Art. 5.
                      Formazione universitaria

  1.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
tecnologica,  di  concerto  con il Ministro della sanita', ai sensi e
per  gli  effetti  di  cui  all'articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio  1997,  n. 127, individua con uno o piu' decreti i criteri per
la   disciplina   degli  ordinamenti  didattici  di  specifici  corsi
universitari  ai  quali possono accedere gli esercenti le professioni
di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, in possesso di
diploma universitario o di titolo equipollente per legge.
  2.  Le universita' nelle quali e' attivata la scuola diretta a fini
speciali  per  docenti e dirigenti di assistenza infermieristica sono
autorizzate  alla  progressiva  disattivazione  della suddetta scuola
contestualmente  alla  attivazione  dei  corsi universitari di cui al
comma 1.
 
          Nota all'art. 5:
              -   Il  testo  dell'art.  17,  comma  95,  della  legge
          15 maggio  1997,  n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
          dell'attivita'   amministrativa   e   dei  procedimenti  di
          decisione  e di controllo), come da ultimo modificato dalla
          legge 19 ottobre 1999, n. 370, e' il seguente:
              "95.  L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
          con  esclusione  del  dottorato di ricerca, e' disciplinato
          dagli  atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1
          e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a
          criteri  generali  definiti,  nel  rispetto della normativa
          comunitaria   vigente  in  materia,  sentiti  il  Consiglio
          universitario   nazionale  e  le  Commissioni  parlamentari
          competenti,   con   uno   o   piu'   decreti  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          di  concerto  con altri Ministri interessati, limitatamente
          ai  criteri  relativi  agli  ordinamenti  per  i  quali  il
          medesimo  concerto  e'  previsto  alla  data  di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  ovvero da disposizioni dei
          commi  da  96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
          al presente comma determinano altresi':
                a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
          accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
          comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
          serialita'  dei  predetti  corsi e dei relativi titoli, gli
          obiettivi   formativi  qualificanti,  tenendo  conto  degli
          sbocchi  occupazionali  e  della  spendibilita'  a  livello
          internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
          corsi   e   di   titoli  universitari,  in  aggiunta  o  in
          sostituzione  a  quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
          comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
          anche  modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
          cui  al  decreto  legislativo  8 maggio  1998,  n.  178, in
          corrispondenza    di    attivita'   didattiche   di   base,
          specialistiche,  di  perfezionamento  scientifico,  di alta
          formazione permanente e ricorrente;
                b) modalita'  e  strumenti  per  l'orientamento e per
          favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
          informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
          attraverso    l'utilizzo   di   strumenti   informatici   e
          telematici;
                c) modalita'  di  attivazione da parte di universita'
          italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
          universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
          di  ricerca,  anche  in  deroga alle disposizioni di cui al
          capo  II  del  titolo  III del decreto del Presidente della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382".