Art. 6. Sanzioni 1. Il capo dell'impresa che viola le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tremilioni a lire diciottomilioni. 2. Il capo dell'impresa che viola le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire unmilione a lire seimilioni. 3. Il consulente che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodicimilioni. 4. Il consulente che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire unmilione a lire seimilioni. 5. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto e' affidata agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. 6. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4, sono irrogate dal prefetto.