Art. 2 Contributi per l'esercizio associato di funzioni comunali 1. Alle unioni di comuni e' attribuito un contributo in base: a) alla popolazione della unione dei comuni secondo quanto previsto dall'articolo 3; b) al numero di comuni facenti parte dell'unione secondo quanto previsto dall'articolo 4; c) ai servizi esercitati in forma associata secondo quanto previsto dall'articolo 5. 2. Nel caso in cui tutti i comuni costituenti una unione facciano parte della medesima comunita' montana, i contributi determinati ai sensi del comma 1, lettera c), sono diminuiti del 10 per cento. 3. Il contributo determinato secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2 e' aumentato del 5 per cento ove l'unione di comuni coincida esattamente con gli ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tale fine gli enti interessati attestano l'esistenza della predetta condizione secondo i modelli di certificazione da definire con il decreto del Ministero dell'interno di cui all'articolo 5, comma 2. 4. Alle comunita' montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali e' attribuito un contributo in base ai servizi esercitati in forma associata secondo quanto previsto dall'articolo 5. 5. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, in caso di insufficienza dei fondi erariali destinati al finanziamento delle unioni e delle funzioni comunali esercitate in forma associata dalle comunita' montane, il contributo spettante ai singoli enti come determinato a norma del presente decreto e' proporzionalmente ridotto. 6. Entro il 30 settembre dell'anno di prima istituzione delle unioni, di ampliamento delle stesse o di conferimento di nuovi servizi, ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunita' montane o di nuovi conferimenti, le unioni di comuni e le comunita' montane trasmettono la richiesta di contributo, unitamente alla certificazione di cui all'articolo 5, comma 1, per l'attribuzione entro il 31 ottobre dello stesso anno. Il contributo e' attribuito in proporzione al periodo temporale di istituzione. Ove l'esercizio associato di funzioni abbia termine l'ente interessato deve darne immediata comunicazione ai fini della interruzione della corresponsione del contributo. Agli enti che inviano la richiesta di contributo successivamente il termine del 30 settembre e non oltre il 31 dicembre viene attribuito sia per lo stesso anno che per il successivo un contributo nei limiti delle disponibilita' di fondi risultanti a seguito dei predetti riparti. 7. Alle unioni di comuni istituite prima della entrata in vigore della legge 3 agosto 1999, n. 265, che gia' percepiscono il contributo quest'ultimo viene rideterminato in base ai criteri del presente decreto.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente: "2. La generalita' dei compiti e delle funzioni amministrative e' attribuita ai comuni, alle province e alle comunita' montane, in base ai principi di cui all'art. 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Le regioni, nell'emanazione della legge di cui al comma 1 del presente articolo, attuano il trasferimento dellefunzioni nei confronti della generalita' dei comuni. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui al comma 5 del presente articolo. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa. La legge regionale prevede altresi' appositi strumenti di incentivazione per favorire l'esercizio associato delle funzioni". - Per l'argomento della legge 3 agosto 1999, n. 265, si rimanda alle note alle premesse.