Art. 5.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1.  In attesa della attuazione della delega di cui all'articolo 45,
comma  1,  della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la riforma
degli   ammortizzatori  sociali  e  degli  incentivi  all'occupazione
continuano  a trovare applicazione le disposizioni vigenti in tema di
trattamenti  previdenziali in caso di disoccupazione, ivi compresa la
disciplina  dell'indennita' di mobilita', di cui all'articolo 7 della
legge 23 luglio 1991, n. 223.
  2.  In  sede  di  attuazione  della  delega  di cui al comma 1 sono
individuati  criteri  e  modalita' di raccordo tra l'attivita' svolta
dai  servizi  competenti ai sensi del presente decreto e quella delle
strutture private autorizzate all'attivita' di mediazione tra domanda
e offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 21 aprile 2000
                               CIAMPI
                              D'Alema,  Presidente  del Consiglio dei
                              Ministri
                              Salvi,  Ministro  del  lavoro  e  della
                              previdenza sociale
                              Amato,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
          Note all'art. 5:
              - Il  comma  1  dell'art.  45  della legge n. 144/1999,
          cosi' recita:
              "Art.  45  (Riforma  degli  incentivi all'occupazione e
          degli  ammortizzatori  sociali, nonche' norme in materia di
          lavori socialmente utili). - 1. Allo scopo di realizzare un
          sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire
          l'inserimento   al   lavoro  ovvero  la  ricollocazione  di
          soggetti  rimasti  privi  di  occupazione,  il  Governo  e'
          delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni
          sindacali  maggiormente rappresentative sul piano nazionale
          dei  datori  di  lavoro e dei lavoratori entro il 30 aprile
          2000,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  contenenti norme
          intese   a   ridefinire,   nel   rispetto  degli  indirizzi
          dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto
          legislativo  23  dicembre 1997,  n.  469,  il sistema degli
          incentivi  all'occupazione  ivi  compresi  quelli  relativi
          all'autoimprenditorialita'     e    all'autoimpiego,    con
          particolare    riguardo    all'esigenza    di   migliorarne
          l'efficacia   nelle   aree   del   Mezzogiorno,   e   degli
          ammortizzatori  sociali, con valorizzazione del ruolo della
          formazione  professionale,  secondo  i seguenti princi'pi e
          criteri direttivi:
                a)  razionalizzazione delle tipologie e delle diverse
          misure   degli   interventi,   eliminando   duplicazioni  e
          sovrapposizioni,  tenendo  conto  delle  esperienze  e  dei
          risultati  delle  varie  misure  ai  fini  dell'inserimento
          lavorativo  con  rapporto  di lavoro dipendente in funzione
          degli  specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con
          particolare riguardo:
                  1)  alle  diverse  caratteristiche  dei destinatari
          delle  misure:  giovani,  disoccupati e inoccupati di lungo
          periodo,  lavoratori fruitori del trattamento straordinario
          di  integrazione  salariale  da consistente lasso di tempo,
          lavoratori di difficile inserimento o reinserimento;
                  2)  alla  revisione  dei criteri per l'accertamento
          dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle
          diverse  categorie,  allo  scopo  di renderli piu' adeguati
          alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione
          di disagio;
                  3)  al  grado  dello svantaggio occupazionale nelle
          diverse aree territoriali del Paese, determinato sulla base
          di quanto previsto all'art. 1, comma 9;
                  4)   al   grado   dello   svantaggio  occupazionale
          femminile nelle diverse aree del Paese;
                  5)  alla  finalita'  di favorire la stabilizzazione
          dei posti di lavoro;
                  6)  alla  maggiore  intensita'  della  misura degli
          incentivi per le piccole e medie imprese, qualora le stesse
          abbiano  rispettato  le  prescrizioni  sulla salute e sulla
          sicurezza  dei  lavoratori previste dal decreto legislativo
          19  settembre  1994,  n.  626,  e successive modificazioni,
          nonche'  per  le imprese che applicano nuove tecnologie per
          il  risparmio  energetico  e  l'efficienza energetica e che
          prevedono  il  ciclo  integrato delle acque e dei rifiuti a
          valle degli impianti;
                b) revisione  e  razionalizzazione  dei  rapporti  di
          lavoro  con  contenuto  formativo  in  conformita'  con  le
          direttive dell'Unione europea e anche in relazione a quanto
          previsto dall'art. 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997,
          n.  196,  e in funzione degli obiettivi di cui alla lettera
          a);
                c) previsione   di   misure  per  favorire  forme  di
          apprendistato  di  impresa  e  il  subentro del tirocinante
          nell'attivita'   di  impresa  nonche'  estensione,  per  un
          triennio,  delle  disposizioni  del  decreto legislativo 28
          marzo  1996,  n.  207, con conseguenti misure in materia di
          finanziamento;
                d) revisione  delle  misure di inserimento al lavoro,
          non  costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza
          diretta  del  mondo  del  lavoro  con  valorizzazione dello
          strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di
          cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,   n.  29,  e  successive  modificazioni,  il  sistema
          formativo  e  le  imprese,  secondo  modalita' coerenti con
          quanto  previsto  dagli  articoli  17  e  18 della legge 24
          giugno  1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra i
          3  e i 12 mesi, in relazione al livello di istruzione, alle
          caratteristiche  dell'attivita'  lavorativa e al territorio
          di  appartenenza,  e  la  eventuale  corresponsione  di  un
          sussidio,  variabile  fra  le  400.000  e  le  800.000 lire
          mensili;
                e) previsione che gli strumenti definiti ai sensi dei
          principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c)
          e  d)  del  presente  comma  debbano  tendere a valorizzare
          l'inserimento  o il reinserimento al lavoro delle donne, al
          fine  di superare il differenziale occupazionale tra uomini
          e donne;
                f)  rafforzamento  delle  misure  attive  di gestione
          degli  esuberi  strutturali,  tramite ricorso ad istituti e
          strumenti,  anche  collegati  ad  iniziative  di formazione
          professionale,  intesi  ad assicurare la continuita' ovvero
          nuove  occasioni  di  impiego,  con rafforzamento del ruolo
          attivo  dei  servizi  per  l'impiego  a livello locale, per
          rendere  piu'  rapidi ed efficienti i processi di mobilita'
          nel  rispetto  delle  competenze di cui alla legge 15 marzo
          1997,  n. 59, e al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
          469;
                g)   razionalizzazione   nonche'   estensione   degli
          istituti  di  integrazione  salariale, a tutte le categorie
          escluse,  da  collegare  anche  ad iniziative di formazione
          professionale,  superando  la  fase  sperimentale  prevista
          dall'art.  2,  comma  28,  della legge 23 dicembre 1996, n.
          662,  anche  attraverso interventi di modifica degli stessi
          istituti  di  integrazione  salariale, con previsione della
          costituzione  di  fondi  categoriali o intercategoriali con
          apporti  finanziari  di carattere plurimo, tenendo altresi'
          conto delle esperienze maturate in seno alla contrattazione
          collettiva;
                h) previsione, in via sperimentale e per la durata di
          due  anni,  della  possibilita'  per  i coltivatori diretti
          iscritti   agli   elenchi  provinciali,  di  avvalersi,  in
          relazione  alla raccolta di specifici prodotti agricoli, di
          collaborazioni  occasionali  di  parenti ed affini entro il
          terzo grado per un ridotto periodo di tempo complessivo nel
          corso  dell'anno,  assicurando  il rispetto delle normative
          relative  alla sicurezza e all'igiene nei luoghi di lavoro,
          la   copertura   da   rischi   da  responsabilita'  civile,
          infortunio  o  morte  e  il  versamento di un contributo di
          solidarieta'   a   favore  del  Fondo  pensioni  lavoratori
          dipendenti;
                i) graduale armonizzazione dei sostegni previdenziali
          in  caso  di  disoccupazione, con un trattamento di base da
          rafforzare   ed   estendere  con  gradualita'  a  tutte  le
          categorie  di  lavoratori  scarsamente  protette o prive di
          copertura,  fissando  criteri rigorosi per l'individuazione
          dei  beneficiari  e  prevedendo  la  obbligatorieta', per i
          lavoratori   interessati,   di   partecipare   a  corsi  di
          orientamento   e   di   formazione,   anche   condizionando
          l'erogazione del trattamento all'effettiva frequenza;
                l)    previsione    di   norme,   anche   di   natura
          previdenziale,  che  agevolino  l'utilizzo  di  contratti a
          tempo  parziale da parte dei lavoratori anziani, al fine di
          contribuire  alla crescita dell'occupazione giovanile anche
          attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;
                m)  semplificazione  e snellimento delle procedure di
          riconoscimento  e  di attribuzione degli incentivi, tenendo
          conto del tasso di occupazione femminile e privilegiando in
          ogni caso criteri di automaticita', e degli ammmortizzatori
          sociali,   anche   tramite   l'utilizzo   di   disposizioni
          regolamentari  adottate  ai  sensi  dell'art.  17, comma 2,
          della  legge  23 agosto 1988, n. 400, intese al superamento
          della frammentazione delle procedure e a garantire maggiore
          speditezza all'azione amministrativa;
                n)  riunione,  entro ventiquattro mesi, in uno o piu'
          testi unici delle normative e delle disposizioni in materia
          di  incentivi  all'occupazione e di ammortizzatori sociali,
          al  fine di consentire la piu' agevole conoscibilita' delle
          stesse;
                o) previsione    di   meccanismi   e   strumenti   di
          monitoraggio  e  di  valutazione  dei risultati conseguiti,
          anche  in  relazione all'impatto sui livelli di occupazione
          femminile, per effetto della ridefinizione degli interventi
          di  cui al presente articolo da parte delle amministrazioni
          competenti   e   tenuto   conto  dei  criteri  che  saranno
          determinati  dai provvedimenti attuativi dell'art. 17 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59;
                p) razionalizzazione  dei  criteri  di partecipazione
          delle    imprese   al   finanziamento   delle   spese   per
          ammortizzatori sociali dalle stesse utilizzate;
                q) previsione  che  tutte  le  istanze di utilizzo di
          istituti    di    integrazione   salariale   e   di   altri
          ammortizzatori   sociali  vengano  esaminate  nel  rispetto
          dell'ordine cronologico di presentazione;
                r) adeguamento  annuale,  a decorrere dal 1o gennaio,
          dell'indennita'  di mobilita' di cui all'art. 7 della legge
          23  luglio  1991,  n.  223,  nella misura dell'80 per cento
          dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice
          ISTAT  dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di
          impiegati,  come  previsto  dal secondo comma dell'articolo
          unico  della  legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito
          dal  comma  5 dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 1994,
          n.   299,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          19 luglio 1994, n. 451;
                s) previsione,  per i soggetti impegnati in lavori di
          pubblica  utilita' o in lavori socialmente utili finanziati
          dallo  Stato o dalle regioni, della copertura previdenziale
          attraverso  forme  di  riscatto  a carico dell'interessato,
          commisurata all'indennita' effettivamente percepita durante
          l'attuazione  dei  progetti,  relativamente  ai periodi non
          coperti da alcuna contribuzione.
              - L'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in
          materia  di  cassa  integrazione, mobilita', trattamenti di
          disoccupazione,  attuazione  di  direttive  della Comunita'
          europea,  avviamento  al  lavoro  ed  altre disposizioni in
          materia di mercato del lavoro), e' il seguente:
              "Art.  7  (Indennita'  di mobilita'). - 1. I lavoratori
          collocati  in  mobilita' ai sensi dell'art. 4, che siano in
          possesso  dei  requisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno
          diritto  ad una indennita' per un periodo massimo di dodici
          mesi,  elevato  a  ventiquattro  per i lavoratori che hanno
          compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che
          hanno  compiuto i cinquanta anni. L'indennita' spetta nella
          misura  percentuale,  di  seguito indicata, del trattamento
          straordinario di integrazione salariale che hanno percepito
          ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente
          precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:
                a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
                b) dal  tredicesimo  al  trentaseiesimo mese: ottanta
          per cento.
              2.  Nelle  aree  di  cui  al  testo unico approvato con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 marzo 1978, n.
          218,  la  indennita'  di  mobilita'  e'  corrisposta per un
          periodo  massimo  di ventiquattro mesi, elevato a trentasei
          per  i  lavoratori  che  hanno compiuto i quaranta anni e a
          quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
          anni. Essa spetta nella seguente misura:
                a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
                b) dal  tredicesimo  al quarantottesimo mese: ottanta
          per cento.
              3.  L'indennita'  di mobilita' e' adeguata, con effetto
          dal  1o gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento
          della  indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti.
          Essa  non e' comunque corrisposta successivamente alla data
          del  compimento  dell'eta' pensionabile ovvero, se a questa
          data  non  e'  ancora  maturato il diritto alla pensione di
          vecchiaia,  successivamente  alla  data in cui tale diritto
          viene a maturazione.
              4.  L'indennita'  di mobilita' non puo' comunque essere
          corrisposta   per   un   periodo  superiore  all'anzianita'
          maturata  dal  lavoratore  alle dipendenze dell'impresa che
          abbia attivato la procedura di cui all'art. 4.
              5.  I lavoratori in mobilita' che ne facciano richiesta
          per intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in
          cooperativa  in  conformita'  alle  norme  vigenti  possono
          ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' nelle
          misure  indicate  nei commi 1 e 2, detraendone il numero di
          mensilita'  gia'  godute.  Fino  al 31 dicembre 1992, per i
          lavoratori  in  mobilita'  delle aree di cui al comma 2 che
          abbiano  compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma e'
          aumentata   di   un  importo  pari  a  quindici  mensilita'
          dell'indennita'   iniziale  di  mobilita'  e  comunque  non
          superiore  al  numero  dei  mesi mancanti al compimento dei
          sessanta  anni  di  eta'.  Per  questi ultimi lavoratori il
          requisito di anzianita' aziendale di cui all'art. 16, primo
          comma,  e'  elevato in misura pari al periodo trascorso tra
          la  data di entrata in vigore della presente legge e quella
          del  loro collocamento in mobilita'. Le somme corrisposte a
          titolo  di  anticipazione dell'indennita' di mobilita' sono
          cumulabili  con  il  beneficio di cui all'art. 17, legge 27
          febbraio  1985, n. 49. Con decreto del Ministero del lavoro
          e  della  previdenza  sociale, di concerto con il Ministero
          del  tesoro,  sono determinate le modalita' e le condizioni
          per   la   corresponsione   anticipata  dell'indennita'  di
          mobilita', le modalita' per la restituzione nel caso in cui
          il  lavoratore,  nei  ventiquattro mesi successivi a quello
          della  corresponsione,  assuma  una occupazione alle altrui
          dipendenze  nel  settore  privato  o  in  quello  pubblico,
          nonche'  le modalita' per la riscossione delle somme di cui
          all'art. 5, commi 4 e 6.
              6.  Nelle  aree  di  cui al comma 2 nonche' nell'ambito
          delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla
          commissione  regionale  per  l'impiego,  in cui sussista un
          rapporto  superiore  alla media nazionale tra iscritti alla
          prima  classe  della  lista  di  collocamento e popolazione
          residente  in  eta'  da  lavoro, ai lavoratori collocati in
          mobilita'  entro  la  data  del  31 dicembre  1992  che, al
          momento  della  cessazione  del  rapporto, abbiano compiuto
          un'eta'  inferiore  di  non  piu' di cinque anni rispetto a
          quella   prevista  dalla  legge  per  il  pensionamento  di
          vecchiaia,   e   possano   far  valere,  nell'assicurazione
          generale  obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia e i
          superstiti,  un'anzianita'  continuativa  non  inferiore  a
          quella  minima  prevista  per  il  predetto  pensionamento,
          diminuita  del  numero  di  settimane  mancati alla data di
          compimento    dell'eta'   pensionabile,   l'indennita'   di
          mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura
          dell'indennita'  per i periodi successivi a quelli previsti
          nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento.
              7.  Negli  ambiti  di  cui  al  comma  6, ai lavoratori
          collocati  in  mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992
          che,  al  momento  della  cessazione  del rapporto, abbiano
          compiuto  un'eta'  inferiore  di  non  piu'  di  dieci anni
          rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
          di  vecchiaia  e  possano  far  valere,  nell'assicurazione
          generale  obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia e i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          ventotto  anni,  l'indennita' di mobilita' spetta fino alla
          data   di  maturazione  del  diritto  al  pensionamento  di
          anzianita'.  Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla
          data del 1o gennaio 1991 dalle societa' non operative della
          Societa'  di  gestione  e partecipazioni industriali S.p.a.
          (GEPI)  e  della  Iniziative  Sardegna  S.p.a.  (INSAR)  si
          prescinde   dal   requisito  dell'anzianita'  contributiva;
          l'indennita'   di   mobilita'   non  puo'  comunque  essere
          corrisposta per un periodo superiore a dieci anni.
              8.  L'indennita'  di  mobilita'  sostituisce ogni altra
          prestazione  di  disoccupazione  nonche'  le  indennita' di
          malattia e di maternita' eventualmente spettanti.
              9. I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita',
          ad  esclusione  di  quelli  per  i  quali  si fa luogo alla
          corresponsione  anticipata  ai  sensi  del  comma  5,  sono
          riconosciuti  d'ufficio utili ai fini del conseguimento del
          diritto  alla pensione e ai fini della determinazione della
          misura   della   pensione  stessa.  Per  detti  periodi  il
          contributo   figurativo   e'  calcolato  sulla  base  della
          retribuzione  cui  e' riferito il trattamento straordinario
          di  integrazione  salariale  di  cui  al  comma 1. Le somme
          occorrenti  per la copertura della contribuzione figurativa
          sono  versate  dalla  gestione  di  cui  al  comma  11 alle
          gestioni pensionistiche competenti.
              10.  Per  i  periodi  di  godimento  dell'indennita' di
          mobilita'  spetta  l'assegno per il nucleo familiare di cui
          all'art.   2   del  decreto-legge  13 marzo  1988,  n.  69,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
          n. 153.
              11.  I  datori di lavoro, ad eccezione di quelli edili,
          rientranti  nel  campo  di applicazione della normativa che
          disciplina   l'intervento   straordinario  di  integrazione
          salariale, versano, alla gestione di cui all'art. 37, legge
          9  marzo  1989,  n. 88, un contributo transitorio calcolato
          con   riferimento   alle   retribuzioni   assoggettate   al
          contributo  integrativo  per  l'assicurazione  obbligatoria
          contro  la  disoccupazione  involontaria,  in misura pari a
          0,35  punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo
          di  paga  in  corso  alla  data  di entrata in vigore della
          presente  legge  e  fino  al  periodo  di  paga in corso al
          31 dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti di aliquota
          percentuale  a  decorrere  dal periodo di paga successivo a
          quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo
          di  paga  in  corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro
          tenuti   al  versamento  del  contributo  transitorio  sono
          esonerati,   per   i   periodi   corrispondenti   e  per  i
          corrispondenti   punti   di   aliquota   percentuale,   dal
          versamento  del  contributo  di  cui  all'art. 22, legge 11
          marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico.
              12.  L'indennita'  prevista  dal  presente  articolo e'
          regolata  dalla  normativa  che  disciplina l'assicurazione
          obbligatoria  contro  la  disoccupazione  involontaria,  in
          quanto  applicabile,  nonche'  dalle  disposizioni  di  cui
          all'art. 37, legge 9 marzo 1989, n. 88.
              13.   Per   i  giornalisti  l'indennita'  prevista  dal
          presente  articolo  e'  a carico dell'Istituto nazionale di
          previdenza   dei   giornalisti   italiani.  Le  somme  e  i
          contributi  di  cui al comma 11 e all'art. 4, comma 3, sono
          dovuti  al  predetto  Istituto.  Ad  esso  vanno inivate le
          comunicazioni relative alle procedure previste dall'art. 4,
          comma 10, nonche' le comunicazioni di cui all'art. 9, comma
          3.
              14.  E' abrogato l'art. 12 della legge 5 novembre 1968,
          n. 1115, e successive modificazioni.
              15.  In  caso  di squilibrio finanziario delle gestioni
          nei primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore
          della  presente  legge, il Ministro del tesoro, di concerto
          con  il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale,
          adegua  i  contributi  di  cui  al  presente articolo nella
          misura  necessaria  a  ripristinare  l'equilibrio  di  tali
          gestioni.
              - L'art.  10 del decreto legislativo n. 469/1997, e' il
          seguente:
              "Art.  10  (Attivita'  di  mediazione).  -  1. Ai sensi
          dell'art.  3,  comma 1,  lettera  g),  della legge 15 marzo
          1997,  n.  59,  il presente articolo definisce le modalita'
          necessarie  per  l'autorizzazione  a  svolgere attivita' di
          mediazione  tra  domanda  e  offerta  di  lavoro  a  idonee
          strutture organizzative.
              2.  L'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di
          lavoro   puo'  essere  svolta,  previa  autorizzazione  del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da imprese
          o   gruppi  di  imprese,  anche  societa'  cooperative  con
          capitale  versato  non  inferiore  a  200  milioni  di lire
          nonche'   da   enti  non  commerciali  con  patrimonio  non
          inferiore a 200 milioni.
              3.  I  soggetti  di  cui al comma 2 debbono avere quale
          oggetto  sociale  esclusivo  l'attivita'  di mediazione tra
          domanda e offerta di lavoro.
              4.  L'autorizzazione  e'  rilasciata, entro e non oltre
          centocinquanta  giorni  dalla  richiesta, per un periodo di
          tre  anni  e  puo'  essere  successivamente  rinnovata  per
          periodi  di uguale durata. Decorso tale termine, la domanda
          si intende respinta.
              5.  Le  domande  di  autorizzazione  e  di rinnovo sono
          presentate  al  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
          sociale  che  le trasmette entro trenta giorni alle regioni
          territorialmente  competenti  per  acquisirne  un  motivato
          parere  entro i trenta giorni successivi alla trasmissione.
          Decorso inutilmente tale termine, il Ministero del lavoro e
          della  previdenza  sociale, ove ne ricorrano i presupposti,
          puo'  comunque  procedere al rilascio dell'autorizzazione o
          al suo rinnovo.
              6.  Ai  fini dell'autorizzazione i soggetti interessati
          si impegnano a:
                a) fornire    al    servizio    pubblico,    mediante
          collegamento  in  rete,  i  dati  relativi  alla  domanda e
          all'offerta di lavoro che sono a loro disposizione;
                b) comunicare     all'autorita'     concedente    gli
          spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali,
          la cessazione delle attivita';
                c) fornire    all'autorita'   concedente   tutte   le
          informazioni da questa richiesta.
              7. I soggetti di cui al comma 2 devono:
                a) disporre di uffici idonei nonche' di operatori con
          competenze    professionali    idonee    allo   svolgimento
          dell'attivita'  di  selezione  di  manodopera;  l'idoneita'
          delle  competenze professionali e' comprovata da esperienze
          lavorative   relative,   anche  in  via  alternativa,  alla
          gestione, all'orientamento alla selezione e alla formazione
          del personale almeno biennale;
                b) avere    amministratori,    direttori    generali,
          dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari, in
          possesso  di titoli di studio adeguati ovvero di comprovata
          esperienza nel campo della gestione, selezione e formazione
          del  personale  della  durata  di  almeno  tre  anni.  Tali
          soggetti  non  devono  aver  riportato  condanne, anche non
          definitive,  ivi  comprese  le  sanzioni sostitutive di cui
          alla  legge  24 novembre 1981, n. 689, per delitti conto il
          patrimonio,  per  delitti  contro la fede pubblica o contro
          l'economia  pubblica,  per  il  delitto  previsto dall'art.
          416-bis  del codice penale, o per delitti non colposi per i
          quali  la  legge  commini  la  pena  della  reclusione  non
          inferiore   nel   massimo   a   tre  anni,  per  delitti  o
          contravvenzioni  previsti da leggi dirette alla prevenzione
          degli  infortuni sul lavoro o di previdenza sociale, ovvero
          non   devono   essere   stati  sottoposti  alle  misure  di
          prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956,
          n.  1423,  o  della  legge  31 maggio 1965, n. 575, o della
          legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni
          ed integrazioni.
              8.  Ai  sensi  delle  disposizioni di cui alla legge 20
          maggio  1970, n. 300, alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e
          alla   legge   10   aprile   1991,  n.  125,  e  successive
          modificazioni    ed    integrazioni,    nello   svolgimento
          dell'attivita'   di  mediazione  e'  vietata  ogni  pratica
          discriminatoria   basata   sul   sesso,   sulle  condizioni
          familiari,  sulla  razza,  sulla cittadinanza, sull'origine
          territoriale,   sull'opinione   o   affiliazione  politica,
          religiosa o sindacale dei lavoratori.
              9. La raccolta, la memorizzazione e la diffusione delle
          informazioni  avviene  sulla  base dei principi della legge
          31 dicembre 1996, n. 675.
              10.  Nei confronti dei prestatori di lavoro l'attivita'
          di mediazione deve essere esercitata a titolo gratuito.
              11.  Il  soggetto  che svolge l'attivita' di mediazione
          indica   gli   estremi  dell'autorizzazione  nella  propria
          corrispondenza  ed in tutte le comunicazioni a terzi, anche
          a carattere pubblicitario e a mezzo stampa.
              12.  Entro  centoventi  giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  il  Ministero del lavoro e
          della  previdenza sociale determina, con decreto, i criteri
          e le modalita':
                a) di contollo sul corretto esercizio dell'attivita';
                b) di  revoca dell'autorizzazione, anche su richiesta
          delle   regioni,   in   caso   di  non  corretto  andamento
          dell'attivita'  svolta,  con  particolare  riferimento alle
          ipotesi  di violazione delle disposizioni di cui ai commi 8
          e 10;
                c) di  effettuazione  delle  comunicazioni  di cui al
          comma 6;
                d) di  accesso  ai  dati complessivi sulle domande ed
          offerte di lavoro.
              13.   Nei   confronti  dei  soggetti  autorizzati  alla
          mediazione  di  manodopera  ai sensi del presente articolo,
          non  trovano  applicazione  le disposizioni contenute nella
          legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed
          integrazioni.
              14. In fase di prima applicazione delle disposizioni di
          cui  al  presente articolo, la domanda di autorizzazione di
          cui  al comma 2 puo' essere presentata successivamente alla
          data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12.