Art. 2. 1. Nelle regioni danneggiate dalle calamita' idrogeologiche di cui al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, chiunque voglia operare tagli di bosco, anche ceduo, in zone con vincolo idrogeologico ai sensi delle normative vigenti, deve inoltrare richiesta al sindaco del comune su cui insiste l'area sottoposta a taglio. 2. Il sindaco, dopo aver acquisito il parere della competente commissione del comune, dell'Autorita' di bacino, del Corpo forestale dello Stato competente per territorio, della sovrintendenza competente in materia di beni ambientali, nonche' della regione, rilascia nulla osta allo svolgimento dei tagli, indicando le prescrizioni di taglio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 dicembre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bordon, Ministro dell'ambiente Bianco, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Fassino