Art. 3.
Indirizzi generali ai servizi per l'impiego ai fini della prevenzione
                della disoccupazione di lunga durata
  1. I servizi competenti, nel quadro della programmazione regionale,
al  fine  di  favorire  l'incontro  fra domanda e offerta di lavoro e
contrastare  la  disoccupazione  e  l'inoccupazione  di lunga durata,
sottopongono i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, ad interviste
periodiche, offrendo almeno i seguenti interventi:
    a)  colloquio  di  orientamento  entro sei mesi dall'inizio dello
stato  di disoccupazione, cosi' come accertato ai sensi dell'articolo
2, con riguardo ai giovani ed agli adolescenti;
    b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o
di formazione e/o riqualificazione professionale:
      1)   nei  confronti  delle  donne  in  cerca  di  reinserimento
lavorativo,   non   oltre   sei   mesi  dall'inizio  dello  stato  di
disoccupazione;
      2)  nei  confronti  dei disoccupati e degli inoccupati di lunga
durata,   non   oltre   dodici   mesi   dall'inizio  dello  stato  di
disoccupazione,  o  in  caso di disoccupati che godano di trattamenti
previdenziali   previsti  dalla  legislazione  vigente  e  successive
modificazioni,  non  oltre  i  sei  mesi  dall'inizio  dello stato di
disoccupazione.