Art. 2.

   1. L'articolo 116 della Costituzione e' sostituito dal seguente;
   "ART. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il
Trentino-Alto   Adige/Südtirol  e  la  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste
dispongono  di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i
rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
   La   Regione  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  e'  costituita  dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano.
   Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti
le  materie  di  cui  al  terzo  comma dell'articolo 117 e le materie
indicate  dal  secondo  comma  del medesimo articolo alle lettere l),
limitatamente  all'organizzazione  della  giustizia di pace, n) e s),
possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su
iniziativa  della  Regione  interessata, sentiti gli enti locali, nel
rispetto  dei principi di cui all'articolo 119. La legge e' approvata
dalle  Camere  a  maggioranza  assoluta dei componenti, sulla base di
intesa fra lo Stato e la Regione interessata".