Art. 2.
         Condizioni per l'utilizzazione di porte resistenti
                    al fuoco di grandi dimensioni
  L'installazione  delle  porte resistenti al fuoco di cui all'art. 1
del  presente  decreto,  con  esclusione  dei sipari di sicurezza dei
teatri,  e'  consentita  a  condizione  che,  in sede di rilascio del
certificato  di  prevenzione  incendi,  sia  presentata  la  seguente
documentazione:
    a)  estensione  dell'  omologazione  del prototipo fino ai limiti
massimi  previsti  dall'art.  2  del  decreto ministeriale 27 gennaio
1999;
    b) relazione   descrittiva   della   porta   e   degli  ulteriori
accorgimenti   tecnici  adottati  per  garantire  le  prestazioni  di
resistenza al fuoco, firmata dal produttore;
    c) dichiarazione   in  cui  il  produttore,  per  ogni  esemplare
commercializzato e sotto la propria personale responsabilita':
      c1) indica le dimensioni della porta;
      c2) garantisce le effettive prestazioni di resistenza al fuoco,
che  dovranno essere non inferiori alla classe REI oppure RE indicata
nell'atto di omologazione di cui al punto a);
      c3)  attesta  di  aver  apposto  sulla  porta  il  marchio  con
l'indicazione  permanente  ed  indelebile  degli estremi dell'atto di
omologazione  di cui alla precedente lettera a), il numero distintivo
annuale e il nome del produttore;
    d) dichiarazione   in   cui   il   produttore  attesta  di  avere
predisposto  il  fascicolo  tecnico  che  dovra'  contenere almeno la
seguente documentazione:
      d1) elaborati grafici dettagliati della porta e di tutte le sue
componenti;
      d2)   manuale  delle  istruzioni  per  l'installazione,  uso  e
manutenzione della porta;
      d3) valutazione del progettista sulla resistenza al fuoco della
porta basata anche su eventuali relazioni di calcolo;
      d4)  relazione  del  progettista  sui materiali impiegati e gli
accorgimenti  tecnici  adottati  in  relazione  alle dimensioni della
porta.
  Il suddetto fascicolo tecnico dovra' essere conservato dallo stesso
produttore  ed  esibito  per  i  controlli  con le modalita' previste
dall'art. 7 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 aprile 2001
                                                  Il Ministro: Bianco