Art. 2. 
  1. Nelle regioni danneggiate dalle calamita' idrogeologiche di  cui
al  decreto-legge  12  ottobre  2000,   n.   279,   convertito,   con
modificazioni, dalla  presente  legge,  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della medesima legge, chiunque voglia operare tagli
di bosco, anche ceduo, in zone con  vincolo  idrogeologico  ai  sensi
delle normative vigenti, deve  inoltrare  richiesta  al  sindaco  del
comune su cui insiste l'area sottoposta a taglio. 
  2. Il sindaco, dopo  aver  acquisito  il  parere  della  competente
commissione del comune, dell'Autorita' di bacino, del Corpo forestale
dello  Stato  competente   per   territorio,   della   sovrintendenza
competente in materia di  beni  ambientali,  nonche'  della  regione,
rilascia  nulla  osta  allo  svolgimento  dei  tagli,  indicando   le
prescrizioni di taglio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 11 dicembre 2000 
                               CIAMPI 
                                  Amato, Presidente del Consiglio dei 
                                     Ministri 
                                  Bordon, Ministro dell'ambiente 
                                  Bianco, Ministro dell'interno 
Visto, il Guardasigilli: Fassino