ART. 11.

   1.  Sino  alla  revisione  delle  norme  del  titolo I della parte
seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e
del  Senato  della  Repubblica possono prevedere la partecipazione di
rappresentanti  delle  Regioni,  delle Province autonome e degli enti
locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   2.  Quando  un  progetto di legge riguardante le materie di cui al
terzo  comma  dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione
contenga  disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le
questioni  regionali,  integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso
parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di
modificazioni  specificamente  formulate,  e  la  Commissione  che ha
svolto  l'esame  in  sede  referente  non  vi  si sia adeguata, sulle
corrispondenti  parti  del  progetto  di legge l'Assemblea delibera a
maggioranza assoluta dei suoi componenti.