Art. 2.
                       Stato di disoccupazione
  1.  La  condizione  di  cui  all'articolo  1,  comma 2, lettera f),
dev'essere  comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il
servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio
del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi della legge
4  gennaio  1968,  n.  15,  e  successive  modificazioni, che attesti
l'eventuale  attivita'  lavorativa  precedentemente  svolta,  nonche'
l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa.
  2.   In  sede  di  prima  applicazione  del  presente  decreto  gli
interessati  all'accertamento della condizione di cui all'articolo 1,
comma  2,  lettera  f),  sono tenuti a presentarsi presso il servizio
competente  per  territorio  entro  centottanta  giorni dalla data di
entrata in vigore del medesimo e a rendere la dichiarazione di cui al
comma 1.
  3.  A  far  data  dalla  prima  presentazione  presso  il  servizio
competente  decorrono i termini da prendere in considerazione ai fini
dell'assolvimento   dei  successivi  obblighi  di  presentazione  dal
servizio  medesimo  eventualmente disposti, nonche' dell'accertamento
della condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d).
  4.   I   servizi  competenti  sono  comunque  tenuti  a  verificare
l'effettiva   persistenza   della   condizione   di   disoccupazione,
provvedendo all'identificazione dei disoccupati e degli inoccupati di
lunga  durata. Nel caso di disoccupazione conseguente a cessazione di
attivita' diversa da quella di lavoro subordinato, essi sono altresi'
tenuti    a    verificare    la   veridicita'   della   dichiarazione
dell'interessato  circa  l'effettivo  svolgimento  dell'attivita'  in
questione e la sua cessazione. Ai fini dell'applicazione del presente
comma  i  servizi  competenti  dispongono  indagini  a campione sulla
veridicita' delle dichiarazioni rese dai soggetti di cui all'articolo
1,  comma 2, lettere c) e d), anche richiedendo la collaborazione del
personale delle direzioni provinciali del lavoro - servizio ispezione
del lavoro.
  5.   Nei   rapporti   con  la  pubblica  amministrazione  e  con  i
concessionari   e   i  gestori  di  pubblici  servizi,  lo  stato  di
disoccupazione  e'  comprovato  con  dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza,  sottoscritte dall'interessato. In tali casi, nonche' in
quelli  di cui al comma 1, si applica il decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
  6.  La  durata  dello  stato  di  disoccupazione si calcola in mesi
commerciali. I periodi inferiori a giorni quindici, all'interno di un
unico  mese,  non  si  computano, mentre i periodi superiori a giorni
quindici si computano come un mese intero.
  7.  Le  disposizioni  di cui ai commi 1, 3 e 4 trovano applicazione
fino  all'emanazione,  con  decreto  del  Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale,  sentita  la  Conferenza unificata, di norme che
prevedono  modalita'  e  termini  diversi  degli adempimenti previsti
dalle citate disposizioni; tali norme sono emanate in coerenza con le
procedure  per  il collocamento ordinario dei lavoratori previste nel
regolamento  di semplificazione di cui all'articolo 20 della legge 15
marzo   1997,   n.   59,   allegato   1,  n.  112-bis,  e  successive
modificazioni.
 
          Note all'art. 2:
              - La   legge   4  gennaio  1968,  n.  15  (Norme  sulla
          documentazione  amministrativa  e  sulla  legalizzazione  e
          autenticazione  di  firme),  e'  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale 27 gennaio 1968, n. 23.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
          1998, n. 403 (Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
          e  3  della  legge  15  maggio  1997, n. 127, in materia di
          semplificazione  delle  certificazioni  amministrative), e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 24 novembre 1998, n.
          275.
              - L'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e'
          il seguente:
              "Art.  20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
          anno,  presenta  al  Parlamento  un disegno di legge per la
          delegificazione    di    norme   concernenti   procedimenti
          amministrativi,    anche    coinvolgenti    amministrazioni
          centrali,  locali  o  autonome,  indicando  i  criteri  per
          l'esercizio   della   potesta'   regolamentare   nonche'  i
          procedimenti   oggetto   della   disciplina,  salvo  quanto
          previsto  alla  lettera  a)  del  comma  5.  In allegato al
          disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
          attuazione    della    semplificazione   dei   procedimenti
          amministrativi.
              2.  In  sede  di  attuazione  della delegificazione, il
          Governo  individua,  con  le  modalita'  di  cui al decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n. 281, i procedimenti o gli
          aspetti  del  procedimento che possono essere autonomamente
          disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.
              3.   I   regolamenti   sono  emanati  con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Presidente del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  di  concerto  con il Ministro competente, previa
          acquisizione   del   parere  delle  competenti  commissioni
          parlamentari  e  del  Consiglio  di  Stato.  A  tal fine la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ove necessario,
          promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro  competente,
          riunioni   tra  le  amministrazioni  interessate.  Decorsi,
          trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i
          regolamenti possono essere comunque emanati.
              4.  I  regolamenti  entrano  in  vigore il quindicesimo
          giorno  successivo alla data della loro pubblicazione nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Con effetto
          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
          regolatrici dei procedimenti.
              5.  I  regolamenti  si conformano ai seguenti criteri e
          princi'pi:
                a) semplificazione  dei procedimenti amministrativi e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          raggruppare  competenze  diverse ma confluenti in una unica
          procedura;
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                d) riduzione     del     numero    di    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono  alla medesima attivita', anche riunendo in una
          unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
          di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
          provenienti   da   fonti   di  rango  diverso,  ovvero  che
          pretendono  particolari procedure, fermo restando l'obbligo
          di porre in essere le procedure stesse;
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa  e  contabili,  anche mediante adozione ed estensione
          alle  fasi  di  integrazione  dell'efficacia degli atti, di
          disposizioni  analoghe a quelle di cui all'art. 51 comma 2,
          del   decreto   legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni;
                f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
                g)   individuazione  delle  responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo;
                g-bis)  soppressione  dei  procedimenti che risultino
          non  piu'  rispondenti  alle  finalita'  e  agli  obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
          risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
                g-ter)  soppressione dei procedimenti che comportino,
          per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
          dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione da parte degli interessati;
                g-quater)  adeguamento della disciplina sostanziale e
          procedimentale  dell'attivita' degli atti amministrativi ai
          princi'pi della normativa comunitaria, anche sostituendo al
          regime concessorio quello autorizzatorio;
                g-quinquies)   soppressione   dei   procedimenti  che
          derogano   alla   normativa   procedimentale  di  carattere
          generale,  qualora  non  sussistano  piu'  le  ragioni  che
          giustifichino una difforme disciplina settoriale;
                g-sexies)  regolazione,  ove  possibile, di tutti gli
          aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
                g-septies)  adeguamento  delle  procedure  alle nuove
          tecnologie informatiche.
              5-bis.  I riferimenti a testi normativi contenuti negli
          elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
          1  alla  presente  legge e alle leggi di cui al comma 1 del
          presente   articolo   si  intendono  estesi  ai  successivi
          provvedimenti di modificazione.
              6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
          sugli   effetti   prodotti   dalle   norme   contenute  nei
          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
          norme stesse e dell'azione amministrativa.
              7.  Le  regioni a statuto ordinario regolano le materie
          disciplinate  dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei princi'pi
          desumibili   dalle  disposizioni  in  essi  contenute,  che
          costituiscono     princi'pi    generali    dell'ordinamento
          giuridico.   Tali  disposizioni  operano  direttamente  nei
          riguardi  delle  regioni  fino  a  quando  esse non avranno
          legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  le  regioni  a statuto
          speciale  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano
          provvedono  ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
          fondamentali contenute nella legge medesima.
              8.  In  sede di prima attuazione della presente legge e
          nel  rispetto  dei princi'pi, criteri e modalita' di cui al
          presente  articolo,  quali norme generali regolatrici, sono
          emanati  appositi  regolamenti  ai  sensi e per gli effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per  disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
                a) sviluppo     e    programmazione    del    sistema
          universitario,  di  cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
          successive  modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
          sistema,  di  cui  alla  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e
          successive modificazioni;
                b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
          nazionali  e  locali  di rappresentanza e coordinamento del
          sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
          un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
          con compiti consultivi e di proposta;
                c) interventi per il diritto allo studio e contributi
          universitari.   Le   norme  sono  finalizzate  a  garantire
          l'accesso  agli  studi  universitari agli studenti capaci e
          meritevoli  privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
          degli    studi,    a    determinare   percentuali   massime
          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico
          degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
          Stato   per  le  universita',  graduando  la  contribuzione
          stessa,   secondo   criteri   di  equita',  solidarieta'  e
          progressivita'  in relazione alle condizioni economiche del
          nucleo   familiare,   nonche'   a   definire   parametri  e
          metodologie  adeguati  per  la  valutazione delle effettive
          condizioni  economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
          alla  presente  lettera sono soggette a revisione biennale,
          sentite le competenti commissioni parlamentari;
                d) procedure  per  il  conseguimento  del  titolo  di
          dottore  di  ricerca,  di  cui  all'art. 73 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  11  luglio  1980,  n. 382, e
          procedimento  di  approvazione  degli atti dei concorsi per
          ricercatore  in  deroga  all'art.  5,  comma 9, della legge
          24 dicembre 1993, n. 537;
                e) procedure   per   l'accettazione  da  parte  delle
          universita'  di  eredita', donazioni e legati, prescindendo
          da   ogni   autorizzazione   preventiva,   ministeriale   o
          prefettizia.
              9.  I  regolamenti  di cui al comma 8, lettere a), b) e
          c),   sono   emanati   previo   parere   delle  Commissioni
          parlamentari competenti per materia.
              10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
          al  comma  8,  lettera  c),  il  decreto del Presidente del
          Consiglio  dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2
          dicembre  1991,  n.  390, e' emanato anche nelle more della
          costituzione  della  Consulta nazionale per il diritto agli
          studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
              11.  Con  il  disegno  di  legge  di cui al comma 1, il
          Governo  propone  annualmente  al  Parlamento  le  norme di
          delega    ovvero   di   delegificazione   necessarie   alla
          compilazione  di  testi  unici legislativi o regolamentari,
          con  particolare riferimento alle materie interessate dalla
          attuazione   della   presente   legge.  In  sede  di  prima
          attuazione  della presente legge, il Governo e' delegato ad
          emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
          di  entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'art.  4,  norme per la delegificazione delle materie di
          cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
          assoluta  di  legge,  nonche'  testi  unici delle leggi che
          disciplinano  i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
          lettera  c),  anche  attraverso  le  necessarie  modifiche,
          integrazioni  o  abrogazioni  di  norme,  secondo i criteri
          previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
              - Il  n.  112-bis  dell'allegato  1  all'art.  20 sopra
          riportato, e' il seguente:
              "112-bis.  Procedimento  per  il collocamento ordinario
          dei lavoratori:
                legge 29 aprile 1949, n. 264;
                legge 28 febbraio 1987, n. 56;
                legge 23 luglio 1991, n. 223;
                decreto-legge  1o  ottobre  1996, n. 510, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
                legge 24 giugno 1997, n. 196.