Art. 2. I soggetti che intendono porre in commercio, gia' a partire dalla vendemmia 2001, i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino superiore" provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 164/1992 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione provvisoria dei medesimi all'apposito albo, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. I vigneti gia' iscritti all'albo dei vigneti del vino a denominazione di origine controllata "Bardolino" ed aventi la base ampelografica rispondente a quanto previsto all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione devono intendersi iscritti al nuovo albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino superiore" anche con riferimento alla specificazione "classico" per quelli ottenuti nella zona di origine piu' antica. Ai soli fini dell'iscrizione di cui ai commi precedenti ed in deroga a quanto esposto nel precedente art. 1, le disposizioni, contenute nell'annesso disciplinare di produzione, decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.