Art. 7. Disposizioni in materia di trasparenza e di antiriciclaggio 1. Ai controlli sull'osservanza delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali si provvede ai sensi dell'articolo 128, comma 1, del testo unico bancario. Ai controlli di cui all'articolo 5, comma 10, ultimo periodo, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, provvede il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
Note all'art. 7: - Il testo del comma 1 dell'art. 128 del citato decreto legislativo n. 385/1993 e' il seguente: "1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia puo' acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107". - Il testo dell'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 5 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 (Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e' il seguente: "Al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza".