Art. 7.
                        Piano di investimenti
  1.  Al fine di contribuire alla sicurezza del sistema nazionale del
gas,    con    particolare    riferimento    alla   sicurezza   degli
approvvigionamenti,  e  in  considerazione degli aspetti di interesse
pubblico ad essa relativi, tenuto conto di quanto stabilito dall'art.
3,  comma  2,  della  direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  22 giugno  1998, e dall'art. 28, comma 2, del decreto
23 maggio  2000,  n.  164, il soggetto richiedente deve presentare un
piano  di  investimenti  atto  a contribuire, anche mediante societa'
controllate  o  collegate, allo sviluppo o alla sicurezza del sistema
nazionale  del  gas attraverso la realizzazione o il potenziamento di
infrastrutture  di approvvigionamento tramite gasdotti o terminali di
GNL,  di  trasporto,  di  distribuzione, nonche' di stoccaggio di gas
naturale  nel  territorio  nazionale o nella piattaforma continentale
italiana.
  2.  Il  piano  degli  investimenti  deve  riguardare lo stesso arco
temporale   del   periodo   di   autorizzazione   all'importazione  e
specificare  gli  interventi  ai  quali  si  intende  contribuire,  i
relativi costi e tempi di realizzazione e i soggetti interessati.
  3.  Il  piano degli investimenti deve prevedere che in ciascun anno
di  importazione  il valore cumulato del capitale investito, al lordo
degli  ammortamenti,  non  sia  inferiore  al  5% dei ricavi previsti
cumulati allo stesso anno, direttamente connessi alla vendita del gas
di cui e' stata autorizzata l'importazione.
  4.   L'importatore   deve   comunicare   ogni   anno  al  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, i dati relativi
agli investimenti effettuati.
  5.   In  caso  di  dimostrata  impossibilita',  non  dipendente  da
negligenza  o  imperizia  del soggetto importatore, di effettuare gli
investimenti  programmati  secondo  i  tempi  previsti,  il Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, puo' concedere una
proroga  del  piano  di  investimenti per un periodo commisurato alla
durata dell'autorizzazione ad importare, e in ogni caso non superiore
a   due   anni.   In   caso   di  superamento  dei  predetti  termini
l'autorizzazione all'importazione e' revocata.
  6.  Al  fine  di  incentivare  la  diversificazione  delle fonti di
approvvigionamento:
    a) non  sono tenuti ad effettuare alcun piano di investimenti gli
importatori che si approvvigionano presso Paesi produttori diversi da
quelli  dai  quali  erano  in  corso importazioni di gas alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    b) sono tenuti ad effettuare un piano di investimenti ridotto del
50%  rispetto  a  quanto  sopra  stabilito  gli  importatori  che  si
approvvigionano  presso  Paesi produttori che, alla data del presente
decreto, contribuiscono al totale delle importazioni per meno del 15%
ciascuno.