Art. 19 
Disposizioni  per  la  messa  in  servizio  e  l'utilizzazione  delle
              attrezzature a pressione e degli insiemi 
 
  1.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato da emanare, di concerto con il  Ministro
del lavoro e della  previdenza  sociale  sentito  il  Ministro  della
sanita', entro un anno dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, sono adottate prescrizioni volte ad assicurare la permanenza
dei requisiti di  sicurezza  in  occasione  dell'utilizzazione  delle
attrezzature a pressione e degli insiemi, compresi quelli in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto, e di adeguare  a
tale  scopo  le  vigenti  prescrizioni   tecniche   in   materia   di
utilizzazione. In particolare  sono  individuate  le  attrezzature  a
pressione e gli insiemi per i quali e' obbligatoria  la  verifica  di
primo o  nuovo  impianto  e  sono  adottate  prescrizioni  in  ordine
all'installazione, alla messa in servizio,  alla  manutenzione,  alla
riparazione, nonche' alla sottoposizione delle attrezze degli insiemi
a una o piu' delle procedure di seguito elencate: 
a) dichiarazione di messa in servizio; 
b) controllo di messa in servizio; 
c) riqualificazione periodica; 
d) controllo dopo riparazione. 
  2. Con i decreti di cui al comma 1, d'intesa con il Ministero della
difesa, sono individuate peculiari  procedure  di  controllo  per  le
attrezzature e gli insiemi in uso alle amministrazioni preposte  alla
tutela della sicurezza ed alla difesa dello Stato. 
  3. Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  di  cui  al  comma  1,
l'utilizzatore  deve  comunicare   la   messa   in   servizio   delle
attrezzature a pressione e degli  insiemi  all'ISPESL  e  all'azienda
unita' sanitaria locale competenti per territorio.