Art. 6. 
                 Contributi per le fusioni di comuni 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 8  giugno  1990,
n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, ai comuni  scaturenti
dalla fusione di comuni preesistenti spetta, per un periodo di  dieci
anni,  un  contributo  straordinario  pari  al  20  per   cento   dei
trasferimenti  erariali   complessivamente   attribuiti   ai   comuni
preesistenti per l'ultimo esercizio precedente alla  istituzione  del
nuovo ente. 
  2. In caso di allargamento del nuovo ente, mediante la  fusione  di
altri comuni, si applica il comma 1 con riferimento ai  trasferimenti
attribuiti a tali comuni. 
  3. Salvo quanto previsto dall'articolo  1,  comma  3,  in  caso  di
insufficienza dei fondi erariali  destinati  al  finanziamento  delle
fusioni  di  comuni,  il  contributo  spettante  per  la  fusione  e'
proporzionalmente ridotto. 
  4. I comuni istituiti a seguito della fusione di comuni inviano  la
richiesta  di  contributo  entro  il  30   settembre   dell'anno   di
costituzione per la relativa attribuzione entro il 31  ottobre  dello
stesso anno. Il contributo e' attribuito in  proporzione  al  periodo
temporale di istituzione. Ai nuovi enti che inviano la  richiesta  di
contributo successivamente al termine del 30 settembre e non oltre il
31 dicembre dell'anno di costituzione sara' attribuito per lo  stesso
anno  e  per  l'anno  successivo  un  contributo  nei  limiti   delle
disponibilita' di fondi esistenti a seguito degli avvenuti riparti. 
  5. Ai comuni istituiti a seguito della fusione di comuni alla  data
anteriore all'entrata in vigore della legge n. 265 del 1999 spetta il
contributo  in  applicazione  dei  criteri  stabiliti  dal   presente
decreto. 
 
          Note all'art. 6:
              - Il  testo  dell'art.  11, comma 4, della citata legge
          8 giugno 1990, n. 142, e' il seguente:
              "4. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai
          contributi  della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni
          successivi   alla   fusione   stessa,  appositi  contributi
          straordinari  commisurati  ad  una  quota dei trasferimenti
          spettanti ai singoli comuni che si fondono".
              - Per l'argomento della legge 3 agosto 1999, n. 265, si
          rimanda alle note dell'art. 2.