Art. 3.
             Disciplina delle attivita' di ripresa aerea
  1.  Ferme  restando  le  disposizioni  in  materia  di  servizi  di
trasporto  aereo  non  di  linea  e  di  lavoro aereo contenute negli
articoli   788,   789,  790  e  791  del  codice  della  navigazione,
l'effettuazione   di  rilevamenti  e  riprese  aeree  sul  territorio
nazionale  e  sulle acque territoriali e' consentita senza preventivi
atti di assenso da parte di autorita' o enti pubblici.
  2.  Sono,  altresi',  consentiti  l'uso dei fotogrammi derivati dai
rilevamenti   e   riprese  di  cui  al  comma  1  e  le  restituzioni
cartografiche dai medesimi fotogrammi.
  3.  E'  fatta  salva  l'applicazione  delle vigenti disposizioni in
materia  di  trattamento  dei  dati  personali  relativamente ai dati
raccolti nell'esercizio delle attivita' disciplinate dal regolamento.
 
          Nota all'art. 3:
              - Per  il riferimento agli articoli 788, 789, 790 e 791
          del  codice  della  navigazione,  si  vedano  le  note alle
          premesse.