Art. 7. 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1. Alle unioni di comuni istituite successivamente  all'entrata  in
vigore della  legge  n.  265  del  1999  ed  alle  comunita'  montane
svolgenti  l'esercizio  associato  di  funzioni  comunali  spetta  un
contributo per ciascuno degli anni 1999 e 2000 da  determinare  sulla
base dei criteri stabiliti dal presente decreto. A tale fine entro il
15  novembre  2000  trasmettono  apposita  richiesta  di   contributo
unitamente alla certificazione di cui all'articolo 5, comma 1. 
  2. Alle unioni di comuni istituite prima della  entrata  in  vigore
della legge n. 265 del 1999, spetta dall'anno 2000 un  contributo  da
determinare sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto.  A
tale  fine  entro  il  15  novembre  2000  trasmettono  richiesta  di
contributo unitamente ad apposita certificazione attestante i servizi
esercitati in forma associata, nonche' l'ammontare complessivo  delle
spese correnti  ed  in  conto  capitale  impegnate  relative  a  tali
servizi, desunto dall'ultimo rendiconto approvato. 
  3. Con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro  il  15
ottobre 2000 vengono definiti i modelli per le certificazioni di  cui
ai commi 1 e 2. 
  4. I comuni istituiti a seguito di fusione avvenuta successivamente
alla entrata in vigore della legge n. 265 del 1999  viene  attribuito
un contributo a decorrere dall'anno 2000 da  determinare  sulla  base
dei criteri stabiliti dal presente decreto.  Per  l'attribuzione  del
contributo trasmettono apposita richiesta entro  il  termine  del  15
novembre 2000. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 1 settembre 2000 
                                                  Il Ministro: Bianco 
Visto, il Guardasigilli: Fassino 
  Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2000 
  Registro n. 2 Interno, foglio n. 272 
 
          Nota all'art. 7:
              - Per l'argomento della legge 3 agosto 1999, n. 265, si
          rimanda alle note alle premesse.