Art. 6.
                              Sanzioni
  1.   Il   capo  dell'impresa  che  viola  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  3,  comma  1,  e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire tremilioni a lire diciottomilioni.
  2.   Il   capo  dell'impresa  che  viola  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 3, commi 3 e 4, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire unmilione a lire seimilioni.
  3.  Il  consulente che viola le disposizioni di cui all'articolo 4,
commi  1,  2 e 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire due milioni a lire dodicimilioni.
  4.  Il  consulente che viola le disposizioni di cui all'articolo 4,
commi  3  e 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire unmilione a lire seimilioni.
  5.  La  vigilanza  sull'osservanza  delle disposizioni del presente
decreto  e'  affidata  agli  uffici  provinciali della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione.
  6.  Le  sanzioni  di  cui  ai commi 1, 2, 3, e 4, sono irrogate dal
prefetto.