Art. 4. 
Determinazione dei contributi per le unioni dei  comuni  in  base  al
                     numero degli enti associati 
 
  1. A ciascuna unione di comuni, in relazione al numero  dei  comuni
associati, spetta in base alla popolazione dei comuni interessati, un
contributo per abitante pari ad una percentuale del valore  nazionale
medio  per  abitante  dei  contributi  erariali.  Le  percentuali  da
applicare sono le seguenti: 
    a) 5 per cento per le unioni di comuni costituite da due comuni; 
    b) 7 per cento per le unioni di comuni costituite con un  massimo
di 4 comuni; 
    c) 8 per cento per le unioni di comuni costituite con un  massimo
di 10 comuni; 
    d) 10 per cento per le unioni di comuni costituite con  oltre  10
comuni. 
  2. Il contributo di cui al comma 1 e' rideterminato  a  seguito  di
variazione del numero dei comuni che costituiscono l'unione.