Art. 7. Disposizioni finali e transitorie 1. Alle unioni di comuni istituite successivamente all'entrata in vigore della legge n. 265 del 1999 ed alle comunita' montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali spetta un contributo per ciascuno degli anni 1999 e 2000 da determinare sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto. A tale fine entro il 15 novembre 2000 trasmettono apposita richiesta di contributo unitamente alla certificazione di cui all'articolo 5, comma 1. 2. Alle unioni di comuni istituite prima della entrata in vigore della legge n. 265 del 1999, spetta dall'anno 2000 un contributo da determinare sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto. A tale fine entro il 15 novembre 2000 trasmettono richiesta di contributo unitamente ad apposita certificazione attestante i servizi esercitati in forma associata, nonche' l'ammontare complessivo delle spese correnti ed in conto capitale impegnate relative a tali servizi, desunto dall'ultimo rendiconto approvato. 3. Con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 15 ottobre 2000 vengono definiti i modelli per le certificazioni di cui ai commi 1 e 2. 4. I comuni istituiti a seguito di fusione avvenuta successivamente alla entrata in vigore della legge n. 265 del 1999 viene attribuito un contributo a decorrere dall'anno 2000 da determinare sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto. Per l'attribuzione del contributo trasmettono apposita richiesta entro il termine del 15 novembre 2000. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1 settembre 2000 Il Ministro: Bianco Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2000 Registro n. 2 Interno, foglio n. 272
Nota all'art. 7: - Per l'argomento della legge 3 agosto 1999, n. 265, si rimanda alle note alle premesse.