Art. 8. Importazioni via gasdotto di durata inferiore ad un anno 1. Nel caso di importazioni via gasdotto di durata inferiore ad un anno, non aventi carattere di sistematicita', rispetto a quanto stabilito negli articoli precedenti, valgono le seguenti deroghe: a) il termine per la presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, e' ridotto a un mese prima dell'inizio dell'importazione. L'autorizzazione si intende rilasciata qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato non esprima il proprio diniego entro quindici giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa. b) non sono richieste le garanzie all'art. 3, comma 2, per importazioni di durata non superiore a sei mesi. c) non e' richiesta la dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1; d) l'importatore e' tenuto a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, limitatamente al gas importato in periodi diversi da quello di punta stagionale; e) nel caso la durata totale delle importazioni non superi quattro mesi nell'arco di un anno, non e' richiesta la presentazione del piano di investimenti di cui all'art. 7.