IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto il proprio decreto 14 dicembre 1993 (nella Gazzetta Ufficiale
n.  303  del  28 dicembre 1993) recante "Norme tecniche e procedurali
per  la  classificazione  di  resistenza  al fuoco ed omologazione di
porte ed altri elementi di chiusura";
  Visto  il proprio decreto 27 gennaio 1999 (nella Gazzetta Ufficiale
n.  45 del 24 febbraio 1999) recante "Resistenza al fuoco di porte ed
altri elementi di chiusura";
  Visto il proprio decreto 28 febbraio 2000 (nella Gazzetta Ufficiale
n. 55 del 7 marzo 2000) recante "Utilizzazione di porte resistenti al
fuoco di grandi dimensioni";
  Considerato  che, fino a quando non sara' emanata una norma europea
per  le  porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni oppure fino a
quando  non  saranno  attivate  le  procedure  tecnico-amministrative
previste  dall'art.  3  del  decreto ministeriale 27 gennaio 1999, si
rende  indispensabile,  garantendo i necessari requisiti di sicurezza
tutelare  gli  interessi privati consentendo la commercializzazione e
l'installazione delle porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni
  L'installazione  delle  porte resistenti al fuoco di cui all'art. 3
del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, e con esclusione dei sipari
di  sicurezza  dei  teatri,  e' consentita, fino all'emanazione della
nuova  norma  europea  per  le  porte  resistenti  al fuoco di grandi
dimensioni,  alle  condizioni  riportate  nell'art.  2  del  presente
decreto.