Art. 3.
                  Registro delle persone giuridiche
  1. Il registro di cui all'articolo 1, comma 1, consta di due parti,
l'una generale e l'altra analitica.
  2.  Nella  prima  parte  del  registro  sono  iscritte  le  persone
giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione.
  3.  L'iscrizione  e'  contrassegnata  da  un  numero d'ordine ed e'
accompagnata  dall'indicazione  della data, del nome del richiedente,
delle  pagine  riservate  nella  parte  analitica alla stessa persona
giuridica  e  del  volume  in  cui sono contenuti lo statuto e l'atto
costitutivo   e   di   quello  dove  sono  raccolte  le  copie  delle
deliberazioni  e  dei  provvedimenti iscritti nel registro. Alla fine
della  parte generale il registro e' munito di una rubrica alfabetica
contenente il nome della persona giuridica, il numero della pagina in
cui  la  stessa e' iscritta e il riferimento alla parte analitica del
registro .
  4. Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona
giuridica,  sono  iscritti  tutti  gli  elementi  e  i fatti indicati
nell'articolo 4.
  5.  Ad  ogni persona giuridica e' riservato nella seconda parte del
registro  un  intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le
iscrizioni  successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio
riservato  ad  una  persona giuridica e' esaurito, le iscrizioni sono
fatte  in  un  foglio  successivo.  La  continuazione  deve risultare
chiaramente dalla pagina esaurita.
  6.  Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato
e vidimato in ciascun foglio dal prefetto ovvero da un funzionario da
questi  delegato  con  decreto  da  iscriversi nella prima pagina del
registro.  Nell'ultima  pagina il prefetto indica il numero dei fogli
di cui e' composto il registro.
  7.  Per  ottenere  l'iscrizione dei fatti indicati nell'articolo 4,
comma  2,  il  richiedente  deve  presentare copia autentica in carta
libera  della  deliberazione  o  del provvedimento da iscrivere. Tali
copie  restano  depositate  in  prefettura  e sono ordinate in volumi
muniti di rubrica alfabetica.
  8.  Il  registro e i documenti relativi possono essere esaminati da
chiunque  ne fa richiesta. La prefettura deve rilasciare gli estratti
e i certificati che sono richiesti.
  9.  Agli  adempimenti  di  cui  al  presente  regolamento  e'  data
attuazione,  ove  possibile, mediante l'utilizzo dei mezzi telematici
previsti dalle norme vigenti.