Art. 7. Piano di investimenti 1. Al fine di contribuire alla sicurezza del sistema nazionale del gas, con particolare riferimento alla sicurezza degli approvvigionamenti, e in considerazione degli aspetti di interesse pubblico ad essa relativi, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, e dall'art. 28, comma 2, del decreto 23 maggio 2000, n. 164, il soggetto richiedente deve presentare un piano di investimenti atto a contribuire, anche mediante societa' controllate o collegate, allo sviluppo o alla sicurezza del sistema nazionale del gas attraverso la realizzazione o il potenziamento di infrastrutture di approvvigionamento tramite gasdotti o terminali di GNL, di trasporto, di distribuzione, nonche' di stoccaggio di gas naturale nel territorio nazionale o nella piattaforma continentale italiana. 2. Il piano degli investimenti deve riguardare lo stesso arco temporale del periodo di autorizzazione all'importazione e specificare gli interventi ai quali si intende contribuire, i relativi costi e tempi di realizzazione e i soggetti interessati. 3. Il piano degli investimenti deve prevedere che in ciascun anno di importazione il valore cumulato del capitale investito, al lordo degli ammortamenti, non sia inferiore al 5% dei ricavi previsti cumulati allo stesso anno, direttamente connessi alla vendita del gas di cui e' stata autorizzata l'importazione. 4. L'importatore deve comunicare ogni anno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i dati relativi agli investimenti effettuati. 5. In caso di dimostrata impossibilita', non dipendente da negligenza o imperizia del soggetto importatore, di effettuare gli investimenti programmati secondo i tempi previsti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' concedere una proroga del piano di investimenti per un periodo commisurato alla durata dell'autorizzazione ad importare, e in ogni caso non superiore a due anni. In caso di superamento dei predetti termini l'autorizzazione all'importazione e' revocata. 6. Al fine di incentivare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento: a) non sono tenuti ad effettuare alcun piano di investimenti gli importatori che si approvvigionano presso Paesi produttori diversi da quelli dai quali erano in corso importazioni di gas alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; b) sono tenuti ad effettuare un piano di investimenti ridotto del 50% rispetto a quanto sopra stabilito gli importatori che si approvvigionano presso Paesi produttori che, alla data del presente decreto, contribuiscono al totale delle importazioni per meno del 15% ciascuno.