 2 (gas);
    c) classe 7 (materie radioattive);
    d)  classi  3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9 (solidi e
liquidi);
    e) numeri UN 1202, 1203, 1223 (prodotti petroliferi).
  3.  Il  certificato  di  formazione  professionale  e'  conforme al
modello  di  cui  all'allegato  III  e  deve  indicare chiaramente la
tipologia  di  merci  pericolose  e  le modalita' di trasporto per le
quali e' stato rilasciato.
  4.  Il  certificato  di  cui al comma 3 e' valido per un periodo di
cinque  anni  ed  e'  rinnovato periodicamente ogni cinque anni se il
titolare, nel corso dell'anno immediatamente precedente il termine di
ciascun  quinquennio,  ha  superato  una  prova di controllo volta ad
accertare  sia  il  permanere delle conoscenze di cui ai commi 1 e 2,
sia  l'acquisizione  della  conoscenza  delle  eventuali modifiche ed
integrazioni intervenute in materia.
  5.  Il  Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto, da
adottarsi  in  sede  di  prima attuazione entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, individua il numero e
la  composizione delle commissioni di esame, nonche' i requisiti e le
modalita'  di  nomina  dei  relativi  componenti.  Limitatamente alle
modalita'  di  svolgimento dell'esame di cui al comma 1 si applicano,
ove  compatibili,  le  disposizioni  del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
  6.  Le  spese  per la partecipazione agli esami di cui al comma 1 e
alla  prova  di  controllo  di  cui  al  comma  4, quelle relative al
rilascio  ed  al rinnovo dei certificati di formazione professionale,
nonche'  quelle per il funzionamento delle commissioni esaminatrici e
le  indennita'  da  corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni
medesime  sono a carico dei candidati. Le somme relative sono versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per essere riassegnate, con
decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,   ad   apposita  unita'  previsionale  del  Ministero  dei
trasporti e della navigazione.
  7.  Con  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  da  adottarsi entro sessanta giorni dalla
data  di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati gli
importi  dei  diritti  da  versare ai sensi del comma 6 e le relative
modalita'  di  versamento;  per  la  determinazione  della misura dei
compensi  a  favore  dei componenti delle commissioni si applicano le
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10
giugno 1995.
  8.   Il   certificato   di   formazione   professionale  rilasciato
dall'autorita'  competente  di  uno  Stato membro dell'Unione europea
conformemente    all'allegato   III   e'   valido   per   l'esercizio
dell'attivita' di consulente in Italia.
 
          Note all'art. 5:
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio
          1994,   n.   487,   concerne:  "Regolamento  recante  norme
          sull'accesso  agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
          e  le  modalita'  di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
          unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei pubblici
          impieghi".
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          23 marzo   1995,  reca:  "Determinazione  dei  compensi  da
          corrispondere  ai componenti delle commissioni esaminatrici
          e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di
          concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche".