Art. 6.
Definizione delle professioni e dei relativi livelli di inquadramento

  1.   Il  Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  il  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti
i  pareri  del  Consiglio  superiore  di  sanita'  e  del comitato di
medicina  del  Consiglio  universitario nazionale, include le diverse
figure    professionali   esistenti   o   che   saranno   individuate
successivamente in una delle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3
e 4.
  2.   Il   Governo,   con   atto   regolamentare  emanato  ai  sensi
dell'articolo  18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  502,  come  sostituito dall'articolo 19 del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, definisce la disciplina concorsuale, riservata
al  personale  in  possesso  degli  specifici  diplomi  rilasciati al
termine  dei corsi universitari di cui all'articolo 5, comma 1, della
presente  legge,  per  l'accesso  ad  una  nuova  qualifica  unica di
dirigente  del  ruolo  sanitario,  alla quale si accede con requisiti
analoghi a quelli richiesti per l'accesso alla dirigenza del Servizio
sanitario  nazionale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29. Le regioni possono istituire la nuova qualifica
di  dirigente  del  ruolo sanitario nell'ambito del proprio bilancio,
operando  con  modificazioni  compensative  delle piante organiche su
proposta delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.
 
          Note all'art. 6:
              Il testo dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della disciplina in
          materia   sanita-ria,  a  norma  dell'art.  1  della  legge
          23 ottobre  1992, n. 421), come sostituito dall'art. 19 del
          decreto   legislativo   7 dicembre  1993,  n.  517,  e'  il
          seguente:
              "Art.  18.  -  1.  Il  Governo, con atto regolamentare,
          sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome, adegua la vigente
          disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario
          nazionale alle norme contenute nel presente decreto ed alle
          norme  del  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive   modificazioni   ed   integrazioni,  in  quanto
          applicabili, prevedendo:
                a) i  requisiti specifici, compresi i limiti di eta',
          per l'ammissione;
                b) i   titoli   valutabili   ed  i  criteri  di  loro
          valutazione;
                c) le prove di esame;
                d) la composizione delle commissioni esaminatrici;
                e) le procedure concorsuali;
                f) le modalita' di nomina dei vincitori;
                g) le  modalita'  ed  i  tempi di utilizzazione delle
          graduatorie degli idonei.".
              -   Il  testo  dell'art.  26  del  decreto  legislativo
          3 febbraio      1993,      n.     29     (Razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a  norma  dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
          come  da ultimo modificato dal decreto legislativo 31 marzo
          1998, n. 80, e' il seguente:
              "Art. 26 (Norme per la dirigenza del Servizio sanitario
          nazionale).  -  1.  Alla  qualifica  di dirigente dei ruoli
          professionale,   tecnico  ed  amministrativo  del  Servizio
          sanitario  nazionale  si  accede mediante concorso pubblico
          per  titoli  ed  esami,  al quale sono ammessi candidati in
          possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di
          servizio    effettivo    corrispondente    alla    medesima
          professionalita'  prestato  in  enti del Servizio sanitario
          nazionale  nella  posizione  funzionale di settimo e ottavo
          livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo
          e   nono   livello   di  altre  pubbliche  amministrazioni.
          Relativamente    al   personale   del   ruolo   tecnico   e
          professionale,   l'ammissione  e'  altresi'  consentita  ai
          candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto
          di  lavoro libero-professionale o di attivita' coordinata e
          continuata  presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero
          di   attivita'   documentate   presso  studi  professionali
          privati,  societa'  o istituti di ricerca, aventi contenuto
          analogo  a  quello  previsto per corrispondenti profili del
          ruolo medesimo.
              2.  In sede di prima applicazione del presente decreto,
          il   personale   dei   ruoli   professionale,   tecnico  ed
          amministrativo  gia' appartenente alle posizioni funzionali
          di   decimo  ed  undicesimo  livello  e'  inquadrato  nella
          qualifica  di  dirigente  di  cui  all'art. 15 del presente
          decreto,  articolata,  fino  alla  sottoscrizione del primo
          contratto collettivo dell'area dirigenziale di cui all'art.
          46,  in  due fasce economiche corrispondenti al trattamento
          economico in godimento, rispettivamente, dei livelli decimo
          e undicesimo.
              2-bis.  In  sede  di  prima  applicazione  del presente
          decreto,   e'   altresi'   inquadrato  nella  qualifica  di
          dirigente  di  cui  al  comma  2  anche  il  personale gia'
          ricompreso  nella  posizione  funzionale  corrispondente al
          nono  livello  dei  medesimi  ruoli,  il  quale mantiene il
          trattamento economico in godimento.
              2-ter.  Il personale di cui al comma 2-bis, in possesso
          dell'anzianita'  di  cinque  anni nella posizione medesima,
          puo'  partecipare  a  concorsi,  disciplinati dall'art. 18,
          comma  1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
          e   successive   modificazioni   ed  integrazioni,  per  il
          conseguimento della fascia economica gia' corrispondente al
          decimo  livello,  in relazione alla disponibilita' di posti
          vacanti in tale fascia.
              2-quater.  Con il regolamento di cui all'art. 18, comma
          1,  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992, n. 502, e
          successive  modificazioni ed integrazioni, sono determinati
          i tempi, le procedure e le modalita' per lo svolgimento dei
          concorsi di cui al comma 2-ter.
              2-quinquies.    Nell'attribuzione    degli    incarichi
          dirigenziali  di  cui  agli  articoli  19,  22, 30 e 31 del
          presente  capo,  determinati  in  relazione  alla struttura
          organizzativa   derivante  dalle  leggi  regionali  di  cui
          all'art.  3  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n.
          502,  si  deve  tenere  conto  della  posizione  funzionale
          posseduta      dal      relativo     personale     all'atto
          dell'inquadramento   nella   qualifica   di  dirigente.  E'
          assicurata  la  corrispondenza  di  funzioni,  a parita' di
          struttura  organizzativa,  dei  dirigenti  di  piu' elevato
          livello  dei  ruoli  di  cui  al comma 1 con i dirigenti di
          secondo livello del ruolo sanitario.
              3.  Fino  alla ridefinizione delle piante organiche non
          puo'  essere  disposto  alcun  incremento  delle  dotazioni
          organiche  per  ciascuna delle attuali posizioni funzionali
          dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed
          amministrativo  [I  profili ricompresi nella nona posizione
          funzionale dei predetti ruoli sono soppressi ed il relativo
          personale   rimane   collocato   in   detta   posizione  ad
          esaurimento   mantenendo   il   trattamento   economico  in
          godimento].  (Periodo  soppresso  dall'art.  14,  D.Lgs  23
          dicembre  1993,  n.  546  -  Gazzetta Ufficiale 29 dicembre
          1993, n. 304, S.O.).
              4.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del
          presente  decreto,  i  concorsi per la posizione funzionale
          corrispondente   al  nono  livello  retributivo  dei  ruoli
          professionale,   tecnico   ed  amministrativo  relativi  al
          personale di cui al comma 1, per i quali non siano iniziate
          le prove di esame, sono revocati.