Art. 3 Determinazione dei contributi per le unioni dei comuni in base alla popolazione 1. A ciascuna unione di comuni spetta in base alla popolazione un contributo per abitante pari ad una percentuale del valore nazionale medio per abitante dei contributi erariali. Le percentuali da applicare sono le seguenti: a) 5 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva sino a 3.000 abitanti; b) 6 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 3.001 a 5.000 abitanti; c) 7 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 5.001 a 10.000 abitanti; d) 8 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 10.001 a 15.000 abitanti; e) 9 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 15.001 a 20.000 abitanti; f) 5 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 20.001 a 30.000 abitanti; g) 3 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva superiore a 30.000 abitanti. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' rideterminato ogni dieci anni. Il contributo e' comunque rideterminato a seguito di variazione del numero dei comuni che costituiscono l'unione.