Art. 7. Disposizioni transitorie e finali 1. I titolari o dipendenti di imprese con sede sul territorio nazionale i quali attestino, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver di fatto assolto, nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla funzione equivalente a quella prevista per il consulente, possono richiedere al Ministero dei trasporti e della navigazione il rilascio di un certificato provvisorio che consentira' di continuare ad assolvere la funzione di consulente esclusivamente presso l'impresa di cui essi sono titolari o dipendenti. 2. I titolari del certificato provvisorio, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono conseguire il certificato di formazione professionale di cui all'articolo 5, presentando la relativa domanda con le modalita' ed entro i termini fissati ai sensi del comma 5 dello stesso articolo. 3. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 febbraio 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Toia, Ministro per le politiche comunitarie Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione Dini, Ministro degli affari esteri Bianco, Ministro dell'interno Diliberto, Ministro della giustizia Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto