Art. 6.
                Cancellazione e sospensione dall'albo
  1.  La  cancellazione  di  cui  all'articolo  16,  comma  2, ultimo
periodo,  della  legge,  e'  disposta  dal  Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica con provvedimento motivato,
previa  contestazione degli addebiti da parte dell'UIC; l'interessato
puo'  presentare  deduzioni entro 30 giorni dalla contestazione degli
addebiti. La cancellazione non puo' essere disposta trascorsi 18 mesi
dalla notificazione dell'atto di contestazione.
  2.  La  cancellazione  dall'albo  e'  disposta dall'UIC nei casi di
cessazione dall'attivita' di mediazione. Di detta cancellazione viene
data  comunicazione  al  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
  3. Di tutti i provvedimenti di cancellazione viene data pubblicita'
mediante pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
  4.  Il  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,  a  seguito  della  contestazione degli addebiti di cui al
comma  1  e  con  l'osservanza  delle  modalita'  ivi  indicate, puo'
disporre  in  via  cautelare  la sospensione dall'albo per un periodo
massimo di 60 giorni, salvo quanto previsto dai commi 5 e 6.
  5.  Il  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica   puo'   disporre   la  sospensione,  previa  comunicazione
all'interessato  da  parte  dell'UIC, quando nei suoi confronti venga
emesso  decreto  di  rinvio  a  giudizio  per  uno dei delitti il cui
accertamento,  con  sentenza  irrevocabile,  comporta  la perdita dei
requisiti  di  onorabilita'. La sospensione conserva la sua efficacia
fino alla emanazione della sentenza di primo grado.
  6.  Il  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica   puo'   disporre   la  sospensione,  previa  comunicazione
all'interessato  da  parte  dell'UIC, quando nei suoi confronti venga
emessa sentenza di condanna non definitiva per uno dei delitti di cui
al  comma  5,  ovvero  sia  stata  applicata,  con  provvedimento non
definitivo,  una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio
1965,   n.  575,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.  La
sospensione  conserva  la  sua  efficacia  fino  alla definizione del
giudizio.  In  caso  di  sentenza di condanna passata in giudicato il
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
procede  ai  sensi  del  comma  1;  la  sospensione  conserva  la sua
efficacia sino alla adozione del provvedimento di cancellazione.
  7. La sospensione di cui ai commi 5 e 6 cessa nel caso in cui venga
emessa  sentenza,  anche  se non passata in giudicato, di non luogo a
procedere,  di  proscioglimento,  di  assoluzione  o provvedimento di
revoca  della  misura di prevenzione o sentenza di annullamento della
precedente  condanna, ancorche' con rinvio. Resta ferma, in tal caso,
la   facolta'   del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica, ricorrendone le condizioni, di disporre la
sospensione  cautelare  di  cui  al  comma  4, con l'osservanza delle
modalita' ivi indicate.
 
          Nota all'art. 6:
              -  La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: "Disposizioni
          contro la mafia".