Art. 4 
                         Libera circolazione 
 
  1. Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  3,  comma  3,  le
attrezzature o insiemi di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere
commercializzati o messi in servizio,  alle  condizioni  fissate  dal
fabbricante, solo se soddisfano le disposizioni del presente  decreto
e se recano la marcatura CE di cui all'articolo 15, indicante  che  i
suddetti  attrezzature  e  insiemi  sono  stati  sottoposti   a   una
valutazione di conformita' a norma dell'articolo 10. 
  2.  Ai  fini  di  una  utilizzazione  corretta   e   sicura   delle
attrezzature a pressione e degli  insiemi  di  cui  al  comma  1,  le
informazioni previste all'allegato I, punti 3.3 e 3.4, debbono essere
fornite in lingua italiana o nella lingua ufficiale  dello  Stato  in
cui  l'attrezzatura  o  l'insieme  vengono   messi   a   disposizione
dell'utilizzatore finale.