IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  il  decreto  legislativo  4 giugno 1997, n. 143, relativo al
"Conferimento  alle  regioni delle funzioni amministrative in materia
di   agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione  dell'Amministrazione
centrale", ed in particolare l'art. 2 che istituisce il Ministero per
le  politiche  agricole,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 1997;
  Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inerente alla
"Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare l'art. 33, comma 1, con
il  quale il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le
politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione Ministro
delle  politiche  agricole  e  forestali  e Ministero delle politiche
agricole e forestali;
  Visto  il  regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito
nella  legge  18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle
frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e
di  prodotti  agrari,  ed  in  particolare  l'art. 32 con il quale si
stabiliscono   le   materie  prime  consentite  nella  produzione  di
formaggi;
  Vista  la  legge 11 aprile 1974, n. 138, ed in particolare l'art. 1
concernente  il  divieto  di  ricostituzione del latte in polvere per
l'alimentazione  umana,  nonche'  l'impiego  di latte in polvere o di
latte comunque concentrato nella produzione di formaggi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997,
n.  54,  recante  regolamento  di  attuazione delle direttive 92/46 e
92/47/CEE  in materia di produzione e immissione sul mercato di latte
e  di prodotti a base di latte, in cui si impone, tra l'altro, che il
latte  alimentare  trattato  termicamente  deve  essere  prodotto con
esclusivo  utilizzo  di  latte  crudo,  e in particolare che il latte
pastorizzato  deve  presentare una reazione positiva alla prova della
per  ossidasi,  disposizione quest'ultima gia' prescritta dalla legge
3 maggio   1989,   n.   169,  che  disciplina  il  trattamento  e  la
commercializzazione del latte alimentare, art. 4;
  Considerato   che   tecnicamente   e'   possibile   produrre  latte
pastorizzato  perossidasi-positivo a partire da materie prime diverse
dal  latte  crudo,  quali latte in polvere o latte gia' sottoposto ad
altro trattamento termico del risanamento, cosi' come e' tecnicamente
possibile  ottenere  mozzarella  ed  altri  formaggi  freschi a pasta
filata  da  materie  prime quali il latte in polvere, le caseine ed i
caseinati,  i derivati essiccati di origine lattiera, i formaggi fusi
ed i prodotti caseari di diversa origine;
  Considerato  che  l'impiego  delle  materie prime diverse dal latte
crudo  reca  grave  pregiudizio  alla  commercializzazione  del latte
pastorizzato   perossidasi-positivo   e   dei  citati  caratteristici
formaggi  italiani,  compromettendone  genuinita'  e  qualita', e che
costituisce frode a danno dei consumatori;
  Considerato  che  recenti  ricerche  scientifiche hanno evidenziato
come  la furosina sia presente in piccole quantita' nel latte crudo e
nel  latte  pastorizzato,  nonche'  nella  mozzarella  e  negli altri
formaggi freschi a pasta filata ottenuti sia con processi industriali
che  artigianali,  secondo  buona  pratica tecnologica, e come assuma
consistenti  valori,  qualora vengono utilizzate le sopra specificate
materie prime;
  Considerato  che  il decreto ministeriale 13 marzo 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n.  118 del 23 maggio 2000, abrogativo dei valori massimi di furosina
gia'  fissati con i decreti ministeriali 18 marzo 1994 e 19 settembre
1994,  rispettivamente,  per  il formaggio mozzarella e per gli altri
formaggi  freschi  a pasta filata per il latte pastorizzato in flusso
continuo  che  risulta perossidati positivo, e' stato emanato al solo
scopo di chiudere la procedura d'infrazione comunitaria n. 95/0652/I;
  Ritenuto necessario salvaguardare la genuinita' e la qualita' della
mozzarella   e  dei  formaggi  freschi  a  pasta  filata,  del  latte
pastorizzato  perossidasi-positivo,  qualunque  sia la sua successiva
destinazione,  a  tutela  del consumatore e del mercato nazionale dei
citati prodotti;
  Ritenuto  altresi'  necessario,  alla  luce delle ultime conoscenze
scientifiche  acquisite  a  seguito  di  ulteriori  studi condotti in
ambito  comunitario,  modificare  il  valore massimo di furosina gia'
fissato per il latte pastorizzato perossidasi-positivo;
  Vista   la   direttiva   98/34/CE   che   prevede   una   procedura
d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;
  Vista  la  legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il  valore  massimo di furosina nel formaggio mozzarella e negli
altri  formaggi  freschi a pasta filata prodotti da latte vaccino e/o
bufalino,  e'  fissato  in  12 milligrammi  su 100 grammi di sostanza
proteica,  ferme  restando  tutte le altre condizioni produttive e le
caratteristiche  previste  dalle  vigenti  disposizioni  per i citati
formaggi.
  2. Il valore massimo di furosina per la mozzarella con attestazione
di  specificita'  resta  fissato  in  10 milligrammi su 100 grammi di
sostanza proteica, come stabilito dal regolamento 2527/98/CE.
  3. Il  valore  massimo  di  furosina  nel  latte  crudo e nel latte
pastorizzato in flusso continuo e che risulta perossidasi-positivo e'
fissato,  indipendentemente  dalla  sua denominazione ed utilizzo, in
8,6 milligrammi  su  100 grammi  di sostanza proteica, ferme restando
tutte  le  altre  condizioni produttive e le caratteristiche previste
dalle vigenti disposizioni per i citati tipi di latte.
  4. Le disposizioni contenute nel presente bando non si applicano ai
prodotti di cui al comma 1 provenienti dagli altri Stati membri e dai
Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo.