Art. 4.
                Perdita dello stato di disoccupazione
  1.  La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), viene
meno  in  caso di mancato adempimento da parte dell'interessato degli
obblighi   di  cui  all'articolo  2,  comma  3,  nonche'  di  mancata
presentazione  al  colloquio  di  orientamento di cui all'articolo 3.
Qualora  la mancata presentazione al servizio competente, in entrambe
le  ipotesi,  dipenda da comprovati impedimenti oggettivi, e' ammesso
un  ritardo  non  superiore  a  quindici  giorni.  E'  fatta salva la
possibilita' di un ritardo ulteriore qualora la mancata presentazione
dipenda  da  ragioni  di  salute certificate dalla struttura pubblica
competente. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f),
viene  altresi' meno nel caso di mancata adesione, senza giustificato
motivo  valutabile dal servizio competente, ad una proposta formulata
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere b) e c).
  2.   Comporta   la   perdita   dell'anzianita'   dello   stato   di
disoccupazione  il  rifiuto  di un'offerta di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato,  o  determinato  o di lavoro temporaneo ai sensi della
legge  24  giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o,
rispettivamente,  della missione, in entrambi i casi superiore almeno
a  quattro  mesi,  formulata  dal  servizio competente ed ubicata nel
raggio  di  cinquanta  chilometri  dal  domicilio  del lavoratore; il
predetto  rifiuto  non comporta, tuttavia, la perdita dell'anzianita'
qualora  la  proposta  di  lavoro  non  sia  congrua, secondo criteri
determinati  dalle commissioni regionali permanenti tripartite di cui
all'articolo  4,  comma  1,  lettera  b),  del decreto legislativo 23
dicembre    1997,    n.    469,   alla   professionalita'   posseduta
dall'interessato.
  3.  L'accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di
lavoro  temporaneo  formulata  dal  servizio  competente comporta una
sospensione  dell'anzianita'  nello  stato  di  disoccupazione. Detta
anzianita'  riprende  a  decorrere  una volta cessato il contratto di
lavoro  a  termine  o  di  lavoro  temporaneo. Qualora il rapporto di
lavoro  sia  stato  di  durata  superiore a dodici mesi, l'anzianita'
nello   stato   di   disoccupazione   riprende  a  decorrere  con  un
abbattimento pari alla durata eccedente i dodici mesi.
 
          Note all'art. 4:
              - La  legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di
          promozione  dell'occupazione), e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 4 luglio 1997, n. 154.
              - Per  il  testo  dell'art. 4, comma 1, lettera b), del
          decreto  legislativo  n. 469/1997, si veda in nota all'art.
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