Art. 5.
           (Stato di previsione del Ministero degli affari
                   esteri e disposizioni relative)

  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero  degli  affari  esteri,  per  l'anno  finanziario  2001, in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

  2.  E'  approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio
dell'Istituto  agronomico  per  l'oltremare,  per  l'anno finanziario
2001,  annesso  allo  stato  di previsione del Ministero degli affari
esteri (Appendice n. 1).

  3.  In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello
Stato  per  contributi  versati da Paesi esteri in applicazione della
direttiva  77/486/CEE  del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro
del   tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e'
autorizzato  a  provvedere,  con  propri decreti, alla riassegnazione
delle  somme stesse alle pertinenti unita' previsionali di base dello
stato  di  previsione  del  Ministero  degli affari esteri per l'anno
finanziario  2001  per  essere  utilizzate per gli scopi per cui tali
somme sono state versate.

  4.  In  relazione  alle  somme  affluite  all'entrata  del bilancio
dell'Istituto   agronomico   per  l'oltremare,  per  anticipazioni  e
rimborsi   di   spese  per  conto  di  terzi,  nonche'  di  organismi
internazionali  o  della  Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti  variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio
per l'anno finanziario 2001.

  5.  Il  Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad effettuare,
previe  intese  con  il  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della
programmazione   economica,   operazioni   in   valuta   estera   non
convertibile  pari  alle  disponibilita' esistenti nei conti correnti
valuta  Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici  consolari,  ai  sensi  dell'articolo 5 della legge 6 febbraio
1985,  n.  15,  e che risultino intrasferibili per effetto di norme o
disposizioni  locali.  Il  relativo controvalore in lire e' acquisito
all'entrata  del bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto,
sulla  base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle
pertinenti  unita' previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero  medesimo  per l'anno finanziario 2001, per l'effettuazione
di  spese  relative  a  fitto  di  locali  e  acquisto, manutenzione,
ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari,
a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.

  6.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli
affari  esteri,  variazioni  compensative  in termini di competenza e
cassa  tra  i  capitoli  allocati  nelle  unita' previsionali di base
9.1.1.0  "Funzionamento"  e  9.1.2.2 "Paesi in via di sviluppo" dello
stato  di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente
agli  stanziamenti  per  l'aiuto  pubblico  allo sviluppo determinati
nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.