Art. 6. Riconoscimento dei crediti formativi Per credito formativo si intende il valore, attribuibile a competenze comunque acquisite dall'individuo, che puo' essere riconosciuto ai fini dell'inserimento in percorsi di istruzione o di formazione professionale, determinandone la personalizzazione o la riduzione della durata. Al riconoscimento del credito formativo ed alla relativa attribuzione di valore, provvede la struttura educativa o formativa che accoglie l'individuo, anche in collaborazione con la struttura di provenienza. Le competenze certificate, secondo quanto disposto dall'art. 5 del presente provvedimento, costituiscono credito formativo spendibile nel sistema di formazione professionale in base ai seguenti criteri: coerenza con gli standard di competenze di cui all'art. 3: in questo caso il credito e' spendibile su tutto il territorio nazionale; presenza di specifici accordi tra istituzioni e/o agenzie formative competenti in ordine all'oggetto del credito: in questo caso il credito e' spendibile limitatamente agli ambiti interessati dall'accordo stesso.