Art. 6.
                Riconoscimento dei crediti formativi
  Per   credito  formativo  si  intende  il  valore,  attribuibile  a
competenze   comunque   acquisite  dall'individuo,  che  puo'  essere
riconosciuto  ai fini dell'inserimento in percorsi di istruzione o di
formazione  professionale,  determinandone  la personalizzazione o la
riduzione  della  durata.  Al riconoscimento del credito formativo ed
alla relativa attribuzione di valore, provvede la struttura educativa
o  formativa che accoglie l'individuo, anche in collaborazione con la
struttura di provenienza.
  Le  competenze certificate, secondo quanto disposto dall'art. 5 del
presente  provvedimento,  costituiscono  credito formativo spendibile
nel sistema di formazione professionale in base ai seguenti criteri:
    coerenza  con  gli  standard  di competenze di cui all'art. 3: in
questo   caso  il  credito  e'  spendibile  su  tutto  il  territorio
nazionale;
    presenza   di  specifici  accordi  tra  istituzioni  e/o  agenzie
formative  competenti  in  ordine  all'oggetto del credito: in questo
caso  il  credito e' spendibile limitatamente agli ambiti interessati
dall'accordo stesso.