Art. 2.
                 Professioni sanitarie riabilitative

  1.  Gli  operatori  delle  professioni  sanitarie  dell'area  della
riabilitazione  svolgono  con  titolarita' e autonomia professionale,
nei  confronti dei singoli individui e della collettivita', attivita'
dirette   alla  prevenzione,  alla  cura,  alla  riabilitazione  e  a
procedure   di  valutazione  funzionale,  al  fine  di  espletare  le
competenze proprie previste dai relativi profili professionali.
  2.  Lo  Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie
funzioni    legislative,   di   indirizzo,   di   programmazione   ed
amministrative,  lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle
professioni  sanitarie  dell'area  della  riabilitazione,  al fine di
contribuire,  anche  attraverso  la  diretta  responsabilizzazione di
funzioni  organizzative  e didattiche, alla realizzazione del diritto
alla  salute  del  cittadino,  al  processo di aziendalizzazione e al
miglioramento   della  qualita'  organizzativa  e  professionale  nel
Servizio  sanitario  nazionale,  con  l'obiettivo di una integrazione
omogenea  con  i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati
dell'Unione europea.