Art. 8.
      Importazioni via gasdotto di durata inferiore ad un anno
  1.  Nel caso di importazioni via gasdotto di durata inferiore ad un
anno,  non  aventi  carattere  di  sistematicita',  rispetto a quanto
stabilito negli articoli precedenti, valgono le seguenti deroghe:
    a) il   termine   per   la   presentazione   della   domanda   di
autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, e' ridotto a un mese prima
dell'inizio dell'importazione. L'autorizzazione si intende rilasciata
qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
non  esprima  il  proprio diniego entro quindici giorni dalla data di
ricevimento della domanda stessa.
    b) non  sono  richieste  le  garanzie  all'art.  3,  comma 2, per
importazioni di durata non superiore a sei mesi.
    c) non e' richiesta la dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1;
    d) l'importatore  e'  tenuto a quanto previsto dall'art. 6, comma
1,  limitatamente  al  gas  importato in periodi diversi da quello di
punta stagionale;
    e) nel  caso  la  durata  totale  delle  importazioni  non superi
quattro  mesi nell'arco di un anno, non e' richiesta la presentazione
del piano di investimenti di cui all'art. 7.