Art. 3. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata "Bardolino" superiore e "Bardolino" classico superiore prodotti dalle uve ottenute nel territorio rientrante nella zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino superiore", che all'entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi giacenti in cantina allo stato sfuso o in bottiglia, provenienti dalla vendemmia 2000 e precedenti, possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino superiore", a decorrere dalla data in cui potra' essere utilizzata la denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino superiore", purche' i suddetti quantitativi in giacenza siano sottoposti ad un esame chimico-fisico ed organolettico, come previsto ai sensi dell'art. 13 della legge n. 164/1992, e rispondano ai requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. I produttori che intendono usufruire della possibilita' di cui al precedente comma devono denunciare le proprie giacenze dei vini di cui trattasi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto alla camera di commercio competente per territorio. Il prodotto denunciato potra' essere preso in carico come vino a denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino superiore" nelle tipologie previste dal disciplinare di produzione solo dopo che, sottoposto ad analisi chimico-fisica ed organolettica, risulti rispondente ai requisiti dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino superiore".