Art. 3
             Determinazione dei contributi per le unioni
                 dei comuni in base alla popolazione

  1.  A  ciascuna unione di comuni spetta in base alla popolazione un
contributo  per abitante pari ad una percentuale del valore nazionale
medio  per  abitante  dei  contributi  erariali.  Le  percentuali  da
applicare sono le seguenti:
a) 5  per  cento  per le unioni di comuni con popolazione complessiva
   sino a 3.000 abitanti;
b) 6 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da
   3.001 a 5.000 abitanti;
c) 7 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da
   5.001 a 10.000 abitanti;
d) 8 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da
   10.001 a 15.000 abitanti;
e) 9 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da
   15.001 a 20.000 abitanti;
f) 5 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da
   20.001 a 30.000 abitanti;
g) 3  per  cento  per le unioni di comuni con popolazione complessiva
   superiore a 30.000 abitanti.
  2.  Il  contributo  di  cui  al comma 1 e' rideterminato ogni dieci
anni. Il contributo e' comunque rideterminato a seguito di variazione
del numero dei comuni che costituiscono l'unione.