Art. 3. Indirizzi generali ai servizi per l'impiego ai fini della prevenzione della disoccupazione di lunga durata 1. I servizi competenti, nel quadro della programmazione regionale, al fine di favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione e l'inoccupazione di lunga durata, sottopongono i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, ad interviste periodiche, offrendo almeno i seguenti interventi: a) colloquio di orientamento entro sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, cosi' come accertato ai sensi dell'articolo 2, con riguardo ai giovani ed agli adolescenti; b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione e/o riqualificazione professionale: 1) nei confronti delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione; 2) nei confronti dei disoccupati e degli inoccupati di lunga durata, non oltre dodici mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, o in caso di disoccupati che godano di trattamenti previdenziali previsti dalla legislazione vigente e successive modificazioni, non oltre i sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione.