Art. 4. Determinazione dei contributi per le unioni dei comuni in base al numero degli enti associati 1. A ciascuna unione di comuni, in relazione al numero dei comuni associati, spetta in base alla popolazione dei comuni interessati, un contributo per abitante pari ad una percentuale del valore nazionale medio per abitante dei contributi erariali. Le percentuali da applicare sono le seguenti: a) 5 per cento per le unioni di comuni costituite da due comuni; b) 7 per cento per le unioni di comuni costituite con un massimo di 4 comuni; c) 8 per cento per le unioni di comuni costituite con un massimo di 10 comuni; d) 10 per cento per le unioni di comuni costituite con oltre 10 comuni. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' rideterminato a seguito di variazione del numero dei comuni che costituiscono l'unione.