Art. 2
      Contributi per l'esercizio associato di funzioni comunali

  1. Alle unioni di comuni e' attribuito un contributo in base:
a) alla  popolazione  della unione dei comuni secondo quanto previsto
   dall'articolo 3;
b) al  numero  di  comuni  facenti  parte  dell'unione secondo quanto
   previsto dall'articolo 4;
c) ai  servizi  esercitati in forma associata secondo quanto previsto
   dall'articolo 5.
  2.  Nel  caso in cui tutti i comuni costituenti una unione facciano
parte  della  medesima comunita' montana, i contributi determinati ai
sensi del comma 1, lettera c), sono diminuiti del 10 per cento.
  3.  Il contributo determinato secondo i criteri di cui ai commi 1 e
2  e'  aumentato  del  5  per  cento  ove l'unione di comuni coincida
esattamente  con  gli ambiti territoriali ottimali di esercizio delle
funzioni  individuati  ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo  31  marzo 1998, n. 112. A tale fine gli enti interessati
attestano  l'esistenza della predetta condizione secondo i modelli di
certificazione  da definire con il decreto del Ministero dell'interno
di cui all'articolo 5, comma 2.
  4.  Alle  comunita'  montane  svolgenti  l'esercizio  associato  di
funzioni  comunali  e'  attribuito  un  contributo in base ai servizi
esercitati  in  forma associata secondo quanto previsto dall'articolo
5.
  5.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma 3, in caso di
insufficienza  dei  fondi  erariali  destinati al finanziamento delle
unioni  e delle funzioni comunali esercitate in forma associata dalle
comunita'  montane,  il  contributo  spettante  ai  singoli enti come
determinato   a  norma  del  presente  decreto  e'  proporzionalmente
ridotto.
  6.  Entro  il  30  settembre  dell'anno  di prima istituzione delle
unioni,  di  ampliamento  delle  stesse  o  di  conferimento di nuovi
servizi,  ed  in  sede  di  primo  conferimento in forma associata di
servizi  comunali  alle comunita' montane o di nuovi conferimenti, le
unioni  di  comuni e le comunita' montane trasmettono la richiesta di
contributo,  unitamente  alla  certificazione  di cui all'articolo 5,
comma 1, per l'attribuzione entro il 31 ottobre dello stesso anno. Il
contributo  e'  attribuito  in  proporzione  al  periodo temporale di
istituzione.  Ove  l'esercizio  associato  di  funzioni abbia termine
l'ente  interessato  deve darne immediata comunicazione ai fini della
interruzione  della  corresponsione  del  contributo.  Agli  enti che
inviano  la richiesta di contributo successivamente il termine del 30
settembre  e  non  oltre  il  31 dicembre viene attribuito sia per lo
stesso  anno  che  per  il  successivo un contributo nei limiti delle
disponibilita' di fondi risultanti a seguito dei predetti riparti.
  7.  Alle  unioni  di comuni istituite prima della entrata in vigore
della  legge  3  agosto  1999,  n.  265,  che  gia'  percepiscono  il
contributo  quest'ultimo  viene  rideterminato in base ai criteri del
presente decreto.
 
          Note all'art. 2:
              - Il   testo   dell'art.   3,   comma  2,  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
          e  compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
          enti  locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
          1997, n. 59), e' il seguente:
              "2.   La  generalita'  dei  compiti  e  delle  funzioni
          amministrative  e'  attribuita  ai  comuni, alle province e
          alle comunita' montane, in base ai principi di cui all'art.
          4,  comma  3,  della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo le
          loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative,
          con   esclusione   delle   sole   funzioni  che  richiedono
          l'unitario  esercizio  a  livello  regionale.  Le  regioni,
          nell'emanazione  della legge di cui al comma 1 del presente
          articolo,   attuano   il  trasferimento  dellefunzioni  nei
          confronti della generalita' dei comuni. Al fine di favorire
          l'esercizio  associato  delle funzioni dei comuni di minore
          dimensione  demografica,  le  regioni  individuano  livelli
          ottimali  di  esercizio  delle  stesse, concordandoli nelle
          sedi  concertative di cui al comma 5 del presente articolo.
          Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano
          le  funzioni in forma associata, individuando autonomamente
          i  soggetti,  le  forme  e le metodologie, entro il termine
          temporale  indicato  dalla  legislazione regionale. Decorso
          inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il
          potere   sostitutivo  nelle  forme  stabilite  dalla  legge
          stessa.   La  legge  regionale  prevede  altresi'  appositi
          strumenti   di   incentivazione  per  favorire  l'esercizio
          associato delle funzioni".
              - Per l'argomento della legge 3 agosto 1999, n. 265, si
          rimanda alle note alle premesse.