Art. 3.
  I  quantitativi  di  vino  a  denominazione  di origine controllata
"Bardolino" superiore e "Bardolino" classico superiore prodotti dalle
uve ottenute nel territorio rientrante nella zona di produzione della
denominazione   di   origine   controllata   e  garantita  "Bardolino
superiore",  che  all'entrata  in vigore dell'annesso disciplinare di
produzione  trovansi  giacenti  in  cantina  allo  stato  sfuso  o in
bottiglia,  provenienti  dalla  vendemmia  2000 e precedenti, possono
essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e
garantita "Bardolino superiore", a decorrere dalla data in cui potra'
essere utilizzata la denominazione di origine controllata e garantita
"Bardolino  superiore",  purche'  i suddetti quantitativi in giacenza
siano  sottoposti  ad  un esame chimico-fisico ed organolettico, come
previsto  ai sensi dell'art. 13 della legge n. 164/1992, e rispondano
ai requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
    I produttori che intendono usufruire della possibilita' di cui al
precedente  comma  devono  denunciare le proprie giacenze dei vini di
cui  trattasi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto  alla camera di commercio
competente per territorio.
  Il  prodotto  denunciato  potra' essere preso in carico come vino a
denominazione   di   origine   controllata   e  garantita  "Bardolino
superiore"  nelle  tipologie  previste dal disciplinare di produzione
solo dopo che, sottoposto ad analisi chimico-fisica ed organolettica,
risulti  rispondente ai requisiti dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita "Bardolino superiore".