Art. 4. Perdita dello stato di disoccupazione 1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), viene meno in caso di mancato adempimento da parte dell'interessato degli obblighi di cui all'articolo 2, comma 3, nonche' di mancata presentazione al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3. Qualora la mancata presentazione al servizio competente, in entrambe le ipotesi, dipenda da comprovati impedimenti oggettivi, e' ammesso un ritardo non superiore a quindici giorni. E' fatta salva la possibilita' di un ritardo ulteriore qualora la mancata presentazione dipenda da ragioni di salute certificate dalla struttura pubblica competente. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), viene altresi' meno nel caso di mancata adesione, senza giustificato motivo valutabile dal servizio competente, ad una proposta formulata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere b) e c). 2. Comporta la perdita dell'anzianita' dello stato di disoccupazione il rifiuto di un'offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a quattro mesi, formulata dal servizio competente ed ubicata nel raggio di cinquanta chilometri dal domicilio del lavoratore; il predetto rifiuto non comporta, tuttavia, la perdita dell'anzianita' qualora la proposta di lavoro non sia congrua, secondo criteri determinati dalle commissioni regionali permanenti tripartite di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, alla professionalita' posseduta dall'interessato. 3. L'accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo formulata dal servizio competente comporta una sospensione dell'anzianita' nello stato di disoccupazione. Detta anzianita' riprende a decorrere una volta cessato il contratto di lavoro a termine o di lavoro temporaneo. Qualora il rapporto di lavoro sia stato di durata superiore a dodici mesi, l'anzianita' nello stato di disoccupazione riprende a decorrere con un abbattimento pari alla durata eccedente i dodici mesi.
Note all'art. 4: - La legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 1997, n. 154. - Per il testo dell'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 469/1997, si veda in nota all'art. 1.