Art. 2.
  I  soggetti  che intendono porre in commercio, gia' a partire dalla
vendemmia  2001,  i  vini  a  denominazione  di origine controllata e
garantita  "Bardolino  superiore"  provenienti  da vigneti non ancora
iscritti  al relativo albo ma aventi base ampelografica conforme alle
disposizioni  dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad
effettuare  -  ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n.
164/1992  -  la  denuncia  dei  rispettivi  terreni  vitati  ai  fini
dell'iscrizione  provvisoria  dei  medesimi  all'apposito albo, entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
  I   vigneti   gia'   iscritti  all'albo  dei  vigneti  del  vino  a
denominazione  di  origine  controllata "Bardolino" ed aventi la base
ampelografica  rispondente  a quanto previsto all'art. 2 dell'annesso
disciplinare  di  produzione devono intendersi iscritti al nuovo albo
dei  vigneti  dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata e
garantita   "Bardolino   superiore"   anche   con   riferimento  alla
specificazione  "classico"  per quelli ottenuti nella zona di origine
piu' antica.
  Ai  soli  fini  dell'iscrizione  di  cui  ai commi precedenti ed in
deroga  a  quanto  esposto  nel  precedente  art. 1, le disposizioni,
contenute  nell'annesso  disciplinare  di produzione, decorrono dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.