Art. 7.
     Disposizioni in materia di trasparenza e di antiriciclaggio
  1.  Ai  controlli  sull'osservanza delle disposizioni in materia di
trasparenza  delle  condizioni  contrattuali  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 128, comma 1, del testo unico bancario. Ai controlli di
cui  all'articolo  5,  comma  10, ultimo periodo, del decreto-legge 3
maggio  1991,  n.  143,  convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n. 197, provvede il Nucleo speciale di polizia valutaria
della Guardia di finanza.
 
          Note all'art. 7:
              - Il testo del comma 1 dell'art. 128 del citato decreto
          legislativo n. 385/1993 e' il seguente:
              "1.   Al   fine   di   verificare   il  rispetto  delle
          disposizioni  del  presente  titolo, la Banca d'Italia puo'
          acquisire   informazioni,  atti  e  documenti  ed  eseguire
          ispezioni  presso  le  banche e gli intermediari finanziari
          iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107".
              - Il testo dell'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 5
          del  decreto-legge  3 maggio  1991,  n.  143 (Provvedimenti
          urgenti  per  limitare  l'uso  del contante e dei titoli al
          portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del
          sistema  finanziario  a  scopo di riciclaggio), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e' il
          seguente:
              "Al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui
          al  presente  capo  nei  riguardi  di  ogni  altro soggetto
          provvede  il  Nucleo  speciale  di  polizia valutaria della
          Guardia di finanza".