Art. 6. Contributi per le fusioni di comuni 1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, ai comuni scaturenti dalla fusione di comuni preesistenti spetta, per un periodo di dieci anni, un contributo straordinario pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali complessivamente attribuiti ai comuni preesistenti per l'ultimo esercizio precedente alla istituzione del nuovo ente. 2. In caso di allargamento del nuovo ente, mediante la fusione di altri comuni, si applica il comma 1 con riferimento ai trasferimenti attribuiti a tali comuni. 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, in caso di insufficienza dei fondi erariali destinati al finanziamento delle fusioni di comuni, il contributo spettante per la fusione e' proporzionalmente ridotto. 4. I comuni istituiti a seguito della fusione di comuni inviano la richiesta di contributo entro il 30 settembre dell'anno di costituzione per la relativa attribuzione entro il 31 ottobre dello stesso anno. Il contributo e' attribuito in proporzione al periodo temporale di istituzione. Ai nuovi enti che inviano la richiesta di contributo successivamente al termine del 30 settembre e non oltre il 31 dicembre dell'anno di costituzione sara' attribuito per lo stesso anno e per l'anno successivo un contributo nei limiti delle disponibilita' di fondi esistenti a seguito degli avvenuti riparti. 5. Ai comuni istituiti a seguito della fusione di comuni alla data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 265 del 1999 spetta il contributo in applicazione dei criteri stabiliti dal presente decreto.
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 11, comma 4, della citata legge 8 giugno 1990, n. 142, e' il seguente: "4. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono". - Per l'argomento della legge 3 agosto 1999, n. 265, si rimanda alle note dell'art. 2.