e della Navigazione
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
3 marzo  2000,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  60  del  13 marzo 2000, riguardante la ripartizione del
traffico aereo passeggeri sul sistema aeroportuale di Milano;
  Vista  la  nota  del  19 aprile  2000  del  vice  presidente  della
Commissione europea e commissario per i trasporti e l'energia in cui,
effettuato   un   esame  del  citato  decreto  ministeriale,  vengono
identificate  alcune  esigenze  cui  dare  riscontro  per evitare una
pronuncia   da   parte  della  Commissione  sulla  base  dei  reclami
presentati da 12 vettori comunitari;
  Ritenuto  necessario, al fine di aderire alle indicazioni contenute
nella  citata nota del 19 aprile 2000, modificare l'art. 4 del citato
decreto  ministeriale n. 15 del 3 marzo 2000, rispetto alle modalita'
di utilizzazione dello scalo di Milano Linate;
  Ritenuto  necessario  garantire comunque adeguati collegamenti da e
per  lo  scalo  di  Milano  Linate  con aeroporti Hub europei (centri
aeroportuali  collettori  di  traffico e perni di smistamento di voli
nazionali,  internazionali  e intercontinentali) che hanno sviluppato
un  volume  di  traffico  di oltre 40 milioni di passeggeri nell'anno
solare 1999;
  Considerata  altresi'  la  necessita'  di provvedere, entro la fine
dell'anno  2001, ad una verifica del funzionamento della ripartizione
del  traffico aereo sul sistema aeroportuale di Milano, tenendo conto
dell'obiettivo prioritario dello sviluppo dell'Hub di Malpensa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art. 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
n.  15  del  3 marzo  2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  60  del  13 marzo  2000  e'  sostituito dal
seguente:
                              "Art. 4.
  1.  I  vettori  comunitari  possono  operare  collegamenti di linea
"point  to  point , mediante aeromobili, del tipo "narrow body (unico
corridoio),  tra  lo  scalo  di  Linate e altri aeroporti dell`Unione
europea  sulla base dei volumi di traffico passeggeri, in arrivo e in
partenza,   registrati   tra   i  medesimi  aeroporti  e  il  sistema
aeroportuale di Milano, nell'anno solare 1999, nei limiti di cui alle
seguenti lettere:
    a)  un  servizio di andata e ritorno giornaliero per vettore, con
l'uso  di  due bande orarie, per sistemi aeroportuali o singoli scali
con traffico passeggeri compreso tra 350.000 e 700.000 unita';
    b) due  servizi  di andata e ritorno giornalieri per vettore, con
l'uso  di  quattro  bande  orarie, per sistemi aeroportuali o singoli
scali  con  traffico  passeggeri  compreso  tra  700.000  e 1.400.000
unita';
    c) tre  servizi  di andata e ritorno giornalieri per vettore, con
l'uso  di  sei bande orarie, per sistemi aeroportuali o singoli scali
con traffico passeggeri compreso tra 1.400.000 e 2.800.000 unita';
    d) senza alcun limite per i collegamenti con sistemi aeroportuali
o singoli scali con traffico superiore a 2.800.000 unita'.
  2.  I  vettori comunitari possono effettuare sullo scalo di Linate,
con  le  modalita' di cui al comma 1, un servizio di andata e ritorno
giornaliero con l'uso di due bande orarie, per sistemi aeroportuali o
singoli  scali  ubicati  nelle  regioni dell'"obiettivo 1 o in citta'
capitali  di Stati membri dell'Unione europea, che abbiano registrato
nel  sistema aeroportuale di Milano, nel corso dell'anno solare 1999,
un traffico passeggeri inferiore a 350.000 unita'.
  3. In ogni caso i vettori comunitari possono effettuare sullo scalo
di  Linate, con le modalita' di cui al comma 1, due servizi di andata
e  di  ritorno  giornalieri,  con  l'uso di quattro bande orarie, per
scali  "Hub  dell'Unione  europea  che  abbiano sviluppato, nel corso
dell'anno  solare 1999, un traffico passeggeri superiore a 40.000.000
di unita'".